L'arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare costituiscono le misure pre-cautelari previste dal Codice di Procedura Penale (artt. 380-384-bis c.p.p.). Si tratta di istituti che permettono la provvisoria limitazione della libertà personale in casi eccezionali di necessità e urgenza, in attesa che l'autorità giudiziaria valuti l'adozione di una misura cautelare. Hanno carattere strumentale e anticipatorio rispetto alla tutela predisposta attraverso le misure cautelari (artt. 272 e ss. c.p.p.). La disciplina trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 13 della Costituzione, che riconosce l'inviolabilità della libertà personale ma consente, in casi eccezionali, all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti limitativi, da convalidare entro precisi limiti temporali.
Il fondamento costituzionale (art. 13 Cost.)
Art. 13 Cost. — Libertà personale
- Comma 1: "La libertà personale è inviolabile";
- Comma 2: nessuna restrizione della libertà personale "se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge";
- Comma 3: in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, da comunicare entro 48 ore all'autorità giudiziaria e da convalidare entro le successive 48 ore (totale 96 ore), pena la revoca e la perdita di efficacia.
Lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.)
L'art. 382 definisce lo stato di flagranza:
- "È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato;
- ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone;
- ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima."
- Nel reato permanente, lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza (es. sequestro di persona, evasione, detenzione di sostanze stupefacenti).
Le tre forme di flagranza
| Tipo di flagranza | Caratteristiche | Esempio |
|---|---|---|
| Flagranza propria | Sorpresa nell'atto di commettere il reato | Borseggiatore colto mentre sottrae il portafoglio |
| Quasi-flagranza (inseguimento) | Subito dopo il reato, inseguito da PG/persona offesa/altri | Rapinatore inseguito subito dopo l'aggressione |
| Flagranza "differita" (con cose/tracce) | Sorpreso con cose o tracce che attestano la commissione immediata | Soggetto trovato con refurtiva, ancora calda, e attrezzi da scasso |
L'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.)
L'art. 380 c. 1 dispone: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni."
Il c. 2: elenco tassativo
L'art. 380 c. 2 elenca poi specificamente delitti per i quali l'arresto è obbligatorio anche se la pena edittale è inferiore:
- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 e ss. c.p.);
- devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
- delitti in materia di armi da guerra, esplosivi, sostanze stupefacenti;
- furto aggravato ex art. 625 c. 1 nn. 2, 3, 5, 7-bis;
- furto in abitazione e con strappo ex art. 624-bis (salvo art. 62 n. 4);
- rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629);
- resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale in determinate ipotesi aggravate;
- (lett. l-ter, modif. dalla L. 168/2023 — c.d. \"Codice Rosso\") delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori/stalking (art. 612-bis c.p.), nonché violazione dell'art. 387-bis c.p.;
- violenza sessuale ex art. 609-bis e atti sessuali con minorenne;
- fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso ex art. 497-bis c.p. (lett. m-bis aggiunta da L. 155/2005);
- (lett. f.1) truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (anche in riferimento all'età avanzata della vittima), ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 640 c.p. — con pena della reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 700 a € 3.000 — inserita dall'art. 11 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80 (c.d. "Decreto Sicurezza").
L'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.)
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni."
La discrezionalità della PG (art. 381 c. ult.)
"Si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto." La PG deve quindi:
- valutare la gravità del fatto e la pericolosità;
- indicare le ragioni nel verbale di arresto;
- la Cass. pen. Sez. VI, n. 48429/2008 ha chiarito che il giudice della convalida deve verificare l'osservanza dei presupposti sostanziali, non solo formali.
L'arresto da parte dei privati (art. 383 c.p.p.)
"Nei casi previsti dall'art. 380, ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio." Caratteristiche:
- il privato può arrestare in caso di arresto obbligatorio ex art. 380 (non per i casi del 381);
- solo per delitti perseguibili d'ufficio;
- la persona arrestata deve essere immediatamente consegnata alla PG;
- l'uso eccessivo di forza può configurare reati a carico del privato (sequestro di persona, lesioni);
- la PG deve poi procedere come per l'arresto in flagranza ordinario.
L'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)
L'art. 382-bis c.p.p., introdotto dalla L. 168/2023 (c.d. "Codice Rosso bis") ed esteso dall'art. 13 del D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025, disciplina la flagranza differita: si considera in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto criminoso, risulti autore:
- dei delitti di cui all'art. 380 c. 2 lett. l-ter) c.p.p. (violazione provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, maltrattamenti ex art. 572 c.p., atti persecutori ex art. 612-bis c.p., violazione art. 387-bis c.p.);
- delle lesioni personali commesse in occasione di manifestazioni pubbliche contro gli operatori delle Forze di polizia (estensione introdotta dal D.L. 48/2025);
- l'arresto deve essere comunque eseguito entro le 48 ore dal fatto;
- la finalità è consentire l'arresto anche dopo che la flagranza "naturale" è cessata, nei casi di particolare allarme sociale.
Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.)
Art. 384 c. 1: presupposti
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico."
