La guida in stato di ebbrezza alcolica è disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e costituisce una delle violazioni più gravi del CdS. Lo stato di ebbrezza sussiste quando il tasso alcolemico nel sangue supera 0,5 g/l. La L. 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto significative modifiche, in particolare con l'alcolock per i conducenti recidivi e con il codice unionale 68 e 69 sulla patente. Per i conducenti professionali (autotrasportatori, NCC, taxi, autobus) e per i neopatentati (primi 3 anni di patente) vale il tasso zero ex art. 186-bis CdS.
Le tre soglie dell'art. 186 c. 2
L'art. 186 c. 2 articola le sanzioni in funzione del tasso alcolemico accertato:
| Tasso alcolemico | Natura | Sanzione |
|---|---|---|
| 0,51-0,8 g/l (lett. a) | Illecito amministrativo | € 543-2.170 + sospensione patente 3-6 mesi |
| 0,81-1,5 g/l (lett. b) | Reato contravvenzionale | Ammenda € 800-3.200 + arresto fino a 6 mesi + sospensione patente 6 mesi-1 anno |
| Oltre 1,5 g/l (lett. c) | Reato contravvenzionale grave | Ammenda € 1.500-6.000 + arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione patente 1-2 anni; confisca del veicolo (salvo proprietà di terzi) |
La procedura di accertamento
Fasi dell'accertamento
- Verifica preliminare: gli agenti di polizia stradale possono richiedere l'esecuzione di un pre-test con etilometro portatile in caso di sospetto stato di ebbrezza (alito alcolico, occhi arrossati, comportamento alterato);
- Etilometro omologato: se il pre-test indica presenza di alcol, si esegue la misurazione con etilometro omologato;
- Due prove a distanza di 5 minuti l'una dall'altra: il valore valido è il più basso tra i due (favor rei);
- Verbale: redazione del verbale di accertamento con indicazione dei due valori, dell'apparecchio utilizzato, della taratura;
- per la fascia penale (> 0,8 g/l): il conducente ha diritto a essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (avviso da redigersi nel verbale per esibirlo all'imputato durante il procedimento).
L'etilometro: caratteristiche e taratura
L'etilometro è uno strumento tecnico che misura la concentrazione di alcol etilico nell'aria espirata (BrAC - Breath Alcohol Concentration), correlata al tasso alcolemico nel sangue (BAC). Per essere utilizzabile:
- deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti;
- deve essere tarato periodicamente presso laboratori accreditati (di norma annuale);
- la taratura scaduta rende inutilizzabile la rilevazione (giurisprudenza consolidata);
- la presenza di farmaci precedentemente assunti che interagiscano con l'alcol non esclude di per sé la responsabilità penale: il conducente aveva il dovere di non guidare.
Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (art. 186 c. 7)
L'art. 186 c. 7 punisce il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con sanzioni equiparate a quelle della fascia più grave (oltre 1,5 g/l):
- ammenda € 1.500-6.000;
- arresto da 6 mesi a 1 anno;
- sospensione patente 6 mesi-2 anni;
- l'autonomia del reato: il rifiuto costituisce un reato autonomo, indipendentemente dal tasso alcolemico effettivo;
- la fuga per evitare il controllo è considerata equivalente al rifiuto.
Il rifiuto non è strategia consigliabile: il trattamento sanzionatorio è equivalente a quello della fascia massima, anche se il tasso effettivo fosse stato inferiore (es. 0,7 g/l = amministrativa, ma rifiuto = penale grave).
L'incidente: aggravante e fermo (art. 186 c. 2-bis)
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale:
- le sanzioni del c. 2 sono raddoppiate;
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo veicolo di terzi estranei);
- per tasso > 1,5 g/l con incidente: revoca della patente (anziché solo sospensione);
- l'art. 186 CdS è una contravvenzione e non consente di per sé l'arresto obbligatorio in flagranza; l'arresto è invece previsto nei casi in cui dall'incidente derivi il delitto di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) o di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), secondo le rispettive cornici edittali e le regole degli artt. 380-381 c.p.p.;
- se l'incidente provoca lesioni o morte, concorre il reato di art. 590-bis o art. 589-bis c.p.
