L'art. 590-bis del Codice Penale, oggi rubricato "Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime" (rubrica come modificata dalla L. 26 settembre 2023, n. 138, in vigore dal 25 ottobre 2023, che ha esteso la disciplina anche alle lesioni nautiche), è stato introdotto dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41 ("Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali"), con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016. Prima della riforma, le lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale erano disciplinate come circostanza aggravante dell'art. 590 c.p. (lesioni colpose comuni); la L. 41/2016 ha creato una fattispecie autonoma, separata, con cornice edittale più severa, applicata alle sole lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme sulla circolazione stradale (oggi anche della navigazione marittima o interna). La norma è speculare all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale o nautico) per architettura e aggravanti. Successivi interventi: D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia: introduzione della procedibilità a querela per l'ipotesi base); L. 26 settembre 2023, n. 138 (estensione alle lesioni nautiche); L. 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14 dicembre 2024: sostituzione del comma 2 con espunzione del richiamo all'art. 187 CdS e modifiche al comma 1).

L'ambito di applicazione

Elementi costitutivi del reato

La nozione di lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.)

Tipo lesioneCaratteristiche (art. 583 c.p.)
Gravi (art. 583 c. 1)Malattia che pone in pericolo la vita; oppure di durata superiore a 40 giorni; oppure indebolimento permanente di un senso o di un organo
Gravissime (art. 583 c. 2)Malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare o uso permanente della parola; oppure deformazione/sfregio permanente del viso; oppure aborto della vittima

Le lesioni "lievi" (malattia <40 giorni senza altri effetti) restano disciplinate dall'art. 590 c.p. (lesioni colpose comuni) anche se cagionate da sinistro stradale, e sono procedibili a querela.

L'ipotesi base (art. 590-bis c. 1)

"Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione:

Le stesse pene si applicano a chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegua un incidente con lesioni personali.

L'aggravante per ebbrezza grave e stupefacenti (art. 590-bis c. 2)

Il comma 2 prevede un'aggravante autonoma di particolare gravità: "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) [tasso > 1,5 g/l] o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione:

L'aggravante per conducenti professionali (art. 590-bis c. 3)

Le pene del comma 2 si applicano anche al conducente di un veicolo a motore di cui all'art. 186-bis c. 1 lett. b), c) e d) CdS (cioè conducenti professionali, autotrasportatori di merci/persone, NCC), che in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. b) [tasso > 0,8 g/l ma <1,5] cagioni lesioni gravi o gravissime. Per questa categoria di soggetti la soglia rilevante è abbassata.

L'ipotesi intermedia (art. 590-bis c. 4)

Per gli altri conducenti, in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 0,8 g/l (art. 186 c. 2 lett. b), che cagionino lesioni personali:

L'aggravante per condotte particolarmente pericolose (art. 590-bis c. 5)

Il comma 5 prevede aggravanti per specifiche violazioni del CdS commesse fuori dei casi di ebbrezza/droga:

Per queste ipotesi le pene sono:

L'aggravante per ulteriori violazioni (art. 590-bis c. 6)

Nelle ipotesi dei commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da:

La diminuente per concorso di responsabilità (art. 590-bis c. 7)

Nelle ipotesi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. È il tipico caso di concorso di colpa della persona offesa (es. pedone che attraversa fuori dalle strisce, ciclista che non rispetta la precedenza). Il giudice valuta l'incidenza causale di ciascuna condotta.

Le lesioni a più persone (art. 590-bis c. 8)

Se il conducente cagiona lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può comunque superare gli anni 7 di reclusione.

L'aggravante della fuga (art. 590-ter c.p.)

L'art. 590-ter c.p., introdotto dalla stessa L. 41/2016, sanziona la fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali:

Art. 590-ter: fuga del conducente

"Nei casi di cui all'art. 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 3 anni". La fuga integra anche autonomamente il reato di "omissione di soccorso" (art. 189 c. 6 CdS, reclusione 6 mesi - 3 anni, o art. 189 c. 7 se omissione di assistenza).

La procedibilità: a querela o d'ufficio

A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), che ha aggiunto l'ultimo comma all'art. 590-bis c.p. ("il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo"), il regime di procedibilità è il seguente:

La modifica recepisce il monito della Corte Costituzionale n. 248/2020, che aveva sollecitato il legislatore a rimeditare il regime di procedibilità d'ufficio previsto indistintamente per tutte le ipotesi dell'art. 590-bis c.p., di diverso disvalore. La Cass. pen. ha confermato la necessità della querela nei casi non aggravati, annullando senza rinvio le condanne pronunciate in difetto del relativo presupposto di procedibilità.

L'arresto in flagranza

L'arresto in flagranza è:

Le sanzioni accessorie sulla patente

La condanna per il reato di lesioni stradali comporta sanzioni amministrative accessorie sulla patente di guida:

IpotesiSanzione accessoria
Lesioni stradali base (c. 1)Sospensione della patente fino a 3 anni
Lesioni con ebbrezza grave o stupefacenti (c. 2, 3)Revoca della patente (art. 222 c. 2 CdS); nuova patente solo dopo 5 anni dalla revoca (raddoppiati a 10 anni se preesistono condanne ex art. 186/187 CdS)
Lesioni base senza ebbrezza/droga (c. 1)Sospensione patente; il giudice può, motivatamente, applicare la sospensione invece della revoca (Cass. III, n. 13882/2020)

Il concorso con altri reati

Il reato di lesioni stradali ex art. 590-bis può concorrere con altri reati commessi in occasione del sinistro:

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

L'art. 224-bis CdS consente al giudice, su richiesta del condannato, di sostituire la pena detentiva (entro determinati limiti) con il lavoro di pubblica utilità, presso enti pubblici o associazioni di volontariato che si occupano di assistenza a persone vittime di incidenti stradali, di tutela degli animali o di tutela dell'ambiente. Il LPU comporta anche la sospensione della patente di guida per un periodo equivalente.

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