L'art. 590-bis del Codice Penale, oggi rubricato "Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime" (rubrica come modificata dalla L. 26 settembre 2023, n. 138, in vigore dal 25 ottobre 2023, che ha esteso la disciplina anche alle lesioni nautiche), è stato introdotto dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41 ("Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali"), con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016. Prima della riforma, le lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale erano disciplinate come circostanza aggravante dell'art. 590 c.p. (lesioni colpose comuni); la L. 41/2016 ha creato una fattispecie autonoma, separata, con cornice edittale più severa, applicata alle sole lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme sulla circolazione stradale (oggi anche della navigazione marittima o interna). La norma è speculare all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale o nautico) per architettura e aggravanti. Successivi interventi: D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia: introduzione della procedibilità a querela per l'ipotesi base); L. 26 settembre 2023, n. 138 (estensione alle lesioni nautiche); L. 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024: sostituzione del comma 2 con espunzione del richiamo all'art. 187 CdS e modifiche al comma 1).
L'ambito di applicazione
Elementi costitutivi del reato
- Elemento oggettivo: causazione di lesioni gravi (art. 583 c.p. c. 1) o gravissime (art. 583 c.p. c. 2);
- Nesso causale: la lesione deve essere conseguenza della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- Elemento soggettivo: colpa del conducente (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme);
- il reato presuppone la conduzione di un veicolo a motore (auto, moto, ciclomotore, autocarro, autobus, mezzi agricoli);
- per le biciclette rimane applicabile l'art. 590 c.p. (lesioni colpose comuni), non l'art. 590-bis che richiede il veicolo a motore.
La nozione di lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.)
| Tipo lesione | Caratteristiche (art. 583 c.p.) |
|---|---|
| Gravi (art. 583 c. 1) | Malattia che pone in pericolo la vita; oppure di durata superiore a 40 giorni; oppure indebolimento permanente di un senso o di un organo |
| Gravissime (art. 583 c. 2) | Malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare o uso permanente della parola; oppure deformazione/sfregio permanente del viso; oppure aborto della vittima |
Le lesioni "lievi" (malattia <40 giorni senza altri effetti) restano disciplinate dall'art. 590 c.p. (lesioni colpose comuni) anche se cagionate da sinistro stradale, e sono procedibili a querela.
L'ipotesi base (art. 590-bis c. 1)
"Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione:
- da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi;
- da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime".
Le stesse pene si applicano a chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegua un incidente con lesioni personali.
L'aggravante per ebbrezza grave e stupefacenti (art. 590-bis c. 2)
Il comma 2 prevede un'aggravante autonoma di particolare gravità: "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) [tasso > 1,5 g/l] o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione:
- da 3 a 5 anni per le lesioni gravi;
- da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime".
L'aggravante per conducenti professionali (art. 590-bis c. 3)
Le pene del comma 2 si applicano anche al conducente di un veicolo a motore di cui all'art. 186-bis c. 1 lett. b), c) e d) CdS (cioè conducenti professionali, autotrasportatori di merci/persone, NCC), che in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. b) [tasso > 0,8 g/l ma <1,5] cagioni lesioni gravi o gravissime. Per questa categoria di soggetti la soglia rilevante è abbassata.
L'ipotesi intermedia (art. 590-bis c. 4)
Per gli altri conducenti, in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 0,8 g/l (art. 186 c. 2 lett. b), che cagionino lesioni personali:
- reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi;
- reclusione da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.
L'aggravante per condotte particolarmente pericolose (art. 590-bis c. 5)
Il comma 5 prevede aggravanti per specifiche violazioni del CdS commesse fuori dei casi di ebbrezza/droga:
- guida a velocità superiore di almeno il doppio rispetto al limite consentito, e comunque non inferiore a 70 km/h, in strade urbane (limite di 50 km/h);
- guida a velocità superiore a 50 km/h rispetto al limite, in strade extraurbane;
- attraversamento di intersezioni con semaforo rosso;
- guida contromano;
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve, dossi;
- sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un attraversamento pedonale o con segnaletica orizzontale di delimitazione continua.
Per queste ipotesi le pene sono:
- reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi;
- reclusione da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.
L'aggravante per ulteriori violazioni (art. 590-bis c. 6)
Nelle ipotesi dei commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da:
- persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata;
- conducente di un veicolo a motore di sua proprietà sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
La diminuente per concorso di responsabilità (art. 590-bis c. 7)
Nelle ipotesi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. È il tipico caso di concorso di colpa della persona offesa (es. pedone che attraversa fuori dalle strisce, ciclista che non rispetta la precedenza). Il giudice valuta l'incidenza causale di ciascuna condotta.
