Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini rappresentano la prima linea di difesa passiva del veicolo. La loro disciplina è contenuta nell'art. 172 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), uno degli articoli più ampi del Titolo V, che combina obblighi tecnici sui veicoli, regole sui passeggeri, deroghe per particolari categorie e l'obbligo di installazione del dispositivo antiabbandono per i bambini di età inferiore a 4 anni (introdotto dalla L. 117/2018). Questa guida sintetizza il quadro vigente: obblighi, esenzioni, dispositivi per bambini, sanzioni e responsabilità.

L'obbligo generale di utilizzo

Il comma 1 dell'art. 172 CdS impone al conducente e ai passeggeri l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, quando il veicolo ne è dotato. L'obbligo riguarda:

L'obbligo vale in qualsiasi situazione di marcia: in città, su autostrada, anche per spostamenti brevi. Non sono ammesse "tolleranze" basate sul tipo di strada o sulla durata del viaggio.

I sistemi di ritenuta per bambini

Per i minori, la disciplina è più rigorosa. Il comma 1 dell'art. 172 stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini di tipo omologato, adeguato al loro peso. La cintura standard del veicolo, da sola, non è sufficiente.

I sistemi di ritenuta omologati seguono attualmente lo standard europeo ECE R129 (i-Size), che da settembre 2024 ha sostituito completamente il precedente ECE R44. La categoria del seggiolino dipende dall'età, dal peso e dalla statura del bambino.

Trasporto sui sedili anteriori. Sui veicoli M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta, i bambini fino a 3 anni non possono viaggiare; quelli di età superiore ai 3 anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. Il seggiolino in senso contrario alla marcia non può essere installato su un sedile passeggero protetto da airbag frontale attivo: l'airbag deve essere disattivato.

Il dispositivo antiabbandono (comma 1-bis)

Il comma 1-bis dell'art. 172, introdotto dalla L. 1° ottobre 2018 n. 117, impone a chiunque trasporti bambini di età inferiore a 4 anni in auto l'utilizzo di un apposito dispositivo di allarme antiabbandono. L'obbligo è entrato in vigore il 7 novembre 2019, contestualmente al regolamento attuativo D.M. 2 ottobre 2019 n. 122; tuttavia l'applicabilità delle sanzioni è stata posticipata al 6 marzo 2020 dall'art. 52 del D.L. 124/2019 (conv. L. 157/2019), per consentire un'adeguata informazione all'utenza.

Il D.M. 2 ottobre 2019 n. 122 (cosiddetto "decreto seggiolino") detta le specifiche tecnico-funzionali del dispositivo. In sintesi, il dispositivo deve:

L'obbligo riguarda chiunque guidi in Italia un veicolo immatricolato in Italia o all'estero. I cittadini italiani residenti all'estero (es. iscritti AIRE) che circolano in Italia con veicolo a targa estera non sono soggetti all'obbligo.

Le esenzioni

Il comma 5 dell'art. 172 CdS individua i soggetti esentati dall'obbligo di uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini. Ne riportiamo le principali categorie:

Le esenzioni sono tassative e richiedono, ove previsto, idonea documentazione da esibire agli organi accertatori.

Veicoli M2 e M3 (autobus)

Per i veicoli delle categorie M2 e M3 (autobus e pullman), tutti gli occupanti di età superiore a 3 anni devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I passeggeri vanno informati dell'obbligo mediante cartelli o pittogrammi conformi all'allegato della direttiva 2003/20/CE, apposti in modo visibile su ogni sedile. I bambini vanno assicurati con sistemi di ritenuta omologati eventualmente presenti.

Le sanzioni in caso di violazione

Il comma 10 dell'art. 172 CdS prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non utilizza i dispositivi di ritenuta (cinture o sistemi di ritenuta per bambini) o, ai sensi del comma 1-bis, il dispositivo antiabbandono.

Gli importi (al netto di eventuali aggiornamenti biennali ex art. 195 CdS) si attestano nell'ordine di:

Chi paga per il minore. Quando il mancato uso del sistema di ritenuta riguarda un minore, della violazione risponde il conducente, ovvero — se presente sul veicolo al momento del fatto — chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. È una regola che la PM applica spesso in occasione di controlli scolastici e di routine.

Responsabilità in caso di incidente

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il mancato uso della cintura da parte del passeggero non solleva il conducente dalla sua responsabilità per le lesioni eventualmente riportate dal passeggero in caso di sinistro: il conducente è tenuto a verificare che tutti gli occupanti siano correttamente assicurati prima di mettersi in marcia. Una recente pronuncia di Cassazione del 2025 ha ribadito che, in caso d'incidente, il conducente può essere chiamato a rispondere dei danni anche per il passeggero senza cintura, sebbene possa essere riconosciuto un concorso di colpa del passeggero stesso.

Controlli su strada

L'art. 192 CdS stabilisce che i conducenti dei veicoli sono tenuti, a richiesta degli organi di polizia stradale, a fornire elementi utili all'accertamento delle violazioni in materia di cinture e sistemi di ritenuta. Gli agenti possono verificare visivamente l'utilizzo, controllare la presenza e omologazione del seggiolino e del dispositivo antiabbandono, contestare immediatamente la violazione ai sensi dell'art. 200 CdS.

Schema delle regole pratiche

Situazione Obbligo
Conducente e passeggeri adulti su M1/N1/N2/N3 Cintura sempre allacciata, in qualsiasi situazione di marcia
Bambino sotto 1,50 m Seggiolino o sistema di ritenuta omologato adeguato al peso
Bambino sotto 4 anni Anche dispositivo antiabbandono (L. 117/2018)
Bambino fino a 3 anni Non può viaggiare su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta
Seggiolino in senso contrario alla marcia Non installabile su sedile con airbag frontale attivo
Donna in gravidanza con prescrizione Esenzione documentata
PM in servizio di emergenza Esenzione ex art. 172, comma 5, lett. a)

Per il concorso. Domande tipiche: chi è tenuto ad allacciare le cinture (art. 172 commi 1 e 6); fino a quale altezza è obbligatorio il seggiolino; quale legge ha introdotto il dispositivo antiabbandono (L. 117/2018) e in quale comma è collocato (1-bis); chi risponde della violazione quando a bordo c'è un minore; quali sono le esenzioni e a quali condizioni operano; entità della sanzione e quando scatta la sospensione della patente.

Materiale di studio

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