Le manovre di cambio di direzione, di corsia e di inversione del senso di marcia sono fra le più frequenti causa di sinistri stradali, soprattutto in ambito urbano e in corrispondenza di intersezioni, rotatorie e svincoli. L'art. 154 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) fissa i principi generali di prudenza e segnalazione che ogni conducente è tenuto a osservare prima e durante l'esecuzione di tali manovre, completando le regole specifiche dettate per il sorpasso (art. 148), la precedenza (art. 145) e i comportamenti di guida (art. 141).

Le regole generali dell'art. 154 CdS

Il comma 1 dell'art. 154 elenca le manovre soggette ad obbligo di prudenza e di segnalazione preventiva. Si tratta di tutte le manovre che comportano un cambiamento della traiettoria del veicolo o un suo arresto:

Prima di iniziare una di queste manovre il conducente deve assicurarsi di poterla eseguire senza pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, valutandone posizione, distanza e direzione. Deve inoltre segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione, mediante gli indicatori luminosi di direzione (le frecce). La segnalazione deve durare per tutta la manovra e cessare al suo completamento; con gli stessi dispositivi va segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.

Frecce in rotatoria: come usarle correttamente

La regola è spesso fraintesa: secondo le circolari interpretative del Ministero delle Infrastrutture, la freccia sinistra in ingresso alla rotatoria si attiva solo quando l'uscita scelta supera la metà dell'anello (svolta a sinistra o inversione). In tutte le uscite va invece sempre attivata la freccia destra prima di lasciare l'anello, indipendentemente dall'uscita scelta.

L'obbligo di segnalazione e le brusche manovre

Il comma 4 vieta l'uso improprio degli indicatori di direzione (ad esempio per scopi diversi dalla segnalazione di manovra). Il comma 5 stabilisce che, nell'esecuzione delle manovre, i conducenti non devono eseguire brusche frenate né rallentamenti improvvisi: questa regola fonda la presunzione di responsabilità in molti sinistri da tamponamento o da uscita di corsia.

La Legge 25 novembre 2024, n. 177 ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 154, che consente ai conducenti di velocipedi di cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, ma solo nella fase di rosso semaforico. Si tratta di una novità importante per la mobilità ciclistica urbana, da conoscere per i quiz dei concorsi più recenti.

L'inversione del senso di marcia e i divieti del comma 6

Il comma 6 dell'art. 154 vieta l'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di:

L'inversione, comunemente detta "fare l'inversione a U", è una delle manovre più pericolose: comporta l'attraversamento delle corsie di marcia in senso opposto e si esegue spesso a velocità molto ridotta, rendendo il veicolo un ostacolo improvviso per chi sopraggiunge. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato (ex plurimis Cass. civ. 17037/2005, 16573/2006, 22904/2006, fino a Cass. 11441/2020), ha esteso il divieto di inversione anche allo spazio adiacente ai caselli autostradali, in quanto pertinenza dell'autostrada. Sull'autostrada vera e propria, peraltro, l'inversione è disciplinata dal più severo art. 176 CdS (cfr. la nostra guida su autostrada e strade extraurbane principali).

Le sanzioni dell'art. 154 CdS

Il regime sanzionatorio dell'art. 154 è graduato in base alla gravità della violazione. Le sanzioni sono soggette ad aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 195 CdS; gli importi qui riportati sono quelli vigenti al 2026.

Violazione Norma Sanzione pecuniaria Punti patente
Inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi art. 154 c. 6 e 7 da € 87 a € 344 –8
Mancata o errata segnalazione del cambio di direzione/corsia art. 154 c. 8 da € 42 a € 173 –2
Manovra che crea pericolo o intralcio (omessa verifica di sicurezza) art. 154 c. 8 da € 42 a € 173 –2
Uso improprio degli indicatori di direzione art. 154 c. 4 e 8 da € 42 a € 173 –2

Gli importi sono ridotti del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione (art. 202 c. 1 CdS); restano applicabili gli aumenti di un terzo per le violazioni commesse tra le 22 e le 7 sulle strade extraurbane (art. 195 c. 2-bis CdS).

Cassazione e casistica giurisprudenziale

La Corte di Cassazione è intervenuta numerose volte sull'interpretazione dell'art. 154. Tra le pronunce rilevanti:

Operatività della Polizia Locale

L'art. 154 è spesso contestato in sede di rilievo di un sinistro stradale, in concorso con altre violazioni (artt. 141, 145, 149 CdS). La contestazione immediata rimane la regola; nei casi previsti dall'art. 201 c. 1-bis CdS la contestazione può essere differita e notificata entro 90 giorni dall'accertamento. In caso di sinistro con feriti, l'agente di PG deve verificare anche le possibili violazioni penali (art. 590-bis e 589-bis c.p.).

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri le regole generali stabilite dall'art. 154 del Codice della Strada per il cambio di direzione e l'inversione di marcia, indicando le sanzioni applicabili e citando almeno una pronuncia della Corte di Cassazione".

Risposta strutturata: (i) elencare le manovre soggette all'art. 154; (ii) illustrare l'obbligo di segnalazione preventiva e il divieto di brusche frenate; (iii) richiamare il divieto di inversione del c. 6 e la sua estensione giurisprudenziale all'area del casello autostradale (Cass. 17037/2005, 16573/2006); (iv) indicare le sanzioni del c. 7 (87–344 €, 8 punti) e del c. 8 (42–173 €, 2 punti); (v) richiamare la novità della L. 177/2024 sui velocipedi (c. 3-bis).

Materiale di studio

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