Il servizio armato della Polizia Municipale è disciplinato da una pluralità di fonti normative coordinate tra loro:
- Art. 5 L. 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale): individua le funzioni accessorie e il regime del porto d'armi;
- D.M. 4 marzo 1987 n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza): regolamento attuativo dell'art. 5 L. 65/1986;
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) art. 42 e ss.: requisiti psico-fisici per il porto d'armi;
- L. 28 maggio 1981 n. 286: disciplina del tiro a segno nazionale;
- Regolamenti comunali: ogni Comune adotta un proprio regolamento per l'armamento del Corpo (art. 2 DM 145/1987).
I presupposti per il porto dell'arma
Ai sensi dell'art. 5 c. 5 L. 65/1986 e del DM 145/1987, per portare l'arma di servizio l'operatore di PM deve cumulativamente:
- Aver conseguito la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza conferita dal Prefetto;
- Essere assegnato dal Comune a un servizio armato ai sensi della deliberazione comunale;
- Aver conseguito il necessario addestramento presso poligoni abilitati;
- Aver superato annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno (art. 18 DM 145/1987);
- Possedere l'idoneità psico-fisica al porto d'armi ex art. 42 TULPS;
- Non aver subito condanne penali ostative al porto d'armi.
La deliberazione comunale sull'armamento (art. 2 DM 145/1987)
L'art. 2 DM 145/1987 stabilisce che con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni del decreto, sono determinati:
- Il numero complessivo delle armi in dotazione (in relazione al numero degli addetti);
- I servizi per i quali è previsto il porto d'arma;
- I casi e modalità del porto d'arma a riposo (per gli operatori al di fuori dell'orario di servizio nell'ambito territoriale);
- I provvedimenti e le convenzioni per il poligono di tiro;
- L'istituzione dell'armeria.
Il regolamento comunale e le sue successive modifiche sono comunicati al Prefetto, che può formulare osservazioni e proporre modifiche per ragioni di ordine pubblico.
Le tipologie di armi in dotazione (art. 4)
L'art. 4 DM 145/1987 stabilisce che l'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale deve essere:
- Una pistola semiautomatica (es. Beretta 92FS, Beretta APX, Glock 17/19);
- Oppure una pistola a rotazione (revolver, oggi raramente utilizzata).
I modelli devono essere contemplati dall'art. 7 della L. 110/1975 (catalogo nazionale armi comuni). L'armamento "deve essere adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato" (art. 1 DM 145/1987).
L'idoneità psico-fisica ex art. 42 TULPS
L'operatore destinato al servizio armato deve presentare certificazione sanitaria che dimostri il possesso dei requisiti psico-fisici dell'art. 42 TULPS. I requisiti tipicamente verificati:
- Vista: visus minimo 10/10 in ciascun occhio (anche con correzione), con eventuali lenti correttive previste; campo visivo normale;
- Udito: udibilità normale per ciascun orecchio;
- Senso cromatico: assenza di daltonismo;
- Capacità motoria e uso degli arti;
- Assenza di disturbi mentali, dipendenze, alcolismo, tossicodipendenza;
- Assenza di patologie incompatibili con il porto d'armi (epilessia non controllata, gravi neuropatie).
L'idoneità è accertata da medico legale o di lavoro abilitato. La certificazione è rinnovata periodicamente (di norma ogni 5 anni o secondo i regolamenti comunali).
L'armeria del Corpo (art. 12 DM 145/1987)
L'art. 12 DM 145/1987 impone l'istituzione di un'armeria in ambito comunale (o associativo se vi sono più Comuni in convenzione). L'armeria:
- È collocata in un locale apposito, dotato di idonei sistemi di sicurezza (antifurto, blindatura, controllo accessi);
- Vi sono custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento;
- L'accesso è limitato al consegnatario dell'armeria e agli operatori autorizzati;
- Esiste un registro carico-scarico delle armi, con annotazioni dettagliate.
Per Corpi articolati su più sedi, possono essere istituite armerie sussidiarie.
