Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (noto come "Decreto Minniti"), reca "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". Il decreto introduce per la prima volta nell'ordinamento la nozione giuridica di sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare attraverso azioni coordinate tra Stato, Regioni ed Enti locali. Ha ampliato gli strumenti in mano ai sindaci con il DASPO urbano (più correttamente DACUR — Divieto di Accesso ai Centri Urbani), le ordinanze anti-degrado, le misure contro l'accattonaggio molesto e l'occupazione abusiva di spazi pubblici. La materia è stata profondamente rivista dai successivi interventi normativi, fra cui il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80 e il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54, in vigore dal 25 aprile 2026).

La sicurezza urbana (Capo I, artt. 1-7)

Art. 4 D.L. 14/2017: definizione

"Si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di:

I patti per la sicurezza urbana (artt. 5-7)

Il D.L. 14/2017 introduce strumenti di cooperazione interistituzionale:

L'ordine di allontanamento (art. 9)

L'art. 9 introduce l'ordine di allontanamento (c.d. "micro-DASPO" o "DASPO breve"):

Il DASPO urbano propriamente detto (art. 10)

Art. 10: DASPO urbano "semplice"

In caso di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9 commi 1 e 2 e qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza (valutazione discrezionale del Questore), scatta il divieto di accesso ai luoghi indicati: il DASPO urbano vero e proprio. Il Questore può imporlo "per un periodo non superiore a 12 mesi" (termine elevato dai 6 mesi originari per effetto del D.L. 130/2020 conv. L. 173/2020), con modalità di applicazione "compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro, studio del destinatario". La violazione del divieto è punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno.

Il DACUR: il termine corretto

L'acronimo corretto è "DACUR" (Divieto di Accesso ai Centri Urbani), pur essendo invalso nel linguaggio comune il termine "DASPO urbano" per analogia con il DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989). Le linee guida del Servizio centrale anticrimine 2024 confermano questa distinzione terminologica:

La recidiva e l'estensione del DACUR

In caso di recidiva con condanna passata in giudicato (o confermata in grado di appello) per:

L'ampliamento del DACUR (art. 13)

L'art. 13 del D.L. 14/2017 estende l'applicazione del DACUR:

Le ordinanze del Sindaco (art. 8)

L'art. 8 D.L. 14/2017 potenzia il potere del sindaco di emanare ordinanze:

L'art. 11 del D.L. 14/2017 e le modifiche al TULPS

L'art. 11 incide su norme di pubblica sicurezza:

La Corte Costituzionale e il DASPO urbano

Corte Costituzionale, sent. n. 47 del 25 marzo 2024

La Corte costituzionale, sent. 47/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione al DASPO urbano. La Corte ha indicato "la declinazione della sicurezza che, costituzionalmente compatibile con la Carta fondamentale". Il caso era nato da una sanzione comminata a chi, mendicando insistentemente presso la stazione di Santa Maria Novella, ostacolava l'accessibilità delle infrastrutture.

I profili di legittimità costituzionale

Il DASPO urbano è stato oggetto di accesi dibattiti dottrinali:

I poteri della Polizia Municipale

La PM ha un ruolo centrale nell'applicazione del D.L. 14/2017:

Le condotte sanzionate

CondottaSanzione inizialeMisura successiva (recidiva)
Ostacolo al transito/fruizione di infrastrutture di trasporto€ 100-300 + allontanamento 48 oreDACUR fino a 12 mesi (Questore)
Bivacco con materiali in aree urbane€ 100-300 + allontanamentoDACUR fino a 12 mesi
Accattonaggio molesto€ 100-300 + allontanamentoDACUR fino a 12 mesi
Occupazione abusiva di spazi pubblici€ 100-300 + allontanamentoDACUR fino a 12 mesi
Reati contro patrimonio in luoghi di trasporto (recidiva)Sanzione penaleDACUR da 12 mesi a 2 anni

Il D.L. 48/2025 e la "ri-attrazione" statale

Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. L. 9 giugno 2025, n. 80, ha apportato importanti modifiche:

Il D.L. 23/2026: ulteriori modifiche

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha:

Il "decoro" urbano: nozione e limiti

La nozione di "decoro urbano" è dibattuta:

Le impugnazioni e le tutele

Contro le misure DACUR/DASPO urbano:

Il DASPO antispaccio (art. 13)

L'art. 13 del D.L. 14/2017 prevede un'altra forma di misura:

Il contesto storico: dal D.L. 92/2008 al D.L. 14/2017

Evoluzione normativa:

Il coordinamento con il Codice antimafia

Il DACUR si integra con il sistema delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011:

Le statistiche e l'efficacia

L'applicazione del DASPO urbano:

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Il DASPO urbano/DACUR è strumento operativo quotidiano per la PM. Nel Manuale trovi una sintesi del D.L. 14/2017, dell'ordine di allontanamento (art. 9), del DACUR del Questore (art. 10), delle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 TUEL, e degli aggiornamenti L. 80/2025 e D.L. 23/2026.

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