Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunemente noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, è la norma nazionale di riferimento per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Composto da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi in 13 Titoli, costituisce la "costituzione" della sicurezza aziendale in Italia. Il decreto recepisce la Direttiva quadro 89/391/CEE e ha sostituito il previgente D.Lgs. 626/1994 e altre normative settoriali, unificando la materia. Il sistema si basa su un modello partecipativo della sicurezza, con il coinvolgimento di tutti gli attori aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, RSPP, medico competente). Per il 2026, sono state introdotte importanti novità per il lavoro agile, le piattaforme mobili elevabili e il rischio amianto (D.Lgs. 213/2025 di recepimento Dir. UE 2023/2668).
La struttura del D.Lgs. 81/2008
I 13 Titoli del TU Sicurezza
- Titolo I — Principi comuni (artt. 1-61): campo di applicazione, definizioni, sistema istituzionale, valutazione dei rischi, formazione, vigilanza, sanzioni;
- Titolo II — Luoghi di lavoro (artt. 62-68);
- Titolo III — Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (artt. 69-87);
- Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (artt. 88-160);
- Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161-166);
- Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171);
- Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179);
- Titolo VIII — Agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.) (artt. 180-220);
- Titolo IX — Sostanze pericolose (artt. 221-265): chimico, cancerogeno, amianto;
- Titolo X — Esposizione ad agenti biologici (artt. 266-286);
- Titolo X-bis — Protezione dalle ferite da taglio nel settore ospedaliero (artt. 286-bis - 286-sexies);
- Titolo XI — Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297);
- Titolo XII — Disposizioni in materia penale e procedura penale (artt. 298-303);
- Titolo XIII — Disposizioni finali (artt. 304-306).
I soggetti della sicurezza aziendale
Il TU individua le figure essenziali per la sicurezza sul lavoro:
| Soggetto | Articolo | Ruolo |
|---|---|---|
| Datore di Lavoro | artt. 2 lett. b e 17-18 | Responsabile della sicurezza; obblighi non delegabili |
| Dirigente | art. 18 | Attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività |
| Preposto | art. 19 | Sovrintende alle attività e all'attuazione delle direttive; vigila |
| RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) | artt. 31-33 | Coordina il sistema di gestione della sicurezza |
| Medico Competente | artt. 38-42 | Sorveglianza sanitaria, idoneità mansionale |
| RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) | artt. 47-50 | Eletto dai lavoratori (RLS) o assegnato da organismo esterno (RLST) |
| Addetti alle emergenze | art. 43 | Primo soccorso, antincendio, evacuazione |
| Lavoratore | art. 20 | Si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone |
Gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17)
Art. 17: i due obblighi assoluti
Il datore di lavoro non può delegare a nessuno (e qualunque tentativo di trasferire la responsabilità è giuridicamente nullo):
- la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Questi obblighi rimangono in capo al datore di lavoro qualunque sia la dimensione dell'azienda o il settore: una regola assoluta scritta nell'art. 17.
Gli altri obblighi del datore di lavoro (art. 18)
L'art. 18 elenca gli ulteriori obblighi, delegabili:
- Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- Designare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione;
- Fornire ai lavoratori i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- Vigilare sul rispetto delle disposizioni di sicurezza;
- Consultare il RLS in materia di sicurezza;
- Effettuare la riunione periodica di prevenzione almeno una volta l'anno (per aziende > 15 lavoratori);
- Aggiornare la documentazione di sicurezza in caso di significative modifiche.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR — art. 28)
Il DVR è il cuore del sistema di prevenzione:
- Tutte le aziende, anche quelle con un solo dipendente, sono tenute a redigerlo;
- contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- identifica le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare;
- contiene il programma delle misure di miglioramento;
- individua procedure per l'attuazione delle misure;
- indica i nominativi di RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenze;
- per le aziende fino a 10 lavoratori, può essere redatto secondo procedure standardizzate;
- Aggiornamento: in caso di modifiche significative al processo produttivo, di nuovo rischio, di infortuni significativi.
Il RSPP e il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la figura tecnica centrale:
- la nomina è obbligatoria in ogni azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- requisiti professionali: titolo di studio + corso di formazione specifico (moduli A, B, C);
- Funzioni:
- individua i fattori di rischio nell'ambiente di lavoro;
- partecipa alla valutazione dei rischi;
- elabora le misure preventive e protettive;
- propone i programmi di formazione;
- partecipa alle consultazioni con RLS e datore di lavoro.
