L'articolo 186 del Codice della Strada è una delle norme più applicate dalla Polizia Locale e dalle forze dell'ordine. Disciplina la guida in stato di ebbrezza e prevede un sistema sanzionatorio che varia in base al tasso alcolemico riscontrato. Conoscere la norma a fondo è essenziale per chi prepara concorsi in Polizia Municipale, Polizia Stradale e per tutti gli operatori che eseguono controlli su strada. Questa guida aggiorna il quadro alle modifiche introdotte dalla riforma 2024-2026.

Il divieto di guida sotto l'effetto di alcol

L'art. 186, comma 1, sancisce il principio generale: "È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche." La violazione è punita con un sistema a tre fasce, sulla base del tasso alcolemico misurato.

Le tre fasce sanzionatorie

Il comma 2 dell'art. 186 distingue tre soglie di tasso alcolemico, con sanzioni progressivamente più severe.

Fascia A (lett. a) — tasso da 0,5 a 0,8 g/l

Fascia B (lett. b) — tasso da 0,8 a 1,5 g/l

Fascia C (lett. c) — tasso superiore a 1,5 g/l

Tolleranza zero per alcune categorie. Ai sensi dell'art. 186-bis, è prevista la tolleranza zero (tasso massimo 0,0 g/l) per: conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati (durante i primi tre anni), conducenti professionali (autisti di taxi, autobus, mezzi pesanti, veicoli adibiti a trasporto di persone in numero superiore a 8). In questi casi, anche tassi minimi configurano la violazione.

Gli accertamenti: come si misura l'ebbrezza

Gli accertamenti previsti dall'art. 186 sono di tre tipi:

1. Accertamenti non invasivi (comma 3)

La PG può sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi (precursori, test rapidi). Se il risultato indica positività, si procede agli accertamenti quantitativi.

2. Alcoltest (etilometro, comma 4)

L'etilometro è lo strumento principale di accertamento del tasso alcolemico. Le modalità prevedono:

3. Esami sanitari (comma 5)

In caso di incidente stradale o quando l'accertamento etilometrico non sia possibile, il conducente è sottoposto a prelievo ematico presso una struttura sanitaria. L'esame ematico è considerato l'accertamento più attendibile.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7) è punito autonomamente, in modo analogo alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più alta (lett. c). È quindi una scelta che non conviene: comporta sanzioni più pesanti rispetto alle fasce inferiori, salva l'ipotesi in cui il tasso reale sarebbe stato superiore a 1,5 g/l.

Aggravanti

Le pene previste dall'art. 186 sono aumentate:

Le sanzioni accessorie

Sospensione e revoca della patente

La sospensione della patente è automatica nelle fasce B e C; la revoca può essere disposta dal giudice nei casi di recidiva grave o di incidente con esito lesivo. L'art. 219 CdS prevede che, in caso di revoca per violazione dell'art. 186, non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni dalla data di accertamento del reato.

Confisca del veicolo

Nella fascia C è prevista la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La confisca è disposta dal giudice con la sentenza di condanna.

Lavori di pubblica utilità

Il conducente può chiedere la sostituzione dell'arresto e dell'ammenda con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, presso enti pubblici e associazioni di volontariato. In caso di svolgimento positivo, il reato si estingue e la sanzione accessoria della sospensione della patente viene ridotta.

Le novità della riforma 2024-2026

La L. 25 novembre 2024 n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha modificato l'art. 186 introducendo elementi rilevanti per chi è già stato condannato:

Per l'operatore di PM. Il verbale per violazione dell'art. 186 deve contenere: ora e luogo dell'accertamento, descrizione dello stato del conducente (eloquio, andatura, occhi arrossati, alito vinoso), risultati dell'etilometro (con copia dello scontrino di stampa), nome del conducente, generalità complete, descrizione del veicolo, eventuale presenza di danneggiamenti o sinistri, dichiarazione del conducente. Se ricorre la fattispecie penale (fasce B e C), va contestualmente redatta la comunicazione di notizia di reato.

Come si oppone una contestazione ex art. 186

Le contestazioni per violazione dell'art. 186 possono essere impugnate:

I motivi di opposizione più frequenti riguardano: la regolarità dell'accertamento etilometrico (taratura, omologazione, modalità delle due prove), il rispetto delle garanzie procedurali (avviso al difensore), eventuali errori sulla persona o sull'identificazione del veicolo, la prova della sussistenza dello stato di ebbrezza in concreto.

Materiale di studio

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