Le differenze tra sosta e fermata sono fondamentali nel Codice della Strada e generano gran parte delle violazioni accertate dalla Polizia Municipale. La disciplina è contenuta negli artt. 157-159 CdS e nei regolamenti di attuazione. Questa guida spiega differenze, divieti, rimozione del veicolo, sanzioni e ricorso.
Definizioni (art. 157 CdS)
L'art. 157 CdS distingue chiaramente:
| Tipo | Definizione |
|---|---|
| Arresto | Interruzione della marcia del veicolo per esigenze della circolazione |
| Fermata | Temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o discesa di persone o per altre esigenze brevissime. Durante la fermata, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. |
| Sosta | Sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. |
La distinzione è essenzialmente temporale e funzionale: la fermata è breve e con conducente a bordo (o vicino al veicolo); la sosta è prolungata e ammette l'allontanamento del conducente.
Modalità di sosta e fermata (art. 158 CdS)
Sosta e fermata devono avvenire:
- Il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (a destra in Italia).
- Parallelamente al margine, salvo diversa segnalazione.
- Nelle strade a senso unico, anche sul lato sinistro se non vi è divieto.
- Su strade extraurbane: fuori della carreggiata, sulle apposite piazzole o banchine.
Divieti di sosta (art. 158 c. 1 CdS)
La sosta è vietata in particolare:
- Sui tratti di strada in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali ed impianti semaforici (riducendone la visibilità).
- Sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi a livello.
- Sulle aree di intersezione e in prossimità delle stesse (5 metri dall'incrocio).
- Sulle strisce pedonali e sui marciapiedi (salvo deroghe locali).
- Negli spazi riservati ai veicoli a servizio di persone con disabilità.
- Negli spazi riservati alla fermata dei mezzi pubblici (taxi, bus, tram).
- In corrispondenza degli accessi carrabili.
- In doppia fila (a fianco di veicoli già in sosta).
- Negli spazi destinati allo stazionamento delle macchine di soccorso.
- Sulle corsie riservate (es. corsie preferenziali, piste ciclabili).
- In aree pedonali e zone a traffico limitato (ZTL), salvo autorizzazione.
Divieti di fermata (art. 158 c. 2 CdS)
La fermata è ulteriormente vietata, oltre ai casi sopra elencati:
- In corrispondenza dei tratti di strada con curve, dossi o cambiamenti di pendenza.
- Allo sbocco di passi carrabili.
- In seconda fila sempre (anche per breve tempo).
- In galleria, sottovia, sottopassaggi e su tratti in cui la visibilità è limitata.
- Sui marciapiedi e sulle banchine.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative pecuniarie variano:
| Violazione | Sanzione amministrativa (€) |
|---|---|
| Sosta vietata generica (art. 158 c. 5) | 42 - 173 |
| Sosta in posto disabili senza autorizzazione (art. 158 c. 4-bis) | 165 - 660 (ciclomotori/motoveicoli) / 330 - 990 (altri veicoli) + decurtazione 4 punti (importi aggiornati dalla L. 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024) |
| Sosta su passi carrabili | 42 - 173 |
| Sosta in seconda fila (art. 158 c. 6) | 87 - 344 |
| Sosta in autostrada/extraurbane principali oltre 3 ore (art. 157 c. 6) | 87 - 344 |
| Sosta su area pedonale/ZTL non autorizzato | 87 - 344 |
| Sosta su pista ciclabile | 42 - 173 |
Le sanzioni sono aggiornate periodicamente. Il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dà diritto allo sconto del 30% sul minimo edittale (art. 202 c. 1 secondo periodo CdS, introdotto dall'art. 20 c. 5-bis del D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013). Lo sconto non si applica alle violazioni che comportano la confisca del veicolo (art. 210 c. 3) o la sospensione della patente.
Rimozione del veicolo (art. 159 CdS)
Il veicolo in sosta vietata può essere rimosso dalla PG quando:
- Costituisca pericolo o intralcio per la circolazione.
- Sia in divieto di sosta con rimozione (segnalato dall'apposito pannello integrativo).
- Occupi spazi riservati (disabili, mezzi pubblici, soccorso, accessi carrabili).
- Sia in seconda fila.
- Sia in aree pedonali o corsie riservate.
- Sia in posti riservati ai disabili senza autorizzazione.
Il veicolo rimosso è custodito presso depositeria convenzionata. Per riottenerlo, il proprietario deve:
- Pagare la sanzione amministrativa.
- Pagare le spese di rimozione e custodia (di norma 80-200 €).
- Esibire documenti del veicolo e identità.
Il ruolo della Polizia Municipale
La Polizia Municipale è l'organo di accertamento prevalente per le violazioni di sosta e fermata in ambito urbano. L'agente di PM:
- Contesta immediatamente la violazione, se possibile (consegna verbale al conducente).
- Se il conducente è assente, lascia un preavviso di violazione sul parabrezza.
- Il verbale è poi notificato a domicilio (entro 90 giorni se assente, in genere entro 50-60 giorni).
- Può richiedere la rimozione nei casi previsti.
- Può rilevare con foto, body cam, dispositivi di ripresa per documentare la violazione.
Pagamento in misura ridotta e ricorso
Per le violazioni di sosta:
- Pagamento entro 5 giorni: sconto 30% sul minimo edittale (art. 202 c. 1 secondo periodo CdS).
- Pagamento entro 60 giorni: importo della sanzione (art. 202 CdS).
- Oltre 60 giorni: iscrizione a ruolo e cartella esattoriale con importo aumentato (al doppio).
Il ricorso può essere presentato:
- Al Prefetto entro 60 giorni (art. 203 CdS).
- Al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 204-bis CdS), con il pagamento del contributo unificato.
Le due strade sono alternative: chi sceglie il Prefetto non può poi rivolgersi al GdP.
Soste particolari
| Caso | Disciplina |
|---|---|
| Sosta tariffata (strisce blu) | Pagamento del parcometro; in difetto, sanzione amministrativa |
| Sosta libera (strisce bianche) | Gratuita, salvo orari di pulizia o eventi specifici |
| Sosta riservata (strisce gialle) | Solo per categorie indicate (disabili, residenti, mezzi pubblici) |
| Sosta a tempo (disco orario) | Limite di tempo segnalato (es. max 1 ora); obbligo disco orario |
| ZTL (Zone a Traffico Limitato) | Accesso e sosta riservati a categorie autorizzate |
| Aree pedonali | Vietate ai veicoli, salvo deroghe (mezzi soccorso, carico/scarico in orari) |
Errori comuni dei cittadini
- Confondere fermata e sosta: lasciare il veicolo "5 minuti" in seconda fila è comunque sosta vietata.
- Sostare su passi carrabili pensando "tanto non c'è nessuno".
- Non rispettare gli stalli per disabili anche se senza autorizzazione (è la violazione più sanzionata).
- Non guardare la segnaletica verticale per i giorni di pulizia strada.
- Sottovalutare i tempi di notifica del verbale, sperando "che si dimentichino".
Domanda tipica all'orale
"Qual è la differenza tra fermata e sosta?". Risposta: ai sensi dell'art. 157 CdS, la fermata è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita/discesa di persone o per altre esigenze brevissime, con conducente presente; la sosta è la sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. La differenza è essenzialmente temporale e funzionale.
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