Il sorpasso è una delle manovre più delicate e pericolose della circolazione stradale ed è disciplinato in modo dettagliato dall'art. 148 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). La norma, articolata in 16 commi, fornisce la definizione di sorpasso, ne fissa le condizioni di sicurezza e i divieti, e prevede un articolato sistema sanzionatorio. La materia è frequentissima nei quiz dei concorsi di Polizia Municipale e nei test della patente.
Definizione di sorpasso
L'art. 148 c. 1 definisce il sorpasso come "la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione". La definizione è importante perché distingue il sorpasso da altre manovre simili (cambio di corsia, immissione, marcia parallela) che sono regolate da norme diverse.
Condizioni di sicurezza preventive (c. 2)
L'art. 148 c. 2 stabilisce che prima di iniziare il sorpasso il conducente deve accertarsi:
- che la visibilità sia tale da consentire la manovra in sicurezza;
- che la carreggiata sia libera per uno spazio sufficiente a non costituire pericolo o intralcio per chi sopraggiunge in senso opposto;
- che nessun conducente che segue abbia già iniziato una manovra di sorpasso;
- che il conducente del veicolo che precede non abbia segnalato la propria intenzione di sorpassare a sua volta.
Modalità esecutive del sorpasso (c. 3)
Il sorpasso deve essere effettuato:
- dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro;
- portandosi sulla sinistra del veicolo da sorpassare, mantenendo un'adeguata distanza laterale;
- tornando sulla destra dopo aver superato il veicolo, dopo aver azionato l'indicatore di direzione destro;
- evitando di intralciare il veicolo sorpassato.
Il comma 9-bis, introdotto a tutela dei ciclisti, prescrive che il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.
Quando il sorpasso a destra è consentito
In via generale il sorpasso si effettua a sinistra. L'art. 148 c. 7 individua i casi in cui è invece consentito sorpassare a destra:
- quando il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato di voler svoltare a sinistra e si è spostato verso l'asse della strada;
- nelle strade a senso unico, quando la manovra avviene su carreggiate dotate di più corsie segnate;
- nelle strade fuori dei centri abitati a doppio senso, dove esistono almeno due corsie per senso di marcia delimitate da strisce longitudinali continue o discontinue.
Per i tram, l'art. 148 c. 8 prevede che il sorpasso debba avvenire sulla sinistra del binario, salvo che lo spazio non sia insufficiente; il c. 9 vieta in ogni caso il sorpasso a destra di tram o filobus fermi al centro della carreggiata per la salita o discesa dei viaggiatori in assenza di salvagente.
I divieti di sorpasso (commi 10-14)
L'art. 148 elenca una serie di divieti di sorpasso, a tutela della sicurezza della circolazione:
- Curve, dossi e altri casi di scarsa visibilità (c. 10): vietato il sorpasso, salvo che la strada sia a due carreggiate separate o a senso unico, o abbia almeno due corsie per senso di marcia con apposita segnaletica.
- Veicolo già impegnato in manovra di sorpasso (c. 11): vietato il "sorpasso del sorpasso".
- Intersezioni (c. 12): vietato il sorpasso negli incroci, salvo che la circolazione sia regolata da semaforo o da agente del traffico.
- Passaggi a livello senza barriere (c. 13): vietato il sorpasso, salvo regolazione semaforica; vietato anche il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare.
- Veicoli oltre 3,5 t (c. 14): è vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t nei casi sopra previsti e anche dove sia presente l'apposito segnale.
Vi è inoltre il divieto di sorpasso oltre la doppia linea continua o linea continua, derivante dalla segnaletica orizzontale ex artt. 40 e 146 CdS.
Sanzioni per il sorpasso vietato
| Violazione | Riferimento | Sanzione amministrativa | Sanzione accessoria |
|---|---|---|---|
| Sorpasso a destra fuori dai casi consentiti / violazione commi 2-3-4-5-7-8 | Art. 148 c. 15 | 83 – 332 € | Sospensione patente 1–3 mesi in caso di recidiva del c. 3 in due anni |
| Inosservanza dei divieti commi 9, 10, 11, 12 e 13 (curve, dossi, incroci, passaggi a livello, attraversamenti pedonali) | Art. 148 c. 16 | 167 – 665 € | Sospensione patente 1–3 mesi (2–6 mesi per veicoli oltre 3,5 t; 3–6 mesi per patentati da meno di 3 anni) |
| Inosservanza del divieto del c. 14 (veicoli oltre 3,5 t) | Art. 148 c. 16 | 327 – 1.308 € | Sospensione patente 2–6 mesi |
Le sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti (in genere 10 punti per i divieti più gravi) rendono il sorpasso vietato una delle infrazioni più onerose del Codice. Gli importi sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 195 CdS.
Concorso con la marcia contromano
La Corte di Cassazione (Cass. civ. 21083/2006) ha chiarito che il sorpasso effettuato in corrispondenza di una curva con invasione dell'opposta corsia di marcia integra al contempo la fattispecie del sorpasso vietato e quella della marcia contromano (art. 143 CdS): non sussiste rapporto di specialità ma di concorso formale, e ciò giustifica l'applicazione di entrambe le sanzioni.
Domanda tipica all'orale
"Un autocarro di 7,5 tonnellate sorpassa un'autovettura su una strada extraurbana secondaria a doppio senso di marcia, su una semicurva con linea continua. Quale norma viola e quali sanzioni si applicano?". Risposta: il sorpasso integra contemporaneamente il divieto del c. 14 (veicoli oltre 3,5 t in casi vietati) e il divieto generale del c. 10 (curva). Si applica la sanzione del c. 16 nella misura aggravata per veicoli oltre 3,5 t: 327–1.308 €, con sospensione della patente da 2 a 6 mesi. Possibile concorso con l'art. 143 CdS (marcia contromano) ai sensi di Cass. 21083/2006.
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