Il sequestro amministrativo e il fermo amministrativo del veicolo sono due istituti distinti del Codice della Strada, spesso confusi nel linguaggio comune ma con presupposti, finalità e disciplina differenti. Sono regolati rispettivamente dagli artt. 213 e 214 del CdS (D.Lgs. 285/1992), profondamente riformati dal D.L. 113/2018 convertito con L. 132/2018 (cd. "decreto sicurezza"), che ha introdotto la figura del custode-acquirente e ha riscritto le procedure operative.
Differenza tra sequestro e fermo amministrativo
| Aspetto | Sequestro amministrativo (art. 213) | Fermo amministrativo (art. 214) |
|---|---|---|
| Natura giuridica | Misura cautelare | Sanzione amministrativa accessoria |
| Finalità | Garantire la successiva confisca del veicolo | Sottrarre temporaneamente la disponibilità del bene |
| Durata | Sino alla confisca o al dissequestro | Predeterminata dalla legge (in genere 1, 2 o 3 mesi) |
| Esito | Confisca e alienazione del veicolo | Restituzione al termine del periodo |
Sequestro amministrativo (art. 213 CdS)
Il sequestro è una misura cautelare che si applica quando la violazione è sanzionata con la confisca amministrativa del veicolo. Le ipotesi più frequenti sono:
- circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria (art. 193 CdS) in caso di reiterazione nel biennio;
- circolazione di veicolo non immatricolato o con targa contraffatta (art. 100 CdS);
- circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 CdS);
- guida senza patente, in caso di reiterazione nel biennio (art. 116 CdS);
- partecipazione a competizioni sportive non autorizzate in velocità (art. 9-bis CdS);
- uso del veicolo per favorire l'immigrazione clandestina o il traffico di stupefacenti.
Procedura del sequestro
All'atto dell'accertamento della violazione, l'organo di polizia stradale procede a redigere due atti distinti: il verbale di accertamento della violazione e il verbale di sequestro del veicolo. Il veicolo viene affidato a un custode-acquirente, soggetto convenzionato con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio, individuato secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data del sequestro.
Custode-acquirente: figura introdotta dal D.L. 113/2018 (L. 132/2018). Si tratta di un'impresa selezionata mediante gara, che ha sia il compito di custodire il veicolo sequestrato/fermato sia, in caso di mancato ritiro entro i termini di legge, la possibilità di acquisirne la proprietà in via automatica.
Il custode-acquirente e il trasferimento di proprietà
L'art. 213 c. 2-quater prevede che, contestualmente al sequestro, l'organo accertatore avvisi il proprietario e il trasgressore che, decorsi 10 giorni dalla notifica, la mancata assunzione della custodia del veicolo determina l'immediato trasferimento di proprietà al custode-acquirente. Il termine decorre dalla notifica del verbale al proprietario; per ciclomotori e motocicli (art. 213 c. 2-quinquies) il termine decorre dopo i primi 30 giorni di custodia.
La sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro) solo se la condotta è effettivamente idonea a eludere il vincolo (Cass. pen. 42582/2009). La Cassazione (sent. 47342/2009) ha invece escluso, per il divieto di analogia in malam partem, l'estensione dell'art. 334 c.p. al fermo amministrativo, che ha natura giuridica diversa.
Fermo amministrativo (art. 214 CdS)
Il fermo è una sanzione amministrativa accessoria con cui si sottrae per un periodo predeterminato la disponibilità del veicolo al proprietario. Le ipotesi più frequenti sono:
- guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. 2-bis CdS): in caso di incidente stradale, fermo 180 gg, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; per la lett. c) (tasso > 1,5 g/l) opera invece il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 213 CdS;
- guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 CdS): fermo 180 gg se ricorrono i presupposti dell'art. 186 c. 2-bis (incidente), salvo conducente diverso dal proprietario;
- circolazione di un motociclo o ciclomotore con un solo occupante minorenne (in alcune ipotesi);
- circolazione di un veicolo sottoposto a obbligo di revisione non effettuata (in casi specifici);
- circolazione senza patente o con patente revocata, in casi specifici.
