Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale, disciplinata dal Libro V del Codice di Procedura Penale (artt. 326-415-bis). In questa fase il pubblico ministero, anche tramite la polizia giudiziaria, raccoglie gli elementi necessari per decidere se esercitare l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o di emissione di un decreto penale di condanna) o se chiedere l'archiviazione del procedimento.

Titolarità delle indagini e ruolo della PG

La titolarità delle indagini preliminari spetta in via esclusiva al pubblico ministero (art. 327 c.p.p.), che dirige l'attività della polizia giudiziaria e dispone direttamente di essa. La polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) ha le seguenti funzioni:

La PG opera di iniziativa fino alla comunicazione al PM della notizia di reato (entro 48 ore ex art. 347 c.p.p.); dopo l'iscrizione, opera su delega del PM o agisce in via autonoma nei limiti previsti dalla legge (art. 348 c.p.p.).

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.)

Il registro delle notizie di reato (cd. "REGE") è tenuto presso la Procura della Repubblica. Il PM, ricevuta la notizia di reato, deve provvedere immediatamente all'iscrizione (art. 335 c. 1 c.p.p.) di:

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto due nuovi strumenti per rafforzare la garanzia della corretta iscrizione:

Cass. pen. Sez. III, 32998/2015 e la decorrenza autonoma del termine

Quando il PM, nel corso delle indagini, procede a nuova iscrizione (per nuovi fatti o per nuovi indagati), il termine delle indagini di cui all'art. 405 c.p.p. decorre autonomamente per ciascuna successiva iscrizione, senza che ciò limiti l'utilizzabilità degli elementi già acquisiti.

I termini delle indagini preliminari (art. 405 c.p.p.)

L'art. 405 c.p.p. stabilisce i termini per la conclusione delle indagini preliminari, decorrenti dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha ridisegnato i termini ordinari, allungando quello generale per i delitti e riducendo il termine massimo per le contravvenzioni:

Il termine può essere prorogato una sola volta dal GIP, per un massimo di 6 mesi, quando le indagini sono complesse (art. 406 c. 1 c.p.p., come modificato dalla Cartabia: scompare la proroga per "giusta causa"). Il termine massimo di durata complessiva è stabilito dall'art. 407 c.p.p.: 1 anno per le contravvenzioni (ridotto dalla Cartabia rispetto ai precedenti 18 mesi), 1 anno e 6 mesi per i delitti ordinari, 2 anni per i delitti di cui all'art. 407 c. 2 c.p.p.

La Riforma Cartabia ha ulteriormente articolato la disciplina con l'art. 407-bis c.p.p., che fissa termini stringenti per le decisioni del PM in ordine all'esercizio dell'azione penale dopo la conclusione delle indagini.

L'archiviazione (art. 408 c.p.p.)

Se la notizia di reato risulta infondata, il PM presenta al GIP richiesta di archiviazione entro i termini di cui all'art. 405 (art. 408 c. 1 c.p.p.). La richiesta deve essere accompagnata dal fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione delle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al GIP.

Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato alla persona offesa, che può proporre opposizione entro 30 giorni. L'art. 408 c. 3-bis, introdotto in attuazione della Direttiva UE 2012/29, ha ampliato il novero delle vittime tutelate dalla notifica obbligatoria.

Decisione del GIP Norma Effetto
Accoglimento richiesta di archiviazione art. 409 c.p.p. Decreto motivato di archiviazione
Restituzione degli atti al PM art. 409 c. 4 c.p.p. Indagini suppletive (entro termine fissato)
Imputazione coatta art. 409 c. 5 c.p.p. Ordine al PM di formulare l'imputazione
Archiviazione per particolare tenuità art. 411 c.p.p. Decreto motivato (art. 131-bis c.p.)
Archiviazione per estinzione del reato art. 411 c.p.p. Es.: prescrizione, morte del reo

L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)

Prima di esercitare l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio), il PM notifica all'indagato e al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.). L'avviso contiene:

L'avviso ex art. 415-bis costituisce un momento essenziale del diritto di difesa: assicura all'indagato la conoscenza degli elementi a suo carico e gli consente di interloquire prima della richiesta di rinvio a giudizio. La sua mancata notificazione integra nullità di ordine generale a regime intermedio.

L'azione penale: rinvio a giudizio o citazione diretta

Conclusa la fase delle indagini, il PM decide se:

Operatività della Polizia Giudiziaria

Nella fase delle indagini preliminari la PG è il primo soggetto operativo: accerta il reato, identifica i sospettati, raccoglie le prime fonti di prova (assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa, perquisizioni, sequestri probatori), redige verbali e annotazioni di servizio. La comunicazione al PM della notizia di reato (art. 347 c.p.p.) deve avvenire entro 48 ore. Per i reati più gravi (art. 407 c. 2 c.p.p.) la comunicazione deve essere immediata.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina delle indagini preliminari nel processo penale, indicando la titolarità, i termini, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e le novità introdotte dalla Riforma Cartabia".

Risposta strutturata: (i) titolarità del PM (art. 327 c.p.p.) e ruolo direttivo sulla PG; (ii) funzioni della PG ex art. 55 c.p.p.; (iii) registro delle notizie di reato e iscrizione immediata (art. 335 c.p.p.); (iv) termini ex art. 405 c.p.p. post Cartabia (1 anno termine ordinario per i delitti, 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno e 6 mesi per i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a); (v) Riforma Cartabia: art. 335-ter (intervento del GIP) e 335-quater (verifica su istanza); (vi) richiesta di archiviazione (art. 408) e tutele della persona offesa; (vii) avviso di conclusione indagini (art. 415-bis); (viii) opzioni del PM al termine delle indagini (rinvio a giudizio, citazione diretta, decreto penale, archiviazione).

Materiale di studio

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