Il sinistro stradale è l'evento che produce danni a persone o cose nella circolazione di veicoli. Il rilievo del sinistro è una delle attività più complesse e delicate della Polizia Municipale/Locale: comporta accertamenti tecnici, sommarie informazioni, documentazione fotografica e redazione di un verbale che spesso costituisce la base di successivi procedimenti civili e penali. Questa guida illustra procedura, schede CTT, documentazione, responsabilità.
Quadro normativo
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992):
- Art. 11 CdS: servizi di polizia stradale.
- Art. 12 CdS: organi di polizia stradale.
- Art. 189 CdS: comportamenti in caso di incidente.
- Reg. CdS (D.P.R. 495/1992): artt. 380-405 per la procedura sanzionatoria.
- Art. 590 c.p.: lesioni personali colpose (anche stradali, ex art. 590-bis).
- Art. 589 c.p.: omicidio colposo (e art. 589-bis omicidio stradale).
- L. 41/2016: introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni stradali gravi.
- D.Lgs. 209/2005: Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
Classificazione dei sinistri
I sinistri stradali si classificano per:
| Categoria | Tipologia |
|---|---|
| Gravità | Mortali, con feriti, con soli danni a cose |
| Veicoli coinvolti | Tra veicoli, con pedoni, con animali, contro ostacoli fissi, autonomi |
| Dinamica | Frontale, tamponamento, laterale, fuoriuscita di carreggiata, capovolgimento |
| Luogo | Urbano, extraurbano, autostradale |
Obblighi del conducente in caso di sinistro (art. 189 CdS)
L'art. 189 CdS impone al conducente coinvolto in un sinistro:
- Fermarsi: il mancato adempimento integra il reato di fuga (art. 189 c. 6 CdS, da 6 mesi a 3 anni di reclusione + sospensione patente).
- Prestare assistenza ai feriti: il mancato soccorso integra il reato di omissione di soccorso (art. 189 c. 7 CdS, da 1 a 3 anni di reclusione).
- Identificarsi e fornire dati e generalità.
- Avvertire autorità competenti se necessario (118, 113, 112).
- Conservare lo stato dei luoghi in attesa dell'organo di polizia stradale.
- Adottare misure per evitare danni ulteriori alla circolazione.
Competenza territoriale della Polizia Locale
Ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. e) CdS, la Polizia Municipale esercita le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nell'ambito esclusivo del proprio territorio comunale.
Per i sinistri fuori dal territorio comunale interviene:
- Polizia Stradale (Specialità della Polizia di Stato) sulle autostrade e su tratti extraurbani principali.
- Carabinieri sul resto del territorio nazionale.
La procedura di rilievo del sinistro
Fase 1: Allertamento e arrivo sul luogo
La pattuglia di PL allertata via radio o segnalazione si reca sul posto. Priorità:
- Sicurezza: messa in sicurezza dell'area (triangoli, segnalazioni, eventuale chiusura).
- Soccorso: chiamata immediata 118 se ci sono feriti.
- Coordinamento con altri soccorritori (VVF se necessario).
Fase 2: Identificazione delle persone coinvolte
- Identificazione dei conducenti: patente, libretto, documento identità.
- Identificazione dei passeggeri.
- Identificazione di eventuali testimoni.
- Verifica della copertura assicurativa di ciascun veicolo (RCA obbligatoria).
Fase 3: Accertamenti tecnici e rilievi
- Rilevamento planimetrico: posizione dei veicoli, segnali stradali, ostacoli, traiettorie. Eventuale uso di strumenti laser o drone.
- Misurazioni: tracce di frenata, urto, deformazioni, punto di impatto.
- Documentazione fotografica: scatti panoramici e di dettaglio.
- Eventuali rilievi sui veicoli: stato di efficienza (pneumatici, freni, luci).
- Eventuali rilievi sui conducenti: alcoltest, drugtest, accertamenti sanitari (art. 186-187 CdS).
Fase 4: Acquisizione di dichiarazioni
- Sommarie informazioni dai conducenti e dai feriti capaci di intendere.
- Dichiarazioni dei testimoni: spontanee o su domanda, sempre con il loro consenso esplicito.
- Eventuali SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali) ex art. 351 c.p.p. se ipotesi di reato.
Fase 5: Modello ISTAT CTT/INC
Per ogni sinistro stradale con lesioni a persone (morti entro 30 giorni o feriti), l'organo di polizia che è intervenuto sul luogo (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale) compila il modello statistico ISTAT CTT/INC ("Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone"). Si tratta di un modello unico, articolato internamente in sezioni dedicate a:
- Localizzazione: data, luogo, tipo di strada, segnaletica, fondo stradale, condizioni meteo.
- Veicoli: tipo, circostanze, manovre eseguite per ciascun veicolo coinvolto.
