Le zone a traffico limitato (ZTL) e le aree pedonali urbane sono lo strumento principale con cui i Comuni regolano l'accesso e la circolazione dei veicoli nei centri abitati, in particolare nei centri storici. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che attribuisce al sindaco poteri di ordinanza per finalità di sicurezza, fluidità del traffico, tutela ambientale e protezione del patrimonio artistico e architettonico.

Cosa prevede l'art. 7 del Codice della Strada

L'art. 7 stabilisce che, nei centri abitati, i Comuni possono adottare con ordinanza del sindaco (o atto del dirigente competente, a seconda della delega prevista nello statuto e dal regolamento comunale) provvedimenti per:

Definizioni: ZTL, area pedonale, zona a velocità limitata

Il Codice della Strada distingue diverse tipologie di zone a regime di accesso limitato:

Varchi elettronici e accertamento automatico

L'accertamento delle violazioni in ZTL può avvenire anche mediante dispositivi elettronici (varchi con telecamere e lettura targhe). Questi dispositivi devono essere preventivamente omologati o approvati ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione (DPR 495/1992), e l'esistenza del varco deve essere preceduta dalla segnaletica prescritta. Il verbale viene notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dall'accertamento ai sensi dell'art. 201 CdS.

Sanzioni per violazione dei divieti di accesso

L'art. 7 prevede sanzioni differenziate a seconda della violazione. Le principali, secondo l'aggiornamento biennale degli importi, sono le seguenti:

Tipologia violazioneRiferimentoSanzione amministrativa
Circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, in aree pedonali e in ZTL senza autorizzazioneArt. 7 c. 14 secondo periodo83 – 332 €
Inosservanza di altri obblighi, divieti o limitazioni previsti dall'ordinanza sindacale ex art. 7 (es. limitazioni veicoli inquinanti, blocchi del traffico, sensi unici locali)Art. 7 c. 14 primo periodo42 – 173 € nei centri abitati; 87 – 344 € fuori dai centri abitati (art. 6 c. 14)
Sosta in violazione di disco orario o divieto temporaneo (rinvio all'art. 157)Art. 157 c. 8 CdS41 – 169 €

Gli importi sono soggetti ad aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 195 CdS. Per le violazioni accertate tra le 22:00 e le 7:00 si applica la maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 195 c. 2-bis CdS.

Il principio di non reiterazione per più passaggi nella stessa ZTL

Una questione molto rilevante riguarda la reiterazione delle violazioni quando lo stesso conducente transita più volte attraverso un varco ZTL. La materia è stata oggetto di un importante intervento legislativo: la L. 25 novembre 2024 n. 177 ha introdotto il nuovo art. 198 c. 2-bis CdS, che ha codificato un principio di cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.

Il nuovo art. 198 c. 2-bis CdS: in mancanza di contestazione immediata, quando siano accertate violazioni plurime (con dispositivi di rilevazione da remoto) delle limitazioni imposte ex artt. 6 e 7 CdS, nella stessa ZTL, nella medesima area pedonale urbana o sul tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o divieto, si applica un'unica sanzione per ciascun giorno di calendario. Il principio opera anche quando le limitazioni riguardino solo una determinata fascia oraria.

Prima della L. 177/2024 la materia era affrontata richiamando l'art. 8-bis L. 689/1981 sulla reiterazione delle violazioni amministrative, con orientamenti non univoci dei Giudici di Pace; oggi la disciplina è espressamente prevista nel Codice della Strada e garantisce, per gli accertamenti automatici, l'unicità della sanzione giornaliera.

In sintesi: dal 14 dicembre 2024, per accertamenti automatici da remoto, l'art. 198 c. 2-bis CdS prevede l'applicazione di un'unica sanzione per ciascun giorno di calendario in caso di violazioni plurime nella stessa ZTL, area pedonale o tratto soggetto alla stessa limitazione. La regola attenua significativamente l'effetto del cumulo materiale e sostituisce, in materia di ZTL, gli orientamenti pretori basati sull'art. 8-bis L. 689/1981.

Deroghe e veicoli autorizzati

L'ordinanza istitutiva della ZTL deve sempre prevedere alcune deroghe obbligatorie:

Il contrassegno disabili consente la sosta e la circolazione anche nelle ZTL e nelle aree pedonali; secondo la giurisprudenza, vale anche fuori dal Comune di rilascio e prescinde dalla titolarità del veicolo, purché trasporti effettivamente la persona disabile cui è intestato.

Ricorsi e impugnazione del verbale

Il destinatario di un verbale di violazione ZTL ha due strade alternative per l'impugnazione:

Tra i motivi di ricorso più frequenti vi sono: mancata o tardiva omologazione del varco elettronico, assenza o non conformità della segnaletica preventiva, mancata pubblicazione dell'autorizzazione ministeriale, errata notifica del verbale.

Le novità della L. 177/2024 sulle ZTL a pagamento

La L. 25 novembre 2024 n. 177 (riforma del Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024) ha modificato l'art. 7 CdS introducendo nuovi commi (in particolare 14-bis, 14-ter e 14-quater) che disciplinano in modo specifico:

Il Ministero dell'Interno è intervenuto con due circolari operative:

Sicurezza urbana e ordinanze del sindaco

L'art. 7 si intreccia con la disciplina della sicurezza urbana di cui al D.L. 14/2017 (cd. "decreto Minniti", convertito con L. 48/2017) e con il TUEL (D.Lgs. 267/2000, artt. 50 e 54), che riconoscono al sindaco poteri di ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Domanda tipica all'orale

"Un veicolo viene rilevato da un varco elettronico per accesso non autorizzato in ZTL nel centro storico. Quale sanzione si applica e quali sono le possibili strade di impugnazione?". Risposta: la violazione ricade nell'art. 7 c. 14 CdS, con sanzione amministrativa da 83 a 332 euro. Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento ex art. 201 CdS. È possibile ricorrere al Prefetto entro 60 giorni (art. 203 CdS) o al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 204-bis CdS). In caso di transiti reiterati nello stesso giorno rilevati da remoto, ai sensi del nuovo art. 198 c. 2-bis CdS (introdotto dalla L. 177/2024) si applica un'unica sanzione per ciascun giorno di calendario.

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