L'art. 572 del Codice Penale disciplina il delitto di "Maltrattamenti contro familiari e conviventi". È un reato collocato nel Titolo XI del Libro Secondo del codice (delitti contro la famiglia), ma la dottrina tradizionale lo considera un'anticipazione dei reati contro la persona, in quanto il bene giuridico primario tutelato è l'integrità psico-fisica di chi vive in contesti familiari o parafamiliari. La norma è stata oggetto di importanti modifiche con la L. 172/2012 e con la L. 69/2019 (Codice Rosso), che ne hanno inasprito il trattamento sanzionatorio.
La condotta tipica dei maltrattamenti
Il c. 1 dell'art. 572 punisce chi maltratta una persona della famiglia, un convivente, una persona sottoposta alla propria autorità o affidata per ragioni di:
- educazione, istruzione, cura;
- vigilanza, custodia;
- esercizio di una professione o di un'arte.
La pena è la reclusione da 3 a 7 anni (innalzata dalla L. 69/2019; era 2-6 anni prima). Si tratta di un reato a forma libera: la condotta può essere commissiva o omissiva, e consiste in una serie di fatti (atti di violenza fisica, minacce, ingiurie, umiliazioni, vessazioni morali) che, isolatamente considerati, potrebbero non essere punibili o procedibili a querela, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della reiterazione nel tempo (Cass. pen. Sez. VI 43221/2013).
Il reato abituale: caratteristiche
I maltrattamenti sono un classico reato abituale: l'elemento materiale si concreta in una pluralità di condotte collegate da un nesso di abitualità. Conseguenze:
- il reato si perfeziona con la reiterazione dei comportamenti, non con il singolo atto;
- il momento consumativo è l'ultima condotta;
- la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta abituale;
- i singoli atti, anche se non punibili autonomamente, contribuiscono a configurare il reato unitario.
I soggetti tutelati e il concetto di "famiglia"
La giurisprudenza ha esteso la nozione di "famiglia" e di "convivenza" oltre il modello tradizionale. Sono incluse:
- Coniugi, anche separati di fatto (fino alla definitiva cessazione del vincolo affettivo);
- Conviventi more uxorio, anche dopo la cessazione della convivenza purché sussistano vincoli di solidarietà (Cass. Sez. VI 43939/2023);
- Consanguinei, anche senza coabitazione (Cass. 43939/2023);
- Coppie omosessuali conviventi;
- Relazioni di breve durata ma con prospettiva di stabilità (Cass. Sez. III 3023/2023);
- Soggetti in rapporto parafamiliare: minori in affido, anziani in struttura, allievi rispetto al maestro, lavoratori rispetto al datore di lavoro in contesti caratterizzati da subordinazione personale.
Cass. civ. 17857/2025: convivenza vs coabitazione
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, la convivenza intesa come radicata e stabile relazione affettiva interpersonale con condivisione dell'abitazione va distinta dalla coabitazione. La convivenza non viene meno per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni della coabitazione nei momenti di maggiore criticità, purché non comportino la cessazione definitiva del vincolo relazionale.
Le aggravanti del comma 2
Il c. 2 dell'art. 572 prevede aumento di pena fino alla metà quando il fatto è commesso:
- In presenza o in danno di un minore (la cd. violenza assistita);
- in danno di una donna in stato di gravidanza;
- in danno di una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992;
- con armi.
La "violenza assistita"
La Cassazione (Sez. VI 47121/2023) ha riconosciuto la configurabilità dell'aggravante della violenza assistita a prescindere dall'età del minore: è sufficiente che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui il minore assiste siano tali da fare inferire il rischio di compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. La norma, introdotta dal Codice Rosso, riconosce che il minore testimone di violenza domestica è anch'egli vittima del reato di maltrattamenti.
La violenza economica
La più recente giurisprudenza ha riconosciuto come configurante maltrattamenti anche la cd. "violenza economica": la condotta diretta a impedire al partner di essere economicamente indipendente, mediante comportamenti vessatori che provocano uno stato di prostrazione psico-fisica. Cass. civ. 1268/2024 ha confermato che integra l'art. 572 c.p. impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche unilateralmente imposte costituiscano il risultato di atti di violenza o prevaricazione psicologica.