Il datore di lavoro come RSPP (art. 34)
In determinate condizioni, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP:
- per aziende con determinate soglie dimensionali e in settori a rischio non elevato;
- è richiesto un corso di formazione specifico (16/32/48 ore in base al settore);
- obbligo di aggiornamento periodico;
- tipiche per piccole aziende artigianali, agricole, commerciali.
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria (art. 41)
Il medico competente svolge un ruolo essenziale:
- Sorveglianza sanitaria: visita medica preventiva, periodica, su richiesta, di rientro al lavoro;
- esprime giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo / parzialmente idoneo / temporaneamente inidoneo / permanentemente inidoneo);
- Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
- collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (specie per agenti chimici, biologici, fisici);
- partecipa alla riunione periodica;
- per il lavoro agile (smart working): novità 2026 prevede un'informativa annuale sui rischi specifici.
I Rappresentanti dei Lavoratori (artt. 47-50)
Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza):
- è eletto direttamente dai lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti;
- è eletto dalle RSU/RSA nelle aziende con più di 15 dipendenti;
- il numero varia per dimensione: 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1000, 6 oltre 1000;
- quando non viene eletto, opera il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), nominato da organismi sindacali territoriali;
- Diritti e poteri:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- ricevere informazioni e documentazione;
- fare proposte e ricevere risposte motivate;
- partecipare alla riunione periodica;
- essere consultato sulla valutazione dei rischi e sulla designazione del RSPP.
L'informazione, formazione e addestramento (artt. 36-37)
I pilastri della prevenzione attiva:
| Attività | Significato | Soggetti obbligati |
|---|---|---|
| Informazione (art. 36) | Conoscere i rischi e le misure di prevenzione | Tutti i lavoratori |
| Formazione (art. 37) | Acquisizione di competenze teoriche e pratiche | Tutti i lavoratori (base + specifica per rischio) |
| Addestramento | Capacità di utilizzare correttamente strumenti e DPI | Lavoratori con compiti specifici |
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025) ha abrogato e sostituito i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR e 223/CSR) e del 22 febbraio 2012, ridefinendo durata e contenuti minimi della formazione per tutte le figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, DL-RSPP, RSPP/ASPP, coordinatori sicurezza, addetti uso attrezzature):
- Formazione generale lavoratori: 4 ore obbligatorie comuni a tutti i settori;
- Formazione specifica: 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio), 12 ore (rischio alto), in base al codice ATECO aziendale;
- Aggiornamento: 6 ore minime ogni 5 anni per lavoratori;
- Dirigenti: 12 ore (in precedenza 16), con modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri;
- Preposti: corso base di 12 ore (in precedenza 8) successivo alla formazione del lavoratore, con aggiornamento biennale di 6 ore (introdotto dalla L. 215/2021); esclusa la modalità e-learning, ammessi presenza e videoconferenza sincrona;
- Datore di lavoro che svolge anche le funzioni di RSPP (art. 34): corso base di 16 ore + moduli aggiuntivi per i settori specifici (es. edilizia).
I DPI e gli equipaggiamenti di protezione (artt. 74-79)
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
- sono qualsiasi attrezzatura destinata a proteggere il lavoratore da rischi specifici;
- la scelta dei DPI è basata sulla valutazione dei rischi;
- sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro;
- devono essere certificati CE e conformi alle norme tecniche;
- il lavoratore deve usarli conformemente alle istruzioni;
- esempi: caschi, guanti, calzature di sicurezza, occhiali, maschere antipolvere, imbracature anticaduta, abbigliamento ad alta visibilità.
La sorveglianza sanitaria (art. 41)
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per:
- lavoratori esposti a rischi specifici (chimico, biologico, fisico, movimentazione manuale carichi, VDT > 20 ore settimanali);
- lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003);
- esposti a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020);
- tipologie di visita:
- Preventiva: prima dell'assunzione o cambio mansione;
- Periodica: a cadenza determinata dal medico (di norma annuale o biennale);
- Su richiesta del lavoratore;
- Per rientro al lavoro dopo assenza ≥ 60 giorni per motivi di salute;
- In occasione di cambio mansione o cessazione del rapporto (per alcuni rischi).
Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008
Il TU prevede un articolato sistema sanzionatorio (art. 55 e successivi):
Sanzioni penali (importi aggiornati al D.M. 20 settembre 2023, rivalutazione 15,9% dal 1° luglio 2023)
- Per il datore di lavoro (art. 55):
- per omessa valutazione dei rischi e mancata adozione del DVR (art. 17 c. 1 lett. a): arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000;
- per mancata designazione del RSPP (art. 17 c. 1 lett. b): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.556,60 a € 9.112,57;
- per mancata nomina del medico competente o omessa sorveglianza sanitaria (art. 18 c. 1 lett. a e g): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.644 a € 6.576;
- aggravamento: sanzioni raddoppiate se la violazione coinvolge più di 5 lavoratori, triplicate oltre 10 lavoratori (art. 55 c. 6-bis);
- Per il dirigente (art. 55 c. 5): sanzioni proporzionali ai propri obblighi;
- Per il preposto (art. 56): sanzioni più contenute (modificate dalla L. 215/2021);
- Per il lavoratore (art. 59): sanzioni amministrative per inosservanza degli obblighi (importi aggiornati al D.M. 20/9/2023).
Sanzioni amministrative
Per le violazioni minori si applicano sanzioni amministrative:
- per mancata formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti, RLS: importi differenziati;
- per mancata nomina del medico competente;
- per mancato aggiornamento del DVR;
- per mancata sorveglianza e controllo;
- importi variabili da poche centinaia a diverse migliaia di euro.
Le responsabilità in caso di infortunio
In caso di infortunio sul lavoro:
- Responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) se le violazioni hanno causato l'evento;
- per i reati colposi connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche, le pene sono aggravate;
- Responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001): per omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. commesse in violazione delle norme antinfortunistiche;
- indennizzo del lavoratore: INAIL (D.P.R. 1124/1965), con possibile azione di regresso contro il datore inadempiente.
Il diritto del lavoratore
Il lavoratore ha diritti specifici garantiti dal TU:
- Diritto di astensione dal lavoro pericoloso (art. 44): può astenersi senza conseguenze quando ritiene di essere esposto a "pericolo grave, immediato e che non può essere evitato";
- Diritto di partecipazione: tramite RLS, RSA/RSU, accesso alla documentazione, consultazioni;
- Diritto alla formazione in orario di lavoro;
- Diritto alla sorveglianza sanitaria gratuita;
- Diritto ai DPI idonei e gratuiti;
- diritto di segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione, al medico competente, al RLS, all'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) eventuali rischi non valutati o misure insufficienti.
Le novità 2025-2026
Aggiornamenti più recenti
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 (pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026, in vigore dal 24 gennaio 2026): recepisce la Direttiva UE 2023/2668 sull'amianto, modificando il Capo III del Titolo IX del TU; abbassa il valore limite di esposizione professionale (VLEP) da 0,1 a 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore) e introduce nuovi obblighi formativi; dal 21 dicembre 2029 obbligo di microscopia elettronica;
- Lavoro agile: il datore deve fornire informativa annuale sui rischi specifici, con sanzioni in caso di mancato adempimento;
- Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile (in vigore dal 1° ottobre 2024 con il D.M. 18 settembre 2024);
- nuovi obblighi di verifica triennale per piattaforme mobili elevabili e fuoristrada;
- esenzioni dall'assicurazione obbligatoria per veicoli in aree chiuse;
- maggiore enfasi sui rischi psicosociali (stress lavoro-correlato, mobbing, burn-out).
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli organi di vigilanza
La vigilanza sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008 è svolta da:
- INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro): istituito dal D.Lgs. 149/2015;
- ASL/AUSL: servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Vigili del Fuoco: per la prevenzione incendi;
- INAIL: con funzioni anche di vigilanza per gli aspetti previdenziali;
- l'INL ha competenza concorrente con le ASL per i servizi di vigilanza.
Il D.Lgs. 81/2008 e la PA
Per la Pubblica Amministrazione:
- il D.Lgs. 81/2008 si applica anche alla PA, con alcune specificità;
- il datore di lavoro nella PA è di norma il dirigente dell'unità organizzativa;
- nelle scuole: il datore di lavoro è il dirigente scolastico (D.M. 292/1996);
- negli enti locali: il sindaco/segretario/dirigente del personale;
- obblighi formativi specifici per il personale della PA (es. corsi di antincendio, primo soccorso, sicurezza videoterminali);
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) (art. 26) è obbligatorio per le PA che affidano lavori/servizi a imprese esterne.
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Il D.Lgs. 81/2008 è materia trasversale, fondamentale per i concorsi PA e per il personale delle forze dell'ordine. Nel Manuale trovi una sintesi del Testo Unico, delle figure aziendali, degli obblighi del datore, del DVR e delle novità 2025-2026 incluso il D.Lgs. 213/2025 sull'amianto.
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