Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (noto come "Decreto Minniti"), reca "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". Il decreto introduce per la prima volta nell'ordinamento la nozione giuridica di sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare attraverso azioni coordinate tra Stato, Regioni ed Enti locali. Ha ampliato gli strumenti in mano ai sindaci con il DASPO urbano (più correttamente DACUR — Divieto di Accesso ai Centri Urbani), le ordinanze anti-degrado, le misure contro l'accattonaggio molesto e l'occupazione abusiva di spazi pubblici. La materia è stata profondamente rivista dai successivi interventi normativi, fra cui il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80 e il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, in vigore dal 25 aprile 2026).
La sicurezza urbana (Capo I, artt. 1-7)
Art. 4 D.L. 14/2017: definizione
"Si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di:
- Riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati;
- l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
- la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
- la promozione della cultura del rispetto della legalità;
- l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile."
I patti per la sicurezza urbana (artt. 5-7)
Il D.L. 14/2017 introduce strumenti di cooperazione interistituzionale:
- Patti tra Prefetto e Sindaco: per attuare le linee guida nazionali in materia di sicurezza urbana;
- il Comitato Metropolitano: coordinamento per le città metropolitane;
- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali approva le linee guida;
- strumenti per: controllo coordinato del territorio, interventi di riqualificazione, partecipazione cittadini, video-sorveglianza.
L'ordine di allontanamento (art. 9)
L'art. 9 introduce l'ordine di allontanamento (c.d. "micro-DASPO" o "DASPO breve"):
- Presupposti: condotte che impediscono la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, di trasporto, ovvero condotte di accattonaggio molesto e bivacco in aree urbane;
- l'ordine è impartito dagli organi accertatori (PG, PM, ispettori di altre amministrazioni);
- Durata: 48 ore dall'accertamento del fatto;
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 100 a € 300;
- la violazione dell'ordine integra una sanzione amministrativa aumentata del doppio (art. 10 c. 1);
- l'ordine si applica per principio di specialità rispetto a sanzioni più generiche.
Il DASPO urbano propriamente detto (art. 10)
Art. 10: DASPO urbano "semplice"
In caso di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9 commi 1 e 2 e qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza (valutazione discrezionale del Questore), scatta il divieto di accesso ai luoghi indicati: il DASPO urbano vero e proprio. Il Questore può imporlo "per un periodo non superiore a 12 mesi" (termine elevato dai 6 mesi originari per effetto del D.L. 130/2020 conv. L. 173/2020), con modalità di applicazione "compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro, studio del destinatario". La violazione del divieto è punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno.
Il DACUR: il termine corretto
L'acronimo corretto è "DACUR" (Divieto di Accesso ai Centri Urbani), pur essendo invalso nel linguaggio comune il termine "DASPO urbano" per analogia con il DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989). Le linee guida del Servizio centrale anticrimine 2024 confermano questa distinzione terminologica:
- la misura ha natura di prevenzione personale, a carattere ordinativo/interdittivo;
- Funzione: tutelare la sicurezza di specifici luoghi, proibendovi l'accesso a determinate categorie di soggetti;
- ricalca, lato sensu, il meccanismo del DASPO sportivo, ma per finalità diverse.
La recidiva e l'estensione del DACUR
In caso di recidiva con condanna passata in giudicato (o confermata in grado di appello) per:
- Reati contro la persona o contro il patrimonio nei 5 anni precedenti (art. 10 c. 3 D.L. 14/2017);
- la durata del divieto del Questore non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 2 anni;
- la violazione di tale divieto è punita con l'arresto da 1 a 2 anni;
- la misura del Questore è particolarmente afflittiva e richiede solide motivazioni;
- l'art. 13 D.L. 14/2017 estende l'applicazione del DACUR anche a chi nei 5 anni precedenti ha commesso reati contro il patrimonio presso infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
L'ampliamento del DACUR (art. 13)
L'art. 13 del D.L. 14/2017 estende l'applicazione del DACUR:
- infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime;
- infrastrutture di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano;
- il D.L. 48/2025 ha apportato modifiche all'art. 10, consentendo al questore di operare con lo stesso provvedimento;
- la misura è applicabile a chi ha commesso reati nei luoghi indicati.