Le aggravanti ulteriori del comma 3
Il c. 3 dell'art. 572 prevede aggravanti ad effetto speciale in funzione dell'evento lesivo:
| Evento lesivo | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Lesione personale grave (art. 583 c.p.) | art. 572 c. 3 | Reclusione da 4 a 9 anni |
| Lesione personale gravissima | art. 572 c. 3 | Reclusione da 7 a 15 anni |
| Morte della vittima | art. 572 c. 3 | Reclusione da 12 a 24 anni |
Le novità della L. 168/2023
La L. 24 novembre 2023 n. 168 ha introdotto importanti novità procedurali, in particolare il nuovo art. 382-bis c.p.p. che disciplina l'arresto in flagranza differita. Si tratta della possibilità di procedere all'arresto entro 48 ore dal fatto, anche in assenza di flagranza immediata, sulla base di documentazione video-fotografica o di dispositivi di comunicazione informatica/telematica.
Secondo Cass. civ. 16999/2025, ai fini dell'arresto in flagranza differita, la documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica deve dare inequivocabilmente atto di una condotta lesiva non isolata, ma associata a un quadro indiziario complessivo che ne dimostri l'abitualità.
Le novità della L. 181/2025 (legge sul femminicidio)
La Legge 2 dicembre 2025 n. 181 (in vigore dal 17 dicembre 2025), recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", è intervenuta direttamente sull'art. 572 c.p. con due modifiche di rilievo:
- Estensione della condotta tipica al non più convivente legato da filiazione: il comma 1 dell'art. 572 c.p. è stato integrato dopo le parole "o comunque convivente" con il riferimento alla persona "non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione"; resta dunque ferma la giurisprudenza che estendeva la fattispecie a determinati casi di cessata convivenza (Cass. Sez. VI 43939/2023), ma viene ora positivizzata la sola ipotesi di soggetti legati da filiazione;
- Nuova circostanza aggravante "di genere" ad effetto speciale: aumento di pena da un terzo alla metà quando il fatto è commesso "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali"; l'aggravante è modellata sugli stessi elementi costitutivi del nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.), introdotto dalla stessa L. 181/2025 e punito con la pena dell'ergastolo.
La L. 181/2025 ha inoltre introdotto il nuovo art. 572-bis c.p. sulla confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione del reato (anche dispositivi informatici, telefoni cellulari) e ha attribuito al tribunale in composizione monocratica i delitti di cui all'art. 572 c. 2 e 5 (nuovo art. 33-ter c. 1-bis c.p.p.). Sul piano processuale è stato rafforzato l'obbligo di audizione tempestiva della vittima da parte del PM (entro tre giorni dalla denuncia) e modificato l'art. 267 c. 3 c.p.p. per derogare al limite di 45 giorni delle intercettazioni nei procedimenti per maltrattamenti, femminicidio, atti persecutori e altri reati di violenza di genere.
La distinzione con lo stalking (art. 612-bis c.p.)
Maltrattamenti e stalking presentano confini di sovrapposizione, ma la giurisprudenza ha tracciato una linea di confine:
| Elemento | Maltrattamenti (art. 572) | Stalking (art. 612-bis) |
|---|---|---|
| Rapporto | Familiare/convivenza in corso | Cessata convivenza o rapporto extra-familiare |
| Natura del reato | Abituale (un solo reato) | Abituale di evento |
| Pena base | 3-7 anni | 1-6 anni e 6 mesi |
| Procedibilità | D'ufficio | Querela 6 mesi (d'ufficio se aggravato) |
Cass. pen. Sez. I 1540/2023 ha precisato che la convivenza costituisce presupposto per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, mentre lo stalking si configura quando la convivenza è cessata. La cessazione del rapporto familiare è dunque lo spartiacque tra le due fattispecie.
Operatività della PG nei casi di violenza domestica
Le novità del Codice Rosso e della L. 168/2023 impongono procedure stringenti: la comunicazione al PM deve avvenire entro 3 giorni; l'audizione della vittima entro 3 giorni dall'iscrizione; è possibile procedere all'arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c.p.p. Le misure di tutela della vittima includono l'allontanamento dell'autore (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.), spesso con braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.).
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., distinguendolo dallo stalking e illustrando le aggravanti del Codice Rosso e le novità della L. 168/2023".
Risposta strutturata: (i) bene giuridico tutelato (integrità psico-fisica); (ii) reato abituale, a forma libera; (iii) condotta: maltrattamento di persona della famiglia/convivente/sottoposta ad autorità (Cass. 43221/2013); (iv) pena base 3-7 anni (innalzata dalla L. 69/2019); (v) aggravanti c. 2 (minore-violenza assistita, gravidanza, disabile, armi); (vi) violenza economica (Cass. 1268/2024); (vii) aggravanti c. 3 (lesioni gravi 4-9 anni, gravissime 7-15, morte 12-24); (viii) distinzione con stalking (Cass. 1540/2023: convivenza vs. cessata); (ix) L. 168/2023 e arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.).
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