Dopo l'accertamento di una violazione del Codice della Strada, il momento procedimentale fondamentale è la contestazione, immediata o differita, della violazione al trasgressore. Le regole della contestazione e della notificazione sono dettate dall'art. 201 del CdS, mentre l'art. 202 disciplina il pagamento in misura ridotta. Insieme, queste due norme costituiscono il quadro procedurale di garanzia del cittadino e di efficienza dell'azione amministrativa.
L'art. 201 CdS: la contestazione immediata o differita
Il principio generale è quello della contestazione immediata della violazione: l'agente accertatore intima l'ALT al conducente, gli consegna il verbale e illustra la sanzione. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro termini perentori. Il comma 1-bis dell'art. 201 individua i casi in cui la contestazione immediata non è possibile:
- impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato a forte velocità;
- accertamento mediante apparecchiature elettroniche (autovelox, semaforici, varchi ZTL);
- passaggio col rosso o sorpasso vietato accertati con dispositivi automatici;
- mancato pagamento del pedaggio autostradale;
- circolazione contromano accertata con dispositivi automatici;
- violazioni accertate in assenza del conducente e del proprietario del veicolo.
Il termine di 90 giorni per la notifica
Il comma 1 dell'art. 201 stabilisce che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato al trasgressore o all'obbligato in solido entro 90 giorni dall'accertamento, se residente in Italia, e 360 giorni se residente all'estero. I termini sono perentori: la loro inosservanza determina la decadenza dell'azione amministrativa e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Il dies a quo del termine di 90 giorni coincide, di regola, con la data della commissione del fatto (cd. data dell'infrazione). Per le violazioni rilevate con dispositivi automatici (autovelox, varchi ZTL, semafori T-Red), secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (da ultimo Cass. ord. 31896/2025) il termine decorre dalla data del fatto e non dal momento in cui l'agente accertatore esamina i fotogrammi o completa le procedure interne di abbinamento targa-proprietario: diversamente, si attribuirebbe alla P.A. la possibilità di posticipare arbitrariamente il dies a quo a danno del cittadino. Diverso il caso in cui il responsabile non sia identificabile al momento dell'accertamento (es. conducente diverso dal proprietario): in tale ipotesi il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la P.A. acquisisce i dati del conducente a seguito della richiesta ex art. 126-bis CdS.
Cass. ord. 31896/2025: ritardi interni e decadenza
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31896 depositata il 7 dicembre 2025 (decisione del 10 settembre 2025), ha ribadito che il ritardo nella redazione del verbale dovuto a dinamiche interne all'ente accertatore (ad esempio carenza di personale o lentezza nelle procedure di abbinamento targa-proprietario) non può incidere sul computo del termine di decadenza. Diversamente, si attribuirebbe alla P.A. un'arbitrarietà incompatibile con la funzione di garanzia dell'art. 201 CdS.
Il principio di scissione dei termini di notifica
Secondo l'orientamento consolidato di Corte costituzionale e Cassazione (cfr. Cass. 7765/2015; Cass. 4453/2012), il termine di 90 giorni si considera rispettato se, entro tale termine, l'organo accertatore ha affidato il plico al servizio postale o all'addetto alla notificazione. Per il destinatario, invece, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione effettiva dell'atto.
Se il trasgressore non viene identificato al momento dell'accertamento (caso tipico delle violazioni rilevate con dispositivi automatici e proprietario non immediatamente raggiungibile), il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la P.A. è in grado di identificarlo (di norma a seguito dell'invio della richiesta di indicazione del conducente al proprietario del veicolo).
L'art. 202 CdS: il pagamento in misura ridotta
Il comma 1 dell'art. 202 stabilisce che il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalla norma violata. Si tratta del cd. "pagamento in misura ridotta", che esclude la possibilità di proporre opposizione al verbale e perfeziona l'estinzione del procedimento sanzionatorio (salve le sanzioni accessorie).
Il D.L. 69/2013 (cd. "decreto del fare") ha introdotto un'ulteriore agevolazione: lo sconto del 30% sulla sanzione minima se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Esempio pratico: per una violazione dell'art. 142 c. 8 CdS (eccesso di velocità oltre 10 km/h e fino a 40 km/h), la sanzione minima è di 173 €; pagando entro 5 giorni, si versano 121,10 €.
| Tempo dal verbale | Importo dovuto | Effetti |
|---|---|---|
| Entro 5 giorni | Sanzione minima ridotta del 30% | Estingue il procedimento; non opposizione |
| Entro 60 giorni | Sanzione minima (intera) | Estingue il procedimento; non opposizione |
| Oltre 60 giorni senza ricorso | Metà del massimo (titolo esecutivo) | Iscrizione a ruolo (cartella esattoriale) |
Le esclusioni dello sconto del 30%
Lo sconto del 30% non si applica alle violazioni del CdS per cui sia prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210) o la sanzione accessoria della sospensione della patente. Sono quindi escluse, tra le altre:
- guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l (art. 186 c. 2 lett. c);
- guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187);
- circolazione con veicolo sottoposto a sequestro (art. 213);
- inversione di marcia in autostrada (art. 176 c. 19);
- violazioni che comportano sospensione della patente.
Esclusioni dal pagamento ridotto (art. 202 c. 3 e c. 3-bis)
Il comma 3-bis dell'art. 202 elenca le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Si tratta di violazioni particolarmente gravi, per le quali il verbale è trasmesso al Prefetto entro 10 giorni perché quest'ultimo determini, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione da applicare nei limiti edittali. Tra le esclusioni rientrano le violazioni di cui agli articoli 83 c. 6; 88 c. 3; 97 c. 9; 100 c. 12; 113 c. 5; 114 c. 7; 116 c. 13; 124 c. 4; 136 c. 6; 168 c. 8; 176 c. 19; 216 c. 6; 217 c. 6; 218 c. 6 CdS.
Il comma 3 esclude inoltre il pagamento ridotto quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi (cd. "fuga") o si sia rifiutato di esibire patente o documento di circolazione.
Operatività della Polizia Locale
Per il personale di Polizia Locale, la conoscenza precisa dei termini dell'art. 201 è essenziale: una notifica tardiva determina la decadenza della pretesa sanzionatoria e l'inutilità dell'intera attività accertativa. La gestione efficiente dei flussi documentali tra agente accertatore, ufficio verbali e servizio notifiche è quindi cruciale. Il verbale deve essere chiaro, completo (con tutti gli elementi essenziali ex art. 383 reg. CdS) e correttamente notificato.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina della notificazione delle violazioni al Codice della Strada e del pagamento in misura ridotta, indicando i termini di decadenza e le esclusioni dello sconto del 30%".
Risposta strutturata: (i) regola della contestazione immediata e casi di contestazione differita (art. 201 c. 1-bis); (ii) termine di 90 giorni dall'accertamento per residenti in Italia (360 giorni per estero); (iii) principio di scissione dei termini (Corte cost.); (iv) dies a quo per i dispositivi automatici e Cass. ord. 31896/2025; (v) pagamento ridotto entro 60 giorni (sanzione minima) e sconto del 30% entro 5 giorni (D.L. 69/2013); (vi) esclusioni dello sconto (confisca, sospensione patente) e del pagamento ridotto (art. 202 c. 3 e c. 3-bis).
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