Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023 (pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023), con efficacia delle disposizioni a decorrere dal 15 luglio 2023 (e dal 17 dicembre 2023 per i soggetti privati che hanno impiegato in media nell'ultimo anno fino a 249 lavoratori), l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 ("Direttiva Whistleblowing"), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Il decreto ha abrogato il previgente art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 179/2017, riscrivendo integralmente la disciplina della tutela del segnalante.

Il quadro normativo e l'evoluzione storica

La tutela del whistleblower (letteralmente "soffiatore di fischietto") nel pubblico impiego italiano è stata introdotta dalla L. 190/2012 (anticorruzione) con l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.Lgs. 165/2001. La L. 30 novembre 2017 n. 179 ha ampliato l'ambito di applicazione, ma il sistema rimaneva incompleto. Con la Direttiva UE 2019/1937, gli Stati membri dovevano adottare entro il 17 dicembre 2021 norme minime comuni; l'Italia ha recepito la Direttiva con il D.Lgs. 24/2023, con efficacia integrale dal 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro privati con 50-249 dipendenti.

L'ambito oggettivo: cosa può essere segnalato

Il D.Lgs. 24/2023 ha ampliato significativamente l'ambito di applicazione. Possono essere segnalate:

Categoria Tipologia di violazione
Violazioni del diritto UE Materie di cui all'allegato della Direttiva (appalti, servizi finanziari, prodotti, ambiente, salute pubblica, tutela consumatori, privacy, sicurezza alimentare, etc.)
Atti od omissioni lesivi del mercato interno UE Aiuti di Stato, fiscalità societaria
Violazioni di disposizioni normative nazionali Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
Illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Reati presupposto della responsabilità degli enti

Possono essere segnalate anche attività illecite non ancora compiute, se il whistleblower ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

I limiti dell'ambito oggettivo

L'art. 1 del D.Lgs. 24/2023 esclude espressamente dall'ambito di applicazione:

L'ambito soggettivo: chi può segnalare

L'art. 3 amplia notevolmente l'ambito soggettivo. Possono effettuare segnalazioni protette:

I quattro canali di segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023 prevede quattro canali attraverso cui può essere effettuata la segnalazione, secondo un'ordine di priorità:

Canale Norma Caratteristiche
1. Canale interno art. 4 D.Lgs. 24/2023 Istituito dall'ente; modalità prioritaria; crittografia obbligatoria
2. Canale esterno ANAC artt. 6-7 D.Lgs. 24/2023 Gestito da ANAC; accessibile in casi tassativi
3. Divulgazione pubblica art. 15 D.Lgs. 24/2023 Stampa, mezzi elettronici, soltanto in casi residuali
4. Denuncia all'AG artt. 331 ss. c.p.p. Sempre possibile (Autorità giudiziaria o contabile)

Il canale interno (art. 4)

Tutti gli enti del settore pubblico e gli enti privati con almeno 50 dipendenti devono istituire un canale interno di segnalazione, che garantisca:

Il canale esterno ANAC (artt. 6-7)

Il segnalante può ricorrere al canale esterno gestito dall'ANAC solo in casi tassativi:

  1. Il canale interno non è stato attivato o non è conforme;
  2. Il canale interno non ha gestito correttamente la segnalazione (o non vi è stato seguito);
  3. Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna determini il rischio di ritorsione;
  4. Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC, sentito il Garante Privacy, ha emanato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, con le Linee Guida sulle modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida sono state aggiornate nel 2025-2026, anche alla luce del parere del Garante Privacy n. 581 del 9 ottobre 2025.

La divulgazione pubblica (art. 15)

La divulgazione pubblica è ammessa solo se:

La tutela del segnalante (artt. 16-23)

Il D.Lgs. 24/2023 introduce un sistema rafforzato di tutele:

Gli atti ritorsivi vietati

L'art. 17 elenca le condotte qualificate come ritorsive e quindi vietate:

Le sanzioni ANAC

L'ANAC è dotata di poteri sanzionatori diretti (art. 21):

Violazione Sanzione
Atti ritorsivi accertati Da € 10.000 a € 50.000
Ostacolo alla segnalazione Da € 10.000 a € 50.000
Mancata istituzione canale interno o conforme Da € 10.000 a € 50.000
Mancato follow-up Da € 10.000 a € 50.000
Violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 12) Da € 10.000 a € 50.000
Accertata responsabilità disciplinare del segnalante per colpa grave (art. 16 c. 3) Da € 500 a € 2.500 (salvo condanna del segnalante per calunnia/diffamazione)

Le condizioni per la protezione

La protezione del whistleblower opera solo se:

  1. Le informazioni segnalate sono vere o ragionevolmente ritenute tali al momento della segnalazione;
  2. La segnalazione è stata effettuata in buona fede;
  3. Sono state rispettate le condizioni previste dal decreto (artt. 4-7-15).

La protezione non opera:

Il trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 24/2023 si coordina con il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il Garante Privacy ha vigilato sulla compatibilità della disciplina del whistleblowing con la protezione dei dati personali, attraverso pareri e raccordi con ANAC (delibera 311/2023, parere n. 581/2025).

Whistleblowing e Codice di Comportamento

Il D.P.R. 81/2023, che ha modificato il Codice di comportamento (DPR 62/2013), richiama espressamente il sistema di riservatezza e protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023, con il divieto di atti di ritorsione conseguenti alla segnalazione (licenziamenti, provvedimenti disciplinari, retrocessioni). Il dipendente che effettua una segnalazione nel rispetto del D.Lgs. 24/2023 è protetto sia dal Codice (art. 8 prevenzione corruzione) sia dalla normativa specifica.

Operatività per il dipendente PA

Il dipendente PA che intenda segnalare un illecito deve: (i) verificare che l'amministrazione abbia attivato un canale interno; (ii) preferire il canale interno; (iii) raccogliere elementi concreti a sostegno della segnalazione (la buona fede non basta: occorre ragionevole conoscenza); (iv) utilizzare i canali ufficiali (no semplice email al dirigente); (v) conservare prova della segnalazione e del riscontro; (vi) in caso di ritorsioni, segnalare ad ANAC ed eventualmente promuovere azioni legali. È importante distinguere il whistleblowing dalla mera lamentela o critica al funzionamento dell'ufficio.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina del whistleblowing nel pubblico impiego ex D.Lgs. 24/2023, con particolare riferimento ai canali di segnalazione, alla tutela del segnalante e al ruolo di ANAC".

Risposta strutturata: (i) cornice: Direttiva UE 2019/1937, D.Lgs. 24/2023 in vigore dal 30/3/2023 con efficacia dal 15/7/2023, abrogazione art. 54-bis D.Lgs. 165/2001; (ii) ambito oggettivo: violazioni diritto UE, diritto nazionale, D.Lgs. 231/2001; (iii) ambito soggettivo: dipendenti, ex dipendenti, candidati, volontari, fornitori, persone connesse; (iv) quattro canali: interno (priorità), esterno ANAC (casi tassativi), divulgazione pubblica (residuale), denuncia AG; (v) canale interno: crittografia, riservatezza, riscontro 3 mesi, avviso 7 gg; (vi) tutele: divieto ritorsioni (art. 17), nullità atti ritorsivi (art. 19), inversione onere prova, gratuito patrocinio; (vii) sanzioni ANAC da € 10.000 a € 50.000 (atti ritorsivi, no canale, no follow-up); (viii) condizioni protezione: buona fede + ragionevole conoscenza; (ix) Delibera ANAC 311/2023 e Linee Guida 2025; (x) coordinamento GDPR e Codice Privacy.

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