L'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote è disciplinato dall'art. 171 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). L'obbligo riguarda conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli in marcia e ha lo scopo di ridurre la gravità delle conseguenze in caso di incidente stradale. La norma è stata progressivamente estesa: la L. 11 gennaio 1986, n. 3 introdusse l'obbligo per tutti i conducenti e passeggeri di motocicli (cilindrata > 50 cc) e per i minorenni alla guida di ciclomotori; l'art. 33 della L. 7 dicembre 1999, n. 472 (in vigore dal 30 marzo 2000) ha esteso l'obbligo anche ai maggiorenni alla guida di ciclomotori (fino a 50 cc). La materia è stata poi modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 (Riforma del CdS) e da successivi interventi normativi. Dal 14 dicembre 2024 il casco è obbligatorio anche per tutti i conducenti di monopattini elettrici (anche maggiorenni), ai sensi della L. 160/2019 (art. 1 cc. 75-75-novies) come modificata dall'art. 14 della L. 177/2024.
L'obbligo generale (art. 171 c. 1)
L'art. 171 c. 1 stabilisce: "Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria".
Veicoli soggetti all'obbligo
- Ciclomotori (categoria L1e-L2e): veicoli a 2 o 3 ruote con cilindrata ≤ 50 cc, velocità ≤ 45 km/h;
- Motoveicoli:
- Motocicli (L3e) — 2 ruote, cilindrata > 50 cc o velocità > 45 km/h;
- Motoveicoli a 3 ruote (L5e) — tipo Piaggio MP3, Yamaha Tricity (in alcune configurazioni esenti se patente B);
- Quadricicli leggeri e pesanti (L6e-L7e) tradizionali — escluso se "con carrozzeria chiusa";
- Motocarri e mototrici.
- Monopattini elettrici (dal 14/12/2024 per tutti i conducenti, anche maggiorenni, ex art. 1 c. 75-novies L. 160/2019 introdotto dall'art. 14 L. 177/2024).
Le esenzioni (art. 171 c. 1-bis)
Sono esenti dall'obbligo del casco i conducenti e i passeggeri di:
- ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa (es. quadricicli leggeri tipo "minicar" o microcar);
- ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza (es. BMW C1 — modello cessato di produzione — e veicoli equivalenti omologati).
Le esenzioni operano se il veicolo è specificamente omologato come dotato di cellula di sicurezza secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione del CdS.
L'omologazione del casco
Il casco deve essere conforme a tipi omologati secondo i regolamenti UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite). La normativa di riferimento è la ECE Regulation 22, in particolare:
- ECE 22.05 — versione previgente, ancora valida per caschi prodotti fino al 1° gennaio 2024;
- ECE 22.06 — nuova normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2021 con periodo transitorio fino al 1° gennaio 2024: dal 1° gennaio 2024 solo i caschi ECE 22.06 possono essere prodotti e venduti, ma quelli ECE 22.05 acquistati prima possono essere utilizzati senza limiti.
L'etichetta di omologazione, applicata all'interno del sottogola, riporta:
- il codice "E" seguito dal numero del Paese omologatore (es. E3 = Italia, E11 = Regno Unito);
- il numero di omologazione e la versione ECE applicata (es. 06 o 05);
- il numero progressivo del lotto produttivo;
- la sigla dell'omologazione: J (jet senza mentoniera), P (full face con mentoniera protettiva), NP (mentoniera non protettiva, modular aperto).
Le sanzioni (art. 171 c. 2)
Le sanzioni vigenti sono state più volte aggiornate per indicizzazione biennale (art. 195 c. 3 CdS). Importi attuali:
| Violazione | Sanzione amministrativa | Sanzione accessoria |
|---|---|---|
| Mancato uso del casco da parte di conducente o passeggero (c. 2) | Da € 83 a € 332 | Fermo amministrativo veicolo 60 giorni; decurtazione 5 punti patente (Allegato art. 126-bis CdS) |
| Recidiva nel biennio (almeno 2 violazioni con stesso veicolo) | Sanzione ordinaria | Fermo amministrativo 90 giorni |
| Sospensione breve patente (L. 177/2024 — art. 218-ter CdS) | — | 7 giorni (se patente con 10-19 punti) o 15 giorni (se patente con meno di 10 punti) per le violazioni dell'art. 171 c. 2 |
| Importazione, produzione, commercializzazione di caschi non omologati (c. 4) | Da € 866 a € 3.464 | Sequestro e confisca dei caschi (c. 5) |
La responsabilità per il passeggero
L'art. 171 c. 2 prevede che "Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente". La formulazione, introdotta nella versione vigente, supera la limitazione previgente che la riferiva solo al minore trasportato: ora chiunque trasporti un passeggero senza casco risponde della violazione, indipendentemente dall'età del trasportato.
