L'arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare costituiscono le misure pre-cautelari previste dal Codice di Procedura Penale (artt. 380-384-bis c.p.p.). Si tratta di istituti che permettono la provvisoria limitazione della libertà personale in casi eccezionali di necessità e urgenza, in attesa che l'autorità giudiziaria valuti l'adozione di una misura cautelare. Hanno carattere strumentale e anticipatorio rispetto alla tutela predisposta attraverso le misure cautelari (artt. 272 e ss. c.p.p.). La disciplina trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 13 della Costituzione, che riconosce l'inviolabilità della libertà personale ma consente, in casi eccezionali, all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti limitativi, da convalidare entro precisi limiti temporali.

Il fondamento costituzionale (art. 13 Cost.)

Art. 13 Cost. — Libertà personale

Lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.)

L'art. 382 definisce lo stato di flagranza:

Le tre forme di flagranza

Tipo di flagranzaCaratteristicheEsempio
Flagranza propriaSorpresa nell'atto di commettere il reatoBorseggiatore colto mentre sottrae il portafoglio
Quasi-flagranza (inseguimento)Subito dopo il reato, inseguito da PG/persona offesa/altriRapinatore inseguito subito dopo l'aggressione
Flagranza "differita" (con cose/tracce)Sorpreso con cose o tracce che attestano la commissione immediataSoggetto trovato con refurtiva, ancora calda, e attrezzi da scasso

L'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.)

L'art. 380 c. 1 dispone: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni."

Il c. 2: elenco tassativo

L'art. 380 c. 2 elenca poi specificamente delitti per i quali l'arresto è obbligatorio anche se la pena edittale è inferiore:

L'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.)

"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni."

La discrezionalità della PG (art. 381 c. ult.)

"Si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto." La PG deve quindi:

L'arresto da parte dei privati (art. 383 c.p.p.)

"Nei casi previsti dall'art. 380, ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio." Caratteristiche:

L'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)

L'art. 382-bis c.p.p., introdotto dalla L. 168/2023 (c.d. "Codice Rosso bis") ed esteso dall'art. 13 del D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025, disciplina la flagranza differita: si considera in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto criminoso, risulti autore:

Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.)

Art. 384 c. 1: presupposti

"Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico."

I presupposti del fermo

Il fermo di iniziativa della PG (art. 384 commi 2 e 3)

L'art. 384 c. 2 dispone che, nei casi del c. 1 e prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di PG procedano al fermo di propria iniziativa. L'art. 384 c. 3, modificato dalla L. 155/2005 (conversione del D.L. 144/2005, c.d. "decreto Pisanu"), aggiunge che la PG procede al fermo di iniziativa anche quando, dopo l'assunzione della direzione del PM, sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga. In tutti i casi di fermo di iniziativa, la PG deve informare immediatamente il PM.

L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.)

Introdotto dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. L. 119/2013, l'art. 384-bis disciplina l'allontanamento d'urgenza per fatti di violenza domestica:

Gli adempimenti dopo l'arresto o il fermo

Dopo l'arresto o il fermo, la PG deve:

  1. Informare immediatamente il PM (art. 386);
  2. Avvisare il fermato/arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 386 c. 1);
  3. se mancante, viene nominato un difensore d'ufficio;
  4. Avvisare i familiari (art. 387);
  5. nei casi consentiti, ammettere il difensore al colloquio prima dell'udienza di convalida;
  6. la persona può essere condotta in caserma, commissariato o luogo di custodia.

La convalida dell'arresto/fermo

Termini stringenti

L'udienza di convalida (art. 391 c.p.p.)

L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la presenza:

Il GIP, nel contraddittorio:

  1. verifica la legittimità dell'arresto/fermo (presupposti formali e sostanziali);
  2. se ritiene legittimi gli atti, convalida con ordinanza;
  3. se ritiene illegittimi, non convalida: l'arrestato/fermato è liberato;
  4. il GIP decide anche sull'eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare;
  5. se il PM non ha richiesto misura cautelare, l'arrestato/fermato deve essere liberato anche se l'arresto è convalidato.

I provvedimenti del PM (art. 389)

L'art. 389 c.p.p. impone al PM di liberare l'arrestato/fermato quando:

Il divieto di arresto in determinati casi (art. 385)

L'art. 385 stabilisce divieti tassativi:

La compatibilità con la Costituzione

La Corte costituzionale, sent. 54/1993, ha confermato la compatibilità del sistema dell'arresto e fermo con l'art. 13 Cost., a condizione che:

Il controllo giurisdizionale

L'ordinanza di convalida e quella di non convalida sono impugnabili:

Il verbale di arresto: requisiti

Il verbale di arresto deve contenere:

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