Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), emanato con il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (pubblicato nel Suppl. ordinario alla G.U. del 26 giugno 1931 n. 146), è una legge del Regno d'Italia ancora vigente nella Repubblica Italiana. Nove anni dopo l'emanazione del TULPS, fu emanato il relativo regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940 n. 635, anch'esso tuttora in vigore. La materia è stata oggetto di numerose modifiche e interventi della Corte costituzionale, che hanno espunto le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento repubblicano, ma il TULPS resta il pilastro normativo della polizia amministrativa e di numerose licenze di polizia.
La struttura del TULPS
Il TULPS si compone di dieci Titoli (artt. 1-224), molti dei quali profondamente incisi da abrogazioni, sentenze della Corte costituzionale e legislazione successiva:
- Titolo I: Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione (artt. 1-17 sexies) — autorità di P.S., autorizzazioni di polizia, inosservanza ordini;
- Titolo II: Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica (artt. 18-67) — riunioni e processioni, armi (Capo IV, artt. 30-45), prevenzione infortuni, industrie pericolose;
- Titolo III: Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici (artt. 68-132);
- Titolo IV: Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata (artt. 133-141);
- Titolo V: Degli stranieri (artt. 142-152), in larga parte sostituiti dal T.U. immigrazione D.Lgs. 286/1998;
- Titolo VI: Disposizioni relative alle persone pericolose per la società (artt. 153-189), in larga parte sostituite dalla disciplina delle misure di prevenzione (oggi D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia);
- Titolo VII: Del meretricio (artt. 190-208), in larga parte abrogato dalla L. 75/1958 (legge Merlin);
- Titolo VIII: Delle associazioni, enti ed istituti (artt. 209-213);
- Titolo IX: Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra (artt. 214-219);
- Titolo X: Disposizioni finali e transitorie (artt. 220-224).
L'autorità di pubblica sicurezza (art. 1)
L'art. 1 TULPS definisce le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza: "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni".
L'autorità di P.S. è articolata in:
| Livello | Autorità | Funzioni |
|---|---|---|
| Nazionale | Ministro dell'Interno | Autorità nazionale di pubblica sicurezza (art. 1 c. 1 L. 121/1981) |
| Provinciale | Prefetto | Autorità provinciale di P.S., coordinamento delle forze di polizia |
| Locale (sede del comune) | Questore o Sindaco | Nei comuni capoluogo e sedi di Questura: Questore; negli altri: Sindaco (con eventuale Commissario di P.S.) |
Le autorizzazioni di polizia (art. 8 e ss.)
L'art. 9 TULPS chiarisce che "sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia". Le autorizzazioni TULPS si caratterizzano per:
- Carattere personale: rilasciate a una persona specifica;
- Discrezionalità dell'autorità (verifica dei requisiti morali e tecnici);
- Revocabilità in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico (art. 11 TULPS);
- Soggezione a vigilanza dell'autorità di P.S.
I requisiti soggettivi per ottenere licenze TULPS sono indicati dall'art. 11: non aver riportato condanne per delitti non colposi di particolare gravità (rapina, furto, ricettazione), per reati di mafia, per reati contro la sicurezza dello Stato; non essere sottoposto a misure di prevenzione; godere della buona condotta.
L'art. 16: poteri di accesso degli ufficiali di P.S.
L'art. 16 conferisce un fondamentale potere di vigilanza: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità". I poteri:
- Accesso in qualunque ora, anche al di fuori dell'orario di apertura;
- Verifica del rispetto delle prescrizioni (orari, sicurezza, registri, condizioni igieniche);
- Possibilità di adottare provvedimenti urgenti (proposta al Questore di chiusura);
- Redazione di verbali di accertamento.
I pubblici esercizi (artt. 86-110)
La sezione del TULPS dedicata ai pubblici esercizi è stata profondamente innovata, anche in considerazione del riparto di competenze conseguente alla riforma del commercio (D.Lgs. 114/1998, cd. decreto Bersani) e alla classificazione delle attività economiche di cui al D.Lgs. 222/2016 (decreto SCIA 2). I principali articoli:
| Articolo | Materia |
|---|---|
| art. 86 | Apertura e gestione di alberghi (locande), esercizi di affittacamere, ristoranti, bar, sale gioco |
| art. 88 | Licenze per giochi d'azzardo |
| art. 99 | Revoca della licenza in caso di chiusura prolungata senza avviso (oltre 30 gg) o oltre il termine comunicato (max 3 mesi salvo forza maggiore) |
| art. 100 | Sospensione della licenza per tumulti, disordini, frequentazione di pregiudicati, pericolo per ordine pubblico |
| art. 110 | Apparecchi da intrattenimento e da gioco (slot machine, VLT) |
| art. 115 | Agenzie d'affari |
L'art. 100: chiusura dell'esercizio
L'art. 100 è una delle norme più frequentemente applicate dalla Polizia Locale: "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".
Caratteristiche dell'art. 100:
- Competenza esclusiva del Questore;
- Provvedimento di natura ablatoria-preventiva (non sanzionatoria);
- Si applica anche agli esercizi di vicinato;
- Durata della sospensione: di norma da pochi giorni a alcuni mesi (proporzionale alla gravità);
- In caso di reiterazione: revoca definitiva della licenza;
- È atto impugnabile davanti al TAR.
