Le sanzioni amministrative del Codice della Strada seguono un sistema articolato di procedure di accertamento, contestazione, pagamento e impugnazione. Questa guida riepiloga le regole essenziali: chi può sanzionare, in che termine deve essere notificato il verbale, come si paga, e quali sono i ricorsi disponibili.
Tipologie di violazione
Le violazioni al CdS (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si distinguono in:
- Illeciti amministrativi: la maggior parte delle violazioni; comportano sanzione pecuniaria, eventuale decurtazione punti, eventuali sanzioni accessorie (sospensione patente, fermo veicolo).
- Reati contravvenzionali: violazioni più gravi, come la guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l (art. 186 c. 2 lett. b e c) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187). Comportano ammenda e arresto.
Le regole sotto descritte si applicano agli illeciti amministrativi. Per i reati si applica il codice di procedura penale.
L'accertamento e la contestazione
L'art. 200 CdS prevede due modalità di accertamento:
- Contestazione immediata: l'agente ferma il trasgressore, lo identifica e redige il verbale sul posto, consegnandone copia. È la modalità preferenziale, prevista quando è materialmente possibile.
- Contestazione differita: quando la contestazione immediata non è possibile (es. autovelox, telecamere ZTL, sosta vietata in assenza del conducente). Il verbale viene notificato successivamente.
Il c.d. preavviso di violazione (avviso lasciato sul parabrezza) non è un atto sanzionatorio in sé: è un atto di cortesia. Il verbale vero e proprio viene notificato successivamente.
Termini di notifica (art. 201 CdS)
Il verbale di accertamento deve essere notificato:
- Entro 90 giorni dalla data dell'accertamento per i residenti in Italia.
- Entro 360 giorni per i residenti all'estero.
Se il proprietario del veicolo è diverso dal conducente, il termine può decorrere dal momento in cui l'amministrazione acquisisce gli elementi per identificare l'obbligato in solido. La notifica oltre i 90 giorni è motivo di annullamento, salvo deroghe specifiche previste dall'art. 201.
Pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS)
Il trasgressore può pagare la sanzione al minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Se non paga entro 60 giorni e non propone ricorso, è tenuto a pagare la metà del massimo edittale, più le spese di procedimento.
Ulteriore sconto del 30% (entro 5 giorni)
Il D.L. 69/2013 ("Decreto del fare"), conv. L. 98/2013, ha introdotto un beneficio aggiuntivo: pagando entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione, il trasgressore ottiene il pagamento al minimo edittale ulteriormente ridotto del 30%. Questa riduzione si applica solo alle violazioni amministrative; sono esclusi:
- Violazioni con sanzione accessoria della sospensione della patente.
- Violazioni con sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210 c. 3).
- Reati contravvenzionali (es. ebbrezza penale): non c'è pagamento in misura ridotta.
Rateizzazione (art. 202-bis CdS)
Se la sanzione supera 200 € (cumulando le violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale) e il trasgressore versa in condizioni economiche disagiate (reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 10.628,16 €, elevato di 1.032,91 € per ciascun familiare convivente), può richiedere la rateizzazione entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione. Il numero di rate è graduato in base all'importo:
- Fino a 12 rate per importi non superiori a 2.000 €.
- Fino a 24 rate per importi non superiori a 5.000 €.
- Fino a 60 rate per importi superiori a 5.000 €.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 €. La domanda di rateizzazione comporta la rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Ricorso al Prefetto (art. 203 CdS)
Entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, il trasgressore può presentare ricorso al Prefetto del luogo della violazione. Modalità:
- Direttamente al Comando accertatore (Polizia Stradale, Polizia Locale, Carabinieri, ecc.), che trasmette gli atti al Prefetto.
- Direttamente al Prefetto, mediante raccomandata A/R o PEC.
Il ricorso è in carta semplice e contiene i motivi di fatto e di diritto. Può essere richiesta l'audizione del ricorrente. Il Prefetto decide nel termine di:
- 180 giorni se il ricorso è stato presentato al Comando accertatore.
- 210 giorni se è stato presentato direttamente al Prefetto.
Trascorso il termine senza decisione, il ricorso si intende accolto (art. 204 c. 1-bis CdS).
Se il ricorso è respinto, il Prefetto emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento per un importo non inferiore al doppio del minimo edittale. L'ordinanza è impugnabile davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS)
In alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore può proporre opposizione al Giudice di Pace del luogo della violazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2011. Termini:
- 30 giorni dalla contestazione/notificazione per i residenti in Italia.
- 60 giorni per i residenti all'estero.
Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo a quello al Prefetto: non si possono proporre entrambi sullo stesso verbale. Il giudizio segue il rito del lavoro (semplificato). Le parti possono stare in giudizio personalmente per importi modesti; per importi superiori a determinate soglie è richiesta l'assistenza di un avvocato.
Il pagamento del verbale prima del ricorso costituisce acquiescenza: il ricorso diventa improponibile.
Sanzioni accessorie
Oltre alla sanzione pecuniaria, il CdS prevede:
- Decurtazione punti (art. 126-bis): da 1 a 10 punti per ciascuna violazione, fino a 15 in caso di concorso.
- Sospensione della patente: da 15 giorni a diversi mesi.
- Sospensione breve della patente (art. 218-ter, introdotto dalla L. 177/2024): applicata sul posto dagli agenti per chi ha meno di 20 punti residui.
- Fermo amministrativo del veicolo: 1, 2, 3 mesi o più.
- Confisca del veicolo: nei casi più gravi (art. 213).
- Revoca della patente: nelle ipotesi gravissime (recidive, incidenti).
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