Denuncia, querela ed esposto sono atti del procedimento penale con cui un privato cittadino — o un pubblico ufficiale — informa l'autorità giudiziaria dell'esistenza di un fatto penalmente rilevante. Pur apparendo simili, hanno natura, requisiti e conseguenze profondamente diverse. La disciplina è contenuta nel Libro V, Titolo II ("Notizia di reato") e Titolo III ("Condizioni di procedibilità") del Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), in particolare negli articoli 331-336 c.p.p. La distinzione tra questi atti dipende dalla perseguibilità del reato: d'ufficio (perseguibile dal PM senza necessità di iniziativa della parte offesa) o a querela (perseguibile solo se la persona offesa manifesta espressamente la volontà che si proceda).
La denuncia (artt. 332-333 c.p.p.)
L'art. 333 c.p.p. stabilisce: "Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia". È un atto:
- facoltativo per il privato cittadino, salvo casi specifici di obbligatorietà;
- mera informazione all'autorità su fatti penalmente rilevanti, senza richiesta di azione;
- non revocabile: una volta presentata, il PM è tenuto a iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e a svolgere le indagini;
- può essere orale (verbalizzata dall'autorità ricevente) o scritta (sottoscritta dal denunciante o dal procuratore speciale).
La denuncia obbligatoria per privati
Casi di denuncia obbligatoria per il privato
La denuncia è obbligatoria per i cittadini privati solo in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge:
- conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato (artt. 241 e ss. c.p., per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo) — art. 364 c.p.;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 605 c.p.) — obbligo della famiglia di denunciare;
- detenzione di esplosivi — chi ne viene a conoscenza deve denunciare il fatto;
- ricezione in buona fede di denaro falso o di valori falsificati (art. 461 c.p.);
- acquisto di oggetti di dubbia provenienza (art. 712 c.p.: incauto acquisto);
- furto o smarrimento di un'arma (denuncia entro 72 ore - art. 20-bis L. 110/1975).
La denuncia obbligatoria per pubblici ufficiali (art. 331 c.p.p.)
L'art. 331 c.p.p. impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio l'obbligo di denuncia per i reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni:
- la denuncia è inoltrata per iscritto al PM o a un ufficiale di PG;
- deve contenere l'esposizione degli essenziali elementi del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, le fonti di prova note;
- la violazione dell'obbligo integra il reato di "omessa denuncia di reato" (artt. 361-362 c.p.).
Per gli esercenti un servizio di pubblica necessità (es. avvocati, medici, notai) la disciplina speciale è all'art. 334 c.p.p.: il medico, in particolare, ha l'obbligo del referto (art. 365 c.p.) per le ferite o lesioni che possano integrare delitto procedibile d'ufficio.
La querela (art. 336 c.p.p.)
L'art. 336 c.p.p. definisce: "La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato". Caratteristiche:
- è una condizione di procedibilità: senza querela il PM non può iniziare il procedimento;
- è atto personalissimo della persona offesa (titolare del bene giuridico leso);
- per il minore di anni 14 e per l'incapace, la querela è presentata dal rappresentante legale (genitore, tutore, curatore);
- è revocabile mediante remissione (art. 152 c.p.) con il consenso del querelato.
I reati perseguibili a querela
| Categoria | Esempi di reati a querela |
|---|---|
| Reati contro l'onore | Diffamazione (art. 595 c.p.), ingiuria (depenalizzata 2016) |
| Lesioni personali lievi | Lesioni colpose comuni e lievi (art. 590 c.p. — fuori ipotesi stradali aggravate) |
| Reati contro la persona | Violenza sessuale (art. 609-bis c.p., querela in 12 mesi; in alcuni casi procedibilità d'ufficio), stalking (art. 612-bis c.p., querela in 6 mesi) |
| Reati contro il patrimonio | Truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), furto semplice (in alcuni casi) |
| Reato contro la libertà | Minacce non gravi (art. 612 c.p., querela 3 mesi) |
| Reato contro l'inviolabilità del domicilio | Violazione di domicilio non aggravata (art. 614 c.p.) |
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della L. delega 134/2021) ha ampliato l'area dei reati procedibili a querela, in particolare per i reati contro il patrimonio "minori" e per alcuni reati contro la persona, con l'obiettivo di deflazionare il sistema penale.
I termini per proporre querela
L'art. 124 c.p. stabilisce il termine generale per la querela: 3 mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto che costituisce il reato. È un termine perentorio a pena di decadenza. Eccezioni rilevanti:
Termini speciali
- 6 mesi per il reato di stalking (atti persecutori, art. 612-bis c.p., introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. L. 38/2009);
- 12 mesi per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), termine elevato a 12 mesi (in precedenza 6) dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice Rosso"); la querela è irrevocabile. L'art. 609-quater (atti sessuali con minorenne), a seguito del Codice Rosso, è procedibile d'ufficio, senza necessità di querela;
- il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) è invece procedibile d'ufficio: non richiede querela e non è soggetto a termine perentorio, può quindi essere perseguito anche su semplice notizia di reato acquisita dall'autorità (rientra fra i reati del "Codice Rosso").