Conseguenze pratiche
- se conducente e passeggero non hanno il casco: si applicano due sanzioni (€ 83-332 per il conducente, € 83-332 per il passeggero adulto);
- se solo il passeggero non ha il casco: sanzione al passeggero (se adulto) + sanzione al conducente "anche" (c. 2);
- se il passeggero è minore senza casco: sanzione al conducente in ogni caso (per la posizione di garanzia sul minore);
- il fermo amministrativo del veicolo (60 o 90 giorni) si applica al veicolo, indipendentemente dal soggetto inadempiente.
Le caratteristiche del casco protettivo
Per essere "regolarmente indossato" il casco deve essere:
- Omologato ECE 22.05 o 22.06;
- Allacciato tramite cinturino sottogola in modo regolare e sicuro;
- Della giusta taglia per il conducente (un casco troppo grande non rispetta l'obbligo "regolarmente indossato");
- Integro, non danneggiato da urti precedenti (un casco "sportito" perde le caratteristiche di protezione).
Il giro vita interno (taglia) è indicato in cm sull'etichetta; le taglie standard sono XS, S, M, L, XL, XXL corrispondenti a circonferenze da 53 a 63 cm.
I caschi modulari
I caschi modulari (apribili nella mentoniera) hanno doppia omologazione ECE: "P/J" significa che possono essere usati chiusi (P, full face) o aperti (J, jet); la circolazione con la mentoniera aperta è ammessa solo se il casco è P/J. I caschi con sola omologazione "P" devono essere usati sempre chiusi.
Il casco per i monopattini elettrici (dal 14/12/2024)
La L. 25 novembre 2024, n. 177 (art. 14), modificando l'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha introdotto l'obbligo del casco protettivo per tutti i conducenti di monopattini elettrici (categoria veicoli per la micromobilità), superando il precedente regime che lo prevedeva solo per i minorenni. Il casco deve essere conforme alla norma UNI EN 1078 (caschi per ciclisti e per utilizzatori di skateboard e pattini a rotelle) o UNI EN 1080 (caschi per bambini). La sanzione amministrativa per il mancato uso è di € 50-250 (importi specifici previsti dalla disciplina dei monopattini, distinti da quelli dell'art. 171 CdS).
L'uso del casco nelle biciclette
Per le biciclette ordinarie il casco non è obbligatorio per legge, anche se fortemente raccomandato. L'art. 182 c. 9-bis CdS (introdotto dalla L. 120/2010) prevede che i bambini sotto i 14 anni trasportati sulla bicicletta debbano essere muniti di "idoneo casco protettivo". Per le biciclette a pedalata assistita (e-bike fino a 25 km/h, considerate biciclette) vale la stessa disciplina; per le biciclette elettriche con velocità superiori, assimilabili a ciclomotori, vale l'obbligo dell'art. 171.
L'importazione e commercializzazione di caschi non omologati
L'art. 171 c. 4 sanziona pesantemente chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato: sanzione da € 866 a € 3.464. I caschi non omologati, anche se già utilizzati, sono soggetti a sequestro e successiva confisca (c. 5), ai sensi del Capo I, Sezione II, Titolo VI del CdS.
Le conseguenze sull'assicurazione
Il mancato uso del casco può comportare anche conseguenze sul piano civilistico/assicurativo. In caso di incidente con lesioni o decesso, la compagnia assicurativa può:
- riconoscere il concorso di colpa dell'utente per la violazione dell'obbligo di sicurezza;
- ridurre il risarcimento proporzionalmente all'incidenza causale del mancato uso del casco sulle lesioni subite;
- esercitare azione di rivalsa nei casi previsti dalla polizza (es. responsabilità civile auto in alcuni contesti).
La Cassazione (Sez. III civile, ordinanza n. 14358/2023) ha confermato l'orientamento: il mancato uso del casco integra concorso di colpa della vittima, da valutarsi caso per caso in funzione delle lesioni cervico-cefaliche effettivamente patite.
I dati statistici
L'ACI Istat rileva annualmente l'incidenza dell'uso del casco sulla mortalità da incidente stradale a 2 ruote: la diffusione dell'uso del casco, salita oltre il 99% tra i conducenti adulti italiani, ha ridotto drasticamente i decessi rispetto agli anni '80 (quando la mortalità sui ciclomotori era 4-5 volte quella attuale). Resta critico l'uso del casco da parte dei trasportati e degli utenti di scooter di piccola cilindrata in alcune aree del Mezzogiorno.
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