- Persone: conducenti, passeggeri, pedoni, con indicazione di ruolo, conseguenze (illeso/ferito/morto entro 30 giorni) e dati anagrafici.
Il modello CTT/INC viene trasmesso all'ISTAT (direttamente o tramite Regioni/Province convenzionate) per la rilevazione totale a cadenza mensile inserita nel Programma Statistico Nazionale (codice IST-00142), ai sensi del D.Lgs. 322/1989 (Sistema statistico nazionale - Sistan).
Fase 6: Verbalizzazione
Il verbale di rilievo del sinistro contiene:
- Data, ora e luogo del sinistro.
- Identificazione degli organi di PL intervenuti.
- Generalità dei conducenti, passeggeri, feriti.
- Identificazione dei veicoli e relativi documenti.
- Descrizione della dinamica in modo oggettivo e neutrale.
- Eventuali violazioni del CdS contestate.
- Schizzo planimetrico e/o rinvio agli atti.
- Dichiarazioni raccolte.
- Documentazione allegata (foto, rilievi).
- Firma degli operanti.
Sinistri con feriti o morti: obblighi di PG
Quando il sinistro causa lesioni personali o decesso, la PL agisce come Polizia Giudiziaria:
- Comunicare immediatamente la notizia di reato al PM competente (art. 347 c.p.p.).
- Raccogliere SIT da testimoni e parti.
- Acquisire fonti di prova (testimonianze, foto, rilievi).
- Verificare stato psicofisico dei conducenti (alcoltest, drugtest).
- Eventuale sequestro dei veicoli ai fini probatori (art. 354 c.p.p.).
- Redigere verbale di sopralluogo e ricostruzione.
Reati stradali principali
| Reato | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Omicidio stradale | Art. 589-bis c.p. | Reclusione 2-7 anni (ipotesi-base); 8-12 anni con ebbrezza grave/stupefacenti; 5-10 anni con ebbrezza media + aggravanti specifiche |
| Lesioni personali stradali gravi/gravissime | Art. 590-bis c.p. | Ipotesi-base: 3 mesi-1 anno (gravi); 1-3 anni (gravissime). Aggravata da ebbrezza grave/stupefacenti: 3-5 anni (gravi); 4-7 anni (gravissime) |
| Fuga in caso di sinistro | Art. 189 c. 6 CdS | Reclusione 6 mesi-3 anni |
| Omissione di soccorso | Art. 189 c. 7 CdS | Reclusione 1-3 anni |
| Guida in stato di ebbrezza | Art. 186 CdS | Sanzione amministrativa o reato |
| Guida sotto stupefacenti | Art. 187 CdS | Reclusione 6 mesi-1 anno + ammenda |
Constatazione amichevole (CAI)
Per i sinistri senza feriti e con soli danni a cose, i conducenti possono compilare la Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), modulo standardizzato fornito dalle compagnie assicurative.
Vantaggi:
- Procedura più veloce per la liquidazione del sinistro.
- Procedura di risarcimento diretto (CAS) ai sensi degli artt. 149-150 D.Lgs. 209/2005.
- Tempo medio di liquidazione ridotto.
La PL non è obbligata a intervenire in caso di sinistro senza feriti, ma può essere richiesta per accertamenti.
Il fattore tempo: art. 14 L. 689/1981
Le violazioni del CdS rilevate in occasione del sinistro devono essere contestate o notificate entro i termini perentori ex art. 14 L. 689/1981:
- 90 giorni per i residenti in Italia.
- 360 giorni per i residenti all'estero.
Decorso il termine, la violazione amministrativa si estingue. Per il calcolo, il dies a quo coincide con il giorno in cui è stato oggettivamente possibile per l'organo di polizia effettuare l'accertamento (es. completare la ricostruzione della dinamica).
Errori comuni nei rilievi
- Non documentare fotograficamente le tracce di frenata o l'urto.
- Verbalizzare opinioni o presunzioni anziché fatti oggettivi.
- Non identificare correttamente i testimoni.
- Non procedere agli accertamenti alcolemici e tossicologici quando obbligatori.
- Trasmettere in ritardo la notizia di reato al PM.
- Non compilare correttamente il modello ISTAT CTT/INC.
Domanda tipica all'orale
"Quali sono gli obblighi del conducente in caso di sinistro stradale?". Risposta: ai sensi dell'art. 189 CdS, il conducente coinvolto in un sinistro deve fermarsi, prestare assistenza ai feriti, identificarsi e fornire le proprie generalità, avvertire le autorità competenti se necessario, conservare lo stato dei luoghi e adottare misure per evitare danni ulteriori. La fuga e l'omissione di soccorso sono reati puniti rispettivamente dai commi 6 e 7 dell'art. 189 con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
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