Il sistema della patente a punti è stato introdotto in Italia nel 2003 (D.L. 151/2003) con l'obiettivo di responsabilizzare il conducente attraverso un meccanismo premiale-sanzionatorio: ogni titolare ricevuta una "dote" iniziale di 20 punti, che può aumentare con la buona condotta o ridursi a seguito di violazioni del Codice della Strada. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 126-bis CdS (D.Lgs. 285/1992).
I 20 punti iniziali e la dotazione
A ogni patente di guida sono attribuiti 20 punti al momento del rilascio. La dotazione non è collegata al numero di patenti possedute (chi ha più patenti non somma i punti) ma alla singola posizione del titolare nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, tenuta dal Dipartimento per i Trasporti del MIT. Il punteggio può essere consultato gratuitamente online sul Portale dell'Automobilista o tramite app dedicate, oltre che tramite l'app iPatente.
Il bonus di buona condotta (art. 126-bis c. 5)
Il comma 5 dell'art. 126-bis prevede un meccanismo di premio per il conducente "virtuoso":
- se per il periodo di 2 anni non si commettono violazioni con decurtazione di punti, viene riattribuito il punteggio completo iniziale, entro il limite dei 20 punti;
- se al termine dei 2 anni il titolare possiede ancora i 20 punti pieni, sono attribuiti +2 punti, e così ogni 2 anni successivi senza decurtazioni, fino a un massimo di 30 punti complessivi.
Il meccanismo cumulativo opera quindi a scaglioni biennali: bisogna evitare di confondere il bonus con l'attribuzione di 1 punto all'anno. Per i neopatentati il meccanismo è diverso: nei primi 3 anni dal conseguimento della patente si ottiene +1 punto per ogni anno senza decurtazioni (massimo +3 punti). Dopo i primi 3 anni si applica la regola ordinaria (+2 punti ogni 2 anni).
La decurtazione dei punti
La decurtazione si applica al momento del passaggio in giudicato del verbale (60 giorni senza ricorso o sentenza definitiva) o al momento della comunicazione della Motorizzazione. Le violazioni che comportano decurtazione di punti sono indicate nella tabella allegata all'art. 126-bis. Alcuni esempi correnti al 2026:
| Violazione | Norma | Punti decurtati |
|---|---|---|
| Uso del cellulare alla guida (prima violazione) | art. 173 c. 2 | –5 |
| Mancato uso delle cinture di sicurezza | art. 172 | –5 |
| Passaggio col rosso o mancato STOP | artt. 146, 145 | –6 |
| Sorpasso vietato (c. 15) | art. 148 | –5 / –8 (oltre 3,5 t) |
| Eccesso velocità oltre 10 km/h e fino a 40 km/h | art. 142 c. 8 | –3 |
| Eccesso velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h | art. 142 c. 9 | –6 |
| Eccesso velocità oltre 60 km/h | art. 142 c. 9-bis | –10 |
| Guida in stato di ebbrezza | art. 186 | –10 |
| Rifiuto degli accertamenti alcoltest | art. 186 c. 7 | –10 |
| Inversione di marcia in autostrada | art. 176 c. 19 | –10 |
Il raddoppio per neopatentati
L'ultimo periodo dell'art. 126-bis CdS e la tabella allegata prevedono che, per i conducenti che hanno conseguito la patente di categoria A o B successivamente al 1° ottobre 2003 e non già titolari di altra patente di categoria B o superiore, nei primi 3 anni dal rilascio ogni decurtazione è raddoppiata. Una violazione che a un automobilista ordinario costa 5 punti, a un neopatentato ne costa 10. Lo status di neopatentato perdura per 3 anni dal rilascio. In caso di accertamento contestuale di più violazioni (art. 126-bis c. 1-bis), il raddoppio si applica al punteggio previsto per ciascuna violazione, fermo restando il limite complessivo di 15 punti per singola contestazione, limite che però non opera quando una delle violazioni comporta la sospensione o la revoca della patente. La Circolare Min. Interno 8/10/2025 prot. 29343 ha chiarito che il raddoppio opera anche per i titolari di patente estera (richiamando Corte cost. n. 274/2016).