Anche per il veicolo sottoposto a fermo amministrativo affidato a depositeria convenzionata, in caso di mancata assunzione della custodia, si procede con il trasferimento di proprietà al custode-acquirente (art. 214 c. 1-ter).
Sanzioni per la circolazione di veicolo sottoposto a sequestro/fermo
L'art. 213 c. 8 CdS prevede che il custode (di norma il proprietario) che, durante il sequestro, circola abusivamente con il veicolo o consente che altri vi circolino, è punito con la sanzione amministrativa da 1.984 a 7.937 €, può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e con l'immediata rimozione e trasferimento di proprietà del veicolo al custode-acquirente (art. 214-bis CdS). Importante: la Corte costituzionale, con sentenza n. 246/2022 (depositata il 9 dicembre 2022), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 213 c. 8 CdS nella parte in cui disponeva «Si applica» anziché «Può essere applicata» la revoca della patente: la sanzione accessoria non opera più automaticamente, ma richiede una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa proporzionata alle circostanze del caso concreto. Con analoga pronuncia, la Corte cost. n. 54/2024 (depositata il 5 marzo 2024) ha esteso la stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale al parallelo art. 214 c. 8 CdS (circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo), eliminando anche in quel caso l'automaticità della revoca della patente. Quando, invece, il veicolo sequestrato è messo in circolazione da un soggetto diverso dal custode senza il consenso di quest'ultimo e con condotta idonea ad eludere il vincolo, può ricorrere il delitto di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro), come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Confisca amministrativa
Una volta confermata con ordinanza-ingiunzione prefettizia o decisione del Giudice di Pace l'applicabilità della confisca, il veicolo viene definitivamente acquisito allo Stato (o trasferito al custode-acquirente). Si distingue dalla confisca penale, che presuppone una condanna penale ed è disciplinata dall'art. 240 c.p. La confisca amministrativa è invece prevista dall'art. 20 della L. 689/1981 (Legge generale di depenalizzazione).
Alienazione dei veicoli (art. 215-bis CdS)
L'art. 215-bis CdS, introdotto dalla L. 132/2018, disciplina la procedura semplificata di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca. Le procedure di vendita avvengono tramite il custode-acquirente convenzionato secondo modalità stabilite dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del Demanio.
Dissequestro e ricorsi
Il proprietario del veicolo sequestrato può presentare istanza di dissequestro al Prefetto o all'organo di polizia procedente, dimostrando l'insussistenza dei presupposti del sequestro o la propria estraneità alla violazione. Avverso il provvedimento di sequestro o fermo è possibile inoltre il ricorso al Prefetto entro 60 giorni (art. 203 CdS) o il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 204-bis CdS).
Domanda tipica all'orale
"Qual è la differenza tra sequestro e fermo amministrativo del veicolo? Cosa accade se il proprietario non assume la custodia del veicolo sequestrato?". Risposta: il sequestro (art. 213 CdS) è misura cautelare prodromica alla confisca; il fermo (art. 214 CdS) è sanzione accessoria a tempo determinato. In entrambi i casi, ai sensi del D.L. 113/2018 (L. 132/2018), se il proprietario non assume la custodia entro 10 giorni dalla notifica (30 giorni per ciclomotori/motocicli) il veicolo viene trasferito in proprietà al custode-acquirente. La circolazione di veicolo sequestrato/fermato è sanzionata ex art. 213 c. 8 CdS (per il custode) con multa da 1.984 a 7.937 € e possibile revoca della patente (non più automatica dopo Corte cost. 246/2022), oltre al trasferimento di proprietà al custode-acquirente; per terzi che agiscano senza il consenso del custode può configurarsi il delitto ex art. 334 c.p.
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