L'accertamento sanitario per conducenti ricoverati (art. 186 c. 5)
Quando il conducente è coinvolto in incidente ed è sottoposto a cure mediche:
- l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato dalle strutture sanitarie di base o accreditate, su richiesta degli organi di Polizia Stradale (art. 12 c. 1-2 CdS);
- l'accertamento è prelievo del sangue (non solo aria espirata): in tal caso si misura direttamente il BAC;
- le strutture rilasciano certificazione con esito e prognosi delle lesioni, garantendo riservatezza ex GDPR;
- la documentazione è trasmessa al Prefetto del luogo per gli eventuali provvedimenti;
- non è possibile rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento se coinvolti in incidente: il rifiuto produce gli stessi effetti del comma 7.
Il tasso zero per neopatentati e professionali (art. 186-bis)
L'art. 186-bis CdS dispone il tasso zero di alcol per:
Soggetti soggetti a tasso zero
- Conducenti di età inferiore a 21 anni;
- Neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento della patente B);
- Conducenti professionali:
- autotrasportatori (autocarri e autoarticolati);
- autobus per il trasporto pubblico;
- NCC e taxi;
- scuolabus;
- autoambulanze;
- autobotti per il trasporto di sostanze pericolose.
Per questi soggetti vale il tasso zero: qualsiasi rilevazione di alcol comporta sanzione. La fascia 0–0,5 g/l resta tuttavia un illecito amministrativo (€ 168-672, decurtazione 5 punti); le fasce penali coincidono con quelle ordinarie (oltre 0,8 g/l), ma con sanzioni aggravate (vedi tabella sotto).
Sanzioni dell'art. 186-bis
| Tasso (art. 186-bis) | Sanzione |
|---|---|
| 0–0,5 g/l (superiore a 0 e non superiore a 0,5) | Sanzione amministrativa € 168-672 + decurtazione 5 punti |
| 0,5-0,8 g/l | Sanzioni del c. 2 lett. a) aumentate di 1/3 |
| 0,8-1,5 g/l | Sanzioni del c. 2 lett. b) aumentate da 1/3 alla metà |
| Oltre 1,5 g/l | Sanzioni del c. 2 lett. c) aumentate dalla metà a due terzi |
L'alcolock: introduzione effettiva (L. 177/2024)
Una delle principali novità della L. 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024) è l'alcolock, dispositivo che impedisce l'avviamento del veicolo se l'etilometro integrato rileva alcol nel respiro del conducente. Funzionamento:
- il conducente condannato per violazione dell'art. 186 c. 2 lett. b) o c) (ipotesi penali, tasso > 0,8 g/l) deve installare l'alcolock sul proprio veicolo, in attuazione del nuovo art. 125 c. 3-ter CdS e dei conseguenti codici unionali 68 e 69 (vedi paragrafo seguente);
- il tasso di blocco è impostato a 0 g/l;
- l'apparecchio richiede al conducente di soffiare prima dell'avviamento;
- se rileva alcol, il veicolo non parte;
- il dispositivo registra anche test casuali durante la guida;
- il sistema è installato a spese del conducente.
I codici unionali 68 e 69
In caso di condanna per le ipotesi del c. 2 lett. b) o c) (tasso > 0,8 g/l), sulla patente italiana vengono apposti i seguenti codici comunitari armonizzati:
- Codice 68 — "Niente alcol": il conducente non può assumere alcol prima di mettersi alla guida (tasso zero) per tutta la durata di apposizione del codice;
- Codice 69 — "Guida limitata a veicoli dotati di dispositivo alcolock": il conducente può guidare solo veicoli con alcolock installato.
