L'articolo 186 del Codice della Strada è una delle norme più applicate dalla Polizia Locale e dalle forze dell'ordine. Disciplina la guida in stato di ebbrezza e prevede un sistema sanzionatorio che varia in base al tasso alcolemico riscontrato. Conoscere la norma a fondo è essenziale per chi prepara concorsi in Polizia Municipale, Polizia Stradale e per tutti gli operatori che eseguono controlli su strada. Questa guida aggiorna il quadro alle modifiche introdotte dalla riforma 2024-2026.
Il divieto di guida sotto l'effetto di alcol
L'art. 186, comma 1, sancisce il principio generale: "È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche." La violazione è punita con un sistema a tre fasce, sulla base del tasso alcolemico misurato.
Le tre fasce sanzionatorie
Il comma 2 dell'art. 186 distingue tre soglie di tasso alcolemico, con sanzioni progressivamente più severe.
Fascia A (lett. a) — tasso da 0,5 a 0,8 g/l
- Natura: illecito amministrativo (non penale).
- Sanzione pecuniaria: da 543 € a 2.170 € (importi aggiornati e periodicamente rivalutati, sospensione dell'adeguamento biennale prorogata al 1° gennaio 2027 dal D.L. 200/2025).
- Sanzione accessoria: sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- Decurtazione punti: 10 punti.
Fascia B (lett. b) — tasso da 0,8 a 1,5 g/l
- Natura: reato (contravvenzione).
- Pena: ammenda da 800 € a 3.200 € e arresto fino a 6 mesi.
- Sanzione accessoria: sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
- Decurtazione punti: 10 punti.
Fascia C (lett. c) — tasso superiore a 1,5 g/l
- Natura: reato (contravvenzione di maggior gravità).
- Pena: ammenda da 1.500 € a 6.000 € e arresto da 6 mesi a 1 anno.
- Sanzione accessoria: sospensione della patente da 1 a 2 anni; confisca del veicolo, se di proprietà del conducente; possibile revoca della patente in caso di recidiva.
- Decurtazione punti: 10 punti.
Tolleranza zero per alcune categorie. Ai sensi dell'art. 186-bis, è prevista la tolleranza zero (tasso massimo 0,0 g/l) per: conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati (durante i primi tre anni), conducenti professionali (autisti di taxi, autobus, mezzi pesanti, veicoli adibiti a trasporto di persone in numero superiore a 8). In questi casi, anche tassi minimi configurano la violazione.
Gli accertamenti: come si misura l'ebbrezza
Gli accertamenti previsti dall'art. 186 sono di tre tipi:
1. Accertamenti non invasivi (comma 3)
La PG può sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi (precursori, test rapidi). Se il risultato indica positività, si procede agli accertamenti quantitativi.
2. Alcoltest (etilometro, comma 4)
L'etilometro è lo strumento principale di accertamento del tasso alcolemico. Le modalità prevedono:
- Due rilevazioni consecutive con intervallo di almeno 5 minuti.
- Verbalizzazione delle modalità e dei risultati.
- Diritto del conducente di farsi assistere da un difensore (per i casi di reato).
3. Esami sanitari (comma 5)
In caso di incidente stradale o quando l'accertamento etilometrico non sia possibile, il conducente è sottoposto a prelievo ematico presso una struttura sanitaria. L'esame ematico è considerato l'accertamento più attendibile.
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7) è punito autonomamente, in modo analogo alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più alta (lett. c). È quindi una scelta che non conviene: comporta sanzioni più pesanti rispetto alle fasce inferiori, salva l'ipotesi in cui il tasso reale sarebbe stato superiore a 1,5 g/l.
Aggravanti
Le pene previste dall'art. 186 sono aumentate:
- Se il conducente ha provocato un incidente stradale (comma 2-bis).
- In caso di recidiva (cd. recidiva specifica entro un biennio).
- Se la guida è in determinate fasce orarie notturne (cd. "ora dello sballo").
Le sanzioni accessorie
Sospensione e revoca della patente
La sospensione della patente è automatica nelle fasce B e C; la revoca può essere disposta dal giudice nei casi di recidiva grave o di incidente con esito lesivo. L'art. 219 CdS prevede che, in caso di revoca per violazione dell'art. 186, non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni dalla data di accertamento del reato.
Confisca del veicolo
Nella fascia C è prevista la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La confisca è disposta dal giudice con la sentenza di condanna.
Lavori di pubblica utilità
Il conducente può chiedere la sostituzione dell'arresto e dell'ammenda con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, presso enti pubblici e associazioni di volontariato. In caso di svolgimento positivo, il reato si estingue e la sanzione accessoria della sospensione della patente viene ridotta.
Le novità della riforma 2024-2026
La L. 25 novembre 2024 n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024) ha modificato l'art. 186 introducendo elementi rilevanti per chi è già stato condannato:
- Codici unionali sulla patente: per le condanne con tasso superiore a 0,8 g/l (lett. b e c) sono apposti sulla patente i codici 68 ("LIMITAZIONE DELL'USO – Niente alcool", tasso zero obbligatorio) e/o 69 ("LIMITAZIONE DELL'USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di alcolock").
- Durata dei codici: almeno 2 anni per condanne con tasso tra 0,8 e 1,5 g/l (lett. b); almeno 3 anni per tasso superiore a 1,5 g/l (lett. c); la durata può essere prolungata su indicazione della commissione medica.
- Inasprimento per recidiva: le sanzioni aumentano di un terzo per chi guida con i codici 68/69 già annotati. Le pene raddoppiano in caso di manomissione o rimozione dell'alcolock.
- Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo proprietà di terzi); patente sempre revocata per tasso superiore a 1,5 g/l.
Per l'operatore di PM. Il verbale per violazione dell'art. 186 deve contenere: ora e luogo dell'accertamento, descrizione dello stato del conducente (eloquio, andatura, occhi arrossati, alito vinoso), risultati dell'etilometro (con copia dello scontrino di stampa), nome del conducente, generalità complete, descrizione del veicolo, eventuale presenza di danneggiamenti o sinistri, dichiarazione del conducente. Se ricorre la fattispecie penale (fasce B e C), va contestualmente redatta la comunicazione di notizia di reato.
Come si oppone una contestazione ex art. 186
Le contestazioni per violazione dell'art. 186 possono essere impugnate:
- Sul piano amministrativo (fascia A): ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni.
- Sul piano penale (fasce B e C): opposizione nel procedimento penale con le ordinarie garanzie difensive.
I motivi di opposizione più frequenti riguardano: la regolarità dell'accertamento etilometrico (taratura, omologazione, modalità delle due prove), il rispetto delle garanzie procedurali (avviso al difensore), eventuali errori sulla persona o sull'identificazione del veicolo, la prova della sussistenza dello stato di ebbrezza in concreto.
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