L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone informate sui fatti è un atto fondamentale di polizia giudiziaria, disciplinato dall'art. 349 del codice di procedura penale. Questa guida illustra contenuto, modalità, accompagnamento per identificazione e accertamenti consentiti.
Quadro normativo
L'identificazione è disciplinata da:
- Art. 349 c.p.p.: identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone in grado di riferire circostanze utili.
- Art. 4 TULPS (R.D. 773/1931): obbligo di esibire documenti su richiesta dell'autorità di PS.
- Art. 651 c.p.: rifiuto di dare le proprie generalità (sanzione penale: arresto fino a 1 mese o ammenda fino a 206 €).
- Art. 11 D.L. 59/1978 conv. L. 191/1978: accompagnamento per identificazione di polizia di sicurezza (istituto tuttora vigente, distinto da quello di polizia giudiziaria ex art. 349 c.p.p.: finalità preventiva, durata massima 24 ore, applicabile a "chiunque" rifiuti di dichiarare le generalità o per cui sussistano sufficienti indizi di falsità, anche fuori da un procedimento penale).
Soggetti che possono essere identificati
L'art. 349 c.p.p. distingue due categorie:
| Soggetto | Riferimento | Contenuto |
|---|---|---|
| Persona nei cui confronti sono svolte indagini (indagato) | Art. 349 c. 1 | Identificazione + raccolta elementi utili (anche con prelievo capelli, saliva) |
| Persone in grado di riferire circostanze utili | Art. 349 c. 1 | Identificazione semplice |
Modalità dell'identificazione (art. 349 c. 1)
La PG procede all'identificazione attraverso:
- Richiesta di esibire documenti di identità: carta d'identità, passaporto, patente di guida.
- Verifica delle generalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, professione.
- Domanda sui contrassegni: tatuaggi, cicatrici, segni particolari.
- Verifica nell'archivio CED: il Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia (banca dati centrale).
- In caso di necessità: rilievi fotografici, dattiloscopici e antropometrici (art. 349 c. 2 bis).
Identificazione e altri accertamenti sulla persona
L'art. 349 c. 2-bis (introdotto dalla L. 155/2005 antiterrorismo) consente alla PG, quando occorre e con il consenso dell'interessato, di procedere a:
- Rilievi fotografici.
- Rilievi antropometrici (altezza, peso, caratteristiche fisiche).
- Rilievi dattiloscopici (impronte digitali).
- Prelievo di capelli o saliva per accertamenti del DNA (con autorizzazione del PM se manca il consenso, ai sensi dell'art. 349 c. 2-bis e dell'art. 224-bis c.p.p.).
In caso di rifiuto della persona, la PG può procedere coattivamente solo:
- Per i rilievi non invasivi (foto, dattiloscopici, antropometrici): con previa autorizzazione anche orale del PM, comunicata al difensore.
- Per i rilievi invasivi (DNA da saliva, capelli, ecc.): con autorizzazione formale del giudice (artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.).
Accompagnamento per identificazione (art. 349 c. 4)
Se l'identificazione non può essere effettuata sul posto, la PG può accompagnare la persona presso un ufficio di polizia per il tempo strettamente necessario:
- Durata massima: 12 ore, prorogabili fino a 24 ore dal PM in casi eccezionali e quando l'identificazione si presenta complessa (art. 349 c. 4).
- La PG deve avvisare immediatamente il PM dell'avvenuto accompagnamento.
- Deve informare la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore.
- L'accompagnamento si conclude appena identificata la persona o, comunque, allo scadere dei termini.
Differenza con il fermo e l'arresto
| Istituto | Norma | Presupposti | Durata |
|---|---|---|---|
| Identificazione | Art. 349 c.p.p. | Esigenza di identificare | Sul posto, brevissima |
| Accompagnamento per identificazione | Art. 349 c. 4 | Impossibilità di identificare sul posto | Max 12 ore (prorogabili a 24) |
| Fermo di indiziato | Art. 384 c.p.p. | Gravi indizi e pericolo di fuga | Max 96 ore (48+48) |
| Arresto in flagranza | Artt. 380-381 c.p.p. | Flagranza di reato (obbligatoria/facoltativa) | Max 96 ore (48+48) |
Diritti della persona accompagnata
La persona accompagnata per identificazione gode di alcuni diritti fondamentali:
- Essere informata della facoltà di avvisare un familiare.
- Essere informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
- Essere trattata con rispetto della dignità umana (art. 13 Cost.).
- Rilasciata immediatamente al termine dell'identificazione.
- Avere notizia della comunicazione al PM.
Identificazione e Documenti
I documenti utili per l'identificazione sono:
- Carta d'identità (cartacea o elettronica - CIE).
- Passaporto.
- Patente di guida.
- Tesserino postale con fotografia e firma riconosciuta.
- Documenti rilasciati da Amministrazioni pubbliche (es. tessera del partito, libretto di pensione, tessera sanitaria con foto).
I documenti devono essere in corso di validità e muniti di fotografia. Lo SPID e la CIE possono integrare l'identificazione tramite dispositivi digitali abilitati.
Rifiuto di dare le proprie generalità
L'art. 651 c.p. punisce con l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda fino a 206 € chi "richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali".
Il rifiuto integra reato; la PG può procedere ad arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) o, in alternativa, all'accompagnamento per identificazione ai sensi dell'art. 349 c. 4 c.p.p.
Procedura operativa della PG
- Avvicinare la persona: presentarsi come operatore di PG, mostrare distintivo.
- Richiedere documenti: in modo cortese ma fermo.
- Verificare l'autenticità: confronto foto-volto, validità, eventuale verifica in banca dati.
- Annotare le generalità sul verbale di identificazione.
- In caso di indagato: avvisare della facoltà di nominare un difensore e degli avvertimenti di legge.
- Trasmettere al PM: il verbale di identificazione è inviato al PM con la notizia di reato.
L'identificazione di stranieri
Per gli stranieri, l'identificazione segue lo stesso schema, con alcune specificità:
- Verifica di permesso di soggiorno, visto, passaporto.
- In caso di irregolarità sul territorio, la PG segnala alla Questura ai sensi del D.Lgs. 286/1998 (TU Immigrazione).
- Per stranieri identificati come irregolari, possibile trattenimento in CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) su richiesta del Questore e convalida del GdP.
Errori comuni della PG
- Procedere a rilievi invasivi (DNA, sangue) senza autorizzazione del PM o del giudice.
- Trattenere oltre i termini (12/24 ore) senza giustificazione.
- Non avvisare il PM dell'avvenuto accompagnamento.
- Non informare l'interessato della facoltà di nominare un difensore.
- Verbalizzare in modo lacunoso le generalità (errori sui dati anagrafici).
Domanda tipica all'orale
"Per quanto tempo può essere trattenuta una persona accompagnata per identificazione?". Risposta: ai sensi dell'art. 349 c. 4 c.p.p., l'accompagnamento per identificazione presso un ufficio di polizia non può superare 12 ore, prorogabili fino a 24 ore dal PM in casi eccezionali e di particolare complessità.
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