Tre violazioni gravi in 12 mesi: revisione della patente
Ai sensi dell'art. 126-bis c. 6 CdS, il titolare della patente che, dopo la notifica di una prima violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali nell'arco di dodici mesi dalla data della prima, ciascuna delle quali importi decurtazione di almeno 5 punti, deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 CdS. L'ufficio della Motorizzazione, su comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, dispone la revisione della patente di guida. Se il titolare non si sottopone all'esame entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, la patente è sospesa a tempo indeterminato. Non si tratta dunque di una sospensione 1-3 mesi disposta dal Prefetto, ma di una vera e propria ipotesi speciale di revisione del titolo abilitativo (cd. "revisione R5").
Sospensione breve della patente (novità L. 177/2024)
La L. 25 novembre 2024 n. 177 (nuovo CdS, in vigore dal 14 dicembre 2024) ha introdotto, all'art. 218-ter CdS, la sospensione breve della patente a carico di chi, con un punteggio residuo inferiore a 20 punti, commetta specifiche infrazioni gravi. La sospensione è automatica e si aggiunge alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione punti: 7 giorni per chi ha tra 10 e 19 punti residui, 15 giorni per chi ha meno di 10 punti. La durata è raddoppiata se la violazione provoca un incidente stradale, anche se limitato alla sola fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata.
I corsi di recupero punti
Prima della perdita totale del punteggio, il titolare può frequentare specifici corsi di recupero presso le autoscuole o gli enti autorizzati, conseguendo punti aggiuntivi:
- +6 punti per patenti A1, A, B, BE, dopo la frequenza di un corso della durata di 12 ore con esame finale;
- +9 punti per i titolari di certificato di abilitazione professionale (CAP) e patenti C, C+E, D, D+E, mediante specifici corsi di aggiornamento, con prova d'esame.
Il recupero non può portare a un punteggio superiore ai 20 punti iniziali. L'attestato di frequenza al corso è trasmesso all'ufficio della Motorizzazione per l'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
La perdita totale del punteggio (c. 6)
Se il punteggio scende a 0 punti, il titolare deve sottoporsi alla revisione della patente (art. 128 CdS): è disposto un nuovo esame di teoria e di guida da sostenere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Se l'esame viene superato, la patente è ricaricata dei 20 punti iniziali; se non viene superato (o se il titolare non si presenta), la patente è revocata. Il titolare continua comunque a poter circolare fino al provvedimento di revisione.
Comunicazione della decurtazione e ricorso
La comunicazione della decurtazione è effettuata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida e ha funzione meramente informativa, dato che il conducente può controllare in tempo reale il proprio punteggio. Il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 309/2019) ha chiarito che la mancata comunicazione non costituisce vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio né di quello di revisione: si tratta di mera irregolarità che non pregiudica gli interessi del privato.
Non è possibile ricorrere direttamente contro la decurtazione: l'unica via è proporre ricorso contro l'infrazione contestata (al Prefetto entro 60 giorni ex art. 203 CdS o al Giudice di Pace entro 30 giorni ex art. 204-bis CdS); in caso di accoglimento, decadono anche le sanzioni accessorie, compresa la decurtazione punti.
Crediti scolastici per educazione stradale
L'art. 230 c. 2-ter CdS prevede l'attribuzione di un credito di 2 punti al rilascio della patente per chi ha partecipato a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado. È una misura premiale per favorire la cultura della sicurezza stradale fin dall'età scolastica.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri il sistema della patente a punti ex art. 126-bis CdS, indicando il meccanismo di decurtazione, il bonus di buona condotta, le regole speciali per i neopatentati e le conseguenze della perdita totale del punteggio".
Risposta strutturata: (i) 20 punti iniziali e Anagrafe Nazionale; (ii) bonus +2 punti ogni 2 anni di buona condotta (max 30); (iii) raddoppio decurtazione per neopatentati nei primi 3 anni (ultimo periodo dell'art. 126-bis e tabella allegata); (iv) tabella decurtazioni nell'art. 126-bis; (v) corsi di recupero (+6 punti per A/B, +9 per CAP); (vi) tre violazioni ≥5 punti in 12 mesi → revisione patente ex art. 128 (c. 6); (vii) perdita totale del punteggio → revisione patente ex art. 128; (viii) Cons. Stato 309/2019 sulla comunicazione decurtazione.
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