L'art. 131-bis del Codice Penale disciplina una causa di non punibilità chiamata "particolare tenuità del fatto". Introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 in attuazione della delega contenuta nella L. 67/2014, la norma consente al giudice di escludere la punibilità quando l'offesa al bene giuridico, pur essendo astrattamente integrata, sia di entità talmente minima da non meritare la sanzione penale. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) ha profondamente innovato la disciplina, ampliando notevolmente l'ambito di applicazione dell'istituto.

La ratio della norma

La causa di non punibilità per particolare tenuità risponde a una duplice ratio:

La norma si colloca in una linea evolutiva che valorizza il principio di offensività e il principio di sussidiarietà del diritto penale.

I presupposti dell'art. 131-bis (dopo la Riforma Cartabia)

Il nuovo testo dell'art. 131-bis c.p. — come modificato dalla Riforma Cartabia — richiede tre presupposti cumulativi:

  1. Limite edittale: deve trattarsi di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni ovvero pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La novità della Cartabia è il riferimento al minimo edittale (anziché al massimo, come in precedenza), che amplia significativamente l'ambito di applicazione;
  2. Particolare tenuità dell'offesa: valutata in considerazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell'art. 133 c. 1 c.p., anche in considerazione della condotta susseguente al reato;
  3. Non abitualità del comportamento: il fatto non deve essere espressione di una serie ricorrente di analoghi comportamenti dell'autore.

Corte cost. 156/2020: i reati senza minimo edittale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 156/2020, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva. La Corte ha osservato che l'opzione del legislatore di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta rivela inequivocabilmente che possono rientrare nella norma incriminatrice anche condotte della più tenue offensività. Rispetto a queste è manifestamente irragionevole l'aprioristica esclusione.

La condotta susseguente al reato

La novità più significativa introdotta dalla Riforma Cartabia è il riferimento esplicito alla condotta susseguente al reato come elemento valutativo della tenuità. Il giudice deve dunque tener conto del comportamento dell'imputato successivo alla commissione del fatto: il risarcimento del danno, le scuse alla persona offesa, l'attività di ravvedimento, la partecipazione a percorsi di mediazione o giustizia riparativa.

Secondo Cass. pen. Sez. VI 7573/2023, la condotta susseguente non può essere, di per sé sola, sufficiente a rendere tenue l'offesa: si tratta di un parametro aggiuntivo che si combina con quelli tradizionali (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo).

Le esclusioni speciali (c. 3)

Il c. 3 dell'art. 131-bis (modificato dalla Cartabia) esclude espressamente l'applicabilità della causa di non punibilità per una serie di reati di particolare allarme sociale o riconducibili alla cd. Convenzione di Istanbul su violenza di genere e domestica:

L'applicazione retroattiva del nuovo regime

Trattandosi di una norma sostanziale (incide sulla punibilità), le modifiche più favorevoli all'imputato si applicano retroattivamente ai sensi dell'art. 2 c. 4 c.p. Le nuove disposizioni della Riforma Cartabia si applicano dunque anche ai procedimenti in corso al 30 dicembre 2022 e ai fatti commessi in precedenza.

Cass. pen. Sez. V 42369/2023 e Sez. V 17816/2023 hanno confermato l'applicabilità del nuovo regime: l'art. 131-bis c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha modificato, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, ma solo per questi ultimi se la questione sia stata tempestivamente sollevata.

L'iscrizione nel casellario giudiziale

Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto va iscritto nel casellario giudiziale. La ragione è quella di consentire al giudice di verificare l'eventuale abitualità del comportamento, evitando che chi commetta più reati di "particolare tenuità" possa lucrare molteplici volte il beneficio.

Resta fermo che non se ne fa menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.P.R. 313/2002). Per il privato, dunque, l'archiviazione per tenuità non comporta conseguenze pregiudizievoli sul piano professionale o sociale.

Profili processuali

L'applicazione della particolare tenuità può essere disposta:

Fase Norma Provvedimento
Indagini preliminari art. 411 c. 1-bis c.p.p. Archiviazione per particolare tenuità del fatto
Udienza preliminare art. 425 c.p.p. Sentenza di non luogo a procedere
Dibattimento art. 469 c. 1-bis c.p.p. Sentenza di non doversi procedere
Giudizio di legittimità questione sollevata da imputato Annullamento con rinvio o decisione direttamente (sostanza più favorevole)

Il consenso della persona offesa

Nella fase delle indagini preliminari, prima dell'archiviazione, il PM deve dare avviso alla persona offesa, che può fare opposizione entro 10 giorni. L'opposizione non vincola il PM e il GIP, ma comporta l'obbligo di motivazione rinforzata della decisione di archiviazione.

Distinzione con la messa alla prova e l'oblazione

L'istituto della particolare tenuità va distinto da altri strumenti deflattivi:

Operatività della Polizia Giudiziaria

Nella fase delle indagini preliminari, la PG può segnalare al PM elementi rilevanti per la valutazione della particolare tenuità del fatto: modalità della condotta, esiguità del danno, eventuali condotte riparatorie post-fatto (scuse, rimborsi, risarcimenti), assenza di precedenti analoghi. La completezza dell'attività di indagine assume rilievo decisivo per la corretta applicazione dell'istituto.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., indicando i presupposti, le esclusioni e le novità introdotte dalla Riforma Cartabia".

Risposta strutturata: (i) introduzione D.Lgs. 28/2015 e ratio (proporzionalità e deflazione); (ii) presupposti cumulativi dopo Cartabia (limite minimo 2 anni; particolare tenuità dell'offesa; non abitualità); (iii) novità della "condotta susseguente al reato" (Cass. 7573/2023); (iv) Corte cost. 156/2020 sui reati senza minimo edittale; (v) esclusioni speciali del c. 3 (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, reati Convenzione Istanbul, motivi abietti); (vi) applicazione retroattiva ex art. 2 c. 4 c.p.; (vii) iscrizione nel casellario (Sezioni Unite) ma non menzione nei certificati; (viii) profili processuali (art. 411 c.p.p., 425, 469); (ix) distinzione con messa alla prova e oblazione.

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