Le ordinanze del Sindaco (art. 8)
L'art. 8 D.L. 14/2017 potenzia il potere del sindaco di emanare ordinanze:
- Ordinanze ordinarie: per i comuni, in attuazione dei loro regolamenti, possono disciplinare gli orari di vendita e somministrazione di alcolici, regolamentare l'accesso a determinate aree;
- Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL (D.Lgs. 267/2000): per fronteggiare emergenze legate alla sicurezza urbana;
- Ordinanze ordinarie sindacali ex art. 50 c. 5 TUEL: per la tutela dell'ordine pubblico in casi specifici (es. somministrazione bevande alcoliche notturna);
- la L. 80/2025 ha ulteriormente potenziato questi strumenti.
L'art. 11 del D.L. 14/2017 e le modifiche al TULPS
L'art. 11 incide su norme di pubblica sicurezza:
- modifica dell'art. 100 TULPS (R.D. 773/1931): rafforzamento dei poteri di sospensione delle licenze per esercizi pubblici;
- Sospensione della licenza per esercizi pubblici causa di disordini, per periodi che possono raggiungere 30 giorni;
- poteri di intervento per locali utilizzati per attività illecite;
- collegamento con il DASPO antispaccio previsto dall'art. 13 c. 1 D.L. 14/2017.
La Corte Costituzionale e il DASPO urbano
Corte Costituzionale, sent. n. 47 del 25 marzo 2024
La Corte costituzionale, sent. 47/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione al DASPO urbano. La Corte ha indicato "la declinazione della sicurezza che, costituzionalmente compatibile con la Carta fondamentale". Il caso era nato da una sanzione comminata a chi, mendicando insistentemente presso la stazione di Santa Maria Novella, ostacolava l'accessibilità delle infrastrutture.
I profili di legittimità costituzionale
Il DASPO urbano è stato oggetto di accesi dibattiti dottrinali:
- Libertà di circolazione (art. 16 Cost.): la misura comprime tale libertà, ma in modo proporzionato;
- Libertà personale (art. 13 Cost.): rilevante per il vaglio della Consulta;
- Riserva di legge: la disciplina specifica deve essere prevista da legge dello Stato;
- Discrezionalità del Questore: ampia, ma sindacabile per logicità e motivazione;
- la Corte Cost. ha ribadito la necessità di una lettura costituzionalmente conforme della normativa.
I poteri della Polizia Municipale
La PM ha un ruolo centrale nell'applicazione del D.L. 14/2017:
- è tra gli organi accertatori per l'ordine di allontanamento ex art. 9;
- contesta direttamente la sanzione amministrativa pecuniaria;
- impone l'ordine di allontanamento immediato;
- trasmette la documentazione al Questore per le eventuali misure successive (DACUR);
- collabora con le altre forze di polizia nei servizi di sicurezza urbana.
Le condotte sanzionate
| Condotta | Sanzione iniziale | Misura successiva (recidiva) |
|---|---|---|
| Ostacolo al transito/fruizione di infrastrutture di trasporto | € 100-300 + allontanamento 48 ore | DACUR fino a 12 mesi (Questore) |
| Bivacco con materiali in aree urbane | € 100-300 + allontanamento | DACUR fino a 12 mesi |
| Accattonaggio molesto | € 100-300 + allontanamento | DACUR fino a 12 mesi |
| Occupazione abusiva di spazi pubblici | € 100-300 + allontanamento | DACUR fino a 12 mesi |
| Reati contro patrimonio in luoghi di trasporto (recidiva) | Sanzione penale | DACUR da 12 mesi a 2 anni |
Il D.L. 48/2025 e la "ri-attrazione" statale
Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. L. 9 giugno 2025, n. 80, ha apportato importanti modifiche:
- Ampliamento dei poteri del questore in materia di DACUR;
- nuove fattispecie di applicazione (art. 13 c. 1 lett. c);
- il D.L. 48/2025 segna un'"inversione di tendenza": dopo un periodo (D.L. 92/2008) di valorizzazione del ruolo dei sindaci ("sindaci sceriffi"), si assiste a una ri-attrazione verso lo Stato di molte attività di sicurezza urbana;
- composto da 39 articoli strutturati in 6 capi, contiene norme di estremo interesse per la sicurezza urbana.
