I limiti di velocità sono uno degli aspetti più importanti del Codice della Strada e sono regolati principalmente dagli artt. 141 e 142 CdS (D.Lgs. 285/1992). L'articolo 141 detta la regola generale (velocità adeguata alle condizioni), mentre l'art. 142 fissa i limiti specifici a seconda del tipo di strada. Questa guida illustra entrambi e le sanzioni in caso di violazione.
Art. 141 CdS — Regola generale della velocità
L'art. 141 c. 1 stabilisce il principio cardine: "È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
Il conducente deve quindi adeguare la velocità a:
- Tratti di strada a visibilità limitata (curve, dossi).
- Prossimità di intersezioni, scuole, luoghi frequentati da bambini.
- Forti discese, passaggi stretti.
- Ore notturne e condizioni atmosferiche avverse.
- Attraversamenti pedonali e presenza di pedoni/animali.
Il conducente deve inoltre ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci difficoltosi, davanti ai pedoni che attraversano e quando gli animali danno segni di spavento.
L'art. 141 c. 7 sancisce inoltre il divieto di gareggiare in velocità e l'art. 141 c. 6 vieta di circolare a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo per la circolazione.
Art. 142 CdS — Limiti massimi di velocità
L'art. 142 c. 1 fissa i seguenti limiti massimi per le autovetture e i veicoli ordinari:
| Tipo di strada | Limite massimo |
|---|---|
| Autostrade | 130 km/h (elevabile a 150 km/h su autostrade a 3 corsie + emergenza, con apposita segnaletica) |
| Strade extraurbane principali | 110 km/h |
| Strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali | 90 km/h |
| Strade nei centri abitati | 50 km/h (elevabile fino a 70 km/h su strade urbane con caratteristiche di scorrimento, con apposita segnaletica) |
In caso di precipitazioni atmosferiche, i limiti sono ridotti a:
- 110 km/h sulle autostrade.
- 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
Limiti specifici per categorie di veicoli
Alcuni veicoli hanno limiti specifici (art. 142 c. 3):
- Ciclomotori: 45 km/h.
- Quadricicli leggeri: 45 km/h.
- Macchine agricole: 40 km/h (gomma piena) o 25 km/h (carro agricolo).
- Autobus e filobus oltre 8 t: 80 km/h extraurbane, 100 km/h autostrade.
- Autoveicoli oltre 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h extraurbane, 100 km/h autostrade.
- Autoveicoli oltre 12 t: 70 km/h extraurbane, 80 km/h autostrade.
- Neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento, art. 117 CdS): 100 km/h autostrade, 90 km/h extraurbane principali.
Sanzioni per eccesso di velocità
L'art. 142 c. 7-9 fissa le sanzioni per il superamento dei limiti (importi aggiornati, soggetti ad adeguamento biennale):
| Eccesso oltre il limite | Sanzione | Punti | Sospensione patente |
|---|---|---|---|
| Fino a 10 km/h | 42-173 € | — | — |
| Da 10 a 40 km/h | 173-694 € | 3 | — |
| Da 40 a 60 km/h | 543-2.170 € | 6 | 1-3 mesi |
| Oltre 60 km/h | 845-3.382 € | 10 | 6-12 mesi |
Importi aumentati di un terzo per le violazioni commesse di notte (dalle 22 alle 7), ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS.
Per recidiva entro 2 anni nelle fasce 40-60 km/h e oltre 60 km/h, la sospensione della patente si applica con periodi più lunghi e si applica la revoca per chi commette la violazione oltre 60 km/h per due volte nello stesso periodo.
Accertamento dell'eccesso di velocità
L'accertamento può avvenire con vari strumenti, tutti omologati e tarati periodicamente:
- Autovelox: postazione fissa o mobile, con segnaletica preventiva obbligatoria (D.L. 121/2002).
- Tutor: misura la velocità media tra due punti su un tratto autostradale.
- Telelaser: rilevatore portatile utilizzato dalla pattuglia per la misurazione istantanea.
- Vergilius / Velocar: dispositivi installati su veicoli civetta della polizia.
La tolleranza tecnica degli strumenti è del 5% (con minimo 5 km/h), già scontata sul valore contestato.
Ricorso contro la sanzione
- Ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica (art. 203 CdS): gratuito ma rischioso (in caso di rigetto si paga il doppio).
- Ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 204-bis CdS): più tecnico, prevede contributo unificato e udienza.
Domanda tipica all'orale
"Su una strada urbana di scorrimento con segnale di limite a 70 km/h, l'automobilista è stato rilevato a 125 km/h. Quale sanzione si applica?". Risposta: superamento di 55 km/h (eccesso tra 40 e 60 km/h) → sanzione 543-2.170 € + decurtazione 6 punti + sospensione patente 1-3 mesi (art. 142 c. 8 CdS). Se l'accertamento è notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7), la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS.
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