L'uso del cellulare alla guida è una delle violazioni più diffuse al Codice della Strada e una delle prime cause di incidenti stradali per distrazione. La materia è disciplinata dall'art. 173 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) ed è stata profondamente riformata dalla L. 25 novembre 2024 n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, che ha inasprito sanzioni economiche e amministrative accessorie. Questa guida ricostruisce il quadro vigente: divieti, sanzioni pecuniarie, decurtazione punti, sospensione della patente, regole sulla recidiva e sulla nuova "sospensione breve".
L'art. 173 CdS: che cosa vieta
L'art. 173, comma 2, del Codice della Strada — nel testo riformato dalla L. 177/2024 — vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino, anche solo temporaneamente, l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore. Sono escluse dal divieto solo le Forze armate e i corpi di polizia.
È invece consentito l'uso di apparecchi:
- a viva voce;
- dotati di auricolare;
purché non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani e il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie. È la formulazione esplicita della norma, che ammette quindi solo strumenti realmente "hands free" e bilateralmente percepibili.
Cosa significa nella pratica. Il divieto colpisce ogni utilizzo — telefonate, messaggi, app, social, navigatore tenuto in mano — che imponga, anche per pochi istanti, di togliere le mani dal volante. Anche un'occhiata allo schermo per leggere una notifica, se accompagnata dal sollevare il dispositivo, è soggetta a sanzione.
Le sanzioni dopo la riforma del 2024
Il nuovo art. 173, comma 3-bis, del CdS prevede, per la prima violazione:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000 (in precedenza era da € 165 a € 660);
- Sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi, già alla prima infrazione, disposta con ordinanza del Prefetto;
- Decurtazione di 5 punti dalla patente, ai sensi della tabella allegata all'art. 126-bis CdS.
In caso di recidiva nel biennio (cioè di un'ulteriore violazione dell'art. 173 commessa entro due anni dalla precedente):
- Sanzione pecuniaria da € 350 a € 1.400;
- Sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
- Decurtazione di 10 punti dalla patente (allegato all'art. 126-bis CdS).
| Profilo | Prima violazione | Recidiva nel biennio |
|---|---|---|
| Sanzione pecuniaria | € 250 – € 1.000 | € 350 – € 1.400 |
| Sospensione patente | 15 giorni – 2 mesi | 1 mese – 3 mesi |
| Decurtazione punti | 5 punti | 10 punti |
La nuova sospensione breve della patente
La L. 177/2024 (art. 4 c. 2) ha introdotto nel CdS il nuovo art. 218-ter, che disciplina la sospensione breve della patente "in relazione al punteggio". Si tratta di una sanzione amministrativa accessoria automatica, che si applica per una serie tassativa di violazioni (tra cui l'art. 173 c. 2) quando, al momento dell'accertamento, il punteggio residuo sulla patente è inferiore a 20 punti.
Funzionamento essenziale della sospensione breve (art. 218-ter cc. 2-3):
- 7 giorni di sospensione se il punteggio residuo è compreso tra 10 e 19 punti;
- 15 giorni di sospensione se il punteggio residuo è inferiore a 10 punti;
- la durata raddoppia se la violazione ha provocato un incidente stradale (anche fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di terzi).
La sospensione breve è applicata immediatamente dall'organo accertatore al momento del controllo. Come chiarito dalla circolare MI 300/STRAD/1 del 20/12/2024, quando per la medesima violazione concorre anche la sospensione "ordinaria" disposta dal Prefetto (es. art. 173 c. 3-bis), si applica prima la sospensione breve; entro 5 giorni dalla scadenza, il comando trasmette la patente alla Prefettura per la sospensione prefettizia.
Cosa si intende per "uso durante la marcia"
La nozione di "marcia" — fondamentale per la contestazione — è stata oggetto di prassi e giurisprudenza. In linea di massima:
- il veicolo deve essere in movimento, anche a bassa velocità;
- la sosta a motore acceso in una piazzola di emergenza è equiparata a marcia solo se in concreto pregiudica la sicurezza altrui (la giurisprudenza è oscillante);
- è generalmente considerato lecito l'uso del cellulare in fermata sicura con motore spento (es. parcheggiato lungo la carreggiata, in stallo, su area di sosta).
