Il concorso di persone nel reato è disciplinato dagli artt. 110-119 del Codice Penale. Si verifica quando più soggetti contribuiscono, con condotte materiali o morali, alla commissione del medesimo fatto criminoso. Il legislatore italiano ha adottato il modello delle pari responsabilità: l'art. 110 c.p. non distingue a monte tra autore, istigatore o semplice partecipe, ma punisce tutti i concorrenti con la pena stabilita per il reato. La graduazione del contributo rileva nella determinazione concreta della pena, attraverso le circostanze previste dagli artt. 112-114 c.p.

I requisiti del concorso di persone

Per la configurazione del concorso di persone nel reato sono necessari quattro requisiti fondamentali:

Le forme di partecipazione

La dottrina (Antolisei) distingue tradizionalmente le forme di partecipazione in:

L'autore mediato (art. 111 c.p.)

L'art. 111 c.p. disciplina la figura dell'autore mediato: chi determina al reato una persona non imputabile (per minore età, infermità mentale, ubriachezza incolpevole) o non punibile. In tale ipotesi:

Il concorso è meramente apparente: il determinato è un mero strumento di esecuzione, privo di partecipazione soggettiva al reato.

Le aggravanti dell'art. 112 c.p.

L'art. 112 c.p. prevede quattro circostanze aggravanti del concorso:

  1. N. 1 — numero dei concorrenti pari o superiore a 5: aumento di pena per il maggior allarme sociale (sono inclusi anche i non imputabili o non punibili ex c. ultimo);
  2. N. 2 — promotori, organizzatori, dirigenti: chi promuove, organizza o dirige la commissione del reato risponde con pena più severa; secondo Cass. pen. Sez. III 8861/2025, l'aggravante opera anche quando i concorrenti siano solo due, poiché il termine "persone" include anche il dirigente o promotore;
  3. N. 3 — determinazione di persone soggette alla propria autorità: chi determina al reato persone sottoposte al proprio controllo o vigilanza (genitori sui figli, datori di lavoro sui dipendenti);
  4. N. 4 — determinazione di minori o infermi: chi determina al reato un minore di 18 anni o una persona in stato di infermità o deficienza psichica.

Le aggravanti dei nn. 1, 2 e 3 si applicano anche quando taluno dei compartecipi non è imputabile o punibile. La L. 94/2009 ha introdotto un'ulteriore aggravante per la commissione del reato da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale (aumento fino alla metà nel caso del n. 4, fino a due terzi nei casi del secondo comma).

Le attenuanti dell'art. 114 c.p.

L'art. 114 c.p. prevede due circostanze attenuanti del concorso:

Il reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.)

L'art. 116 c.p. disciplina l'ipotesi in cui uno dei concorrenti commette un reato diverso da quello concordato (es. due soggetti si accordano per una rapina, ma uno dei due, durante l'azione, uccide la vittima). In tale caso, tutti i concorrenti rispondono del reato diverso commesso, salvo che ricorrano i seguenti requisiti:

La Corte costituzionale (sent. n. 42/1965) ha interpretato l'art. 116 alla luce del principio di colpevolezza (art. 27 c. 1 Cost.), richiedendo almeno la prevedibilità colposa del reato diverso, per evitare una responsabilità oggettiva.

Le circostanze nel concorso: artt. 118-119 c.p.

Tipo di circostanza Articolo Estensione ai concorrenti
Circostanze soggettive che aggravano/attenuano (motivi a delinquere, intensità del dolo, grado della colpa, circostanze inerenti alla persona del colpevole) art. 118 c.p. Si valutano solo nei confronti del concorrente cui si riferiscono
Circostanze soggettive che escludono la pena (es. difetto di imputabilità, errore sul fatto) art. 119 c. 1 c.p. Operano solo per il soggetto per cui ricorrono
Circostanze oggettive che escludono la pena (es. legittima difesa, stato di necessità) art. 119 c. 2 c.p. Si estendono a tutti i concorrenti
Circostanze oggettive aggravanti/attenuanti (es. natura del fatto, mezzi, gravità del danno) art. 59 c. 2 c.p. (in combinato con art. 118) Si estendono ai concorrenti che ne abbiano conoscenza o le abbiano ignorate per colpa

La distinzione tra determinazione e istigazione

Secondo Cass. pen. Sez. IV n. 38107/2010, la determinazione e l'istigazione sono concetti distinti:

La distinzione è rilevante per l'applicabilità delle aggravanti dell'art. 112 nn. 3 e 4 c.p., che fanno espresso riferimento alla determinazione.

Cass. pen. Sez. III 8861/2025: numero minimo dei concorrenti

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini del riconoscimento dell'aggravante comune di cui all'art. 112 c. 1 n. 2 c.p., è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione "persone" indicata dalla norma include anche il dirigente, il promotore o l'organizzatore dell'attività dei correi.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina del concorso di persone nel reato ex artt. 110-119 c.p., distinguendo le aggravanti dell'art. 112 e le attenuanti dell'art. 114, e illustrando la differenza tra determinazione e istigazione".

Risposta strutturata: (i) modello delle pari responsabilità dell'art. 110 c.p. (no predeterminazione legislativa dei ruoli); (ii) requisiti: pluralità dei concorrenti, fatto materiale, contributo causale, dolo di partecipazione; (iii) forme di partecipazione (autore, coautore, partecipe, istigatore, determinatore); (iv) autore mediato (art. 111); (v) aggravanti art. 112 (nn. 1-2-3-4); (vi) attenuanti art. 114 (minima importanza, determinato); (vii) reato diverso (art. 116) e principio di colpevolezza (Corte cost. 42/1965); (viii) circostanze soggettive e oggettive (artt. 118-119); (ix) distinzione determinazione/istigazione (Cass. 38107/2010); (x) Cass. pen. Sez. III 8861/2025 sul numero minimo.

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