Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023 (pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023), con efficacia delle disposizioni a decorrere dal 15 luglio 2023 (e dal 17 dicembre 2023 per i soggetti privati che hanno impiegato in media nell'ultimo anno fino a 249 lavoratori), l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 ("Direttiva Whistleblowing"), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Il decreto ha abrogato il previgente art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 179/2017, riscrivendo integralmente la disciplina della tutela del segnalante.
Il quadro normativo e l'evoluzione storica
La tutela del whistleblower (letteralmente "soffiatore di fischietto") nel pubblico impiego italiano è stata introdotta dalla L. 190/2012 (anticorruzione) con l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.Lgs. 165/2001. La L. 30 novembre 2017 n. 179 ha ampliato l'ambito di applicazione, ma il sistema rimaneva incompleto. Con la Direttiva UE 2019/1937, gli Stati membri dovevano adottare entro il 17 dicembre 2021 norme minime comuni; l'Italia ha recepito la Direttiva con il D.Lgs. 24/2023, con efficacia integrale dal 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro privati con 50-249 dipendenti.
L'ambito oggettivo: cosa può essere segnalato
Il D.Lgs. 24/2023 ha ampliato significativamente l'ambito di applicazione. Possono essere segnalate:
| Categoria | Tipologia di violazione |
|---|---|
| Violazioni del diritto UE | Materie di cui all'allegato della Direttiva (appalti, servizi finanziari, prodotti, ambiente, salute pubblica, tutela consumatori, privacy, sicurezza alimentare, etc.) |
| Atti od omissioni lesivi del mercato interno UE | Aiuti di Stato, fiscalità societaria |
| Violazioni di disposizioni normative nazionali | Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali |
| Illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 | Reati presupposto della responsabilità degli enti |
Possono essere segnalate anche attività illecite non ancora compiute, se il whistleblower ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.
I limiti dell'ambito oggettivo
L'art. 1 del D.Lgs. 24/2023 esclude espressamente dall'ambito di applicazione:
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante;
- Le questioni che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro;
- Le segnalazioni già obbligatoriamente disciplinate dagli atti UE o nazionali in materia di servizi finanziari, sicurezza, trasporti (regimi speciali).
L'ambito soggettivo: chi può segnalare
L'art. 3 amplia notevolmente l'ambito soggettivo. Possono effettuare segnalazioni protette:
- Dipendenti di enti pubblici e privati;
- Lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, tirocinanti, volontari (anche non retribuiti);
- Liberi professionisti e altri prestatori d'opera che lavorano per soggetti del settore pubblico o privato;
- Lavoratori in prova o periodo di apprendistato;
- Candidati al posto di lavoro (per informazioni acquisite durante la selezione);
- Ex dipendenti (per informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro);
- Persone fisiche connesse al whistleblower (familiari, colleghi che lo assistono);
- Azionisti, soci, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza.
I quattro canali di segnalazione
Il D.Lgs. 24/2023 prevede quattro canali attraverso cui può essere effettuata la segnalazione, secondo un'ordine di priorità:
| Canale | Norma | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 1. Canale interno | art. 4 D.Lgs. 24/2023 | Istituito dall'ente; modalità prioritaria; crittografia obbligatoria |
| 2. Canale esterno ANAC | artt. 6-7 D.Lgs. 24/2023 | Gestito da ANAC; accessibile in casi tassativi |
| 3. Divulgazione pubblica | art. 15 D.Lgs. 24/2023 | Stampa, mezzi elettronici, soltanto in casi residuali |
| 4. Denuncia all'AG | artt. 331 ss. c.p.p. | Sempre possibile (Autorità giudiziaria o contabile) |
Il canale interno (art. 4)
Tutti gli enti del settore pubblico e gli enti privati con almeno 50 dipendenti devono istituire un canale interno di segnalazione, che garantisca:
- Riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, anche tramite strumenti di crittografia;
- Possibilità di segnalazione in forma scritta (cartacea o tramite portale online) o orale (telefonata, audioregistrazione, incontro);
- Acquisita la segnalazione, deve fornirsi un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- Il soggetto incaricato fornisce riscontro al whistleblower entro 3 mesi dalla data di ricezione;
- La gestione del canale è affidata a una persona dedicata (o un ufficio interno, o un soggetto esterno) con autonomia e competenze adeguate.
Il canale esterno ANAC (artt. 6-7)
Il segnalante può ricorrere al canale esterno gestito dall'ANAC solo in casi tassativi:
- Il canale interno non è stato attivato o non è conforme;
- Il canale interno non ha gestito correttamente la segnalazione (o non vi è stato seguito);
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna determini il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
L'ANAC, sentito il Garante Privacy, ha emanato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, con le Linee Guida sulle modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida sono state aggiornate nel 2025-2026, anche alla luce del parere del Garante Privacy n. 581 del 9 ottobre 2025.
La divulgazione pubblica (art. 15)
La divulgazione pubblica è ammessa solo se:
- Il segnalante ha già effettuato la segnalazione esterna o interna senza ricevere riscontro nei termini;
- La violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- C'è un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsioni o un'inefficace risposta;
- Sussiste un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa portare a un occultamento o distruzione di prove.