I presupposti del fermo
- Gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti rientranti nei limiti edittali;
- Pericolo di fuga fondato su elementi specifici (es. possesso di documenti falsi, biglietti aerei, denaro contante in valuta estera);
- il fermo è di norma disposto dal PM (c. 1); la PG procede di propria iniziativa:
- nei casi del c. 1, prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini (art. 384 c. 2);
- oppure, dopo l'assunzione della direzione del PM, quando sia successivamente individuato l'indiziato o sopravvengano elementi specifici, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo di fuga (art. 384 c. 3).
Il fermo di iniziativa della PG (art. 384 commi 2 e 3)
L'art. 384 c. 2 dispone che, nei casi del c. 1 e prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di PG procedano al fermo di propria iniziativa. L'art. 384 c. 3, modificato dalla L. 155/2005 (conversione del D.L. 144/2005, c.d. "decreto Pisanu"), aggiunge che la PG procede al fermo di iniziativa anche quando, dopo l'assunzione della direzione del PM, sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga. In tutti i casi di fermo di iniziativa, la PG deve informare immediatamente il PM.
L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.)
Introdotto dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. L. 119/2013, l'art. 384-bis disciplina l'allontanamento d'urgenza per fatti di violenza domestica:
- gli ufficiali e agenti di PG hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del PM (scritta o orale poi confermata), l'allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa;
- presupposti: chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-bis c. 6 (maltrattamenti, lesioni, ecc.) e sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo l'integrità della persona offesa;
- misura aggiuntiva nel codice rosso contro la violenza di genere.
Gli adempimenti dopo l'arresto o il fermo
Dopo l'arresto o il fermo, la PG deve:
- Informare immediatamente il PM (art. 386);
- Avvisare il fermato/arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 386 c. 1);
- se mancante, viene nominato un difensore d'ufficio;
- Avvisare i familiari (art. 387);
- nei casi consentiti, ammettere il difensore al colloquio prima dell'udienza di convalida;
- la persona può essere condotta in caserma, commissariato o luogo di custodia.
La convalida dell'arresto/fermo
Termini stringenti
- la PG deve mettere a disposizione del PM l'arrestato/fermato entro 24 ore (art. 386 c. 3);
- il PM richiede al GIP la convalida entro 48 ore dall'arresto/fermo (art. 390);
- il GIP fissa udienza di convalida entro 48 ore dalla richiesta del PM (art. 391);
- totale: 96 ore (4 giorni) dall'arresto alla convalida, come previsto dall'art. 13 c. 3 Cost.;
- il mancato rispetto dei termini comporta la perdita di efficacia della misura: l'arrestato deve essere liberato.
L'udienza di convalida (art. 391 c.p.p.)
L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la presenza:
- del PM;
- del difensore dell'arrestato/fermato;
- dell'arrestato/fermato stesso.
Il GIP, nel contraddittorio:
- verifica la legittimità dell'arresto/fermo (presupposti formali e sostanziali);
- se ritiene legittimi gli atti, convalida con ordinanza;
- se ritiene illegittimi, non convalida: l'arrestato/fermato è liberato;
- il GIP decide anche sull'eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare;
- se il PM non ha richiesto misura cautelare, l'arrestato/fermato deve essere liberato anche se l'arresto è convalidato.
I provvedimenti del PM (art. 389)
L'art. 389 c.p.p. impone al PM di liberare l'arrestato/fermato quando:
- Risulta evidente che l'arresto/fermo è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge (art. 389 c. 1);
- il fatto non costituisce reato;
- il fatto non è preveduto come reato dalla legge;
- il fatto è stato commesso da persona non imputabile per età;
- il PM decide nelle ore tra l'arresto e l'udienza di convalida (24-48 ore).
Il divieto di arresto in determinati casi (art. 385)
L'art. 385 stabilisce divieti tassativi:
- Non si procede all'arresto o al fermo quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità;
- la PG deve effettuare l'accertamento e, se sussistono i presupposti, non procedere.
La compatibilità con la Costituzione
La Corte costituzionale, sent. 54/1993, ha confermato la compatibilità del sistema dell'arresto e fermo con l'art. 13 Cost., a condizione che:
- la PG dia contezza degli elementi che hanno portato alla scelta (anche se non motivazione formale);
- il giudice della convalida possa effettuare la verifica di legittimità ex ante;
- siano rispettati i termini perentori;
- siano osservate le garanzie difensive (avviso al difensore, presenza all'udienza).
Il controllo giurisdizionale
L'ordinanza di convalida e quella di non convalida sono impugnabili:
- Ricorso per Cassazione per violazione di legge (art. 391 c. 4 e 311);
- è esclusa l'impugnazione per motivi di merito;
- l'ordinanza di misura cautelare, applicata in sede di convalida, è soggetta a riesame (art. 309) e appello cautelare (art. 310).
Il verbale di arresto: requisiti
Il verbale di arresto deve contenere:
- Generalità complete dell'arrestato (con la dizione "arrestato/fermato");
- l'indicazione del reato per cui si procede;
- il luogo, giorno e ora dell'arresto;
- la narrazione dei fatti che hanno generato l'arresto;
- le circostanze rilevanti (es. tipo di flagranza, ragioni della discrezionalità nell'arresto facoltativo);
- il nome e cognome degli operatori intervenuti;
- la menzione degli avvisi dati all'arrestato (difensore, familiari);
- la firma degli operatori e (se possibile) dell'arrestato.
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