Per conseguire la patente di guida è necessario superare due esami: la prova teorica e la prova pratica di guida. La disciplina della prova teorica e della prova pratica è contenuta nell'art. 121 del Codice della Strada; quella dell'autorizzazione a esercitarsi (il cd. "foglio rosa") nell'art. 122 CdS.
L'esame di teoria (art. 121 CdS)
Il comma 1 dell'art. 121 CdS prevede che, per il conseguimento della patente, il candidato superi una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico). L'esame teorico consiste in un quiz a risposta multipla (vero/falso) somministrato in formato digitale presso gli Uffici della Motorizzazione Civile o presso le autoscuole abilitate; il candidato deve rispondere a 30 domande in 20 minuti, con un massimo di 3 errori consentiti.
L'esame teorico va sostenuto entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di patente, con un massimo di 2 tentativi. In caso di mancato superamento entro tale termine, occorre presentare nuova domanda.
Il foglio rosa (art. 122 CdS)
L'art. 122 CdS disciplina l'autorizzazione a esercitarsi alla guida, comunemente nota come "foglio rosa". È rilasciata al candidato che abbia superato l'esame teorico e gli consente di esercitarsi nella guida del veicolo per il quale ha presentato domanda di patente. Il D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021, ha modificato la durata del foglio rosa:
- durata: 1 anno dal rilascio (in precedenza 6 mesi);
- numero massimo di tentativi della prova pratica: 3 prove;
- la prova pratica può essere sostenuta a partire da 1 mese dopo il rilascio del foglio rosa (art. 121 c. 8 CdS).
In caso di mancato superamento dell'esame pratico entro l'anno di validità, è possibile richiedere un nuovo foglio rosa entro 2 mesi dalla scadenza, riportando l'esame teorico precedentemente superato (cd. "riporto del teorico", ammesso dalla Circolare MIT n. 5411 del 2 marzo 2016). Il riporto richiede il pagamento di due bollettini specifici (16,00 € su c/c 4028 e 26,40 € su c/c 9001).
I requisiti dell'accompagnatore
Durante le esercitazioni con foglio rosa, il candidato deve essere affiancato da un accompagnatore con i seguenti requisiti (art. 122 c. 2 CdS):
- età non superiore a 65 anni (60 anni se il veicolo è privo di doppi comandi);
- essere in possesso di una patente B o superiore valida per la stessa categoria del veicolo guidato;
- aver conseguito la patente da almeno 10 anni;
- possedere patente in regolare corso di validità (non sospesa o revocata).
L'accompagnatore deve essere posizionato al fianco del candidato (sul sedile anteriore destro per le auto). Per le esercitazioni con motoveicoli non è necessario l'accompagnatore: il candidato si esercita autonomamente, purché il veicolo sia conforme alla categoria della patente richiesta.
Esercitazioni obbligatorie
L'art. 122 c. 5-bis CdS, come modificato dalla L. 177/2024 e attuato dal Decreto MIT 17 novembre 2025 n. 294 (G.U. n. 297 del 23/12/2025), richiede, prima dell'esame pratico per la patente B, lo svolgimento di 8 ore di esercitazioni obbligatorie con istruttore di autoscuola, suddivise in 4 moduli:
- Modulo A (2 ore): uso in sicurezza del veicolo, partenza, frenata, sterzo, marce, dispositivi ADAS, simulazione emergenze; su strade urbane o extraurbane secondarie entro 10 km dalla sede dell'autoscuola;
- Modulo B (3 ore): guida in ambito urbano;
- Modulo C (2 ore): guida su strade extraurbane principali o autostrade;
- Modulo D (1 ora): guida in condizioni di visione notturna.
Il Modulo A è propedeutico agli altri. Il limite giornaliero è di 2 ore di lezione. La certificazione è digitale e collegata al sistema della Motorizzazione. La guida privata con accompagnatore è consentita solo dopo aver completato tutte le 8 ore e ottenuto la certificazione dell'autoscuola.
Cartello "P": obbligo di esposizione
Sui veicoli condotti con foglio rosa deve essere obbligatoriamente esposto, sul lunotto posteriore e sulla parte anteriore, il cartello con la lettera "P" retroriflettente (nera su sfondo bianco). La mancata esposizione del contrassegno è sanzionata, ai sensi dell'art. 122 CdS, con la sanzione amministrativa da € 87 a € 344. Il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi è invece previsto per violazioni più gravi (es. guida senza foglio rosa o senza accompagnatore qualificato, art. 122 c. 8 CdS, sanzionate con somma da € 430 a € 1.731).
Le novità della L. 25 novembre 2024 n. 177
La Legge 177/2024 di riforma del CdS ha modificato l'art. 122 in più punti:
- modifica al comma 2 (requisiti dell'accompagnatore);
- introduzione del nuovo comma 3-bis: per il foglio rosa relativo alle patenti AM, A1, A2 e A (moto), è vietato il trasporto di passeggeri durante le esercitazioni;
- modifica al comma 5-bis (esercitazioni in luoghi privati);
- introduzione del nuovo comma 9-bis (sanzioni accessorie per violazioni reiterate).
La novità più rilevante è il divieto di trasporto passeggeri per le esercitazioni motociclistiche, che mira a innalzare gli standard di sicurezza per una categoria di utenti tradizionalmente esposta a un rischio di sinistro elevato.
L'esame pratico
L'esame pratico consiste in una prova di guida su strada, della durata minima di 25 minuti, eseguita davanti a un esaminatore della Motorizzazione (o esaminatore privato abilitato). Il candidato deve dimostrare di saper effettuare in sicurezza le principali manovre (partenza, accostamento, parcheggio, marcia indietro, frenata), di rispettare la segnaletica e di mantenere la padronanza del veicolo nelle diverse situazioni del traffico.
L'esame include una fase di verifica delle conoscenze tecniche del veicolo: il candidato deve indicare la posizione e l'uso dei principali comandi e dispositivi (luci, indicatori di direzione, comandi di sicurezza). Per la patente B è richiesta anche la prova in strada extraurbana o autostrada.
Cassazione e casistica giurisprudenziale
- Cass. civ. 14699/2016: il titolare di patente di guida che affidi un veicolo a un soggetto con foglio rosa, salendo a bordo come accompagnatore, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato; il mero affidamento non integra cooperazione colposa nel sinistro causato dall'imperizia del candidato.
Operatività della Polizia Locale
Il controllo del foglio rosa è un'attività frequente per la Polizia Locale: l'agente verifica la presenza del foglio rosa valido, dell'accompagnatore con i requisiti, del cartello "P". La violazione delle disposizioni dell'art. 122 è sanzionata pecuniariamente e può comportare il fermo del veicolo per 3 mesi (art. 122 c. 8 CdS).
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina del foglio rosa ex art. 122 CdS, indicando durata, requisiti dell'accompagnatore, esercitazioni obbligatorie e novità introdotte dalla L. 177/2024".
Risposta strutturata: (i) foglio rosa come autorizzazione a esercitarsi dopo esame teorico (art. 122 c. 1 CdS); (ii) durata 1 anno (D.L. 121/2021 conv. L. 156/2021), 3 tentativi prova pratica; (iii) requisiti accompagnatore (età ≤65, patente B da almeno 10 anni); (iv) esercitazioni obbligatorie: 8 ore in 4 moduli (A urbano, B urbano, C extraurbano/autostrada, D notturna) ex DM 17/11/2025 n. 294; (v) obbligo cartello P; (vi) novità L. 177/2024 (c. 3-bis sul divieto di trasporto passeggeri per moto); (vii) Cass. 14699/2016 sulla responsabilità del trasportato.
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