Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale, disciplinata dal Libro V del Codice di Procedura Penale (artt. 326-415-bis). In questa fase il pubblico ministero, anche tramite la polizia giudiziaria, raccoglie gli elementi necessari per decidere se esercitare l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o di emissione di un decreto penale di condanna) o se chiedere l'archiviazione del procedimento.
Titolarità delle indagini e ruolo della PG
La titolarità delle indagini preliminari spetta in via esclusiva al pubblico ministero (art. 327 c.p.p.), che dirige l'attività della polizia giudiziaria e dispone direttamente di essa. La polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) ha le seguenti funzioni:
- prendere notizia dei reati;
- impedirne la consecuzione (interrompere il flagrante);
- ricercarne gli autori;
- compiere atti necessari per assicurare le fonti di prova;
- raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale.
La PG opera di iniziativa fino alla comunicazione al PM della notizia di reato (entro 48 ore ex art. 347 c.p.p.); dopo l'iscrizione, opera su delega del PM o agisce in via autonoma nei limiti previsti dalla legge (art. 348 c.p.p.).
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.)
Il registro delle notizie di reato (cd. "REGE") è tenuto presso la Procura della Repubblica. Il PM, ricevuta la notizia di reato, deve provvedere immediatamente all'iscrizione (art. 335 c. 1 c.p.p.) di:
- ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa;
- contestualmente o successivamente all'iscrizione, le generalità della persona alla quale il reato è attribuito;
- l'eventuale modifica del nomen iuris o l'inserimento di nuovi indagati o nuovi fatti.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto due nuovi strumenti per rafforzare la garanzia della corretta iscrizione:
- l'art. 335-ter c.p.p., che consente al GIP di intervenire d'ufficio sull'iscrizione;
- l'art. 335-quater c.p.p., che attribuisce all'indagato (persona sottoposta alle indagini) la facoltà di chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione, con eventuale retrodatazione.
Cass. pen. Sez. III, 32998/2015 e la decorrenza autonoma del termine
Quando il PM, nel corso delle indagini, procede a nuova iscrizione (per nuovi fatti o per nuovi indagati), il termine delle indagini di cui all'art. 405 c.p.p. decorre autonomamente per ciascuna successiva iscrizione, senza che ciò limiti l'utilizzabilità degli elementi già acquisiti.
I termini delle indagini preliminari (art. 405 c.p.p.)
L'art. 405 c.p.p. stabilisce i termini per la conclusione delle indagini preliminari, decorrenti dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha ridisegnato i termini ordinari, allungando quello generale per i delitti e riducendo il termine massimo per le contravvenzioni:
- 6 mesi per le contravvenzioni;
- 1 anno come termine ordinario per i delitti;
- 1 anno e 6 mesi per i delitti elencati dall'art. 407 c. 2 c.p.p. (associazione di stampo mafioso, terrorismo, omicidio aggravato, rapina/estorsione aggravate, alcuni reati contro la PA, etc.).
Il termine può essere prorogato una sola volta dal GIP, per un massimo di 6 mesi, quando le indagini sono complesse (art. 406 c. 1 c.p.p., come modificato dalla Cartabia: scompare la proroga per "giusta causa"). Il termine massimo di durata complessiva è stabilito dall'art. 407 c.p.p.: 1 anno per le contravvenzioni (ridotto dalla Cartabia rispetto ai precedenti 18 mesi), 1 anno e 6 mesi per i delitti ordinari, 2 anni per i delitti di cui all'art. 407 c. 2 c.p.p.
La Riforma Cartabia ha ulteriormente articolato la disciplina con l'art. 407-bis c.p.p., che fissa termini stringenti per le decisioni del PM in ordine all'esercizio dell'azione penale dopo la conclusione delle indagini.
L'archiviazione (art. 408 c.p.p.)
Se la notizia di reato risulta infondata, il PM presenta al GIP richiesta di archiviazione entro i termini di cui all'art. 405 (art. 408 c. 1 c.p.p.). La richiesta deve essere accompagnata dal fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione delle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al GIP.
Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato alla persona offesa, che può proporre opposizione entro 30 giorni. L'art. 408 c. 3-bis, introdotto in attuazione della Direttiva UE 2012/29, ha ampliato il novero delle vittime tutelate dalla notifica obbligatoria.
| Decisione del GIP | Norma | Effetto |
|---|---|---|
| Accoglimento richiesta di archiviazione | art. 409 c.p.p. | Decreto motivato di archiviazione |
| Restituzione degli atti al PM | art. 409 c. 4 c.p.p. | Indagini suppletive (entro termine fissato) |
| Imputazione coatta | art. 409 c. 5 c.p.p. | Ordine al PM di formulare l'imputazione |
| Archiviazione per particolare tenuità | art. 411 c.p.p. | Decreto motivato (art. 131-bis c.p.) |
| Archiviazione per estinzione del reato | art. 411 c.p.p. | Es.: prescrizione, morte del reo |
L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)
Prima di esercitare l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio), il PM notifica all'indagato e al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.). L'avviso contiene:
- la sommaria enunciazione del fatto contestato;
- l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
- la data e il luogo del fatto;
- l'avvertimento che, entro 20 giorni, l'indagato può:
- presentare memorie e produrre documenti;
- depositare documentazione relativa a investigazioni difensive;
- chiedere il proprio interrogatorio.
L'avviso ex art. 415-bis costituisce un momento essenziale del diritto di difesa: assicura all'indagato la conoscenza degli elementi a suo carico e gli consente di interloquire prima della richiesta di rinvio a giudizio. La sua mancata notificazione integra nullità di ordine generale a regime intermedio.
L'azione penale: rinvio a giudizio o citazione diretta
Conclusa la fase delle indagini, il PM decide se:
- chiedere il rinvio a giudizio al GUP (art. 416 c.p.p.), per i reati di cui all'art. 33 c.p.p.;
- esercitare l'azione mediante citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) per i reati di competenza monocratica meno gravi;
- chiedere il decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.) per i reati puniti con sola pena pecuniaria;
- chiedere l'archiviazione (art. 408 c.p.p.) in caso di notizia infondata o di insufficienza di elementi.
Operatività della Polizia Giudiziaria
Nella fase delle indagini preliminari la PG è il primo soggetto operativo: accerta il reato, identifica i sospettati, raccoglie le prime fonti di prova (assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa, perquisizioni, sequestri probatori), redige verbali e annotazioni di servizio. La comunicazione al PM della notizia di reato (art. 347 c.p.p.) deve avvenire entro 48 ore. Per i reati più gravi (art. 407 c. 2 c.p.p.) la comunicazione deve essere immediata.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina delle indagini preliminari nel processo penale, indicando la titolarità, i termini, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e le novità introdotte dalla Riforma Cartabia".
Risposta strutturata: (i) titolarità del PM (art. 327 c.p.p.) e ruolo direttivo sulla PG; (ii) funzioni della PG ex art. 55 c.p.p.; (iii) registro delle notizie di reato e iscrizione immediata (art. 335 c.p.p.); (iv) termini ex art. 405 c.p.p. post Cartabia (1 anno termine ordinario per i delitti, 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno e 6 mesi per i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a); (v) Riforma Cartabia: art. 335-ter (intervento del GIP) e 335-quater (verifica su istanza); (vi) richiesta di archiviazione (art. 408) e tutele della persona offesa; (vii) avviso di conclusione indagini (art. 415-bis); (viii) opzioni del PM al termine delle indagini (rinvio a giudizio, citazione diretta, decreto penale, archiviazione).
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