L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCA) è obbligatoria in Italia per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi. L'obbligo è finalizzato a tutelare i danneggiati da sinistri stradali, garantendo loro un risarcimento certo e tempestivo. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 193 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), nel Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209) e — da ultimo — nel D.Lgs. 22 novembre 2023 n. 184 (in vigore dal 23 dicembre 2023), che ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 ed esteso la nozione di "veicolo" soggetto a obbligo RCA: qualunque veicolo a motore con velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, ovvero con massa superiore a 25 kg e velocità massima oltre 14 km/h (art. 1, lett. rrr e art. 122 CAP).
L'obbligo di copertura assicurativa (art. 193 c. 1)
Il comma 1 dell'art. 193 stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. La Direttiva (UE) 2021/2118, recepita in Italia dal D.Lgs. 184/2023, ha esteso il concetto di "circolazione" anche a luoghi privati aperti al pubblico (parcheggi, cortili condominiali) e a un più ampio novero di veicoli, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE orientata al rafforzamento della tutela dei danneggiati.
Il D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018, ha introdotto il secondo periodo del c. 1, che responsabilizza espressamente il proprietario per la circolazione del veicolo da parte di altri soggetti. Il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo non sia posto in circolazione senza copertura RCA. La circolazione di un veicolo privo di assicurazione comporta dunque l'applicazione della sanzione del c. 2 sia al conducente sia al proprietario, in concorso solidale. L'onere di verifica in capo al proprietario è stato ulteriormente rafforzato dalla L. 25 novembre 2024 n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024), che ha riformato il CdS.
Le sanzioni dell'art. 193 c. 2 e c. 2-bis
Il comma 2 dell'art. 193 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 866 a € 3.464 (a seguito degli aggiornamenti biennali previsti dall'art. 195 CdS). Il comma 2-bis (introdotto dal D.L. 113/2018) disciplina l'ipotesi di reiterazione: quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di due anni, in almeno due violazioni del c. 2, all'ultima infrazione consegue:
- Raddoppio della sanzione pecuniaria del c. 2 (così la cornice edittale diventa € 1.732 - € 6.928), per espressa previsione dell'ultimo periodo del c. 2 ("Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata");
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due mesi (titolo VI, capo I, sezione II CdS).
Inoltre, l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa può essere effettuato anche mediante raffronto automatizzato dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicurative con i dati provenienti dai dispositivi ex art. 201 c. 1-bis CdS (telecamere, autovelox, varchi elettronici).
| Violazione | Norma | Sanzione pecuniaria | Sanzione accessoria |
|---|---|---|---|
| Circolazione senza copertura RCA (prima violazione) | art. 193 c. 2 | da € 866 a € 3.464 | Sequestro veicolo (art. 213 CdS); ritiro carta circolazione |
| Reiterazione nei 2 anni (almeno due violazioni del c. 2) | art. 193 c. 2-bis | da € 1.732 a € 6.928 (raddoppio del c. 2) | Sospensione patente 1–2 mesi; sequestro veicolo |
| Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti | art. 193 c. 4-bis | da € 866 a € 3.464 (oltre alle pene per art. 482 c.p.) | Confisca amministrativa del veicolo; sospensione patente 1 anno |
La riduzione alla metà e il pagamento agevolato
Il comma 3 dell'art. 193 prevede due ipotesi di riduzione alla metà della sanzione di cui al c. 2 (la sanzione minima edittale, in questa ipotesi, diventa quindi pari a € 433):
- Riduzione alla metà se l'assicurazione viene resa operante entro 15 giorni dal termine di scadenza del premio di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile (cd. "periodo di tolleranza");
- Riduzione alla metà anche quando l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e radiazione del veicolo (previa cauzione pari al minimo edittale di € 866).
Ai fini della restituzione del veicolo sequestrato, l'art. 193 c. 4 richiede inoltre il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi e delle spese di prelievo, trasporto e custodia. Nell'ipotesi di reiterazione biennale (c. 2-bis), il veicolo non è immediatamente restituito ma è sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni decorrenti dal pagamento.
Resta ferma, sulla sanzione (ridotta o non), l'applicabilità del pagamento in misura ridotta ex art. 202 CdS, con eventuale ulteriore sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione (art. 202 c. 1-bis CdS).
Sequestro del veicolo e custodia
Al verbale di accertamento dell'art. 193 c. 2 consegue automaticamente il sequestro amministrativo del veicolo (art. 213 CdS). Il veicolo è affidato in custodia al proprietario, salvo che ricorrano le condizioni per la nomina di un custode-acquirente ex art. 214-bis CdS (vedi la nostra guida sul sequestro e fermo amministrativo).
Il veicolo è restituito al proprietario al momento della regolarizzazione assicurativa e del pagamento della sanzione. Se la regolarizzazione non avviene entro i termini fissati dal Prefetto, il veicolo è sottoposto a confisca amministrativa.
Tagliando assicurativo: oggi non si espone
Dal 18 ottobre 2015 è stato abolito l'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo: il tagliando è stato "dematerializzato". I controlli avvengono mediante consultazione della banca dati IVASS in tempo reale. Il conducente deve comunque essere in grado di esibire i documenti assicurativi se richiesti.
Cassazione e casistica giurisprudenziale
- Cass. civ. 8764/2010: la sanzione del c. 2 art. 193 è dovuta anche in caso di sospensione della copertura assicurativa (ad esempio per mancato pagamento del premio), perché la sospensione vale anche nei confronti dei terzi danneggiati e non solo nel rapporto tra assicurato e assicuratore.
- Cass. civ. 1254/2007: l'obbligo di copertura RCA vale anche per le macchine operatrici (carrelli motorizzati, muletti elevatori) destinate alla movimentazione di cose, anche quando il loro accesso alla pubblica strada è limitato.
- Cass. civ. 7418/2009: l'art. 193 c. 4 (oggi c. 3), come modificato dal D.L. 151/2003, consente la riduzione della sanzione (oggi alla metà) se l'assicurazione è stata fatta nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per il pagamento del premio.
Operatività della Polizia Locale
Il controllo dell'assicurazione RCA è attività tipica della Polizia Locale, eseguibile sia con verifica diretta a bordo strada (tramite consultazione della banca dati IVASS) sia mediante varchi elettronici di lettura targhe. L'organo accertatore procede immediatamente al sequestro del veicolo, redige il verbale e affida il veicolo a custode. Il c. 4-ter dell'art. 193 consente l'accertamento mediante raffronto di dati delle polizze con quelli dei dispositivi tecnologici.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina dell'obbligo di assicurazione RCA ex art. 193 CdS, evidenziando le sanzioni, le ipotesi di raddoppio, le riduzioni e gli strumenti di accertamento automatizzato".
Risposta strutturata: (i) fonte dell'obbligo (art. 193 c. 1 CdS e D.Lgs. 209/2005); (ii) responsabilità solidale del proprietario introdotta dal D.L. 113/2018; (iii) sanzione base (866–3.464 €) e raddoppio per reiterazione biennale (c. 2-bis) con sospensione patente 1–2 mesi; (iv) benefici del c. 3 (riduzione alla metà entro 15 giorni e copertura semestrale); (v) accertamento automatizzato mediante raffronto IVASS e dispositivi tecnologici (c. 4-ter); (vi) sequestro del veicolo ex art. 213 CdS e Cass. 8764/2010 sulla sospensione della copertura.
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