Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini rappresentano la prima linea di difesa passiva del veicolo. La loro disciplina è contenuta nell'art. 172 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), uno degli articoli più ampi del Titolo V, che combina obblighi tecnici sui veicoli, regole sui passeggeri, deroghe per particolari categorie e l'obbligo di installazione del dispositivo antiabbandono per i bambini di età inferiore a 4 anni (introdotto dalla L. 117/2018). Questa guida sintetizza il quadro vigente: obblighi, esenzioni, dispositivi per bambini, sanzioni e responsabilità.
L'obbligo generale di utilizzo
Il comma 1 dell'art. 172 CdS impone al conducente e ai passeggeri l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, quando il veicolo ne è dotato. L'obbligo riguarda:
- veicoli di categoria L6e (microcar) dotati di carrozzeria chiusa;
- veicoli delle categorie M1 (autovetture), N1, N2 e N3 (autocarri leggeri, medi e pesanti).
L'obbligo vale in qualsiasi situazione di marcia: in città, su autostrada, anche per spostamenti brevi. Non sono ammesse "tolleranze" basate sul tipo di strada o sulla durata del viaggio.
I sistemi di ritenuta per bambini
Per i minori, la disciplina è più rigorosa. Il comma 1 dell'art. 172 stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini di tipo omologato, adeguato al loro peso. La cintura standard del veicolo, da sola, non è sufficiente.
I sistemi di ritenuta omologati seguono attualmente lo standard europeo ECE R129 (i-Size), che da settembre 2024 ha sostituito completamente il precedente ECE R44. La categoria del seggiolino dipende dall'età, dal peso e dalla statura del bambino.
Trasporto sui sedili anteriori. Sui veicoli M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta, i bambini fino a 3 anni non possono viaggiare; quelli di età superiore ai 3 anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. Il seggiolino in senso contrario alla marcia non può essere installato su un sedile passeggero protetto da airbag frontale attivo: l'airbag deve essere disattivato.
Il dispositivo antiabbandono (comma 1-bis)
Il comma 1-bis dell'art. 172, introdotto dalla L. 1° ottobre 2018 n. 117, impone a chiunque trasporti bambini di età inferiore a 4 anni in auto l'utilizzo di un apposito dispositivo di allarme antiabbandono. L'obbligo è entrato in vigore il 7 novembre 2019, contestualmente al regolamento attuativo D.M. 2 ottobre 2019 n. 122; tuttavia l'applicabilità delle sanzioni è stata posticipata al 6 marzo 2020 dall'art. 52 del D.L. 124/2019 (conv. L. 157/2019), per consentire un'adeguata informazione all'utenza.
Il D.M. 2 ottobre 2019 n. 122 (cosiddetto "decreto seggiolino") detta le specifiche tecnico-funzionali del dispositivo. In sintesi, il dispositivo deve:
- attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza azioni aggiuntive da parte del conducente;
- dare un segnale di conferma al conducente al momento dell'attivazione;
- in caso di necessità di allarme, emettere segnali visivi e acustici (o visivi e tattili), percepibili sia all'interno sia all'esterno del mezzo;
- poter essere integrato nel seggiolino, fornito come dotazione/accessorio del veicolo, oppure indipendente sia dal seggiolino sia dal veicolo.
L'obbligo riguarda chiunque guidi in Italia un veicolo immatricolato in Italia o all'estero. I cittadini italiani residenti all'estero (es. iscritti AIRE) che circolano in Italia con veicolo a targa estera non sono soggetti all'obbligo.
Le esenzioni
Il comma 5 dell'art. 172 CdS individua i soggetti esentati dall'obbligo di uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini. Ne riportiamo le principali categorie:
- Forze di polizia e polizia municipale/provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- conducenti di veicoli per la raccolta rifiuti e per i servizi di igiene ambientale nei centri abitati e nelle zone industriali/artigianali (lettera b-bis);
- appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'art. 122, comma 2 CdS;
- persone affette da particolari patologie, attestate da certificazione rilasciata dalla ASL o autorità sanitarie di altro Stato UE;
- donne in gravidanza, su prescrizione medica documentata.
Le esenzioni sono tassative e richiedono, ove previsto, idonea documentazione da esibire agli organi accertatori.
