La polizia commerciale è una delle funzioni più caratteristiche della Polizia Municipale e copre la vigilanza sulle attività economiche del territorio comunale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, commercio su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di servizio, attività ricettive e altre attività produttive. Il punto di accesso amministrativo per quasi tutte queste attività è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), gestito dal Comune (o in forma associata) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160. La Polizia Municipale svolge il controllo successivo sulle dichiarazioni presentate al SUAP, l'accertamento di abusivismo commerciale e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina del commercio si fonda su un nucleo di leggi nazionali che hanno via via liberalizzato e semplificato il settore, recependo i principi del diritto dell'Unione europea sulla libera circolazione dei servizi.

Le fonti principali della polizia commerciale

I regimi amministrativi introdotti dal D.Lgs. 222/2016

Il decreto SCIA 2 ha realizzato la ricognizione completa delle attività economiche e ha associato a ciascuna un preciso regime amministrativo. Per la Polizia Municipale chiamata a effettuare i controlli è essenziale conoscere quale regime si applica all'attività controllata, perché ne discendono effetti diversi sulla legittimità dell'esercizio e sulle sanzioni applicabili.

RegimeEffettiEsempi di attività
ComunicazioneL'attività può essere iniziata dal momento della presentazione al SUAP.Cessazione attività, vendite di liquidazione, vendite promozionali.
SCIA (art. 19 L. 241/1990)Avvio immediato; la P.A. ha 60 giorni per verificare e, in caso di carenza di requisiti, inibire la prosecuzione.Apertura esercizio di vicinato, somministrazione in zone non tutelate.
SCIA unicaUna sola SCIA assorbe più procedimenti (sanitario, edilizio, ambientale).Apertura di bar/ristorante che necessita di notifica sanitaria e parere VV.F.
SCIA condizionata (art. 19-bis L. 241/1990)L'attività NON può iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione "preliminare" assorbente.Attività con licenze TULPS (es. art. 127 - commercio di metalli preziosi).
AutorizzazioneNecessario il provvedimento espresso; il silenzio non vale assenso salvo deroga.Medie e grandi strutture di vendita, commercio su area pubblica di tipo A (posteggio).

Il commercio in sede fissa

Esercizi di vicinato, medie e grandi strutture

L'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 distingue gli esercizi commerciali in tre categorie in base alla superficie di vendita:

Per gli esercizi di vicinato si applica il regime di SCIA, mentre per le medie e grandi strutture è richiesta autorizzazione rilasciata dal SUAP con procedure più articolate (per le grandi strutture, conferenza di servizi con Regione e Provincia).

Requisiti morali e professionali

L'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (che ha sostituito l'art. 5 del D.Lgs. 114/1998) elenca i requisiti che il commerciante deve possedere:

La somministrazione di alimenti e bevande

Bar, ristoranti, pizzerie, pub, tavole calde, gelaterie e altre attività di somministrazione al pubblico sono disciplinate dalla L. 287/1991 e dal D.Lgs. 222/2016. Dal 2016 l'apertura nei Comuni privi di programmazione regionale è soggetta a SCIA, ma rimane l'autorizzazione nei Comuni con programmazione contingentata e nelle zone soggette a tutela. La Polizia Municipale controlla:

Il commercio su aree pubbliche

La disciplina è dettata dal Titolo X del D.Lgs. 114/1998 (artt. 27-30). L'art. 27 distingue due tipologie:

Tipologie di commercio su area pubblica

La direttiva Bolkestein e le concessioni di posteggio

Per anni il commercio su aree pubbliche è stato oggetto di un'altalena normativa tra applicazione e disapplicazione della direttiva 2006/123/CE: la L. 145/2018 lo aveva escluso dall'ambito Bolkestein, prevedendo proroghe automatiche. Il Consiglio di Stato, con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021 (sulle concessioni balneari) e con successive pronunce (Sez. V, n. 9266/2024) ha confermato che il rinnovo automatico è incompatibile con il diritto UE e deve essere disapplicato dalle amministrazioni nazionali. La L. 214/2023 (Legge concorrenza 2022, in vigore dal 27 dicembre 2023) ha definitivamente reintegrato il commercio su area pubblica nell'ambito del D.Lgs. 59/2010, imponendo procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi.

Controlli e sanzioni della Polizia Municipale

L'art. 29 del D.Lgs. 114/1998 prevede, per il commercio sulle aree pubbliche, sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente severe:

ViolazioneSanzione amministrativaMisura accessoria
Esercizio senza autorizzazione, in modo difforme o nei casi di decadenza/revoca (art. 29 c. 1)Da € 2.582 a € 15.493Confisca delle attrezzature e della merce
Violazioni delle altre disposizioni (es. tempi e modalità di vendita - art. 29 c. 2)Da € 516 a € 3.098Sospensione attività fino a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva
Mancato rispetto orari ex art. 30 c. 1Da € 258 a € 1.549

Per la confisca della merce e delle attrezzature, la Polizia Municipale procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 13 e 20). Il sequestro amministrativo è obbligatorio quando ricorrono i presupposti dell'art. 29 c. 1 e va convalidato dall'autorità competente entro 48 ore.

Le vendite particolari

Il D.Lgs. 114/1998 (artt. 14-15) e le successive modifiche disciplinano le vendite straordinarie:

La Polizia Municipale controlla la veridicità dei prezzi praticati, la corretta indicazione del prezzo "barrato" originario e la regolarità della comunicazione preventiva. Le sanzioni sono previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998 (da € 516 a € 3.098).

Le autorizzazioni di pubblica sicurezza residue

Nonostante la liberalizzazione, alcune attività mantengono il regime di autorizzazione TULPS. Tra le più frequenti per la PM:

Il verbale di accertamento commerciale

L'attività di controllo della Polizia Municipale si svolge secondo le norme generali della L. 689/1981 (depenalizzazione). Il verbale deve contenere:

  1. generalità complete del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido (titolare dell'attività commerciale, società);
  2. indicazione precisa della violazione contestata, con riferimento alla norma violata e a quella sanzionatoria;
  3. circostanze di tempo e di luogo, descrizione del fatto, eventuali mezzi di prova (fotografie, sequestro probatorio);
  4. importo della sanzione e modalità di pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981, entro 60 giorni);
  5. indicazione dell'autorità a cui presentare scritti difensivi (art. 18 L. 689/1981, entro 30 giorni) e di quella competente all'irrogazione della sanzione (Sindaco o Dirigente del Comune per le sanzioni in materia di commercio, ex L.R. di applicazione).

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