La sospensione e la revoca della patente di guida sono le due sanzioni amministrative accessorie più gravi previste dal Codice della Strada per le violazioni delle norme di comportamento. La loro disciplina è contenuta negli artt. 218 e 219 del CdS (D.Lgs. 285/1992) e nei provvedimenti attuativi del Ministero dell'Interno e del MIT.

La sospensione della patente (art. 218 CdS)

La sospensione è una sanzione temporanea che inibisce al titolare la guida per un periodo determinato. La sua durata varia da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 anni, a seconda della violazione (eccesso di velocità grave, guida in stato di ebbrezza, omessa precedenza reiterata, passaggio col rosso, etc.).

La competenza ad ordinare la sospensione spetta ordinariamente al Prefetto, sulla base del verbale di accertamento trasmesso dall'organo accertatore entro 10 giorni. Il Prefetto adotta un'ordinanza-ingiunzione di sospensione, contro la quale è ammesso ricorso al giudice di pace ex art. 205 CdS. In alcuni casi specifici (es. art. 222 CdS per recidiva reiterata specifica con danni alle persone) la competenza può essere attribuita al giudice penale.

Violazione Durata sospensione Norma
Eccesso velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h 1–3 mesi art. 142 c. 9
Eccesso velocità oltre 60 km/h 6–12 mesi art. 142 c. 9-bis
Guida in stato di ebbrezza (alcol 0,5–0,8 g/l) 3–6 mesi art. 186 c. 2 lett. a
Guida in stato di ebbrezza (alcol 0,8–1,5 g/l) 6–12 mesi art. 186 c. 2 lett. b
Uso del cellulare alla guida (recidiva) 1–3 mesi (dopo L. 177/2024) art. 173 c. 3-bis
Omessa precedenza reiterata o passaggio col rosso reiterato 1–3 mesi art. 145; 146 c. 3

Guida con patente sospesa: il reato dell'art. 218 c. 6 CdS

Il comma 6 dell'art. 218 CdS punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.046 a € 8.186 chiunque, durante il periodo di sospensione, circola alla guida del veicolo. La sanzione è accompagnata da:

La Cassazione penale (sent. n. 2207/1997) ha chiarito che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato integra un'autonoma fattispecie sanzionata dall'art. 218 c. 6 CdS, distinta dall'ipotesi dell'art. 128 c. 2 CdS (guida senza essersi sottoposto a esami medici disposti dall'autorità).

La sospensione breve della patente (art. 218-ter CdS, L. 177/2024)

L'art. 4 c. 2 della L. 25 novembre 2024 n. 177 (riforma del Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto il nuovo art. 218-ter CdS, intitolato "Sospensione della patente in relazione al punteggio", che disciplina una nuova sanzione amministrativa accessoria immediata e automatica.

Caratteristiche:

La circolare ministeriale n. 3230/2025 ha chiarito i dettagli operativi dell'istituto e le modalità di accertamento e ritiro.

La revoca della patente (art. 219 CdS)

La revoca è una sanzione amministrativa accessoria che fa venire meno definitivamente la patente di guida: il soggetto deve, per riottenerla, sostenere ex novo l'esame teorico e l'esame pratico, dopo un periodo di interdizione fissato dalla legge. È prevista nei casi di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione di condotte sanzionate.

L'art. 219 CdS distingue diverse ipotesi di revoca:

Il divieto di riconseguimento: 2 o 3 anni

I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 219 CdS stabiliscono un periodo di interdizione minimo prima del riconseguimento della patente:

Cass. pen. 126/2020 e il "presofferto"

La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 126/2020 ha riconosciuto, per le condanne ex artt. 186, 186-bis e 187 CdS, la possibilità di scomputare il cd. "presofferto" dal termine triennale per il riconseguimento della patente. Concretamente, l'eventuale periodo di sospensione provvisoria già scontato prima del decreto di revoca si detrae dal triennio. È una pronuncia favorevole all'imputato, ormai consolidata nella prassi prefettizia.

Profili procedurali

La sospensione e la revoca sono di norma adottate con ordinanza del Prefetto sulla base del verbale di accertamento trasmesso entro 10 giorni dall'organo accertatore (art. 218 c. 2 CdS). L'ordinanza è notificata all'interessato e contro di essa è ammesso ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione (art. 205 CdS).

In casi specifici previsti dalla legge, la competenza spetta al giudice penale (es. art. 222 c. 3 CdS in caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale di violazioni da cui siano derivati danni alle persone; sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per art. 186 CdS, secondo Cass. pen. Sez. IV n. 34221/2012).

Operatività della Polizia Locale

L'organo accertatore, in presenza di violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, deve procedere al ritiro materiale del documento e alla trasmissione al Prefetto entro 5 giorni (art. 216 CdS) per gli adempimenti conseguenti. La patente ritirata viene trattenuta dal Prefetto e restituita al termine del periodo di sospensione. Per la revoca, la patente non viene restituita: il titolare deve sostenere nuovamente gli esami dopo il decorso del periodo di interdizione.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri le differenze tra sospensione e revoca della patente di guida, indicando la competenza, la durata del divieto di riconseguimento e il regime sanzionatorio della guida con patente sospesa".

Risposta strutturata: (i) sospensione (art. 218): sanzione temporanea, competenza Prefetto, durata variabile per ciascuna violazione, ricorso al giudice di pace; (ii) reato di guida con patente sospesa ex art. 218 c. 6 (2.046–8.186 € + revoca + fermo veicolo 3 mesi); (iii) revoca (art. 219): sanzione definitiva con necessità di sostenere nuovamente l'esame; (iv) divieto di riconseguimento: 2 anni per illeciti amministrativi (c. 3-bis) e 3 anni per condanne ex artt. 186-187 (c. 3-ter); (v) Cass. pen. 126/2020 sulla detrazione del periodo presofferto; (vi) competenza del giudice penale ex art. 222 c. 3 e Cass. pen. 34221/2012 sul patteggiamento.

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