Veicoli M2 e M3 (autobus)
Per i veicoli delle categorie M2 e M3 (autobus e pullman), tutti gli occupanti di età superiore a 3 anni devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I passeggeri vanno informati dell'obbligo mediante cartelli o pittogrammi conformi all'allegato della direttiva 2003/20/CE, apposti in modo visibile su ogni sedile. I bambini vanno assicurati con sistemi di ritenuta omologati eventualmente presenti.
Le sanzioni in caso di violazione
Il comma 10 dell'art. 172 CdS prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non utilizza i dispositivi di ritenuta (cinture o sistemi di ritenuta per bambini) o, ai sensi del comma 1-bis, il dispositivo antiabbandono.
Gli importi (al netto di eventuali aggiornamenti biennali ex art. 195 CdS) si attestano nell'ordine di:
- da € 83 a € 332 (in alcune fonti arrotondato a € 83-333), con possibilità di pagamento in misura ridotta secondo le regole generali del CdS (art. 202);
- 5 punti decurtati dalla patente del conducente (sistema dei punti ex art. 126-bis CdS) sia per il proprio mancato uso della cintura sia per la violazione relativa al minore trasportato di cui risponde; 10 punti per i neopatentati ai sensi dell'art. 126-bis c. 2 CdS (raddoppio nei primi 3 anni). Nessuna decurtazione di punti per il passeggero maggiorenne che non risponde della violazione (la sanzione pecuniaria grava su di lui personalmente);
- recidiva nel biennio: alla seconda infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Chi paga per il minore. Quando il mancato uso del sistema di ritenuta riguarda un minore, della violazione risponde il conducente, ovvero — se presente sul veicolo al momento del fatto — chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. È una regola che la PM applica spesso in occasione di controlli scolastici e di routine.
Responsabilità in caso di incidente
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il mancato uso della cintura da parte del passeggero non solleva il conducente dalla sua responsabilità per le lesioni eventualmente riportate dal passeggero in caso di sinistro: il conducente è tenuto a verificare che tutti gli occupanti siano correttamente assicurati prima di mettersi in marcia. Una recente pronuncia di Cassazione del 2025 ha ribadito che, in caso d'incidente, il conducente può essere chiamato a rispondere dei danni anche per il passeggero senza cintura, sebbene possa essere riconosciuto un concorso di colpa del passeggero stesso.
Controlli su strada
L'art. 192 CdS stabilisce che i conducenti dei veicoli sono tenuti, a richiesta degli organi di polizia stradale, a fornire elementi utili all'accertamento delle violazioni in materia di cinture e sistemi di ritenuta. Gli agenti possono verificare visivamente l'utilizzo, controllare la presenza e omologazione del seggiolino e del dispositivo antiabbandono, contestare immediatamente la violazione ai sensi dell'art. 200 CdS.
Schema delle regole pratiche
| Situazione | Obbligo |
|---|---|
| Conducente e passeggeri adulti su M1/N1/N2/N3 | Cintura sempre allacciata, in qualsiasi situazione di marcia |
| Bambino sotto 1,50 m | Seggiolino o sistema di ritenuta omologato adeguato al peso |
| Bambino sotto 4 anni | Anche dispositivo antiabbandono (L. 117/2018) |
| Bambino fino a 3 anni | Non può viaggiare su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta |
| Seggiolino in senso contrario alla marcia | Non installabile su sedile con airbag frontale attivo |
| Donna in gravidanza con prescrizione | Esenzione documentata |
| PM in servizio di emergenza | Esenzione ex art. 172, comma 5, lett. a) |
Per il concorso. Domande tipiche: chi è tenuto ad allacciare le cinture (art. 172 commi 1 e 6); fino a quale altezza è obbligatorio il seggiolino; quale legge ha introdotto il dispositivo antiabbandono (L. 117/2018) e in quale comma è collocato (1-bis); chi risponde della violazione quando a bordo c'è un minore; quali sono le esenzioni e a quali condizioni operano; entità della sanzione e quando scatta la sospensione della patente.
Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026
Il Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026 dedica una sezione completa al Codice della Strada, con schede operative su tutti i principali articoli sanzionatori — inclusi 172, 173, 186 e 187.
Vedi su Amazon ↗