La querela presentata oltre i termini è improcedibile: il PM deve archiviare per "tardività della querela". Il termine decorre dalla data della conoscenza del fatto, non dalla data del fatto stesso, principio importante per i reati permanenti o continuati.
L'esposto: una forma più neutra
L'esposto non è un atto tipizzato dal c.p.p., ma una forma di segnalazione al PM o all'autorità di pubblica sicurezza. Caratteristiche:
- non esprime volontà punitiva: si limita a segnalare circostanze che potrebbero meritare l'attenzione dell'autorità;
- è utilizzato in casi in cui il segnalante non vuole chiedere espressamente la persecuzione, ma rendere informata l'autorità;
- può essere usato anche per fatti civili o amministrativi di rilievo (es. esposto al Garante Privacy, esposto all'ANAC);
- se i fatti integrano un reato procedibile d'ufficio, l'esposto produce gli stessi effetti della denuncia (l'autorità deve procedere);
- se integrano un reato a querela, in assenza di esplicita manifestazione di volontà punitiva, l'esposto non è idoneo a iniziare il procedimento.
Le formalità della querela (art. 337 c.p.p.)
L'art. 337 c.p.p. rinvia alle formalità della denuncia ex art. 333 c.p.p.:
- presentazione orale davanti al PM, a un ufficiale di PG o, in caso di urgenza, ad altre autorità;
- presentazione scritta con sottoscrizione autenticata del querelante (autentica del notaio, del cancelliere o del difensore);
- per il tramite di procuratore speciale (con procura ad hoc per la querela);
- indicazione essenziale del fatto-reato e della volontà di perseguirlo (anche con erronea qualificazione giuridica: spetta al giudice sussumere il fatto nella fattispecie);
- indicazione, se nota, dell'autore del fatto (l'errata indicazione non impedisce l'esercizio dell'azione penale - Cass., Sez. VI, n. 10537/2000).
La remissione della querela (art. 152 c.p.)
L'art. 152 c.p. consente al querelante di rimettere la querela:
- è un atto unilaterale che estingue il reato;
- richiede l'accettazione del querelato (rifiuto della remissione = procedimento prosegue);
- la remissione può essere processuale (verbalizzata in udienza) o extraprocessuale (atto scritto autenticato);
- è incompatibile con la costituzione di parte civile: la rinuncia alla pretesa civile è elemento sintomatico di volontà di remissione;
- Cass. pen., Sez. VI, n. 10585/1992: la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità; l'avvenuta costituzione di parte civile è coerente esplicazione di volontà preesistente di richiedere la punizione, e quindi è incompatibile con un'eventuale remissione.
La differenza tra denuncia, querela ed esposto a confronto
| Aspetto | Denuncia | Querela | Esposto |
|---|---|---|---|
| Norma | Artt. 332-334 c.p.p. | Artt. 336-340 c.p.p., art. 124 c.p. | Atto atipico |
| Quando | Reati perseguibili d'ufficio | Reati perseguibili a querela | Generico |
| Contenuto | Mera informazione | Manifestazione volontà punitiva | Segnalazione neutra |
| Termine | Nessun termine (salvo prescrizione del reato) | 3 mesi (6 stalking, 12 violenza sessuale) | Nessuno |
| Revoca | Non revocabile | Revocabile (remissione) | Non revocabile in senso tecnico |
| Conseguenza | Inizio indagini se il PM ritiene | Condizione di procedibilità: senza, no processo | Variabile |
Dove presentare denuncia, querela o esposto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale competente (di norma quello del luogo del fatto);
- qualsiasi ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza (gli operatori di PG ricevono e trasmettono al PM);
- per la denuncia: anche Polizia Locale (PM) per i fatti rilevati durante il servizio;
- il denunciante/querelante ha diritto di ottenere attestazione di ricevimento da parte dell'autorità ricevente (art. 333 c.p.p.).
La calunnia: pericolo della falsa denuncia
La Cassazione penale, Sez. VI, n. 33694/2001 ha affermato che è configurabile il reato di calunnia (art. 368 c.p.) anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto anonimo. La calunnia, punita con reclusione da 2 a 6 anni, ricorre quando taluno, con denuncia, querela, richiesta o istanza, ancorché anonima o sotto falso nome, all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità, incolpa di un reato taluno che sa innocente. Si differenzia dalla simulazione di reato (art. 367 c.p.: si afferma falsamente l'avvenuta commissione di un reato senza accusare nessuno).
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