La sospensione e la revoca della patente di guida sono le due sanzioni amministrative accessorie più gravi previste dal Codice della Strada per le violazioni delle norme di comportamento. La loro disciplina è contenuta negli artt. 218 e 219 del CdS (D.Lgs. 285/1992) e nei provvedimenti attuativi del Ministero dell'Interno e del MIT.
La sospensione della patente (art. 218 CdS)
La sospensione è una sanzione temporanea che inibisce al titolare la guida per un periodo determinato. La sua durata varia da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 anni, a seconda della violazione (eccesso di velocità grave, guida in stato di ebbrezza, omessa precedenza reiterata, passaggio col rosso, etc.).
La competenza ad ordinare la sospensione spetta ordinariamente al Prefetto, sulla base del verbale di accertamento trasmesso dall'organo accertatore entro 10 giorni. Il Prefetto adotta un'ordinanza-ingiunzione di sospensione, contro la quale è ammesso ricorso al giudice di pace ex art. 205 CdS. In alcuni casi specifici (es. art. 222 CdS per recidiva reiterata specifica con danni alle persone) la competenza può essere attribuita al giudice penale.
| Violazione | Durata sospensione | Norma |
|---|---|---|
| Eccesso velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h | 1–3 mesi | art. 142 c. 9 |
| Eccesso velocità oltre 60 km/h | 6–12 mesi | art. 142 c. 9-bis |
| Guida in stato di ebbrezza (alcol 0,5–0,8 g/l) | 3–6 mesi | art. 186 c. 2 lett. a |
| Guida in stato di ebbrezza (alcol 0,8–1,5 g/l) | 6–12 mesi | art. 186 c. 2 lett. b |
| Uso del cellulare alla guida (recidiva) | 1–3 mesi (dopo L. 177/2024) | art. 173 c. 3-bis |
| Omessa precedenza reiterata o passaggio col rosso reiterato | 1–3 mesi | art. 145; 146 c. 3 |
Guida con patente sospesa: il reato dell'art. 218 c. 6 CdS
Il comma 6 dell'art. 218 CdS punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.046 a € 8.186 chiunque, durante il periodo di sospensione, circola alla guida del veicolo. La sanzione è accompagnata da:
- revoca della patente di guida;
- fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (in caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo si applica la confisca amministrativa del veicolo).
La Cassazione penale (sent. n. 2207/1997) ha chiarito che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato integra un'autonoma fattispecie sanzionata dall'art. 218 c. 6 CdS, distinta dall'ipotesi dell'art. 128 c. 2 CdS (guida senza essersi sottoposto a esami medici disposti dall'autorità).
La sospensione breve della patente (art. 218-ter CdS, L. 177/2024)
L'art. 4 c. 2 della L. 25 novembre 2024 n. 177 (riforma del Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto il nuovo art. 218-ter CdS, intitolato "Sospensione della patente in relazione al punteggio", che disciplina una nuova sanzione amministrativa accessoria immediata e automatica.
Caratteristiche:
- La sospensione breve si applica solo se il conducente ha sulla patente un punteggio inferiore a 20 (risultante dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida - A.N.A.G.);
- Durata della sospensione: 7 giorni se il punteggio residuo è pari o superiore a 10; 15 giorni se il punteggio residuo è inferiore a 10;
- La sospensione può raddoppiare nei casi di recidiva specifica nel biennio;
- Si applica per specifiche violazioni elencate nell'articolo, tra cui: uso del cellulare alla guida (art. 173), passaggio col rosso (art. 146 c. 3), eccesso di velocità di lieve entità, mancato uso delle cinture, mancata precedenza, manovra di sorpasso vietato, manovra contromano;
- La sanzione si applica anche ai titolari di patente estera che commettano le violazioni sul territorio italiano;
- Si aggiunge (non sostituisce) le altre sanzioni accessorie eventualmente previste.
