Il servizio armato della Polizia Municipale è disciplinato da una pluralità di fonti normative coordinate tra loro:

I presupposti per il porto dell'arma

Ai sensi dell'art. 5 c. 5 L. 65/1986 e del DM 145/1987, per portare l'arma di servizio l'operatore di PM deve cumulativamente:

  1. Aver conseguito la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza conferita dal Prefetto;
  2. Essere assegnato dal Comune a un servizio armato ai sensi della deliberazione comunale;
  3. Aver conseguito il necessario addestramento presso poligoni abilitati;
  4. Aver superato annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno (art. 18 DM 145/1987);
  5. Possedere l'idoneità psico-fisica al porto d'armi ex art. 42 TULPS;
  6. Non aver subito condanne penali ostative al porto d'armi.

La deliberazione comunale sull'armamento (art. 2 DM 145/1987)

L'art. 2 DM 145/1987 stabilisce che con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni del decreto, sono determinati:

Il regolamento comunale e le sue successive modifiche sono comunicati al Prefetto, che può formulare osservazioni e proporre modifiche per ragioni di ordine pubblico.

Le tipologie di armi in dotazione (art. 4)

L'art. 4 DM 145/1987 stabilisce che l'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale deve essere:

I modelli devono essere contemplati dall'art. 7 della L. 110/1975 (catalogo nazionale armi comuni). L'armamento "deve essere adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato" (art. 1 DM 145/1987).

L'idoneità psico-fisica ex art. 42 TULPS

L'operatore destinato al servizio armato deve presentare certificazione sanitaria che dimostri il possesso dei requisiti psico-fisici dell'art. 42 TULPS. I requisiti tipicamente verificati:

L'idoneità è accertata da medico legale o di lavoro abilitato. La certificazione è rinnovata periodicamente (di norma ogni 5 anni o secondo i regolamenti comunali).

L'armeria del Corpo (art. 12 DM 145/1987)

L'art. 12 DM 145/1987 impone l'istituzione di un'armeria in ambito comunale (o associativo se vi sono più Comuni in convenzione). L'armeria:

Per Corpi articolati su più sedi, possono essere istituite armerie sussidiarie.

L'addestramento al tiro (artt. 18-19)

L'art. 18 c. 1 DM 145/1987 stabilisce che gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati. La stessa norma copre dunque sia l'addestramento iniziale (prima dell'ammissione al servizio armato) sia il corso annuale obbligatorio:

Norma Obbligo
Art. 18 DM 145/1987 Almeno un corso annuale di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati
Art. 18 c. 4 Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento nel corso dell'anno per particolari servizi
Art. 18 c. 5 I corsi presso poligoni di enti statali sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale
Art. 19 Autorizzazione al porto d'arma fuori del Comune nei soli giorni stabiliti per recarsi al poligono di tiro

L'art. 19: il porto dell'arma fuori dal Comune

L'art. 19 DM 145/1987 è di particolare interesse operativo: qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello di servizio, gli addetti alla PM:

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

Il porto a riposo dell'arma

Il regolamento comunale può prevedere il porto a riposo dell'arma di servizio (art. 5 c. 5 L. 65/1986), ossia il porto al di fuori dell'orario di servizio. Caratteristiche:

I servizi per i quali è previsto il porto d'arma

L'art. 20 c. 2 DM 145/1987 (disposizione transitoria) precisa che, qualora il regolamento comunale non determini l'indicazione dei servizi armati, essa "si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento". I principali servizi armati:

Le cautele nel maneggio dell'arma (art. 11)

L'art. 11 DM 145/1987 impone all'assegnatario dell'arma di:

  1. Custodire diligentemente l'arma;
  2. Curarne la manutenzione;
  3. Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  4. Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

La violazione di tali obblighi può dar luogo a responsabilità disciplinare e, in caso di incidenti, a responsabilità civile e penale.

Il Taser e i dispositivi ad impulso elettrico per la PM

L'art. 19 c. 1-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (cd. Decreto Salvini), convertito dalla L. 132/2018, ha autorizzato in via sperimentale l'utilizzo della pistola elettrica (taser) da parte della Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti. La sperimentazione è operativa dal 2022.

L'art. 17-bis c. 1 del D.L. 30 marzo 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 74/2023, ha esteso la possibilità di sperimentazione del taser anche ai comuni tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che sia stata istituita un'armeria municipale. Per la custodia, fino a 15 armi (comprese quelle ad impulso elettrico) è sufficiente la conservazione in appositi armadi metallici corazzati ai sensi dell'art. 14 DM 145/1987.

Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 (Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18, ha disapplicato la limitazione demografica del comma 1 lett. a) dell'art. 19 D.L. 113/2018, consentendo a tutti i Comuni (indipendentemente dalla popolazione o dalla qualità di capoluogo) di avviare la sperimentazione del taser, purché adottino apposito regolamento e si dotino di armeria o armadi corazzati.

Il taser è considerato arma propria (art. 585 c.p.) e il suo utilizzo è riservato agli operatori che hanno seguito specifici corsi di formazione. La dotazione richiede una deliberazione del Consiglio Comunale con previsione nel regolamento comunale dell'armamento.

Le novità della L. 9 giugno 2025 n. 80 (art. 28): arma personale

L'art. 28 della L. 80/2025 (conversione del D.L. 48/2025 - Decreto Sicurezza 2025) ha introdotto la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza, compresi quelli della Polizia Locale che abbiano ricevuto la qualifica dal Prefetto, di portare, senza licenza e fuori dall'orario di servizio, un'arma comune da sparo di loro proprietà, in aggiunta a quella in dotazione.

Caratteristiche del nuovo regime:

La giurisprudenza: l'arma come "diritto soggettivo"

La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui, una volta che la PM è dotata di armamento (per deliberazione del Consiglio Comunale) e l'operatore abbia conseguito la qualifica di PS e ne abbia i requisiti, l'assegnazione dell'arma costituisce un diritto soggettivo (cfr. "L'assegnazione dell'arma all'Agente di Polizia Locale è un diritto soggettivo", dottrina e giurisprudenza recente). Il Comune non può negare arbitrariamente l'arma a un agente che possieda i requisiti.

L'uso dell'arma: i limiti

L'uso dell'arma di servizio è disciplinato dai principi generali dell'ordinamento (art. 53 c.p. uso legittimo delle armi, art. 52 legittima difesa, art. 51 adempimento del dovere). L'operatore di PM:

L'art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi)

L'art. 53 c.p. esclude la punibilità del pubblico ufficiale che fa uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica per necessità di adempiere un dovere d'ufficio, sempre che vi sia stata costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti più gravi (strage, omicidio, sequestro, rapina, etc.). La medesima disposizione si applica anche a chi presti assistenza al pubblico ufficiale.

Operatività per la PM

Per il servizio armato, l'operatore deve: (i) avere completato l'addestramento iniziale e i corsi annuali; (ii) essere in possesso di tessera valida con qualifica di PS; (iii) verificare l'arma e il munizionamento all'inizio di ogni turno; (iv) custodire l'arma in modo conforme alle prescrizioni; (v) restituire l'arma all'armeria al termine del servizio (salvo porto a riposo autorizzato); (vi) compilare il registro di carico/scarico; (vii) segnalare immediatamente incidenti, anomalie o smarrimenti; (viii) partecipare alle esercitazioni di tiro almeno una volta l'anno.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina del servizio armato della Polizia Municipale, evidenziando i presupposti, le tipologie di armi, l'addestramento e l'armeria".

Risposta strutturata: (i) cornice normativa: art. 5 L. 65/1986 + DM 145/1987 + art. 42 TULPS; (ii) presupposti: qualifica PS (Prefetto), deliberazione Consiglio Comunale armamento, addestramento, idoneità psico-fisica, no condanne; (iii) regolamento comunale (art. 2 DM 145/1987) determina servizi armati, armi, casi porto a riposo; (iv) tipologie armi (art. 4): pistola semiautomatica o a rotazione, modelli da catalogo art. 7 L. 110/1975; (v) requisiti psico-fisici art. 42 TULPS: vista, udito, senso cromatico, capacità motoria, assenza disturbi mentali; (vi) armeria (art. 12): locale dedicato, registro, armeria sussidiaria possibile; (vii) addestramento al tiro: art. 18 c. 1 (addestramento iniziale prima dell'ammissione + corso annuale obbligatorio), art. 19 porto fuori Comune solo per poligono con comunicazione Prefetto 7 gg prima; (viii) servizi armati di default (art. 20 c. 2): vigilanza esterna, casa comunale, armeria, notturni, pronto intervento; (ix) cautele art. 11: custodia, manutenzione, misure sicurezza, esercitazioni; (x) uso legittimo armi: art. 53 c.p. + 51 (adempimento dovere) + 52 (legittima difesa); proporzionalità e necessità; eccesso colposo art. 55 c.p.

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