Il delitto di atti persecutori — comunemente noto come stalking — è disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale. La fattispecie è stata introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in L. 38/2009) per colmare un vuoto di tutela: condotte di pedinamento, molestie e minacce reiterate venivano in precedenza inquadrate nei meno gravi reati di minaccia, violenza privata o molestie (art. 660 c.p.). La L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice Rosso") ha innalzato significativamente la pena edittale e introdotto nuove aggravanti.
La condotta tipica dello stalking
L'art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno. Le caratteristiche essenziali della condotta sono:
- Reiterazione: è elemento costitutivo essenziale. Secondo Cass. pen. 33842/2018, anche solo due condotte di molestia o minaccia, commesse in breve arco temporale, sono sufficienti a configurare lo stalking, non essendo necessaria una prolungata sequenza temporale;
- Minaccia: prospettazione di un male ingiusto e futuro;
- Molestia: condotta che reca disturbo, fastidio o turbamento alla persona offesa, idonea a interferire con la sfera della tranquillità individuale.
La Cassazione ha ricondotto allo stalking anche condotte non tradizionali, come la costrizione a chiudere il proprio profilo social (Cass. 24360/2023) o l'invio di messaggi tramite app di messaggistica e social network.
Il triplice evento alternativo
La condotta reiterata deve cagionare almeno uno dei seguenti eventi alternativi:
- Perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima;
- Fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
- Costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
È sufficiente che ricorra uno solo dei tre eventi per integrare il reato. La verifica dell'evento richiede una prova rigorosa: la giurisprudenza accetta indici come ricorso a terapie psicologiche, modifiche del percorso casa-lavoro, blocco dei contatti sociali, cambiamento di abitazione.
La pena base e le aggravanti
La pena per il reato base, dopo la modifica della L. 69/2019, è la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi (originariamente, dal 2009 al 2019, era da 6 mesi a 5 anni). Le aggravanti previste dai commi 2 e 3 sono:
| Aggravante | Norma | Effetto |
|---|---|---|
| Coniuge (anche separato/divorziato) o ex partner | art. 612-bis c. 2 | Pena aumentata |
| Uso di strumenti informatici o telematici (cyberstalking) | art. 612-bis c. 2 (post L. 119/2013) | Pena aumentata |
| Fatto in danno di un minore | art. 612-bis c. 3 | Pena aumentata fino alla metà |
| Fatto in danno di donna in stato di gravidanza | art. 612-bis c. 3 | Pena aumentata fino alla metà |
| Fatto in danno di persona con disabilità (L. 104/1992) | art. 612-bis c. 3 | Pena aumentata fino alla metà |
| Fatto commesso con armi | art. 612-bis c. 3 | Pena aumentata fino alla metà |
| Fatto commesso da persona già ammonita ex art. 8 D.L. 11/2009 | art. 612-bis c. 4 | Pena aumentata |
La relazione affettiva come elemento aggravante
Secondo Cass. pen. Sez. V 21641/2023, ai fini dell'aggravante del c. 2, la "relazione affettiva" tra autore e vittima non richiede necessariamente una stabile condivisione della vita comune. È sufficiente, da verificare in concreto, l'esistenza di un legame connotato da un rapporto di fiducia tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. L'abuso di tale legame costituisce il fondamento dell'aggravamento.
Il "Codice Rosso" (L. 69/2019): le novità procedurali
La L. 69/2019 non si è limitata ad aumentare la pena edittale dell'art. 612-bis, ma ha introdotto strumenti procedurali innovativi:
- Comunicazione obbligatoria entro 3 giorni al PM da parte della PG ricevente la notizia di reato (art. 347 c. 3 c.p.p. modificato);
- Audizione della vittima entro 3 giorni dall'iscrizione (art. 362 c. 1-ter c.p.p.);
- Corsia preferenziale nei procedimenti per violenza di genere e domestica;
- introduzione di nuovi reati (es. art. 612-ter c.p. — diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, "revenge porn").
