Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è uno dei pilastri della trasparenza amministrativa. In Italia coesistono tre tipologie di accesso, con presupposti e finalità diverse: l'accesso documentale (L. 241/1990), l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato ("FOIA", D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Questa guida le confronta e ne spiega i meccanismi.

1. Accesso documentale (artt. 22-25 L. 241/1990)

L'accesso documentale è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22-25 della L. 241/1990 (e dal regolamento attuativo D.P.R. 184/2006).

Chi può chiedere

Possono accedere "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 c. 1 lett. b L. 241/1990).

Caratteristiche

Limiti

L'accesso è escluso o limitato per:

2. Accesso civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013)

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque, senza necessità di motivare, di chiedere alla PA la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali la legge prevede l'obbligo di pubblicazione, qualora l'amministrazione abbia omesso di pubblicarli.

Caratteristiche

3. Accesso civico generalizzato — FOIA (art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013)

L'accesso civico generalizzato, introdotto in Italia dal D.Lgs. 97/2016 (cd. "FOIA" — Freedom of Information Act, sul modello USA/UK), è il diritto di chiunque di chiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle PA, anche oltre gli obblighi di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico.

Caratteristiche

Limiti del FOIA (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013)

L'accesso generalizzato è escluso o limitato per tutelare:

La PA deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e gli interessi protetti, e motivare il diniego.

Tabella di confronto

Accesso documentaleAccesso civico sempliceFOIA
NormativaL. 241/1990 artt. 22-25D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2
Chi puòInteressatiChiunqueChiunque
MotivazioneObbligatoriaNon richiestaNon richiesta
OggettoDocumenti collegati a interesse specificoDocumenti soggetti a obbligo di pubblicazioneQualsiasi documento, salvo eccezioni
Termine30 giorni30 giorni30 giorni
SilenzioRigettoRigettoRigetto (con riesame al RPCT)
TutelaTARRPCT, poi TARRPCT, poi TAR

Procedura pratica per il richiedente

  1. Identificare la PA destinataria della richiesta.
  2. Compilare l'istanza: per l'accesso documentale, indicare i documenti richiesti e l'interesse; per il FOIA, indicare i documenti senza obbligo di motivazione.
  3. Inviare la richiesta: tramite PEC, raccomandata A/R, consegna a mano (con ricevuta), o tramite portale online (se previsto).
  4. Attendere il termine: 30 giorni.
  5. In caso di diniego o silenzio: ricorrere al TAR entro 30 giorni (accesso documentale) o presentare richiesta di riesame al RPCT (FOIA).

Costi

L'accesso è gratuito; la PA può richiedere solo il rimborso dei costi di riproduzione (fotocopie, scansione) e i diritti di ricerca e visura, in misura limitata. Per l'accesso digitale (invio via mail o PEC), i costi sono praticamente nulli.

Esempio pratico

"Voglio conoscere le retribuzioni dei dirigenti del mio Comune. Quale tipo di accesso uso?". Risposta: si tratta di dati per cui esiste un obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale. Se sono pubblicati, basta consultarli. Se mancano, si può presentare accesso civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013) per chiederne la pubblicazione.

"Voglio sapere quanto è stato speso per un appalto specifico che non è ancora concluso, e per il quale non ci sono obblighi di pubblicazione". Risposta: si può presentare accesso civico generalizzato (FOIA), senza obbligo di motivare la richiesta (l'eventuale richiamo all'interesse al controllo democratico è facoltativo e può aiutare la PA nella valutazione del bilanciamento). La PA dovrà infatti bilanciare l'interesse all'accesso con eventuali esigenze di riservatezza commerciale o di indagine, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

Domanda tipica all'orale

"Qual è la differenza tra accesso documentale e accesso civico generalizzato?". Risposta: l'accesso documentale (L. 241/1990) richiede un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, è strumentale alla tutela di una posizione giuridica; l'accesso generalizzato (FOIA, D.Lgs. 33/2013) può essere esercitato da chiunque, senza necessità di motivare la richiesta, ed è finalizzato al controllo democratico sull'attività della PA. I limiti sono diversi e più stringenti per l'accesso generalizzato (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013).

Materiale di studio

Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026

Manuale completo che copre anche diritto amministrativo, TUEL, ordinamento degli enti locali e procedimento amministrativo.

Vedi su Amazon ↗