Le lesioni a più persone (art. 590-bis c. 8)
Se il conducente cagiona lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può comunque superare gli anni 7 di reclusione.
L'aggravante della fuga (art. 590-ter c.p.)
L'art. 590-ter c.p., introdotto dalla stessa L. 41/2016, sanziona la fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali:
Art. 590-ter: fuga del conducente
"Nei casi di cui all'art. 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 3 anni". La fuga integra anche autonomamente il reato di "omissione di soccorso" (art. 189 c. 6 CdS, reclusione 6 mesi - 3 anni, o art. 189 c. 7 se omissione di assistenza).
La procedibilità: a querela o d'ufficio
A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), che ha aggiunto l'ultimo comma all'art. 590-bis c.p. ("il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo"), il regime di procedibilità è il seguente:
- Ipotesi base (c. 1) — procedibile a querela: per le lesioni stradali gravi o gravissime non aggravate, la persona offesa deve presentare querela nel termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.); in mancanza, il PM non può esercitare l'azione penale;
- Ipotesi aggravate (cc. 2-8) — procedibile d'ufficio: per tutte le ipotesi aggravate (ebbrezza grave, stupefacenti, conducenti professionali, eccesso di velocità, attraversamento con rosso, contromano, fuga, ecc.), permane la procedibilità d'ufficio.
La modifica recepisce il monito della Corte Costituzionale n. 248/2020, che aveva sollecitato il legislatore a rimeditare il regime di procedibilità d'ufficio previsto indistintamente per tutte le ipotesi dell'art. 590-bis c.p., di diverso disvalore. La Cass. pen. ha confermato la necessità della querela nei casi non aggravati, annullando senza rinvio le condanne pronunciate in difetto del relativo presupposto di procedibilità.
L'arresto in flagranza
L'arresto in flagranza è:
- facoltativo per le ipotesi del comma 1 (lesioni stradali base) e per i commi 4 e 5 (aggravate);
- obbligatorio per i casi di particolare gravità del comma 2 e comma 3 (ebbrezza grave o droga; conducenti professionali);
- non è previsto l'arresto per il conducente che si fermi e presti assistenza in caso di incidente, anche se autore del reato (favor cooperationis).
Le sanzioni accessorie sulla patente
La condanna per il reato di lesioni stradali comporta sanzioni amministrative accessorie sulla patente di guida:
| Ipotesi | Sanzione accessoria |
|---|---|
| Lesioni stradali base (c. 1) | Sospensione della patente fino a 3 anni |
| Lesioni con ebbrezza grave o stupefacenti (c. 2, 3) | Revoca della patente (art. 222 c. 2 CdS); nuova patente solo dopo 5 anni dalla revoca (raddoppiati a 10 anni se preesistono condanne ex art. 186/187 CdS) |
| Lesioni base senza ebbrezza/droga (c. 1) | Sospensione patente; il giudice può, motivatamente, applicare la sospensione invece della revoca (Cass. III, n. 13882/2020) |
Il concorso con altri reati
Il reato di lesioni stradali ex art. 590-bis può concorrere con altri reati commessi in occasione del sinistro:
- art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza) — non concorre quando l'ebbrezza è elemento costitutivo dell'aggravante del 590-bis c. 2 (principio di specialità);
- art. 189 c. 6 CdS (omissione di soccorso) — può concorrere con art. 590-ter;
- art. 187 CdS (guida sotto effetto di stupefacenti) — assorbito quando è elemento dell'aggravante del 590-bis c. 2;
- Cass. pen., Sez. III, n. 15238/2020: in caso di omicidio colposo stradale commesso prima dell'entrata in vigore della L. 41/2016, è prevista continuità normativa con l'art. 589-bis (ai fini della prescrizione e dei termini di raddoppio).
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
L'art. 224-bis CdS consente al giudice, su richiesta del condannato, di sostituire la pena detentiva (entro determinati limiti) con il lavoro di pubblica utilità, presso enti pubblici o associazioni di volontariato che si occupano di assistenza a persone vittime di incidenti stradali, di tutela degli animali o di tutela dell'ambiente. Il LPU comporta anche la sospensione della patente di guida per un periodo equivalente.
Approfondisci con il Manuale Polizia Municipale 2026
Il reato di lesioni stradali rappresenta un'area di intervento operativo per la PM nei sinistri stradali. Nel Manuale trovi schemi sistematici dell'art. 590-bis, delle sue aggravanti, delle correlazioni con art. 186 e 187 CdS, dell'arresto in flagranza facoltativo o obbligatorio, e delle sanzioni accessorie sulla patente.
Scopri il Manuale su Amazon →