La tutela del segnalante (artt. 16-23)
Il D.Lgs. 24/2023 introduce un sistema rafforzato di tutele:
- Riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo eccezioni tassative (ad es. autorità giudiziaria);
- Divieto di ritorsione (art. 17): proibita ogni forma di comportamento che possa danneggiare il segnalante a causa della segnalazione;
- Nullità degli atti ritorsivi (art. 19): licenziamento, demansionamento, mancata progressione, sanzioni disciplinari ritorsive sono nulli;
- Inversione dell'onere della prova: spetta al datore di lavoro provare che le decisioni assunte sono state determinate da ragioni estranee alla segnalazione;
- Misure di sostegno: gratuito patrocinio, assistenza legale ANAC;
- Protezione anche per chi assiste il whistleblower nel processo.
Gli atti ritorsivi vietati
L'art. 17 elenca le condotte qualificate come ritorsive e quindi vietate:
- Licenziamento, sospensione, retrocessione, mancata promozione;
- Mutamento di funzioni, demansionamento;
- Cambiamento di luogo di lavoro, riduzione di stipendio;
- Sanzioni disciplinari;
- Note di valutazione negative;
- Adozione di misure disciplinari ingiustificate;
- Discriminazione, mobbing;
- Mancata conversione di un contratto a termine in indeterminato;
- Risoluzione anticipata di contratti di lavoro;
- Annullamento di una licenza o di un permesso.
Le sanzioni ANAC
L'ANAC è dotata di poteri sanzionatori diretti (art. 21):
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Atti ritorsivi accertati | Da € 10.000 a € 50.000 |
| Ostacolo alla segnalazione | Da € 10.000 a € 50.000 |
| Mancata istituzione canale interno o conforme | Da € 10.000 a € 50.000 |
| Mancato follow-up | Da € 10.000 a € 50.000 |
| Violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 12) | Da € 10.000 a € 50.000 |
| Accertata responsabilità disciplinare del segnalante per colpa grave (art. 16 c. 3) | Da € 500 a € 2.500 (salvo condanna del segnalante per calunnia/diffamazione) |
Le condizioni per la protezione
La protezione del whistleblower opera solo se:
- Le informazioni segnalate sono vere o ragionevolmente ritenute tali al momento della segnalazione;
- La segnalazione è stata effettuata in buona fede;
- Sono state rispettate le condizioni previste dal decreto (artt. 4-7-15).
La protezione non opera:
- In caso di responsabilità penale per calunnia, diffamazione (e fattispecie analoghe) accertata in via definitiva;
- In caso di responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Il trattamento dei dati personali
Il D.Lgs. 24/2023 si coordina con il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il Garante Privacy ha vigilato sulla compatibilità della disciplina del whistleblowing con la protezione dei dati personali, attraverso pareri e raccordi con ANAC (delibera 311/2023, parere n. 581/2025).
Whistleblowing e Codice di Comportamento
Il D.P.R. 81/2023, che ha modificato il Codice di comportamento (DPR 62/2013), richiama espressamente il sistema di riservatezza e protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023, con il divieto di atti di ritorsione conseguenti alla segnalazione (licenziamenti, provvedimenti disciplinari, retrocessioni). Il dipendente che effettua una segnalazione nel rispetto del D.Lgs. 24/2023 è protetto sia dal Codice (art. 8 prevenzione corruzione) sia dalla normativa specifica.
Operatività per il dipendente PA
Il dipendente PA che intenda segnalare un illecito deve: (i) verificare che l'amministrazione abbia attivato un canale interno; (ii) preferire il canale interno; (iii) raccogliere elementi concreti a sostegno della segnalazione (la buona fede non basta: occorre ragionevole conoscenza); (iv) utilizzare i canali ufficiali (no semplice email al dirigente); (v) conservare prova della segnalazione e del riscontro; (vi) in caso di ritorsioni, segnalare ad ANAC ed eventualmente promuovere azioni legali. È importante distinguere il whistleblowing dalla mera lamentela o critica al funzionamento dell'ufficio.
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri la disciplina del whistleblowing nel pubblico impiego ex D.Lgs. 24/2023, con particolare riferimento ai canali di segnalazione, alla tutela del segnalante e al ruolo di ANAC".
Risposta strutturata: (i) cornice: Direttiva UE 2019/1937, D.Lgs. 24/2023 in vigore dal 30/3/2023 con efficacia dal 15/7/2023, abrogazione art. 54-bis D.Lgs. 165/2001; (ii) ambito oggettivo: violazioni diritto UE, diritto nazionale, D.Lgs. 231/2001; (iii) ambito soggettivo: dipendenti, ex dipendenti, candidati, volontari, fornitori, persone connesse; (iv) quattro canali: interno (priorità), esterno ANAC (casi tassativi), divulgazione pubblica (residuale), denuncia AG; (v) canale interno: crittografia, riservatezza, riscontro 3 mesi, avviso 7 gg; (vi) tutele: divieto ritorsioni (art. 17), nullità atti ritorsivi (art. 19), inversione onere prova, gratuito patrocinio; (vii) sanzioni ANAC da € 10.000 a € 50.000 (atti ritorsivi, no canale, no follow-up); (viii) condizioni protezione: buona fede + ragionevole conoscenza; (ix) Delibera ANAC 311/2023 e Linee Guida 2025; (x) coordinamento GDPR e Codice Privacy.
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