L'art. 170 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplina il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote — motocicli e ciclomotori. La norma stabilisce regole stringenti su posizione del conducente, divieto di trasporto di minori di età, posto del passeggero, condizioni per il trasporto di oggetti e divieto di traino. L'articolo è stato più volte modificato — in particolare dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito con L. 1° agosto 2003, n. 214 e dall'art. 2 c. 167 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286 — per rafforzare la tutela dei trasportati, in particolare dei minori.
L'obbligo del conducente di moto e ciclomotori (art. 170 c. 1)
Il comma 1 stabilisce regole sulla posizione del conducente:
- libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe;
- deve stare seduto in posizione corretta;
- deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni (es. svolta);
- non deve procedere sollevando la ruota anteriore (divieto di "impennate" e "wheelie").
Il divieto di trasporto di minori di 5 anni (art. 170 c. 1-bis)
Comma 1-bis: divieto assoluto
"Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque". Il divieto è assoluto e riguarda tutti i motocicli e ciclomotori, anche se omologati per il trasporto del passeggero. La ratio è la tutela dell'incolumità del bambino, esposto a rischi sproporzionati rispetto alle capacità di tenere stabilmente la posizione e di reggere il casco.
La sanzione specifica per il trasporto di minore <5 anni è prevista dal comma 6-bis e ammonta a € 165-660 (importi aggiornati con il DM biennale di adeguamento ISTAT). Importante: non sono previste sanzioni accessorie (fermo amministrativo o decurtazione punti) per la sola violazione del comma 1-bis su veicolo regolarmente omologato; tuttavia, se il veicolo non è omologato per il passeggero (ciclomotore mono-posto), si applica anche il comma 2 con sanzioni cumulate.
Il trasporto sui ciclomotori (art. 170 c. 2)
Il comma 2 stabilisce: "Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che:
- il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione (carta di circolazione del ciclomotore);
- il conducente abbia età superiore a sedici anni."
Si tratta di una doppia condizione cumulativa: anche se il ciclomotore è omologato per due posti, il conducente minore di 16 anni non può trasportare passeggeri. La modifica fu introdotta per disincentivare il trasporto irregolare di passeggeri da parte di adolescenti.
Il caso del conducente tra 16 e 18 anni
Una nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (n. 36350 del 17 agosto 2015) ha chiarito che le modifiche degli artt. 115 c. 1 e 170 commi 2 e 7 hanno esteso la possibilità per il conducente minore di età compresa tra 16 e 18 anni di trasportare un passeggero sul motociclo (categoria A1) o sul ciclomotore, "quest'ultimo solo se regolarmente omologato per il trasporto".
La posizione del passeggero (art. 170 c. 3)
"Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo". Quindi:
- il passeggero deve usare il sellino posteriore specificamente predisposto;
- i piedi devono appoggiare sulle pedane apposite;
- può tenersi alle apposite maniglie (sui modelli che le prevedono) o al conducente;
- non è ammessa la posizione "a cavalcioni" o non equilibrata.
Il divieto di traino (art. 170 c. 4)
"È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli". Il divieto:
- comprende il traino di rimorchi (salvo rimorchi specifici omologati e installati di fabbrica);
- vieta il traino di altri ciclomotori, motocicli o autoveicoli (es. cordone tra veicoli in panne);
- vieta di farsi trainare da auto o altri mezzi (es. con cima collegata);
- è motivato dalla riduzione di stabilità e maneggevolezza che il traino comporterebbe.
Il trasporto di animali e oggetti (art. 170 c. 5)
Il trasporto di oggetti e animali sui motocicli e ciclomotori è ammesso con condizioni:
Condizioni per il trasporto di oggetti (e animali in contenitori)
- non devono limitare la visibilità del conducente;
- devono essere saldamente assicurati al motociclo o al ciclomotore;
- non devono sporgere oltre 50 cm sia lateralmente sia longitudinalmente al veicolo.
Per gli animali, devono essere trasportati in apposite gabbiette o contenitori che rispettino le stesse condizioni degli oggetti. Non è ammesso il trasporto di animali "in braccio" o liberi sul sellino posteriore.
Le sanzioni (art. 170 commi 6 e 6-bis)
| Violazione | Sanzione amministrativa |
|---|---|
| Violazione delle norme di guida (c. 1), trasporto irregolare di passeggero (c. 2), passeggero in posizione non corretta (c. 3), traino (c. 4), trasporto irregolare oggetti/animali (c. 5) | € 83-332 (c. 6, importi aggiornati con DM biennale ISTAT) |
| Trasporto di minore di anni 5 (c. 1-bis) | € 165-660 (c. 6-bis, importi aggiornati con DM biennale ISTAT) |
Il fermo amministrativo (art. 170 c. 7)
Le violazioni del comma 1 e — se commesse da conducente minore di sedici anni — del comma 2, comportano l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, Titolo VI del CdS.
Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per 90 giorni (recidiva biennale).
La responsabilità del conducente e di chi mette in circolazione il veicolo
La Cassazione civile, sentenza n. 6481/2017 ha affermato che, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (ciclomotore con tre persone a bordo, di cui un minore, in violazione dell'art. 170 CdS) sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del conducente ma anche di chi autorizza o consente la circolazione (es. proprietario, genitore), può configurarsi anche la responsabilità di quest'ultimo a titolo concorrente.
Il trasporto di minori: il quadro complessivo (artt. 170, 172, 182 CdS)
Il trasporto dei minori in vari veicoli stradali è regolato da una pluralità di norme:
| Veicolo | Bambino <5 anni | Bambino 5-12 anni |
|---|---|---|
| Moto/ciclomotore (art. 170) | Vietato il trasporto | Ammesso con casco (art. 171), posizione stabile (art. 170 c. 3) |
| Auto/autocarro (art. 172) | Sistema di ritenuta omologato (ECE R44 o R129) adeguato al peso; dispositivo antiabbandono obbligatorio per under 4 | Sistema di ritenuta fino a 150 cm di altezza (o cintura se >150 cm) |
| Bicicletta (art. 182 c. 9-bis) | Trasporto in apposito seggiolino + casco obbligatorio per under 14 | Casco obbligatorio fino a 14 anni |
Le sanzioni per trasporto di minori su auto (art. 172 c. 8-9)
Il mancato uso dei sistemi di ritenuta per minori comporta:
- sanzione di € 83 a € 332 a carico del conducente o di altra persona tenuta alla sorveglianza del minore;
- decurtazione di 5 punti dalla patente se il conducente è responsabile della sorveglianza del minore;
- sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi alla seconda violazione commessa nel biennio.
Il sistema antiabbandono, obbligatorio dal 7 novembre 2019 per i bambini fino a 4 anni di età (DM 2 ottobre 2019), avvisa il conducente — tramite segnale acustico, visivo o app — qualora il minore resti seduto nel seggiolino dopo che il conducente è uscito dal veicolo.
I casi pratici più frequenti
- Genitore con bambino di 4 anni sul motorino: violazione art. 170 c. 1-bis (€ 165-660). Non c'è fermo del veicolo, salvo che il ciclomotore sia mono-posto: in tal caso anche violazione c. 2 con fermo;
- Due adolescenti di 15 anni su ciclomotore bi-posto: violazione art. 170 c. 2 (€ 83-332) + fermo amministrativo 60 giorni (perché conducente <16 anni), oltre alla violazione dell'art. 115 (limite di età);
- Padre traina figlio in scooter rimasto senza benzina: violazione art. 170 c. 4, sanzione € 83-332;
- Casco non allacciato sul minore trasportato: violazione art. 171 con responsabilità del conducente "anche".
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