Il cronotachigrafo è il dispositivo digitale (oggi nella versione "intelligente" di seconda generazione) che registra automaticamente i tempi di guida, di pausa e di riposo dei conducenti professionali. La sua funzione è garantire la sicurezza stradale e tutelare le condizioni di lavoro degli autisti, evitando turni eccessivi che aumentano il rischio di sinistri. La disciplina italiana è contenuta nell'art. 174 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, integralmente sostituito dall'art. 30 della L. 120/2010), che a sua volta rinvia al Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ambito di applicazione

Il Reg. CE 561/2006 si applica al trasporto su strada di merci con veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate (autocarri, autotreni, autoarticolati) e al trasporto di persone effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente. Sono previste alcune esenzioni (art. 3 Reg. e D.M. 20 giugno 2007), tra cui i veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali, i mezzi militari, i veicoli storici, le ambulanze e i veicoli specializzati per la manutenzione delle strade.

I limiti di guida giornalieri e settimanali

Il Reg. CE 561/2006 stabilisce i seguenti limiti, da rispettare scrupolosamente:

Cronotachigrafo intelligente di seconda generazione

Dal 2023 i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di cronotachigrafo intelligente di seconda generazione (Smart Tachograph 2), che registra automaticamente l'attraversamento delle frontiere e la posizione geografica del veicolo (via GNSS) a intervalli regolari. Il Regolamento (UE) 2024/1230 del 24 aprile 2024 ha aggiornato ulteriormente le specifiche tecniche, modificando il Reg. (UE) 165/2014. Il D.L. 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024 n. 166, ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 144/2008, autorizzando i conducenti a esibire digitalmente in occasione dei controlli su strada la documentazione attestante formazione e istruzioni dell'impresa (Reg. CE 561/2006 art. 10, par. 2), acquisendola dalla sede centrale o dal gestore dei trasporti. La circolare del Ministero dell'Interno n. 300/STRAD/1/38974.U/2024 ha confermato modalità e obblighi.

Le sanzioni dell'art. 174 CdS

Il regime sanzionatorio dell'art. 174 è graduato in proporzione alla percentuale di superamento dei limiti di guida o di insufficienza dei periodi di riposo. La logica è quella di tre fasce progressive: violazione lieve (≤ 10%), media (10–20%) e grave (> 20%).

Violazione Norma Sanzione pecuniaria conducente
Superamento periodo di guida giornaliero ≤ 10% art. 174 c. 4 da € 41 a € 165
Mancato rispetto del riposo minimo giornaliero ≤ 10% art. 174 c. 4 da € 218 a € 868
Superamento del periodo di guida giornaliero > 10% art. 174 c. 5 da € 325 a € 1.301
Mancato rispetto del riposo minimo > 10% art. 174 c. 5 da € 379 a € 1.519
Superamento del limite giornaliero di guida > 20%, o riduzione del riposo giornaliero > 20% art. 174 c. 6 da € 433 a € 1.735
Superamento del limite settimanale di guida > 20%, o riduzione del riposo settimanale > 20% art. 174 c. 7, terzo periodo da € 408 a € 1.634
Circolazione nonostante l'intimazione di non proseguire il viaggio art. 174 c. 11 da € 1.919 a € 7.679 + ritiro immediato della patente
Impresa: mancato rispetto del Reg. CE 561/2006 art. 174 c. 14 da € 334 a € 1.334 per ciascun dipendente coinvolto

Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 195 c. 2-bis CdS, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo per le violazioni commesse tra le 22 e le 7. Resta comunque applicabile, in tutti i casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7, il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l'intimazione di non proseguire il viaggio ex art. 174 c. 8 CdS, per il tempo necessario al completamento dei periodi di interruzione o di riposo. Si ricorda che la nuova sospensione breve della patente ex art. 218-ter CdS (introdotto dalla L. 25 novembre 2024 n. 177) non si applica alle violazioni dell'art. 174, perché l'elenco delle infrazioni rilevanti (numerus clausus di cui all'art. 218-ter c. 1 CdS) ricomprende solo determinate norme di comportamento (artt. 6, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 154 CdS e altre specifiche disposizioni) e non l'art. 174.

La responsabilità dell'impresa di trasporto

Il comma 14 dell'art. 174 CdS prevede che l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni del Reg. CE 561/2006, o non tiene i documenti prescritti, o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 334 a € 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. Si tratta di una sanzione autonoma e cumulabile con quella elevata al conducente: l'impresa risponde dell'organizzazione del lavoro e dell'istruzione del conducente, come previsto dall'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento.

L'impresa può sottrarsi alla sanzione solo dimostrando di aver adottato tutte le misure organizzative e di formazione richieste e di aver vigilato sull'operato del conducente. La giurisprudenza richiede una prova rigorosa, non essendo sufficiente la mera consegna di un manuale operativo.

Esibizione dei registri e dei dischi del cronotachigrafo

Il comma 2 dell'art. 174 stabilisce che i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al Reg. CE 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono affidati i servizi di polizia stradale (art. 12 CdS). I registri conservati dall'impresa devono essere esibiti, oltre che agli agenti di polizia, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti e agli ispettori della Direzione provinciale del lavoro.

Accertamento delle violazioni: a chi spetta?

L'accertamento delle violazioni del Reg. CE 561/2006 è di competenza degli organi di polizia stradale (art. 12 CdS), che possono operare sia su strada (controllo del veicolo e del conducente) sia in azienda (controllo dei registri e dei dati scaricati dal cronotachigrafo). La Polizia Locale ha piena competenza per gli accertamenti su strada nei limiti territoriali; gli accertamenti in azienda spettano principalmente alla Polizia Stradale e all'INL.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, indicando i limiti previsti dal Reg. CE 561/2006, le sanzioni applicabili e la responsabilità dell'impresa di trasporto".

Risposta strutturata: (i) ambito di applicazione (veicoli > 3,5 t e veicoli con più di 9 posti); (ii) limiti principali (9 ore giornaliere estendibili a 10, 56 settimanali, 90 in due settimane, pausa di 45' ogni 4h30, riposo giornaliero 11 ore, riposo settimanale 45 ore); (iii) struttura sanzionatoria graduata per percentuale di violazione (c. 4, 5, 6 art. 174); (iv) responsabilità autonoma dell'impresa ex c. 14 (334–1.334 € per dipendente); (v) competenze accertative ex art. 12 CdS.

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