Gli autovelox (dispositivi fissi o mobili di rilevazione della velocità in singoli punti) e i sistemi Tutor (rilevazione della velocità media su tratta) sono strumenti di controllo elettronico della velocità disciplinati dall'art. 142 del Codice della Strada e dall'art. 192 del relativo Regolamento (D.P.R. 495/1992). L'art. 142 c. 6 stabilisce che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 10505/2024 e le successive del 2025-2026, ha consolidato il principio della necessità dell'omologazione, distinguendola nettamente dalla mera approvazione ministeriale.
L'art. 142 c. 6: il principio normativo
Il testo dell'art. 142 c. 6 CdS
"Per la determinazione dell'osservanza del limite di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e dei documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento."
La distinzione tra omologazione e approvazione
Sono due procedimenti amministrativi diversi e non equivalenti sul piano giuridico:
| Aspetto | Approvazione | Omologazione |
|---|---|---|
| Natura | Procedimento amministrativo che verifica la funzionalità generale del prototipo | Verifica tecnica rigorosa basata su standard di precisione |
| Oggetto | Modello/tipo di apparecchio | Conformità tecnica del singolo dispositivo prodotto |
| Garanzia | Conformità "di tipo" alle caratteristiche dichiarate | Precisione tecnica conforme alle norme del CdS |
| Riferimento | Art. 192 c. 1 del Regolamento CdS | Art. 192 c. 2 del Regolamento + decreti del MIT |
Il "caso Treviso" e la giurisprudenza consolidata
L'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Cassazione Civile, Sez. II (relativa a un sinistro per superamento dei limiti di velocità rilevato dal Comune di Treviso), ha sancito che:
- l'approvazione ministeriale non equivale all'omologazione;
- solo il dispositivo "debitamente omologato" costituisce fonte di prova ai sensi dell'art. 142 c. 6 CdS;
- le circolari ministeriali (es. quella del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2025 che tentava un'equiparazione) non possono derogare alle fonti primarie;
- il principio della necessità dell'omologazione è da considerare consolidato.
Successive pronunce hanno confermato l'orientamento: Cass. ord. n. 20913/2024, n. 1332/2025, n. 2857/2025, n. 10365/2025, n. 12924/2025, n. 26521/2025, n. 13852/2026, n. 14285/2026.
L'ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026
Una pronuncia che sembrava in controtendenza è in realtà coerente con l'orientamento: la Cassazione ha confermato la multa quando l'Amministrazione produceva il certificato di taratura periodica aggiornato entro l'anno. La taratura documentata soddisfa quindi l'onere probatorio dell'Amministrazione laddove venga prodotta in giudizio. Il principio dell'omologazione necessaria rimane fermo: la taratura aggiornata è ulteriore presupposto, non sostituto.
Il decreto Salvini sugli autovelox (DM 11 aprile 2024)
Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 (in vigore dal 12 giugno 2024), ha introdotto nuove regole per il posizionamento e l'uso degli autovelox:
- Distanza minima tra il segnale di limite di velocità e la postazione di controllo (art. 2.2.6 DM, ambito urbano): 200 m sulle strade di tipo D (urbane di scorrimento) e 75 m per tutte le altre strade urbane;
- Distanza minima tra due postazioni di rilevamento puntuale sulle strade extraurbane (art. 2.1.4 DM): 4.000 m sulle strade di tipo A (autostrade), 3.000 m sulle strade di tipo B (extraurbane principali), 1.000 m sulle strade di tipo C, F e F-bis;
- Distanza minima tra due postazioni mobili in ambito urbano (art. 2.2.5 DM): 1.000 m sulle strade di tipo D e 500 m sulle strade di tipo E e F, anche nei confronti di postazioni fisse;
- obbligo di segnaletica preventiva visibile e chiaramente identificabile;
- i Comuni hanno 12 mesi dall'entrata in vigore per adeguare le proprie postazioni.
I requisiti di legittimità dell'accertamento
Per essere legittimo, un verbale per eccesso di velocità rilevato da autovelox deve:
Requisiti formali (alcuni sono motivi di ricorso)
- Decreto di omologazione del dispositivo richiamato nel verbale;
- Decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione (per le postazioni fisse);
- Certificato di taratura periodica aggiornato (di norma annuale);
- Segnaletica preventiva conforme al DM 11/4/2024;
- Distanza minima dal segnale di limite di velocità;
- per autovelox mobili: presenza fisica degli agenti accertatori sul posto;
- per autovelox fissi non presidiati: omologazione, taratura e decreto prefettizio nel verbale.
