Il delitto di atti persecutori — comunemente noto come stalking — è disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale. La fattispecie è stata introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in L. 38/2009) per colmare un vuoto di tutela: condotte di pedinamento, molestie e minacce reiterate venivano in precedenza inquadrate nei meno gravi reati di minaccia, violenza privata o molestie (art. 660 c.p.). La L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice Rosso") ha innalzato significativamente la pena edittale e introdotto nuove aggravanti.

La condotta tipica dello stalking

L'art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno. Le caratteristiche essenziali della condotta sono:

La Cassazione ha ricondotto allo stalking anche condotte non tradizionali, come la costrizione a chiudere il proprio profilo social (Cass. 24360/2023) o l'invio di messaggi tramite app di messaggistica e social network.

Il triplice evento alternativo

La condotta reiterata deve cagionare almeno uno dei seguenti eventi alternativi:

  1. Perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima;
  2. Fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
  3. Costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

È sufficiente che ricorra uno solo dei tre eventi per integrare il reato. La verifica dell'evento richiede una prova rigorosa: la giurisprudenza accetta indici come ricorso a terapie psicologiche, modifiche del percorso casa-lavoro, blocco dei contatti sociali, cambiamento di abitazione.

La pena base e le aggravanti

La pena per il reato base, dopo la modifica della L. 69/2019, è la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi (originariamente, dal 2009 al 2019, era da 6 mesi a 5 anni). Le aggravanti previste dai commi 2 e 3 sono:

Aggravante Norma Effetto
Coniuge (anche separato/divorziato) o ex partner art. 612-bis c. 2 Pena aumentata
Uso di strumenti informatici o telematici (cyberstalking) art. 612-bis c. 2 (post L. 119/2013) Pena aumentata
Fatto in danno di un minore art. 612-bis c. 3 Pena aumentata fino alla metà
Fatto in danno di donna in stato di gravidanza art. 612-bis c. 3 Pena aumentata fino alla metà
Fatto in danno di persona con disabilità (L. 104/1992) art. 612-bis c. 3 Pena aumentata fino alla metà
Fatto commesso con armi art. 612-bis c. 3 Pena aumentata fino alla metà
Fatto commesso da persona già ammonita ex art. 8 D.L. 11/2009 art. 612-bis c. 4 Pena aumentata

La relazione affettiva come elemento aggravante

Secondo Cass. pen. Sez. V 21641/2023, ai fini dell'aggravante del c. 2, la "relazione affettiva" tra autore e vittima non richiede necessariamente una stabile condivisione della vita comune. È sufficiente, da verificare in concreto, l'esistenza di un legame connotato da un rapporto di fiducia tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. L'abuso di tale legame costituisce il fondamento dell'aggravamento.

Il "Codice Rosso" (L. 69/2019): le novità procedurali

La L. 69/2019 non si è limitata ad aumentare la pena edittale dell'art. 612-bis, ma ha introdotto strumenti procedurali innovativi:

Le novità della L. 181/2025 (Legge Femminicidio)

La L. 2 dicembre 2025 n. 181 ("Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"), in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1385, ha apportato significative modifiche anche all'art. 612-bis c.p.:

La querela e la procedibilità

Il delitto di atti persecutori è di regola procedibile a querela della persona offesa, con termine esteso a 6 mesi (anziché i 3 ordinari ex art. 124 c.p.). La querela è irrevocabile nei casi più gravi (vittime minori, condotte reiterate già contestate, ricorrere di gravi indizi di colpevolezza). La procedibilità d'ufficio opera nelle ipotesi aggravate del comma 3 e quando il fatto è connesso a un delitto procedibile d'ufficio.

La natura abituale del reato e il momento consumativo

Lo stalking è un reato abituale di evento: si perfeziona con la reiterazione delle condotte e il verificarsi di almeno uno degli eventi tipici. Secondo Cass. pen. Sez. V 49658/2023, il delitto si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa: l'unitarietà della condotta di stalking non è interrotta dal verificarsi di uno dei plurimi eventi previsti dalla disposizione, né dalla presentazione della querela (la cui funzione è solo procedibilità, non incide sul momento consumativo).

Rapporto con altri reati

Lo stalking può concorrere o essere assorbito da altri reati:

Le misure cautelari tipiche dello stalking

Per il delitto di atti persecutori sono applicabili numerose misure cautelari personali, tra cui:

L'ammonimento del Questore (art. 8 D.L. 11/2009) è una misura amministrativa preventiva: la vittima può chiedere al Questore di ammonire l'autore degli atti persecutori prima della presentazione di querela. L'ammonimento aggrava la pena successiva e rende procedibile d'ufficio il reato.

Operatività della Polizia Giudiziaria

Nella gestione di episodi di stalking, la PG deve: ricevere immediatamente la denuncia/querela con verbale puntuale; raccogliere prove (sms, mail, screenshot social, registrazioni audio, testimonianze); valutare l'opportunità di proporre richiesta di misura cautelare al PM. La comunicazione al PM deve avvenire entro 3 giorni (Codice Rosso). È fondamentale la sensibilità verso la vittima e la tempestività di intervento.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., evidenziando le condotte tipiche, il triplice evento alternativo, le aggravanti del Codice Rosso e il rapporto con i reati di maltrattamenti".

Risposta strutturata: (i) introduzione D.L. 11/2009 e modifiche L. 69/2019 (Codice Rosso); (ii) condotte reiterate di minaccia o molestia (Cass. 33842/2018: 2 condotte sufficienti); (iii) triplice evento alternativo (ansia/paura, timore incolumità, alterazione abitudini); (iv) pena 1-6 anni e 6 mesi; (v) aggravanti c. 2 (coniuge/ex partner, strumenti informatici) e c. 3 (minore, gravidanza, disabile, armi); (vi) querela 6 mesi, procedibilità d'ufficio nei casi aggravati; (vii) rapporto con maltrattamenti (Cass. 1540/2023) e omicidio (Cass. 39688/2023); (viii) misure cautelari e ammonimento del Questore.

Materiale di studio

Riassunto di Procedura Penale 2026

Aggiornato alla Riforma Cartabia per concorsi pubblici e operatori di Polizia Giudiziaria. 12 capitoli operativi.

Vedi su Amazon ↗ Audiolibro