L'addestramento al tiro (artt. 18-19)
L'art. 18 c. 1 DM 145/1987 stabilisce che gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati. La stessa norma copre dunque sia l'addestramento iniziale (prima dell'ammissione al servizio armato) sia il corso annuale obbligatorio:
| Norma | Obbligo |
|---|---|
| Art. 18 DM 145/1987 | Almeno un corso annuale di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati |
| Art. 18 c. 4 | Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento nel corso dell'anno per particolari servizi |
| Art. 18 c. 5 | I corsi presso poligoni di enti statali sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale |
| Art. 19 | Autorizzazione al porto d'arma fuori del Comune nei soli giorni stabiliti per recarsi al poligono di tiro |
L'art. 19: il porto dell'arma fuori dal Comune
L'art. 19 DM 145/1987 è di particolare interesse operativo: qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello di servizio, gli addetti alla PM:
- Devono essere muniti del tesserino di riconoscimento;
- Devono essere comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro;
- Possono portare l'arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa;
- Nei soli giorni stabiliti;
- Con comunicazione al Prefetto della disposizione di servizio almeno 7 giorni prima.
Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.
Il porto a riposo dell'arma
Il regolamento comunale può prevedere il porto a riposo dell'arma di servizio (art. 5 c. 5 L. 65/1986), ossia il porto al di fuori dell'orario di servizio. Caratteristiche:
- L'operatore è autorizzato a portare l'arma nell'ambito territoriale di appartenenza, anche fuori dal servizio;
- Il porto a riposo è disciplinato dal regolamento comunale: il Comune può stabilire condizioni, limitazioni, divieti specifici (es. divieto in determinati luoghi).
I servizi per i quali è previsto il porto d'arma
L'art. 20 c. 2 DM 145/1987 (disposizione transitoria) precisa che, qualora il regolamento comunale non determini l'indicazione dei servizi armati, essa "si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento". I principali servizi armati:
- Pattugliamento del territorio (vigilanza esterna);
- Pronto intervento (sala operativa e radiomobile);
- Servizi notturni;
- Servizi di sicurezza in occasione di manifestazioni e cortei;
- Vigilanza sedi comunali e armeria;
- Servizi specifici di polizia (es. anti-spaccio, anti-abbandono rifiuti).
Le cautele nel maneggio dell'arma (art. 11)
L'art. 11 DM 145/1987 impone all'assegnatario dell'arma di:
- Custodire diligentemente l'arma;
- Curarne la manutenzione;
- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
La violazione di tali obblighi può dar luogo a responsabilità disciplinare e, in caso di incidenti, a responsabilità civile e penale.
Il Taser e i dispositivi ad impulso elettrico per la PM
L'art. 19 c. 1-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (cd. Decreto Salvini), convertito dalla L. 132/2018, ha autorizzato in via sperimentale l'utilizzo della pistola elettrica (taser) da parte della Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti. La sperimentazione è operativa dal 2022.
L'art. 17-bis c. 1 del D.L. 30 marzo 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 74/2023, ha esteso la possibilità di sperimentazione del taser anche ai comuni tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che sia stata istituita un'armeria municipale. Per la custodia, fino a 15 armi (comprese quelle ad impulso elettrico) è sufficiente la conservazione in appositi armadi metallici corazzati ai sensi dell'art. 14 DM 145/1987.
Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 (Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18, ha disapplicato la limitazione demografica del comma 1 lett. a) dell'art. 19 D.L. 113/2018, consentendo a tutti i Comuni (indipendentemente dalla popolazione o dalla qualità di capoluogo) di avviare la sperimentazione del taser, purché adottino apposito regolamento e si dotino di armeria o armadi corazzati.
Il taser è considerato arma propria (art. 585 c.p.) e il suo utilizzo è riservato agli operatori che hanno seguito specifici corsi di formazione. La dotazione richiede una deliberazione del Consiglio Comunale con previsione nel regolamento comunale dell'armamento.
Le novità della L. 9 giugno 2025 n. 80 (art. 28): arma personale
L'art. 28 della L. 80/2025 (conversione del D.L. 48/2025 - Decreto Sicurezza 2025) ha introdotto la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza, compresi quelli della Polizia Locale che abbiano ricevuto la qualifica dal Prefetto, di portare, senza licenza e fuori dall'orario di servizio, un'arma comune da sparo di loro proprietà, in aggiunta a quella in dotazione.
