L'art. 189 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina il comportamento dell'utente della strada in caso di incidente. La norma è cruciale perché individua gli obblighi minimi di assistenza, identificazione e conservazione delle prove, e prevede sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità dei danni e della condotta tenuta dopo il sinistro. La violazione è conosciuta nel linguaggio comune come "fuga" o "pirateria stradale".

Obbligo di fermarsi e di assistenza (c. 1)

L'art. 189 c. 1 stabilisce che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". La norma si rivolge a tutti gli utenti della strada (conducenti di veicoli, pedoni, ciclisti, motociclisti) e si applica anche a chi non sia direttamente responsabile del sinistro: è sufficiente che la propria condotta sia "comunque ricollegabile" all'evento.

Interpretazione teleologica: la Cassazione (Cass. pen. IV, n. 21259/2025) ha confermato l'orientamento secondo cui l'obbligo di fermarsi sussiste anche se il conducente non sia in colpa, perché la finalità della norma è consentire l'identificazione delle persone coinvolte e l'eventuale prestazione di soccorso, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del sinistro.

Conservazione delle tracce e tutela dell'incolumità (c. 2)

L'art. 189 c. 2 prescrive di adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e siano disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità, salvo che ciò sia necessario per prestare assistenza ai feriti o per ragioni di sicurezza. La conservazione delle tracce è essenziale per il successivo intervento della Polizia Stradale e per i rilievi tecnici.

Sgombero della carreggiata in caso di danni alle sole cose (c. 3)

Se l'incidente ha causato danni esclusivamente alle cose, i conducenti e gli altri utenti coinvolti devono, ove possibile, evitare di intralciare la circolazione (art. 161 CdS): spostare i veicoli a margine della carreggiata per non pregiudicare il regolare transito degli altri veicoli. Gli agenti di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio, fatti salvi i rilievi tecnici urgenti.

Fornitura delle generalità (c. 4)

In ogni caso, i conducenti devono fornire le proprie generalità e ogni altra informazione utile (numero di polizza assicurativa, dati del veicolo) alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi indicati. La compilazione del modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) facilita gli adempimenti ai fini risarcitori.

Sanzioni: incidente con danni alle sole cose (c. 5)

L'art. 189 c. 5 punisce chi non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose con la sanzione amministrativa pecuniaria da 302 a 1.208 €. Se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80 c. 7 (revisione obbligatoria del veicolo), si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi.

Sanzioni penali: incidente con danno alle persone (c. 6)

L'art. 189 c. 6 è una norma penale: chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Nei casi del c. 6 sono applicabili le misure cautelari personali previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284 c.p.p. (obbligo di presentazione, divieto di dimora, obbligo di dimora, arresti domiciliari), anche al di fuori dei limiti di pena ordinari.

Tipo di incidenteCondottaSanzione
Solo danni a coseOmessa fermataSanzione 302 – 1.208 €; sospensione patente 15 gg – 2 mesi se grave danno con revisione
Danno alle personeOmessa fermataReclusione 6 mesi – 3 anni; sospensione patente 1 – 3 anni
Danno alle personeOmessa assistenzaReclusione 1 – 3 anni; sospensione patente 1,5 – 5 anni

Omissione di soccorso (c. 7)

L'art. 189 c. 7 punisce chi, nelle condizioni di cui al c. 1, non ottempera all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, con la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e mezzo a 5 anni. La pena è aumentata se la persona ferita decede o riporta gravi conseguenze a causa della mancata assistenza.

Diminuzione di pena per chi si presenta spontaneamente (c. 8)

I commi 8 e 8-bis prevedono benefici per chi collabora: il c. 8 dispone che il conducente che si ferma e presta assistenza, mettendosi immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato; il c. 8-bis stabilisce che il conducente che, dopo la fuga di cui al c. 6, si presenta agli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore dal fatto, non è soggetto alle misure cautelari personali (artt. 281-284 c.p.p.) previste dal terzo periodo del c. 6. Entrambe le disposizioni hanno finalità premiale e di incentivo alla collaborazione, fermo restando che l'arresto fuori flagranza resta possibile nei casi di flagranza differita (Cass. pen. IV n. 29759/2017).

Danno ad animali da affezione, da reddito o protetti (c. 9-bis)

L'art. 189 c. 9-bis disciplina il caso in cui dal sinistro derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti. L'utente della strada coinvolto ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. La violazione dell'obbligo di fermarsi e di soccorrere comporta la sanzione amministrativa di 421 – 1.691 €. Le persone semplicemente coinvolte (non responsabili) sono obbligate a porre in atto misure di soccorso e la mancata ottemperanza comporta sanzione di 85 – 337 €.

Domanda tipica all'orale

"Un automobilista urta una bicicletta procurando lesioni gravi al ciclista e prosegue la marcia senza fermarsi. Quali sanzioni si applicano?". Risposta: la condotta integra due distinte fattispecie penali ai sensi dell'art. 189 CdS: il c. 6 (omessa fermata in caso di incidente con danno alle persone, reclusione 6 mesi-3 anni e sospensione patente 1-3 anni) e il c. 7 (omessa assistenza, reclusione 1-3 anni e sospensione patente 1,5-5 anni). Se il ciclista riporta lesioni gravi o gravissime, ricorre anche il reato di lesioni stradali gravi ex art. 590-bis c.p. Sono applicabili le misure cautelari personali (artt. 281-284 c.p.p.). Se l'autore si presenta spontaneamente alla polizia giudiziaria entro 24 ore, non si applicano le misure cautelari del terzo periodo del c. 6 (art. 189 c. 8-bis CdS), pur restando applicabile l'arresto in flagranza differita ove ne ricorrano i presupposti.

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