La guida in stato di ebbrezza alcolica è disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e costituisce una delle violazioni più gravi del CdS. Lo stato di ebbrezza sussiste quando il tasso alcolemico nel sangue supera 0,5 g/l. La L. 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto significative modifiche, in particolare con l'alcolock per i conducenti recidivi e con il codice unionale 68 e 69 sulla patente. Per i conducenti professionali (autotrasportatori, NCC, taxi, autobus) e per i neopatentati (primi 3 anni di patente) vale il tasso zero ex art. 186-bis CdS.

Le tre soglie dell'art. 186 c. 2

L'art. 186 c. 2 articola le sanzioni in funzione del tasso alcolemico accertato:

Tasso alcolemicoNaturaSanzione
0,51-0,8 g/l (lett. a)Illecito amministrativo€ 543-2.170 + sospensione patente 3-6 mesi
0,81-1,5 g/l (lett. b)Reato contravvenzionaleAmmenda € 800-3.200 + arresto fino a 6 mesi + sospensione patente 6 mesi-1 anno
Oltre 1,5 g/l (lett. c)Reato contravvenzionale graveAmmenda € 1.500-6.000 + arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione patente 1-2 anni; confisca del veicolo (salvo proprietà di terzi)

La procedura di accertamento

Fasi dell'accertamento

  1. Verifica preliminare: gli agenti di polizia stradale possono richiedere l'esecuzione di un pre-test con etilometro portatile in caso di sospetto stato di ebbrezza (alito alcolico, occhi arrossati, comportamento alterato);
  2. Etilometro omologato: se il pre-test indica presenza di alcol, si esegue la misurazione con etilometro omologato;
  3. Due prove a distanza di 5 minuti l'una dall'altra: il valore valido è il più basso tra i due (favor rei);
  4. Verbale: redazione del verbale di accertamento con indicazione dei due valori, dell'apparecchio utilizzato, della taratura;
  5. per la fascia penale (> 0,8 g/l): il conducente ha diritto a essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (avviso da redigersi nel verbale per esibirlo all'imputato durante il procedimento).

L'etilometro: caratteristiche e taratura

L'etilometro è uno strumento tecnico che misura la concentrazione di alcol etilico nell'aria espirata (BrAC - Breath Alcohol Concentration), correlata al tasso alcolemico nel sangue (BAC). Per essere utilizzabile:

Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (art. 186 c. 7)

L'art. 186 c. 7 punisce il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con sanzioni equiparate a quelle della fascia più grave (oltre 1,5 g/l):

Il rifiuto non è strategia consigliabile: il trattamento sanzionatorio è equivalente a quello della fascia massima, anche se il tasso effettivo fosse stato inferiore (es. 0,7 g/l = amministrativa, ma rifiuto = penale grave).

L'incidente: aggravante e fermo (art. 186 c. 2-bis)

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale:

L'accertamento sanitario per conducenti ricoverati (art. 186 c. 5)

Quando il conducente è coinvolto in incidente ed è sottoposto a cure mediche:

Il tasso zero per neopatentati e professionali (art. 186-bis)

L'art. 186-bis CdS dispone il tasso zero di alcol per:

Soggetti soggetti a tasso zero

Per questi soggetti vale il tasso zero: qualsiasi rilevazione di alcol comporta sanzione. La fascia 0–0,5 g/l resta tuttavia un illecito amministrativo (€ 168-672, decurtazione 5 punti); le fasce penali coincidono con quelle ordinarie (oltre 0,8 g/l), ma con sanzioni aggravate (vedi tabella sotto).

Sanzioni dell'art. 186-bis

Tasso (art. 186-bis)Sanzione
0–0,5 g/l (superiore a 0 e non superiore a 0,5)Sanzione amministrativa € 168-672 + decurtazione 5 punti
0,5-0,8 g/lSanzioni del c. 2 lett. a) aumentate di 1/3
0,8-1,5 g/lSanzioni del c. 2 lett. b) aumentate da 1/3 alla metà
Oltre 1,5 g/lSanzioni del c. 2 lett. c) aumentate dalla metà a due terzi

L'alcolock: introduzione effettiva (L. 177/2024)

Una delle principali novità della L. 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024) è l'alcolock, dispositivo che impedisce l'avviamento del veicolo se l'etilometro integrato rileva alcol nel respiro del conducente. Funzionamento:

I codici unionali 68 e 69

In caso di condanna per le ipotesi del c. 2 lett. b) o c) (tasso > 0,8 g/l), sulla patente italiana vengono apposti i seguenti codici comunitari armonizzati:

I codici hanno una durata determinata dalla legge: almeno 2 anni per condanne nella fascia 0,8–1,5 g/l (art. 186 c. 2 lett. b) e almeno 3 anni per condanne con tasso superiore a 1,5 g/l (lett. c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, salvo maggiore durata disposta dalla Commissione medica di cui all'art. 119 CdS in occasione della conferma di validità. I codici sono armonizzati a livello unionale (Direttiva 2006/126/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/653) e quindi riconosciuti in tutta l'Unione Europea.

Il comma 9-quater: inasprimenti correlati

Il nuovo comma 9-quater (introdotto dalla L. 177/2024) prevede aggravamenti ulteriori:

Le sanzioni accessorie

La recidiva nel biennio

La recidiva nel biennio comporta:

La messa alla prova (art. 168-bis c.p.)

Per i reati di guida in stato di ebbrezza (fascia b e c), il procedimento può essere sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p.:

L'aggravante notturna (art. 186 c. 2-sexies)

L'art. 186 c. 2-sexies CdS prevede che, se la guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi penali (c. 2 lett. b) e c)) è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà. L'aggravante:

I vizi dell'accertamento

L'accertamento può essere contestato per:

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