Gli autovelox (dispositivi fissi o mobili di rilevazione della velocità in singoli punti) e i sistemi Tutor (rilevazione della velocità media su tratta) sono strumenti di controllo elettronico della velocità disciplinati dall'art. 142 del Codice della Strada e dall'art. 192 del relativo Regolamento (D.P.R. 495/1992). L'art. 142 c. 6 stabilisce che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 10505/2024 e le successive del 2025-2026, ha consolidato il principio della necessità dell'omologazione, distinguendola nettamente dalla mera approvazione ministeriale.

L'art. 142 c. 6: il principio normativo

Il testo dell'art. 142 c. 6 CdS

"Per la determinazione dell'osservanza del limite di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e dei documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento."

La distinzione tra omologazione e approvazione

Sono due procedimenti amministrativi diversi e non equivalenti sul piano giuridico:

AspettoApprovazioneOmologazione
NaturaProcedimento amministrativo che verifica la funzionalità generale del prototipoVerifica tecnica rigorosa basata su standard di precisione
OggettoModello/tipo di apparecchioConformità tecnica del singolo dispositivo prodotto
GaranziaConformità "di tipo" alle caratteristiche dichiaratePrecisione tecnica conforme alle norme del CdS
RiferimentoArt. 192 c. 1 del Regolamento CdSArt. 192 c. 2 del Regolamento + decreti del MIT

Il "caso Treviso" e la giurisprudenza consolidata

L'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Cassazione Civile, Sez. II (relativa a un sinistro per superamento dei limiti di velocità rilevato dal Comune di Treviso), ha sancito che:

Successive pronunce hanno confermato l'orientamento: Cass. ord. n. 20913/2024, n. 1332/2025, n. 2857/2025, n. 10365/2025, n. 12924/2025, n. 26521/2025, n. 13852/2026, n. 14285/2026.

L'ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026

Una pronuncia che sembrava in controtendenza è in realtà coerente con l'orientamento: la Cassazione ha confermato la multa quando l'Amministrazione produceva il certificato di taratura periodica aggiornato entro l'anno. La taratura documentata soddisfa quindi l'onere probatorio dell'Amministrazione laddove venga prodotta in giudizio. Il principio dell'omologazione necessaria rimane fermo: la taratura aggiornata è ulteriore presupposto, non sostituto.

Il decreto Salvini sugli autovelox (DM 11 aprile 2024)

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 (in vigore dal 12 giugno 2024), ha introdotto nuove regole per il posizionamento e l'uso degli autovelox:

I requisiti di legittimità dell'accertamento

Per essere legittimo, un verbale per eccesso di velocità rilevato da autovelox deve:

Requisiti formali (alcuni sono motivi di ricorso)

Le postazioni fisse e mobili

TipologiaCaratteristicheRequisiti specifici
Autovelox fissoInstallato in modo permanente in un punto stradaleDecreto prefettizio di autorizzazione; obbligo di segnaletica preventiva; omologazione e taratura
Autovelox mobile gestito da agentiPostazione temporanea con presenza fisica dell'operatorePresenza di agenti accertatori; taratura aggiornata
Autovelox mobile postazione fissaDispositivo posizionato temporaneamente in luogo predeterminato senza agenti sul postoDecreto prefettizio di tratto stradale; omologazione e taratura
Tutor (velocità media)Sistema su tratti autostradali (es. tratti gestiti da Autostrade per l'Italia)Omologazione, taratura e segnaletica preventiva; verifica della distanza percorsa con orari di passaggio

Il Tutor: velocità media

Il sistema Tutor, utilizzato principalmente sulle autostrade italiane gestite da Autostrade per l'Italia, calcola la velocità media di un veicolo tra due punti di rilevamento attraverso il riconoscimento automatico della targa (sistema di lettura ANPR — Automatic Number Plate Recognition, da non confondere con l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Il dispositivo:

I medesimi principi di omologazione si applicano anche al Tutor: la Cass. ord. 14285/2026 ha ribadito la necessità dell'omologazione anche per i sistemi di rilevazione media.

Le sanzioni per eccesso di velocità (art. 142 c. 8-12)

Superamento limiteSanzione (importi aggiornati)Decurtazione punti
Fino a 10 km/h€ 42-1730 punti
Da 10 a 40 km/h€ 173-694 (in centro abitato e per almeno due volte in un anno: € 220-880 + sospensione patente 15-30 giorni — novità L. 177/2024)3 punti
Da 40 a 60 km/h€ 543-2.1706 punti; sospensione patente 1-3 mesi
Oltre 60 km/h€ 845-3.38210 punti; sospensione patente 6-12 mesi

Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di 1/3 se commesse nelle ore notturne (22:00-7:00) ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS (introdotto dalla L. 94/2009), per gli articoli espressamente richiamati (tra cui artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 cc. 19-20 e 178). Si segnala che l'art. 142 c. 12-bis CdS disciplina invece la destinazione dei proventi delle sanzioni autovelox (50% all'ente proprietario della strada, 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore). Per i neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento della patente B) opera il raddoppio dei punti decurtati ex art. 126-bis c. 2 CdS, non un aumento della sanzione pecuniaria.

Il ricorso contro la multa

Il cittadino destinatario di un verbale per eccesso di velocità può presentare:

Motivi di ricorso più frequenti

Vizi del verbale autovelox

La taratura periodica

L'art. 192 c. 2 del Regolamento CdS prevede che gli apparecchi di rilevazione della velocità siano tarati periodicamente. La taratura:

La circolare Ministero Interno e la posizione MIT

Le posizioni amministrative sono state in alcuni casi in contrasto con la giurisprudenza:

L'impatto sulle multe

L'orientamento consolidato della Cassazione ha generato:

Le tolleranze tecniche

L'art. 345 del Regolamento CdS prevede tolleranze tecniche sui rilevamenti:

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