Gli articoli 154 e 155 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) disciplinano materie che hanno grande impatto sulla sicurezza stradale e sulla qualità della vita urbana. L'art. 154 regola tutte le manovre che comportano una modifica della traiettoria o della posizione del veicolo (cambio di direzione, di corsia, inversione, retromarcia, immissione, fermata), con l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni manovra tramite gli indicatori luminosi di direzione. L'art. 155 disciplina la limitazione dei rumori molesti, a tutela della quiete pubblica e della sicurezza della circolazione. Entrambi gli articoli sono stati più volte modificati, da ultimo dalla L. 25 novembre 2024 n. 177 (nuovo Codice della Strada).
L'art. 154: le manovre soggette all'obbligo di segnalazione
L'art. 154 c. 1 CdS impone una serie di obblighi ai conducenti che intendano eseguire una manovra. Le manovre interessate sono:
- Immissione nel flusso della circolazione;
- Cambio di direzione o di corsia;
- Inversione del senso di marcia;
- Retromarcia;
- Voltare a destra o a sinistra;
- Impegnare un'altra strada;
- Immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (es. accesso carrabile privato);
- Fermarsi (per fermata o sosta).
I doveri del conducente (art. 154 c. 1)
Per eseguire le manovre, il conducente deve:
- Lett. a): Assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, distanza, direzione;
- Lett. b): Segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione.
I principi sono fondamentali sia per la sicurezza sia per la responsabilità civile in caso di sinistro. Anche se la sanzione amministrativa è modesta (€ 42-173), il mancato rispetto può determinare la responsabilità del conducente in caso di incidente.
La segnalazione con gli indicatori di direzione (art. 154 c. 2)
L'art. 154 c. 2 stabilisce che le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione (frecce):
- Le segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra;
- Devono cessare quando la manovra è stata completata;
- Devono essere usate anche per segnalare l'intenzione di rallentare per fermarsi;
- Se gli indicatori mancano (es. biciclette), il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano:
- Alzando verticalmente il braccio se intende fermarsi;
- Sporgendo lateralmente il braccio destro o sinistro se intende voltare.
Le modalità della svolta (art. 154 c. 3)
L'art. 154 c. 3 disciplina le modalità specifiche delle svolte:
| Manovra | Modalità |
|---|---|
| Lett. a) Svolta a destra | Tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata |
| Lett. b) Svolta a sinistra | Accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata; in caso di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro e a sinistra di questo; in carreggiata a senso unico, tenersi sul margine sinistro |
| Lett. c) Retromarcia e immissione | Dare la precedenza ai veicoli in marcia normale |
In ogni caso, i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza.
Il nuovo comma 3-bis introdotto dalla L. 177/2024 (ciclabile)
La L. 25 novembre 2024 n. 177 (nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024) ha introdotto il nuovo comma 3-bis all'art. 154: "Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico". La modifica:
- Riconosce la specificità della circolazione dei velocipedi;
- Permette ai ciclisti di posizionarsi in modo sicuro davanti alle auto in attesa al semaforo;
- Riprende e formalizza prassi già diffuse nelle città con piste ciclabili.
La stessa L. 177/2024 ha modificato anche il c. 2 dell'art. 154 (formulazione tecnica), precisando che le segnalazioni "a mano" da parte dei ciclisti non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile.
Il divieto di uso improprio delle segnalazioni (c. 4)
L'art. 154 c. 4 vieta espressamente di usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. È sanzionato:
- Tenere accese le 4 frecce o gli indicatori senza giustificato motivo;
- Usare gli indicatori in modo confusivo;
- Lasciare gli indicatori accesi dopo aver completato la manovra.
Il divieto di brusche frenate (c. 5)
L'art. 154 c. 5 stabilisce: "Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente". La norma è di particolare rilievo perché:
- Tutela i veicoli che seguono (rischio tamponamento);
- Si applica a tutte le manovre, non solo a quelle di immissione/svolta;
- È frequente fonte di contestazioni in caso di incidente.
L'inversione di marcia: divieti (c. 6)
L'art. 154 c. 6 elenca i luoghi in cui l'inversione di marcia è vietata:
- In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni (incroci);
- In prossimità delle curve;
- In prossimità dei dossi.
L'inversione è inoltre vietata in autostrada (art. 176 CdS) e su strade extraurbane principali.
Le sanzioni dell'art. 154
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Inversione di marcia in zone vietate (c. 6) | Da € 87 a € 344 (c. 7) |
| Altre violazioni dell'art. 154 (mancata segnalazione, manovre senza sicurezza, brusche frenate, uso improprio frecce, immissione senza precedenza) | Da € 42 a € 173 (c. 8) |
La giurisprudenza sull'art. 154
Tra le sentenze più rilevanti:
- Cass. pen. n. 4825/2003: il conducente di un veicolo che intende cambiare la direzione di marcia, spostandosi nell'ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, ha l'obbligo di segnalarlo. Il concetto di direzione di marcia include anche il cambio di corsia all'interno della stessa carreggiata;
- Numerose sentenze della Cassazione hanno ribadito la responsabilità del conducente in caso di sinistro causato da omessa segnalazione (anche se la modesta sanzione amministrativa non sembra rispecchiare la rilevanza pratica della norma).
L'art. 155: la limitazione dei rumori molesti
L'art. 155 CdS tutela tre interessi distinti:
- Il diritto alla salute degli utenti della strada e dei residenti (inquinamento acustico);
- La quiete pubblica;
- La sicurezza della circolazione (per consentire agli utenti di percepire i suoni del traffico).
