L'art. 595 del Codice Penale disciplina il delitto di diffamazione. Il bene giuridico tutelato è l'onore in senso ampio, comprensivo della reputazione intesa come stima e considerazione di cui la persona gode nell'ambiente sociale. La diffamazione si distingue dall'ingiuria (art. 594 c.p.) per la presenza/assenza della persona offesa: l'ingiuria, peraltro, è stata depenalizzata dal D.Lgs. 7/2016 e trasformata in illecito civile con sanzione pecuniaria amministrativa.

Gli elementi costitutivi

Per integrare la diffamazione sono necessari i seguenti elementi:

Le pene dell'art. 595 c.p.

L'art. 595 c.p. prevede una struttura sanzionatoria graduata:

Comma Fattispecie Pena
c. 1 Diffamazione semplice Reclusione fino a 1 anno o multa fino a € 1.032
c. 2 Attribuzione di un fatto determinato Reclusione fino a 2 anni o multa fino a € 2.065
c. 3 Mezzo stampa, altro mezzo di pubblicità o atto pubblico Reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a € 516
c. 4 Offesa a Corpo politico, amministrativo, giudiziario o Autorità collegiale Aumento delle pene di cui ai commi precedenti

L'aggravante del "fatto determinato" (c. 2)

L'attribuzione di un fatto determinato (c. 2) costituisce un'aggravante speciale: si verifica quando il diffamatore non si limita a un giudizio o a un epiteto generico, ma attribuisce alla vittima un fatto specifico, individuato nei suoi connotati essenziali (es. "Tizio ha rubato 10.000 euro dalla cassa dell'azienda"). La maggiore offensività è data dalla concretezza dell'addebito, che diviene più lesivo della reputazione.

La diffamazione a mezzo stampa (c. 3)

Il c. 3 dell'art. 595 prevede l'aggravante della diffamazione recata con il mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o con atto pubblico. Per la stampa cartacea o registrata, l'art. 13 della L. 47/1948 (legge sulla stampa) prevedeva, in caso di attribuzione di fatto determinato, la pena cumulativa della reclusione da 1 a 6 anni e della multa non inferiore a € 258. Tuttavia, con la sentenza n. 150/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 L. 47/1948 nella parte in cui imponeva obbligatoriamente la pena detentiva cumulativa con la multa (con effetti caducatori che hanno coinvolto anche l'art. 30 c. 4 L. 223/1990 sulla diffamazione a mezzo radiotelevisione). Resta dunque applicabile, per la stampa, la disciplina del c. 3 dell'art. 595 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a € 516, in via alternativa).

La diffamazione sui social network

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui la diffamazione tramite social network integra l'aggravante dell'"altro mezzo di pubblicità" ex c. 3 (e non integra in ogni caso la fattispecie di cui all'art. 13 L. 47/1948, oggi parzialmente caducato, comunque riservata alla stampa in senso tecnico). Secondo Cass. pen. Sez. V 24212/2021, la pubblicazione di un commento diffamatorio su Facebook rende l'offesa accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti e configura quindi la fattispecie aggravata.

Casi specifici trattati dalla Cassazione:

Querela: termine e tempestività

La diffamazione è procedibile a querela della persona offesa, con termine ordinario di 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.). Secondo Cass. pen. Sez. V 22787/2021, in caso di diffamazione tramite social network, il termine può essere considerato tempestivo anche se la querela è stata presentata oltre 4 mesi dalla pubblicazione del post, qualora la persona offesa dichiari di non aver avuto per lungo tempo accesso ai social network. Spetta al giudice valutare la verosimiglianza della dichiarazione.

L'esimente del diritto di cronaca

La giurisprudenza ha elaborato l'esimente putativa del diritto di cronaca (art. 51 c.p. — esercizio di un diritto), che esclude l'antigiuridicità della diffamazione recata dal giornalista nell'esercizio del proprio diritto-dovere di informazione. L'esimente opera in presenza di tre requisiti cumulativi:

L'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente dichiarazioni di un personaggio pubblico, anche se oggettivamente lesive (Cass. pen. Sez. V 19889/2021). Accanto al diritto di cronaca, opera il diritto di critica (giudizio di valore) e il diritto di satira.

Profili processuali

La responsabilità civile

Accanto alla responsabilità penale, l'art. 595 c.p. fonda la responsabilità civile per il risarcimento dei danni patrimoniali (es. perdita di clienti, occasioni di lavoro) e non patrimoniali (danno morale, all'onore, alla reputazione, alla privacy). La quantificazione è effettuata in via equitativa dal giudice (art. 1226 c.c.). Per la stampa, l'art. 11 L. 47/1948 stabilisce la responsabilità solidale del direttore, dell'autore e dell'editore.

Rapporto con altri reati

La depenalizzazione dell'ingiuria (D.Lgs. 7/2016)

L'art. 594 c.p. (ingiuria) è stato abrogato dal D.Lgs. 7/2016, trasformando l'ingiuria in illecito civile punito con sanzione pecuniaria amministrativa (da € 100 a € 8.000), oltre al risarcimento del danno. La depenalizzazione si applica anche all'ingiuria aggravata. La diffamazione (art. 595) resta invece reato penale: il discrimine tra le due fattispecie (presenza/assenza dell'offeso) assume oggi rilevanza pratica decisiva.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri il delitto di diffamazione ex art. 595 c.p., distinguendolo dall'ingiuria, indicando le pene base e aggravate, l'esimente del diritto di cronaca e l'orientamento della Cassazione sulla diffamazione tramite social network".

Risposta strutturata: (i) bene giuridico (onore e reputazione); (ii) elementi: comunicazione con più persone, offesa, assenza dell'offeso, dolo generico; (iii) pene: c. 1 base (fino a 1 anno o € 1.032), c. 2 fatto determinato (fino a 2 anni o € 2.065), c. 3 mezzo stampa/pubblicità/atto pubblico (6 mesi - 3 anni); (iv) social network = "altro mezzo di pubblicità" ex c. 3 (Cass. 24212/2021); WhatsApp da valutare in concreto (Cass. 37618/2023); (v) querela 3 mesi (Cass. 22787/2021); (vi) esimente diritto di cronaca (verità, interesse pubblico, continenza); (vii) competenza GdP per c. 1-2, Tribunale per c. 3-4; (viii) depenalizzazione ingiuria (D.Lgs. 7/2016) e residua tutela civile.

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