Le postazioni fisse e mobili
| Tipologia | Caratteristiche | Requisiti specifici |
|---|---|---|
| Autovelox fisso | Installato in modo permanente in un punto stradale | Decreto prefettizio di autorizzazione; obbligo di segnaletica preventiva; omologazione e taratura |
| Autovelox mobile gestito da agenti | Postazione temporanea con presenza fisica dell'operatore | Presenza di agenti accertatori; taratura aggiornata |
| Autovelox mobile postazione fissa | Dispositivo posizionato temporaneamente in luogo predeterminato senza agenti sul posto | Decreto prefettizio di tratto stradale; omologazione e taratura |
| Tutor (velocità media) | Sistema su tratti autostradali (es. tratti gestiti da Autostrade per l'Italia) | Omologazione, taratura e segnaletica preventiva; verifica della distanza percorsa con orari di passaggio |
Il Tutor: velocità media
Il sistema Tutor, utilizzato principalmente sulle autostrade italiane gestite da Autostrade per l'Italia, calcola la velocità media di un veicolo tra due punti di rilevamento attraverso il riconoscimento automatico della targa (sistema di lettura ANPR — Automatic Number Plate Recognition, da non confondere con l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Il dispositivo:
- identifica il veicolo all'ingresso del tratto;
- identifica il veicolo all'uscita del tratto;
- calcola tempo di percorrenza e velocità media;
- se la velocità media supera il limite, genera la sanzione.
I medesimi principi di omologazione si applicano anche al Tutor: la Cass. ord. 14285/2026 ha ribadito la necessità dell'omologazione anche per i sistemi di rilevazione media.
Le sanzioni per eccesso di velocità (art. 142 c. 8-12)
| Superamento limite | Sanzione (importi aggiornati) | Decurtazione punti |
|---|---|---|
| Fino a 10 km/h | € 42-173 | 0 punti |
| Da 10 a 40 km/h | € 173-694 (in centro abitato e per almeno due volte in un anno: € 220-880 + sospensione patente 15-30 giorni — novità L. 177/2024) | 3 punti |
| Da 40 a 60 km/h | € 543-2.170 | 6 punti; sospensione patente 1-3 mesi |
| Oltre 60 km/h | € 845-3.382 | 10 punti; sospensione patente 6-12 mesi |
Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di 1/3 se commesse nelle ore notturne (22:00-7:00) ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS (introdotto dalla L. 94/2009), per gli articoli espressamente richiamati (tra cui artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 cc. 19-20 e 178). Si segnala che l'art. 142 c. 12-bis CdS disciplina invece la destinazione dei proventi delle sanzioni autovelox (50% all'ente proprietario della strada, 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore). Per i neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento della patente B) opera il raddoppio dei punti decurtati ex art. 126-bis c. 2 CdS, non un aumento della sanzione pecuniaria.
Il ricorso contro la multa
Il cittadino destinatario di un verbale per eccesso di velocità può presentare:
- Ricorso al Prefetto entro 60 giorni: senza costi, ma con possibilità di raddoppio della sanzione se respinto;
- Ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni: con contributo unificato di 43 €, decisione vincolante.
Motivi di ricorso più frequenti
Vizi del verbale autovelox
- Mancato richiamo del decreto di omologazione del dispositivo;
- Assenza del decreto prefettizio per le postazioni fisse;
- Taratura scaduta oltre i 365 giorni dal rilevamento (richiesta annualmente da laboratori accreditati);
- Segnaletica preventiva insufficiente o non visibile;
- Mancato rispetto della distanza minima dal segnale di limite;
- Notifica tardiva (oltre 90 giorni dalla rilevazione);
- indicazione del fascicolo come "approvato" senza menzionare l'omologazione.
La taratura periodica
L'art. 192 c. 2 del Regolamento CdS prevede che gli apparecchi di rilevazione della velocità siano tarati periodicamente. La taratura:
- deve essere eseguita da laboratori accreditati ACCREDIA o riconosciuti dal MIT;
- il certificato di taratura ha durata di 365 giorni;
- il certificato deve essere messo a disposizione del cittadino che ne faccia richiesta;
- l'assenza di taratura aggiornata è motivo di annullamento del verbale.
La circolare Ministero Interno e la posizione MIT
Le posizioni amministrative sono state in alcuni casi in contrasto con la giurisprudenza:
- Circolare Min. Interno 23 gennaio 2025: tentava un'equiparazione funzionale tra approvazione e omologazione (smentita dalla Cassazione);
- Posizione MIT novembre 2025: sufficienza dell'approvazione (sconfessata dalle pronunce 2026);
- la giurisprudenza di legittimità ha sempre prevalso: le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono modificare l'art. 142 CdS.
L'impatto sulle multe
L'orientamento consolidato della Cassazione ha generato:
- numerosi ricorsi individuali e collettivi vincenti per i cittadini;
- annullamenti in serie di verbali da parte di Giudici di Pace e Tribunali;
- restituzione di somme già pagate in alcuni casi;
- impegno dei Comuni a sostituire i dispositivi con apparecchi effettivamente omologati;
- aumento del contenzioso amministrativo e civile in materia.
Le tolleranze tecniche
L'art. 345 del Regolamento CdS prevede tolleranze tecniche sui rilevamenti:
- al valore rilevato si applica una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h (la riduzione si applica sempre, scegliendo il valore maggiore: in pratica 5 km/h fino a 100 km/h rilevati, oltre i 100 km/h prevale il 5%);
- la tolleranza viene già applicata dal dispositivo al momento del rilevamento;
- la velocità riportata sul verbale è quella già al netto della tolleranza.
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