Il controllo delle armi (artt. 30-45)
Il TULPS contiene la disciplina principale in materia di armi, con disposizioni che coordinandosi con la L. 110/1975, il D.Lgs. 204/2010 e il D.Lgs. 121/2013 (attuazione direttiva 2008/51/CE). Aspetti principali:
- Licenza di porto d'armi: per difesa personale, per uso sportivo, per caccia, per uso lavorativo (guardia giurata);
- Denuncia di detenzione armi (art. 38);
- Commercio, fabbricazione e riparazione di armi (artt. 31 e 31-bis);
- Esplodenti (artt. 46-58);
- Limiti di porto, conservazione, trasporto.
Le manifestazioni di carattere pubblico (artt. 18-24)
Il TULPS disciplina anche le manifestazioni pubbliche, in coordinamento con l'art. 17 Cost. (libertà di riunione):
- Art. 18: preavviso al Questore per riunioni in luogo pubblico (almeno 3 giorni prima);
- Il Questore può vietare la manifestazione per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica;
- Sono regolate anche le pubbliche manifestazioni sportive (con il T.U. spettacoli pubblici e la L. 401/1989);
- I servizi di ordine pubblico sono assicurati dalle forze di polizia (PS, Carabinieri, GdF), con possibile concorso della Polizia Locale per la sicurezza viaria.
Le guardie particolari giurate (artt. 133-141)
Il TULPS disciplina anche le guardie particolari giurate (GPG) e gli istituti di vigilanza privata:
- Art. 133: facoltà di nomina di guardie particolari giurate per la vigilanza di beni mobili e immobili;
- Art. 138: requisiti per la nomina (cittadinanza, età, idoneità psico-fisica, requisiti morali);
- Art. 139: gli istituti di vigilanza privata devono prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di P.S.;
- Le GPG sono incaricati di pubblico servizio e portano armi nei limiti dell'autorizzazione;
- Sono soggetti al controllo del Prefetto e del Questore.
Le sanzioni del TULPS
Le violazioni del TULPS sono punite con:
- Sanzioni penali (arresto, ammenda), per le ipotesi più gravi (es. abusivo esercizio di attività soggette ad autorizzazione, art. 17 TULPS);
- Sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni minori (L. 689/1981);
- Sanzioni accessorie: sospensione/revoca della licenza (artt. 9-bis-11), confisca degli strumenti (es. armi).
Le funzioni di polizia amministrativa degli enti locali
Il D.P.R. 616/1977 e successivamente il D.Lgs. 112/1998 hanno trasferito numerose funzioni TULPS dai Prefetti/Questori ai Comuni. Tra le principali competenze comunali:
- Rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (art. 37 TULPS);
- Licenze per agenzie d'affari nel settore di esposizioni, mostre, fiere (art. 115 TULPS);
- Dichiarazione di affittacamere o appartamenti mobiliati (art. 109 TULPS);
- Pubblicità stradale e affissioni (D.Lgs. 507/1993 e successivi);
- Autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti pubblici (art. 68-69 TULPS).
L'evoluzione del TULPS: liberalizzazione e SCIA
Numerose attività in precedenza soggette ad autorizzazione di polizia sono state oggetto di liberalizzazione: vendita di alimenti e bevande, alcuni servizi di intrattenimento, attività sportive. Con il D.Lgs. 222/2016 (decreto SCIA 2), molte autorizzazioni sono state trasformate in SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Tuttavia, restano soggette ad autorizzazione: armi, esplosivi, agenzie investigative, mestieri ambulanti girovaghi, esercizi sensibili sotto il profilo dell'ordine pubblico (locali notturni, sale gioco).
Operatività della Polizia Locale
L'agente di Polizia Locale, in quanto agente di pubblica sicurezza (art. 5 L. 65/1986), può esercitare i poteri di vigilanza ex art. 16 TULPS: accesso in qualunque ora ai locali soggetti ad autorizzazione, verifica del rispetto delle prescrizioni, redazione di verbali di accertamento e proposta al Questore di sospensione ex art. 100. La PM svolge funzioni essenziali per il controllo del territorio (pubblici esercizi, manifestazioni, sicurezza urbana), in coordinamento con le forze di polizia statali.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri il TULPS (R.D. 773/1931), evidenziando le autorità di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di polizia e l'art. 100 sulla chiusura dei pubblici esercizi".
Risposta strutturata: (i) cornice: R.D. 773/1931 (TULPS) + R.D. 635/1940 (regolamento attuazione), tutt'ora vigenti; (ii) autorità di P.S.: Ministro Interno (nazionale), Prefetto (provinciale), Questore o Sindaco (locale); (iii) art. 1: attribuzioni autorità P.S. (ordine pubblico, sicurezza, incolumità, tutela proprietà); (iv) art. 9: autorizzazioni di polizia (licenze, iscrizioni, approvazioni); (v) art. 11: requisiti soggettivi (no condanne reati gravi, buona condotta); (vi) art. 16: poteri di accesso degli ufficiali e agenti di P.S. in qualunque ora; (vii) pubblici esercizi (artt. 86-115): licenze, art. 88 giochi, art. 110 apparecchi; (viii) art. 100: sospensione licenza per tumulti, disordini, frequentazione pregiudicati, pericolo ordine pubblico (competenza Questore); reiterazione: revoca; (ix) armi (artt. 30-45); manifestazioni (artt. 18-24); guardie particolari giurate (artt. 133-141); (x) liberalizzazioni post D.Lgs. 222/2016 (SCIA); (xi) ruolo Polizia Locale come agente di P.S. (art. 5 L. 65/1986).
Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026
Manuale completo 2026 per il concorso in Polizia Municipale: Diritto Costituzionale, TUEL, Codice della Strada e 15 capitoli sui sinistri stradali.
Vedi su Amazon ↗ Audiolibro