I codici hanno una durata determinata dalla legge: almeno 2 anni per condanne nella fascia 0,8–1,5 g/l (art. 186 c. 2 lett. b) e almeno 3 anni per condanne con tasso superiore a 1,5 g/l (lett. c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, salvo maggiore durata disposta dalla Commissione medica di cui all'art. 119 CdS in occasione della conferma di validità. I codici sono armonizzati a livello unionale (Direttiva 2006/126/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/653) e quindi riconosciuti in tutta l'Unione Europea.
Il comma 9-quater: inasprimenti correlati
Il nuovo comma 9-quater (introdotto dalla L. 177/2024) prevede aggravamenti ulteriori:
- le sanzioni dell'art. 186 c. 2 lett. a), b) e c) sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente già titolare di patente gravata dai codici 68 e 69 (recidiva "qualificata");
- le medesime sanzioni sono raddoppiate se il dispositivo alcolock è stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
Le sanzioni accessorie
- Sospensione/revoca della patente: secondo le soglie del c. 2 (tabella sopra);
- Decurtazione punti: 10 punti per ciascuna delle fasce a), b) e c) (allegato all'art. 126-bis CdS);
- Confisca del veicolo: obbligatoria per tasso > 1,5 g/l (salvo proprietà di terzo estraneo); il sequestro avviene immediatamente, la confisca con la sentenza;
- Visita medica: obbligatoria per tasso > 1,5 g/l per il rinnovo/riconseguimento della patente (CML);
- Lavori di pubblica utilità: ammessi in sostituzione della pena detentiva (art. 186 c. 9-bis);
- Messa alla prova: ai sensi dell'art. 168-bis c.p., il procedimento può essere sospeso con messa alla prova.
La recidiva nel biennio
La recidiva nel biennio comporta:
- per fascia a): aggravamento della sanzione amministrativa;
- per fascia b) e c): aggravamento delle sanzioni penali, possibile revoca della patente in luogo della sospensione;
- obbligo di alcolock (dal 14/12/2024 per i recidivi);
- il tempo di non riconseguimento della patente è raddoppiato.
La messa alla prova (art. 168-bis c.p.)
Per i reati di guida in stato di ebbrezza (fascia b e c), il procedimento può essere sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p.:
- il giudice sospende il procedimento per un periodo (es. 6 mesi-2 anni);
- l'imputato svolge attività di lavoro di pubblica utilità, programmi di trattamento, eventualmente risarcimento del danno;
- se l'esito è positivo, il reato si estingue;
- è una misura particolarmente utilizzata in presenza di tassi non altissimi e assenza di precedenti.
L'aggravante notturna (art. 186 c. 2-sexies)
L'art. 186 c. 2-sexies CdS prevede che, se la guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi penali (c. 2 lett. b) e c)) è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà. L'aggravante:
- si applica solo alle fasce penali (tasso > 0,8 g/l), non alla fascia amministrativa lett. a);
- una quota pari al 20% dell'ammenda risultante è destinata, ex c. 2-octies, al Fondo contro l'incidentalità notturna;
- per espressa previsione di legge l'aggravante non può essere considerata equivalente o subvalente rispetto a eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
I vizi dell'accertamento
L'accertamento può essere contestato per:
- Mancata informativa sulla facoltà di farsi assistere da difensore (per la fascia penale);
- Etilometro non tarato o con taratura scaduta;
- Etilometro non omologato;
- mancato rispetto dell'intervallo di 5 minuti tra le due prove;
- Pre-test condotto come unica prova (il pre-test ha valore solo indicativo);
- Catena di custodia non rispettata per i prelievi ematici;
- il principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato (art. 14 L. 689/1981): la sospensione patente ex art. 186 c. 9 (visita medica obbligatoria) può essere irrogata solo se accertato tasso > 1,5 g/l, senza automatismi.
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