La qualifica di agente di pubblica sicurezza è uno dei punti centrali della disciplina della Polizia Municipale. È regolata dall'art. 5 della L. 65/1986 e va distinta nettamente dalle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, che invece spettano a tutti gli operatori di PM. Capire bene la differenza è essenziale per chi si prepara ai concorsi.
La differenza tra "qualifica" e "funzioni ausiliarie"
L'art. 5, comma 1, lett. c) della L. 65/1986 prevede che il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche "funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza". Queste funzioni sono generali e si applicano a tutti gli operatori, senza necessità di alcun provvedimento specifico. Consistono nella collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne sia fatta motivata richiesta dalle competenti autorità per specifiche operazioni.
La qualifica di agente di pubblica sicurezza è invece una qualifica personale, attribuita dal Prefetto al singolo operatore, e attribuisce poteri più ampi e specifici.
Risposta sintetica per l'orale. Le funzioni ausiliarie di PS sono attribuite ex lege a tutti gli operatori di PM nell'ambito territoriale dell'ente. La qualifica di agente di PS è personale ed è attribuita dal Prefetto previa comunicazione del Sindaco. Sono concetti diversi.
Come si ottiene la qualifica
L'art. 5, comma 2, della L. 65/1986 stabilisce che la qualifica di agente di pubblica sicurezza è attribuita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, agli addetti al servizio di polizia municipale, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalla norma. L'iter si attiva dunque tramite comunicazione del Sindaco e non su iniziativa del singolo operatore.
Requisiti personali
Per ottenere la qualifica il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.
- Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici.
Procedura
La procedura tipica è:
- Il Sindaco comunica al Prefetto la richiesta di attribuzione della qualifica.
- Il Prefetto verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- Il Prefetto, in caso di esito positivo, conferisce la qualifica con apposito decreto.
Perdita della qualifica
Il comma 3 dell'art. 5 prevede che il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiari la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti previsti dal comma precedente.
Cosa cambia per l'operatore
Con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'operatore di Polizia Municipale acquisisce attribuzioni più ampie e specifiche:
Porto dell'arma
Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di PS, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dall'art. 4 della legge (comma 5 dell'art. 5). Il D.L. 113/2018 (conv. L. 132/2018), con l'art. 19-ter, ha inoltre chiarito in via di interpretazione autentica che il porto dell'arma è consentito anche nei casi di operazioni esterne di polizia di iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
Operazioni di pubblica sicurezza
L'agente di PS può partecipare a operazioni specifiche di pubblica sicurezza, sempre nei limiti dell'ambito territoriale del Comune e delle proprie attribuzioni.
Identificazione e accompagnamento
L'agente di PS ha attribuzioni specifiche in materia di identificazione delle persone, di accompagnamento agli uffici di pubblica sicurezza e di intervento in casi di urgenza.
Dipendenza operativa
Il comma 4 dell'art. 5 stabilisce un principio importante: nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di Polizia Municipale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le suddette autorità e il Sindaco.
Significa che, anche se l'operatore resta giuridicamente dipendente del Comune, nei singoli interventi opera sotto la direzione dell'autorità competente per quel tipo di funzione (PM per la PG, Questore/Prefetto per la PS).
Limiti territoriali
Tutte le funzioni e le qualifiche previste dall'art. 5 sono esercitabili nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. L'agente di PM non ha competenza nazionale come la Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri.
Esistono tuttavia ipotesi specifiche di operatività extra-territoriale:
- Missioni esterne per soccorso in caso di calamità (art. 4 L. 65/1986).
- Rinforzo ad altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa esistenza di piani o accordi tra le amministrazioni interessate.
- Inseguimento e flagranza: in caso di reato flagrante iniziato nel territorio comunale, l'agente può proseguire l'azione anche oltre i confini.
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