Il D.L. 23/2026: ulteriori modifiche
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha:
- modificato l'art. 10 D.L. 14/2017 (modifica c. 1 lett. b, n. 5; aggiunto c. 1 lett. b, n. 4);
- introdotto nuove fattispecie applicative;
- rafforzato i poteri di accertamento e prevenzione;
- integrato la disciplina con le novità della L. 80/2025.
Il "decoro" urbano: nozione e limiti
La nozione di "decoro urbano" è dibattuta:
- non trova definizione univoca nel diritto positivo;
- è spesso interpretata in modo estensivo dalle amministrazioni locali;
- l'art. 54 TUEL (D.Lgs. 267/2000) attribuisce al Sindaco discrezionalità sulle ordinanze contingibili e urgenti;
- quando l'intervento limita la libertà di movimento (art. 16 Cost.) o la libertà personale (art. 13 Cost.), si pone un problema di proporzionalità e legalità;
- il rischio di "regionalizzazione" delle politiche di sicurezza è oggetto di studi dottrinali (casi di Verona, Piacenza, Firenze con ordinanze restrittive).
Le impugnazioni e le tutele
Contro le misure DACUR/DASPO urbano:
- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento del Questore;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- contro le sanzioni amministrative pecuniarie: opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (artt. 22 e ss. L. 689/1981);
- tutela cautelare del TAR per impedire l'efficacia del provvedimento in caso di gravi motivi;
- diritto al contraddittorio nel procedimento (artt. 7-11 L. 241/1990).
Il DASPO antispaccio (art. 13)
L'art. 13 del D.L. 14/2017 prevede un'altra forma di misura:
- il Questore può imporre il divieto di accesso a soggetti che spacciano in determinati luoghi;
- per locali pubblici o aperti al pubblico dove sia stato segnalato traffico di stupefacenti;
- durata fino a 5 anni;
- diversa dal DACUR per ambito applicativo (riguarda luoghi specifici di spaccio);
- misura più afflittiva, riservata a casi gravi.
Il contesto storico: dal D.L. 92/2008 al D.L. 14/2017
Evoluzione normativa:
- D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. L. 125/2008: estensione delle competenze del sindaco ("sindaci sceriffi");
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 conv. L. 48/2017: il decreto Minniti, vera svolta giuridica;
- D.L. 14 giugno 2019, n. 53 conv. L. 77/2019: "Decreto Sicurezza-bis" (Salvini);
- D.L. 15 settembre 2023, n. 123 conv. L. 159/2023: ulteriori modifiche su sicurezza urbana;
- D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 80/2025: rafforzamento poteri statali;
- D.L. 24 febbraio 2026, n. 23: aggiornamenti recenti.
Il coordinamento con il Codice antimafia
Il DACUR si integra con il sistema delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011:
- è una misura di prevenzione personale a carattere ordinativo/interdittivo;
- diversa dal DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989), ma simile nel meccanismo;
- integra il sistema antimafia per la prevenzione di pericolosità sociale;
- il Servizio centrale anticrimine nel 2024 ha integrato le linee guida.
Le statistiche e l'efficacia
L'applicazione del DASPO urbano:
- dal 2017 al 2024 si è registrato un incremento dell'uso degli strumenti;
- ha contribuito alla riqualificazione di aree urbane degradate;
- genera dibattiti su efficacia preventiva e tutela diritti fondamentali;
- la Corte Cost. 47/2024 ha legittimato l'impianto;
- è strumento prevalentemente utilizzato nelle città metropolitane.
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