Caratteristiche del nuovo regime:
- L'arma personale può essere portata solo fuori servizio; durante il servizio resta esclusivamente l'arma di ordinanza;
- L'acquisto è soggetto agli ordinari obblighi di registrazione (art. 35 TULPS) e di comunicazione all'Autorità di PS (art. 38 TULPS);
- Resta il limite generale di 3 armi comuni da sparo detenibili;
- L'agente che porti l'arma personale durante il servizio (sostituendola a quella di ordinanza) è soggetto alle sanzioni anche penali delle norme speciali.
La giurisprudenza: l'arma come "diritto soggettivo"
La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui, una volta che la PM è dotata di armamento (per deliberazione del Consiglio Comunale) e l'operatore abbia conseguito la qualifica di PS e ne abbia i requisiti, l'assegnazione dell'arma costituisce un diritto soggettivo (cfr. "L'assegnazione dell'arma all'Agente di Polizia Locale è un diritto soggettivo", dottrina e giurisprudenza recente). Il Comune non può negare arbitrariamente l'arma a un agente che possieda i requisiti.
L'uso dell'arma: i limiti
L'uso dell'arma di servizio è disciplinato dai principi generali dell'ordinamento (art. 53 c.p. uso legittimo delle armi, art. 52 legittima difesa, art. 51 adempimento del dovere). L'operatore di PM:
- Può usare l'arma solo nei casi previsti dalla legge;
- Deve sempre rispettare i principi di proporzionalità e di necessità;
- Risponde penalmente per eccesso colposo (art. 55 c.p.) o doloso nell'uso delle armi;
- Deve relazionare immediatamente ogni utilizzo dell'arma all'autorità (Procura, dirigente, Prefetto).
L'art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi)
L'art. 53 c.p. esclude la punibilità del pubblico ufficiale che fa uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica per necessità di adempiere un dovere d'ufficio, sempre che vi sia stata costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti più gravi (strage, omicidio, sequestro, rapina, etc.). La medesima disposizione si applica anche a chi presti assistenza al pubblico ufficiale.
Operatività per la PM
Per il servizio armato, l'operatore deve: (i) avere completato l'addestramento iniziale e i corsi annuali; (ii) essere in possesso di tessera valida con qualifica di PS; (iii) verificare l'arma e il munizionamento all'inizio di ogni turno; (iv) custodire l'arma in modo conforme alle prescrizioni; (v) restituire l'arma all'armeria al termine del servizio (salvo porto a riposo autorizzato); (vi) compilare il registro di carico/scarico; (vii) segnalare immediatamente incidenti, anomalie o smarrimenti; (viii) partecipare alle esercitazioni di tiro almeno una volta l'anno.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina del servizio armato della Polizia Municipale, evidenziando i presupposti, le tipologie di armi, l'addestramento e l'armeria".
Risposta strutturata: (i) cornice normativa: art. 5 L. 65/1986 + DM 145/1987 + art. 42 TULPS; (ii) presupposti: qualifica PS (Prefetto), deliberazione Consiglio Comunale armamento, addestramento, idoneità psico-fisica, no condanne; (iii) regolamento comunale (art. 2 DM 145/1987) determina servizi armati, armi, casi porto a riposo; (iv) tipologie armi (art. 4): pistola semiautomatica o a rotazione, modelli da catalogo art. 7 L. 110/1975; (v) requisiti psico-fisici art. 42 TULPS: vista, udito, senso cromatico, capacità motoria, assenza disturbi mentali; (vi) armeria (art. 12): locale dedicato, registro, armeria sussidiaria possibile; (vii) addestramento al tiro: art. 18 c. 1 (addestramento iniziale prima dell'ammissione + corso annuale obbligatorio), art. 19 porto fuori Comune solo per poligono con comunicazione Prefetto 7 gg prima; (viii) servizi armati di default (art. 20 c. 2): vigilanza esterna, casa comunale, armeria, notturni, pronto intervento; (ix) cautele art. 11: custodia, manutenzione, misure sicurezza, esercitazioni; (x) uso legittimo armi: art. 53 c.p. + 51 (adempimento dovere) + 52 (legittima difesa); proporzionalità e necessità; eccesso colposo art. 55 c.p.
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