La sirena di un'ambulanza, il fischietto del vigile, il rumore di un veicolo in avvicinamento sono segnali essenziali che devono essere percepibili.
I commi dell'art. 155
| Comma | Disciplina |
|---|---|
| 1 | Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati dal modo di guidare i veicoli, specie a motore, dalla sistemazione del carico e da altri atti connessi alla circolazione |
| 2 | Il dispositivo silenziatore (marmitta), qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato |
| 3 | Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi (art. 350 DPR 495/1992: 60 L/Aeq dB(A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore, con veicolo a portiere e finestrini chiusi) |
| 4 | I dispositivi di allarme acustico antifurto sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi (max 3 minuti continui, intervallata) e non superare i limiti del DPCM 1° marzo 1991 |
| 5 | Sanzione: chiunque viola le disposizioni dell'articolo è soggetto a sanzione amministrativa da € 42 a € 173 |
I limiti sonori in dettaglio
L'art. 350 DPR 495/1992 (regolamento di esecuzione del CdS) stabilisce:
- Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora non può superare 60 L/Aeq dB(A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore (microfono rivolto verso la sorgente), con veicolo a portiere e finestrini chiusi;
- L'emissione sonora deve essere comunque tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo;
- L'emissione sonora dei dispositivi antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di 3 minuti.
I casi tipici di violazione dell'art. 155
- Marmitta alterata o inefficiente (es. modifiche al silenziatore per renderlo più rumoroso);
- Carico sistemato male che produce rumori molesti;
- Musica ad alto volume udibile a distanza;
- Antifurti auto che suonano per ore senza intervento del proprietario;
- Sgommate, accelerazioni in folle, scoppi del motore.
L'accertamento del rumore
L'accertamento del rumore avviene tramite:
- Giudizio discrezionale dell'agente accertatore (quando i rumori sono chiaramente molesti);
- Uso di fonometri (strumenti di misurazione della pressione acustica), per le contestazioni più rigorose;
- Verifiche tecniche sul veicolo (marmitta alterata) in officina autorizzata.
Il cumulo con altre fattispecie
L'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 155 CdS non esclude la punibilità per:
- Disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.): contravvenzione punita con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 309 (ma depenalizzata in molti casi); il caso più comune è il veicolo che procede con musica ad un volume talmente alto da essere percepito anche in lontananza;
- Disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 c. 2 c.p.);
- Sanzioni comunali per inquinamento acustico (L. 447/1995).
Riepilogo delle sanzioni artt. 154-155
Le sanzioni amministrative sono:
- Art. 154 c. 6 (inversione zona vietata): € 87-344;
- Art. 154 altre violazioni: € 42-173;
- Art. 155 (rumori): € 42-173.
Sebbene le sanzioni siano modeste, la rilevanza pratica delle norme è elevata: l'omessa segnalazione è spesso elemento determinante della responsabilità in caso di sinistro stradale (art. 2054 c.c.). Anche un veicolo con marmitta troppo rumorosa può essere oggetto di fermo amministrativo per verifiche tecniche.
Operatività per la Polizia Locale
Nell'accertamento delle violazioni artt. 154-155: (i) documentare la manovra non segnalata con fotografie, video, dichiarazioni testimoniali; (ii) per l'art. 155 in casi non evidenti, utilizzare il fonometro in dotazione al Comando (con calibrazione periodica); (iii) per veicoli con marmitta sospetta, disporre fermo per verifica tecnica presso officina autorizzata; (iv) in caso di antifurto che suona oltre 3 minuti, contattare il proprietario tramite la targa; (v) considerare il cumulo con art. 659 c.p. (disturbo) per i casi più gravi; (vi) nel caso di sinistri, verificare nesso di causalità tra omessa segnalazione (art. 154) e dinamica dell'incidente.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri gli obblighi del conducente nel cambio di direzione e di corsia (art. 154 CdS) e la disciplina dei rumori molesti (art. 155 CdS), con riferimento alle sanzioni e alle modifiche introdotte dalla L. 177/2024".
Risposta strutturata: (i) cornice: artt. 154-155 D.Lgs. 285/1992, modificati dalla L. 177/2024; (ii) art. 154 c. 1 - obblighi: assicurarsi no pericolo/intralcio + segnalare con anticipo; (iii) manovre interessate: immissione, cambio direzione/corsia, inversione, retromarcia, voltare, fermarsi; (iv) c. 2: segnalazioni con indicatori luminosi (frecce), per tutta la durata, segnali a mano per ciclisti; (v) c. 3 modalità svolta: destra (margine destro), sinistra (asse carreggiata), retromarcia/immissione (precedenza ai veicoli in marcia); (vi) c. 3-bis nuovo (L. 177/2024): ciclisti possono cambiare direzione in zona attestamento ciclabile solo con rosso semaforico; (vii) c. 4: divieto uso improprio frecce; (viii) c. 5: divieto brusche frenate; (ix) c. 6: inversione vietata in intersezioni, curve, dossi; (x) sanzioni: c. 7 inversione € 87-344, c. 8 altre violazioni € 42-173; (xi) Cass. pen. 4825/2003 obbligo segnalazione anche per cambio corsia; (xii) art. 155 rumori molesti, tutela salute/quiete/sicurezza; (xiii) commi: 1 rumori molesti, 2 silenziatore, 3 radio max 60 L/Aeq dB(A) (art. 350 DPR 495/1992), 4 antifurti max 3 min, 5 sanzione € 42-173; (xiv) cumulo con art. 659 c.p. (disturbo quiete) e L. 447/1995 (inquinamento acustico).
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