Le sanzioni amministrative del Codice della Strada seguono un sistema articolato di procedure di accertamento, contestazione, pagamento e impugnazione. Questa guida riepiloga le regole essenziali: chi può sanzionare, in che termine deve essere notificato il verbale, come si paga, e quali sono i ricorsi disponibili.

Tipologie di violazione

Le violazioni al CdS (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si distinguono in:

Le regole sotto descritte si applicano agli illeciti amministrativi. Per i reati si applica il codice di procedura penale.

L'accertamento e la contestazione

L'art. 200 CdS prevede due modalità di accertamento:

Il c.d. preavviso di violazione (avviso lasciato sul parabrezza) non è un atto sanzionatorio in sé: è un atto di cortesia. Il verbale vero e proprio viene notificato successivamente.

Termini di notifica (art. 201 CdS)

Il verbale di accertamento deve essere notificato:

Se il proprietario del veicolo è diverso dal conducente, il termine può decorrere dal momento in cui l'amministrazione acquisisce gli elementi per identificare l'obbligato in solido. La notifica oltre i 90 giorni è motivo di annullamento, salvo deroghe specifiche previste dall'art. 201.

Pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS)

Il trasgressore può pagare la sanzione al minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Se non paga entro 60 giorni e non propone ricorso, è tenuto a pagare la metà del massimo edittale, più le spese di procedimento.

Ulteriore sconto del 30% (entro 5 giorni)

Il D.L. 69/2013 ("Decreto del fare"), conv. L. 98/2013, ha introdotto un beneficio aggiuntivo: pagando entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione, il trasgressore ottiene il pagamento al minimo edittale ulteriormente ridotto del 30%. Questa riduzione si applica solo alle violazioni amministrative; sono esclusi:

Rateizzazione (art. 202-bis CdS)

Se la sanzione supera 200 € (cumulando le violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale) e il trasgressore versa in condizioni economiche disagiate (reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 10.628,16 €, elevato di 1.032,91 € per ciascun familiare convivente), può richiedere la rateizzazione entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione. Il numero di rate è graduato in base all'importo:

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 €. La domanda di rateizzazione comporta la rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ricorso al Prefetto (art. 203 CdS)

Entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, il trasgressore può presentare ricorso al Prefetto del luogo della violazione. Modalità:

Il ricorso è in carta semplice e contiene i motivi di fatto e di diritto. Può essere richiesta l'audizione del ricorrente. Il Prefetto decide nel termine di:

Trascorso il termine senza decisione, il ricorso si intende accolto (art. 204 c. 1-bis CdS).

Se il ricorso è respinto, il Prefetto emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento per un importo non inferiore al doppio del minimo edittale. L'ordinanza è impugnabile davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS)

In alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore può proporre opposizione al Giudice di Pace del luogo della violazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011. Termini:

Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo a quello al Prefetto: non si possono proporre entrambi sullo stesso verbale. Il giudizio segue il rito del lavoro (semplificato). Le parti possono stare in giudizio personalmente per importi modesti; per importi superiori a determinate soglie è richiesta l'assistenza di un avvocato.

Il pagamento del verbale prima del ricorso costituisce acquiescenza: il ricorso diventa improponibile.

Sanzioni accessorie

Oltre alla sanzione pecuniaria, il CdS prevede:

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