I limiti di velocità sono uno degli aspetti più importanti del Codice della Strada e sono regolati principalmente dagli artt. 141 e 142 CdS (D.Lgs. 285/1992). L'articolo 141 detta la regola generale (velocità adeguata alle condizioni), mentre l'art. 142 fissa i limiti specifici a seconda del tipo di strada. Questa guida illustra entrambi e le sanzioni in caso di violazione.

Art. 141 CdS — Regola generale della velocità

L'art. 141 c. 1 stabilisce il principio cardine: "È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".

Il conducente deve quindi adeguare la velocità a:

Il conducente deve inoltre ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci difficoltosi, davanti ai pedoni che attraversano e quando gli animali danno segni di spavento.

L'art. 141 c. 7 sancisce inoltre il divieto di gareggiare in velocità e l'art. 141 c. 6 vieta di circolare a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo per la circolazione.

Art. 142 CdS — Limiti massimi di velocità

L'art. 142 c. 1 fissa i seguenti limiti massimi per le autovetture e i veicoli ordinari:

Tipo di stradaLimite massimo
Autostrade130 km/h (elevabile a 150 km/h su autostrade a 3 corsie + emergenza, con apposita segnaletica)
Strade extraurbane principali110 km/h
Strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali90 km/h
Strade nei centri abitati50 km/h (elevabile fino a 70 km/h su strade urbane con caratteristiche di scorrimento, con apposita segnaletica)

In caso di precipitazioni atmosferiche, i limiti sono ridotti a:

Limiti specifici per categorie di veicoli

Alcuni veicoli hanno limiti specifici (art. 142 c. 3):

Sanzioni per eccesso di velocità

L'art. 142 c. 7-9 fissa le sanzioni per il superamento dei limiti (importi aggiornati, soggetti ad adeguamento biennale):

Eccesso oltre il limiteSanzionePuntiSospensione patente
Fino a 10 km/h42-173 €
Da 10 a 40 km/h173-694 €3
Da 40 a 60 km/h543-2.170 €61-3 mesi
Oltre 60 km/h845-3.382 €106-12 mesi

Importi aumentati di un terzo per le violazioni commesse di notte (dalle 22 alle 7), ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS.

Per recidiva entro 2 anni nelle fasce 40-60 km/h e oltre 60 km/h, la sospensione della patente si applica con periodi più lunghi e si applica la revoca per chi commette la violazione oltre 60 km/h per due volte nello stesso periodo.

Accertamento dell'eccesso di velocità

L'accertamento può avvenire con vari strumenti, tutti omologati e tarati periodicamente:

La tolleranza tecnica degli strumenti è del 5% (con minimo 5 km/h), già scontata sul valore contestato.

Ricorso contro la sanzione

Domanda tipica all'orale

"Su una strada urbana di scorrimento con segnale di limite a 70 km/h, l'automobilista è stato rilevato a 125 km/h. Quale sanzione si applica?". Risposta: superamento di 55 km/h (eccesso tra 40 e 60 km/h) → sanzione 543-2.170 € + decurtazione 6 punti + sospensione patente 1-3 mesi (art. 142 c. 8 CdS). Se l'accertamento è notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7), la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS.

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