L'art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) individua tassativamente i soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale. La norma definisce una vera e propria gerarchia istituzionale, ponendo in via principale la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e poi gli altri corpi statali (Polizia di Stato in generale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e i corpi locali (polizia provinciale e municipale, nell'ambito del territorio di competenza). Si coordina con l'art. 11 CdS sui servizi di polizia stradale e con il regolamento di esecuzione (DPR 495/1992, artt. 21-25).

L'elenco degli organi (art. 12 c. 1)

L'art. 12 c. 1 CdS stabilisce: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:"

Lett. Organo Ambito territoriale
a) Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato (in via principale) Intero territorio nazionale (autostrade e principali arterie)
b) Polizia di Stato (in generale) Intero territorio nazionale
c) Arma dei Carabinieri Intero territorio nazionale
d) Corpo della Guardia di Finanza Intero territorio nazionale
d-bis) Corpi e servizi di Polizia Provinciale Ambito territoriale di competenza (Provincia/Città metropolitana)
e) Corpi e servizi di Polizia Municipale Ambito territoriale di competenza (Comune)
f) Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale Intero territorio nazionale
f-bis) Corpo di Polizia Penitenziaria e Carabinieri Forestali (già Corpo Forestale dello Stato) Compiti di istituto

La gerarchia: in via principale alla Polizia Stradale

L'elencazione del comma 1 non è casuale: il legislatore ha definito una "gerarchia" istituzionale, ponendo in via principale la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato (lett. a). Si tratta di un'articolazione specializzata con competenza primaria sui servizi di:

I servizi di polizia stradale (art. 11 CdS)

L'art. 11 CdS elenca i servizi di polizia stradale che gli organi di cui all'art. 12 espletano:

Lettera (c. 1) Servizio
a) Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
b) Rilevazione degli incidenti stradali
c) Predisposizione e esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico
d) Scorta per la sicurezza della circolazione
e) Tutela e controllo sull'uso delle strade

Il coordinamento del Ministero dell'Interno (art. 11 c. 3)

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 CdS e dell'art. 21 DPR 495/1992, il coordinamento dei servizi di polizia stradale spetta al Ministro dell'Interno, che provvede con proprie direttive. Il Ministero opera attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale. A livello provinciale, il coordinamento spetta al Prefetto attraverso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La competenza territoriale della Polizia Municipale

La competenza della PM in materia di polizia stradale è limitata al territorio comunale, ma è estesa sia all'interno che fuori dei centri abitati. La Cass. civ. 22366/2006 ha chiarito: "Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 13 della L. 689/1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati".

La giurisprudenza ha inoltre precisato (Cass. 22366/2006) che gli enti proprietari delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale, né in via generale né attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività stabilite dall'art. 11. Il potere deriva direttamente dalla legge.

Le scorte ai trasporti eccezionali (art. 22 DPR 495/1992)

L'art. 22 DPR 495/1992 disciplina i servizi di scorta:

L'ambito territoriale: limiti e prerogative

L'art. 12 c. 2 CdS stabilisce che l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) e b) (prevenzione/accertamento violazioni e rilevazione sinistri) spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57 cc. 1 e 2 c.p.p. Questo significa che, ad esempio, una guardia giurata regolarmente nominata può in alcune circostanze accertare violazioni stradali, ma con limiti significativi.

Le scorte alle colonne militari (art. 12 c. 4)

La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spettano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente. Si tratta di una competenza speciale, esercitata in occasione di trasferimenti di truppe e materiali militari.

Gli ausiliari del traffico (L. 127/1997)

L'art. 17 della L. 15 maggio 1997 n. 127 (riforma Bassanini), ha introdotto la figura degli ausiliari del traffico nelle Amministrazioni Comunali e nelle società di gestione della sosta:

Una circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza ha chiarito che la nomina degli ausiliari mira ad affiancare gli organi di polizia nel contrasto di comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi (sosta vietata, corsie riservate).