La circolare ministeriale n. 3230/2025 ha chiarito i dettagli operativi dell'istituto e le modalità di accertamento e ritiro.
La revoca della patente (art. 219 CdS)
La revoca è una sanzione amministrativa accessoria che fa venire meno definitivamente la patente di guida: il soggetto deve, per riottenerla, sostenere ex novo l'esame teorico e l'esame pratico, dopo un periodo di interdizione fissato dalla legge. È prevista nei casi di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione di condotte sanzionate.
L'art. 219 CdS distingue diverse ipotesi di revoca:
- revoca per violazione di norme di comportamento (es. art. 218 c. 6 — guida con patente sospesa; art. 86 — servizio di piazza senza licenza; art. 9-bis e 9-ter — competizioni non autorizzate con lesioni gravi);
- revoca per carenza di requisiti morali (art. 120 CdS): il Prefetto può disporre la revoca nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai quali è vietato il possesso della patente;
- revoca per perdita totale dei requisiti psicofisici (art. 130 CdS).
Il divieto di riconseguimento: 2 o 3 anni
I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 219 CdS stabiliscono un periodo di interdizione minimo prima del riconseguimento della patente:
- 2 anni nei casi di revoca quale sanzione amministrativa accessoria a illeciti amministrativi (c. 3-bis);
- 3 anni nei casi più gravi, penalmente rilevanti, di guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186-bis) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187), che comportino la revoca (c. 3-ter).
Cass. pen. 126/2020 e il "presofferto"
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 126/2020 ha riconosciuto, per le condanne ex artt. 186, 186-bis e 187 CdS, la possibilità di scomputare il cd. "presofferto" dal termine triennale per il riconseguimento della patente. Concretamente, l'eventuale periodo di sospensione provvisoria già scontato prima del decreto di revoca si detrae dal triennio. È una pronuncia favorevole all'imputato, ormai consolidata nella prassi prefettizia.
Profili procedurali
La sospensione e la revoca sono di norma adottate con ordinanza del Prefetto sulla base del verbale di accertamento trasmesso entro 10 giorni dall'organo accertatore (art. 218 c. 2 CdS). L'ordinanza è notificata all'interessato e contro di essa è ammesso ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione (art. 205 CdS).
In casi specifici previsti dalla legge, la competenza spetta al giudice penale (es. art. 222 c. 3 CdS in caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale di violazioni da cui siano derivati danni alle persone; sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per art. 186 CdS, secondo Cass. pen. Sez. IV n. 34221/2012).
Operatività della Polizia Locale
L'organo accertatore, in presenza di violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, deve procedere al ritiro materiale del documento e alla trasmissione al Prefetto entro 5 giorni (art. 216 CdS) per gli adempimenti conseguenti. La patente ritirata viene trattenuta dal Prefetto e restituita al termine del periodo di sospensione. Per la revoca, la patente non viene restituita: il titolare deve sostenere nuovamente gli esami dopo il decorso del periodo di interdizione.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri le differenze tra sospensione e revoca della patente di guida, indicando la competenza, la durata del divieto di riconseguimento e il regime sanzionatorio della guida con patente sospesa".
Risposta strutturata: (i) sospensione (art. 218): sanzione temporanea, competenza Prefetto, durata variabile per ciascuna violazione, ricorso al giudice di pace; (ii) reato di guida con patente sospesa ex art. 218 c. 6 (2.046–8.186 € + revoca + fermo veicolo 3 mesi); (iii) revoca (art. 219): sanzione definitiva con necessità di sostenere nuovamente l'esame; (iv) divieto di riconseguimento: 2 anni per illeciti amministrativi (c. 3-bis) e 3 anni per condanne ex artt. 186-187 (c. 3-ter); (v) Cass. pen. 126/2020 sulla detrazione del periodo presofferto; (vi) competenza del giudice penale ex art. 222 c. 3 e Cass. pen. 34221/2012 sul patteggiamento.
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