La guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è uno dei reati più gravi previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). È disciplinata dall'art. 187 CdS e comporta sanzioni penali, amministrative e accessorie particolarmente severe. La L. 25 novembre 2024, n. 177 (riforma del CdS in vigore dal 14 dicembre 2024) ha inasprito ulteriormente la disciplina.
Il reato di guida sotto stupefacenti (art. 187 c. 1)
L'art. 187 c. 1 CdS punisce chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Le sanzioni previste:
- Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro.
- Arresto: da 6 mesi a 1 anno.
- Sospensione della patente di guida: da 1 a 2 anni.
- Decurtazione punti: 10 punti.
La sospensione della patente è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Aggravanti e raddoppio della pena
L'art. 187 c. 1-bis prevede il raddoppio delle pene se il conducente sotto stupefacenti provoca un incidente stradale. Altre aggravanti:
- Conducenti professionali (art. 186-bis c. 1 CdS - autisti di mezzi pesanti, autobus, taxi, NCC, conducenti minori di 21 anni e neopatentati): sanzioni aumentate da 1/3 alla metà.
- Recidiva nel triennio: revoca della patente (impossibilità di riconseguirla per almeno 3 anni dalla revoca).
- Categorie professionali specifiche: revoca obbligatoria della patente.
Confisca obbligatoria del veicolo
L'art. 187 c. 1 prevede la confisca obbligatoria del veicolo con cui è stato commesso il reato, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche con sospensione condizionale della pena). La confisca NON si applica se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato (es. veicolo aziendale, di un parente non coinvolto). Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni dell'art. 224-ter CdS.
Accertamenti tecnici
L'accertamento dello stato di alterazione si articola in più fasi:
- Test preliminari non invasivi (art. 187 c. 2): la Polizia Stradale può eseguire test screening su saliva con dispositivi portatili (es. Drug Wipe, Drug Test), oltre alla rilevazione di sintomi comportamentali (occhi arrossati, eloquio rallentato, andatura).
- Accompagnamento presso strutture sanitarie (art. 187 c. 3): se i test danno esito positivo o se sussistono altri ragionevoli motivi per sospettare l'uso di stupefacenti, il conducente può essere accompagnato presso ospedali, ASL o laboratori di analisi per il prelievo di liquidi biologici (saliva, urine, sangue, in via subordinata).
- Analisi tossicologica: viene eseguita sui campioni prelevati, con tecniche scientificamente validate (cromatografia, spettrometria).
Rifiuto degli accertamenti (art. 187 c. 8)
Il conducente che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tossicologici è punito con le stesse pene previste per la guida sotto stupefacenti (ammenda 1.500-6.000 €, arresto 6 mesi-1 anno) e con la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni. È anche prevista la sospensione cautelare della patente in via amministrativa fino all'esito del procedimento penale.
Le novità della L. 177/2024 ("riforma Salvini")
La L. 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha modificato l'art. 187 CdS con diverse novità:
- È sufficiente l'assunzione di sostanze stupefacenti per integrare il reato (prima era necessario lo "stato di alterazione" come elemento ulteriore).
- Inasprimento delle sanzioni accessorie sulla patente.
- Possibilità per il Prefetto di disporre la revisione della patente (visita medica per accertare l'idoneità) ai sensi dell'art. 119 c. 4 CdS.
- Maggiore severità per i conducenti professionali e per le recidive nel triennio.
L'intervento della Corte Costituzionale: sentenza n. 10/2026
Con la sentenza n. 10/2026 (decisione del 1° dicembre 2025, deposito 29 gennaio 2026), la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate da diversi giudici di merito (GIP di Pordenone, Macerata e Siena) in merito alla nuova formulazione dell'art. 187 CdS.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità, ma solo a condizione di un'interpretazione costituzionalmente conforme ai principi di proporzionalità e necessaria offensività. In concreto, il giudice deve accertare:
- che il conducente abbia assunto la sostanza stupefacente in un periodo di tempo prossimo alla guida;
- che la quantità assunta sia stata tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio, anche se al momento del controllo non si manifestano sintomi clinici.
La norma resta quindi un reato di pericolo, ma l'interpretazione della Consulta esclude la sanzionabilità di chi abbia assunto stupefacenti molto tempo prima della guida (ipotesi che, in assenza di limiti temporali nella lettera della legge, avrebbe potuto teoricamente esporre a denuncia anche chi avesse assunto la sostanza giorni o settimane prima). La sentenza si pone in continuità con la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute dell'11 aprile 2025 (prot. n. 11280).
Per l'operatore di PM e per il candidato ai concorsi 2026, è essenziale conoscere questa pronuncia: una domanda sulla "tipologia di pericolo" dell'art. 187 (astratto o concreto) deve oggi essere risposta tenendo conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte.
Lavori di pubblica utilità (art. 187 c. 8-bis)
Il conducente condannato per guida sotto stupefacenti può chiedere al giudice la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (non remunerati), per una durata corrispondente alla pena detentiva, presso enti pubblici, di volontariato, ONLUS. Se il lavoro si svolge positivamente:
- Il reato si estingue.
- La sospensione della patente è ridotta alla metà.
- La confisca del veicolo è revocata.
Si tratta di un'opportunità importante, soprattutto per giovani candidati a concorsi pubblici, che evita la condanna penale e relativi precedenti. La decisione è ricorribile in Cassazione.
Messa alla prova (art. 168-bis c.p.)
Una via alternativa è la sospensione del procedimento con messa alla prova: il giudice sospende il processo per affidare l'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) che predispone un programma di trattamento. Con esito positivo, il reato si estingue senza condanna penale. Beneficio una tantum, non riconcedibile.
Differenza con la guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS)
| Aspetto | Art. 186 (alcol) | Art. 187 (stupefacenti) |
|---|---|---|
| Soglie | Tre fasce (0,5-0,8; 0,8-1,5; oltre 1,5 g/l) | Solo una fattispecie |
| Sanzione amministrativa | 0,5-0,8 g/l: solo amministrativa | Sempre penale |
| Test rapido | Etilometro | Drug test salivare |
| Conferma | Etilometro omologato | Analisi tossicologica laboratorio |
| Confisca | Solo per fasce gravi | Sempre (salvo veicolo di terzi) |
Procedura della polizia stradale
- Fermo del veicolo e identificazione del conducente.
- Verifica indizi: comportamento, eloquio, sintomi.
- Test preliminare (drug test salivare) sul posto.
- Se positivo o se vi sono indizi, accompagnamento presso struttura sanitaria per accertamento tecnico.
- Sequestro cautelare del veicolo e ritiro della patente.
- Notizia di reato al PM.
- Convalida del sequestro entro 48 ore (art. 354-355 c.p.p.).
Errori comuni della PG
- Procedere a test invasivi senza il consenso del conducente, senza accompagnamento in struttura sanitaria.
- Verbalizzazione lacunosa dei sintomi osservati.
- Mancata catena di custodia del campione biologico.
- Non avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore.
- Trasmissione tardiva al PM oltre le 48 ore.
Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026
Manuale completo che include una sezione dedicata al Codice della Strada, sanzioni, ricorsi e procedure di accertamento.
Vedi su Amazon ↗