I volontari della sicurezza e ronde

Da non confondere con gli organi di polizia stradale sono i volontari della sicurezza e le ronde (L. 94/2009), che non hanno competenza accertativa, ma svolgono funzioni di mera segnalazione alle forze di polizia.

L'uniforme e l'identificazione

L'art. 12 c. 5 CdS stabilisce che i soggetti indicati nell'articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis (personale abilitato a scorte tecniche ai veicoli eccezionali), quando non sono in uniforme, per espletare i compiti di polizia stradale, devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento (paletta circolare bianco-rossa di 15 cm di diametro, art. 24 DPR 495/1992). Successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la speciale tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

I controlli congiunti

Sempre più frequenti sono i controlli congiunti tra più corpi di polizia stradale (PM + Carabinieri, PM + GdF, PM + Polizia Stradale), in particolare per:

La specialità Polizia Stradale: organizzazione

La Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato è articolata in:

È dotata di mezzi specializzati (autovetture ad alte prestazioni, moto, veicoli di soccorso), strumenti di rilevazione (Tutor, autovelox, telelaser), e team specialistici (rilevamento incidenti, anti-pirata, traffico merci pericolose).

Polizia stradale "in via principale" alla PS: cosa significa?

L'espressione "in via principale" non esclude la competenza degli altri corpi, ma definisce un ruolo di indirizzo, coordinamento e specializzazione. La Polizia Stradale: (i) elabora le direttive operative; (ii) cura i collegamenti internazionali per il traffico transfrontaliero; (iii) gestisce i sistemi tecnologici di controllo della velocità (Tutor, SICVE); (iv) interviene prioritariamente su autostrade e strade extraurbane principali; (v) fornisce supporto specialistico agli altri corpi in operazioni complesse.

Operatività per la PM

La PM, in quanto organo di polizia stradale ex art. 12 lett. e) CdS, esercita le funzioni: (i) nell'ambito territoriale del Comune, sia centro abitato che extraurbano (Cass. 22366/2006); (ii) per tutti i servizi di cui all'art. 11 CdS (accertamento, rilevazione sinistri, regolazione traffico); (iii) con possibilità di scorta per itinerari interamente comunali (es. processioni, eventi, trasporti eccezionali); (iv) in coordinamento con il Comitato Provinciale Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto; (v) in operazioni congiunte con altre forze di polizia su programmazione delle Questure.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri l'art. 12 del Codice della Strada, evidenziando gli organi di polizia stradale, la gerarchia istituzionale e i limiti territoriali della Polizia Municipale".

Risposta strutturata: (i) cornice normativa: art. 12 D.Lgs. 285/1992 (CdS) + art. 11 CdS + artt. 21-25 DPR 495/1992; (ii) elenco organi: a) Specialità Polizia Stradale (in via principale); b) PS; c) CC; d) GdF; d-bis) Polizia Provinciale; e) Polizia Municipale; f) funzionari Ministero Interno; f-bis) Polizia Penitenziaria + CC Forestali; (iii) competenza territoriale: PS/CC/GdF intero territorio nazionale; PP/PM ambito di competenza; (iv) servizi (art. 11): prevenzione/accertamento, rilevazione sinistri, regolazione traffico, scorta, tutela uso strade; (v) coordinamento: Ministro Interno con direttive (art. 11 c. 3); Comitato Provinciale Ordine Sicurezza Pubblica; (vi) competenza PM: tutto il territorio comunale, anche fuori centro abitato (Cass. 22366/2006); (vii) scorte: PS in via principale, PM per itinerari comunali, CC per colonne militari; (viii) ausiliari del traffico (L. 127/1997) per sosta; (ix) volontari sicurezza (L. 94/2009) solo segnalazione; (x) obbligo del segnale distintivo (paletta) in borghese ex art. 12 c. 5, ed esibizione successiva della tessera di riconoscimento.

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