L'agente di polizia stradale verbalizza la condotta con riferimento ai sensi propri (vista, percezione diretta) e, ove possibile, allega elementi a supporto (es. fotogrammi, descrizione del dispositivo, posizione delle mani sul volante).
Apparecchi consentiti: viva voce e auricolari
La norma consente l'uso di dispositivi che non richiedano l'uso delle mani: viva voce integrato nel veicolo, auricolari Bluetooth mono o bilaterali, sistemi Apple CarPlay/Android Auto in modalità voce. Il punto critico è la regola della capacità uditiva ad entrambe le orecchie: per chi usa l'auricolare in una sola orecchia mentre guida, la condizione è formalmente soddisfatta solo se l'altra resta libera di percepire i rumori della circolazione, anche se nella prassi è spesso accettato l'uso monoaurale.
Auricolari bilaterali in entrambe le orecchie. L'utilizzo simultaneo di cuffie/auricolari in entrambe le orecchie è equiparato all'uso di "cuffie sonore", vietato dal comma 2: in questo caso la sanzione si applica anche se si stanno solo ascoltando musica o un audiolibro.
Smartphone come navigatore: si può?
L'uso del telefono come navigatore satellitare non è vietato in sé, ma è soggetto a regole stringenti:
- il dispositivo deve essere fissato a un supporto stabile (es. cruscotto, vetro, bocchetta dell'aria);
- non deve richiedere l'uso delle mani durante la marcia (impostazioni e digitazione vanno fatte da fermi);
- non deve distrarre il conducente: lo schermo deve restare in posizione che permetta una percezione laterale, non frontale prolungata.
L'agente accertatore può comunque elevare verbale ex art. 173 se rileva che il conducente sta digitando o manipolando il dispositivo durante la marcia.
Effetti aggravati per i neopatentati
Per i conducenti con meno di tre anni di patente — i cosiddetti neopatentati ex art. 126-bis comma 2 CdS — la decurtazione dei punti è raddoppiata. Per la violazione dell'art. 173 questo significa, di fatto, una perdita di 10 punti in prima violazione e fino a 20 in recidiva: un meccanismo che, sommato al punteggio iniziale ridotto, può portare rapidamente alla revisione della patente.
Procedura sanzionatoria: dal verbale al Prefetto
L'iter operativo della violazione dell'art. 173 segue le regole generali del CdS:
- Accertamento e contestazione della violazione da parte dell'organo di polizia stradale (immediata se possibile, differita ex art. 201 CdS se non possibile);
- Verbale di contestazione con tutti gli elementi di cui all'art. 383 Reg. CdS;
- Ritiro della patente da parte dell'organo accertatore e invio al Prefetto per l'ordinanza di sospensione (e per la sospensione breve);
- Notificazione del verbale entro 90 giorni se non contestato in immediato;
- Possibilità di ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni (artt. 203 e 204-bis CdS).
Quando scatta anche l'art. 141 CdS
L'uso del cellulare è frequentemente contestato in concorso con l'art. 141 CdS (velocità non commisurata alle condizioni della strada): la distrazione, infatti, comporta spesso una velocità inadeguata al contesto. Le due fattispecie possono concorrere, perché tutelano profili diversi della sicurezza della circolazione.
Per il concorso in Polizia Municipale. Domande tipiche: in cosa consiste il divieto del comma 2 dell'art. 173; quali apparecchi sono consentiti; nuova cornice edittale ex L. 177/2024; meccanismo della sospensione breve ex art. 126-bis; rapporti con la velocità e con i neopatentati; iter del verbale e competenza prefettizia. Studiare anche il "Prontuario CdS" del MIT per le specifiche operative.
In sintesi
- Divieto generale di usare cellulare e dispositivi analoghi durante la marcia.
- Consentiti viva voce e auricolari hands-free in una sola orecchia.
- Sanzione pecuniaria dopo riforma 2024: € 250-1.000 (prima violazione), € 350-1.400 (recidiva).
- Sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi già alla prima violazione.
- 5 punti decurtati (10 in recidiva, raddoppio per neopatentati).
- Sospensione breve automatica se punti residui sotto i 20.
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