Le novità della L. 181/2025 (Legge Femminicidio)
La L. 2 dicembre 2025 n. 181 ("Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"), in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1385, ha apportato significative modifiche anche all'art. 612-bis c.p.:
- L'art. 1, comma 1, lett. g) della L. 181/2025 ha introdotto una nuova aggravante all'art. 612-bis c.p., inasprendo le pene quando il fatto è commesso contro una donna come atto di odio o di discriminazione, ovvero come atto di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali (in coordinamento con la nuova fattispecie autonoma di femminicidio ex art. 577-bis c.p.);
- È stato introdotto il nuovo art. 577-bis c.p. (reato autonomo di femminicidio), punito con l'ergastolo, che si aggiunge all'omicidio aggravato ex art. 576;
- Sono stati estesi gli obblighi di audizione della persona offesa da parte del PM (modifica art. 362 c. 1-ter c.p.p.) e di avviso della richiesta di patteggiamento (modifica art. 90-bis c.p.p.);
- I delitti aggravati di stalking sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica (modifica art. 33-ter c.p.p.);
- Sono vietate le pene sostitutive per stalking aggravato, maltrattamenti aggravati e femminicidio;
- Sono state rafforzate le misure di tutela per gli orfani di femminicidio e ampliato il sequestro conservativo a tutela delle vittime.
La querela e la procedibilità
Il delitto di atti persecutori è di regola procedibile a querela della persona offesa, con termine esteso a 6 mesi (anziché i 3 ordinari ex art. 124 c.p.). La querela è irrevocabile nei casi più gravi (vittime minori, condotte reiterate già contestate, ricorrere di gravi indizi di colpevolezza). La procedibilità d'ufficio opera nelle ipotesi aggravate del comma 3 e quando il fatto è connesso a un delitto procedibile d'ufficio.
La natura abituale del reato e il momento consumativo
Lo stalking è un reato abituale di evento: si perfeziona con la reiterazione delle condotte e il verificarsi di almeno uno degli eventi tipici. Secondo Cass. pen. Sez. V 49658/2023, il delitto si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa: l'unitarietà della condotta di stalking non è interrotta dal verificarsi di uno dei plurimi eventi previsti dalla disposizione, né dalla presentazione della querela (la cui funzione è solo procedibilità, non incide sul momento consumativo).
Rapporto con altri reati
Lo stalking può concorrere o essere assorbito da altri reati:
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): quando vi è convivenza, prevale l'art. 572; cessata la convivenza, si configura lo stalking (Cass. 1540/2023);
- Omicidio (art. 575 c.p.): secondo Cass. 39688/2023, l'omicidio commesso a danno della vittima di stalking assorbe il delitto di stalking solo se è contestata l'aggravante dell'art. 576 c. 1 n. 5.1 c.p. (omicidio in occasione di atti persecutori) e vi è stato un effettivo aumento di pena;
- Violenza privata (art. 610 c.p.): può concorrere quando la condotta violenta sia distinguibile dalla persecuzione;
- Minaccia (art. 612 c.p.): è generalmente assorbita nello stalking.
Le misure cautelari tipiche dello stalking
Per il delitto di atti persecutori sono applicabili numerose misure cautelari personali, tra cui:
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.);
- Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.);
- Custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari (artt. 284-285 c.p.p.) nei casi più gravi.
L'ammonimento del Questore (art. 8 D.L. 11/2009) è una misura amministrativa preventiva: la vittima può chiedere al Questore di ammonire l'autore degli atti persecutori prima della presentazione di querela. L'ammonimento aggrava la pena successiva e rende procedibile d'ufficio il reato.
Operatività della Polizia Giudiziaria
Nella gestione di episodi di stalking, la PG deve: ricevere immediatamente la denuncia/querela con verbale puntuale; raccogliere prove (sms, mail, screenshot social, registrazioni audio, testimonianze); valutare l'opportunità di proporre richiesta di misura cautelare al PM. La comunicazione al PM deve avvenire entro 3 giorni (Codice Rosso). È fondamentale la sensibilità verso la vittima e la tempestività di intervento.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., evidenziando le condotte tipiche, il triplice evento alternativo, le aggravanti del Codice Rosso e il rapporto con i reati di maltrattamenti".
Risposta strutturata: (i) introduzione D.L. 11/2009 e modifiche L. 69/2019 (Codice Rosso); (ii) condotte reiterate di minaccia o molestia (Cass. 33842/2018: 2 condotte sufficienti); (iii) triplice evento alternativo (ansia/paura, timore incolumità, alterazione abitudini); (iv) pena 1-6 anni e 6 mesi; (v) aggravanti c. 2 (coniuge/ex partner, strumenti informatici) e c. 3 (minore, gravidanza, disabile, armi); (vi) querela 6 mesi, procedibilità d'ufficio nei casi aggravati; (vii) rapporto con maltrattamenti (Cass. 1540/2023) e omicidio (Cass. 39688/2023); (viii) misure cautelari e ammonimento del Questore.
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