Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è uno dei pilastri della trasparenza amministrativa. In Italia coesistono tre tipologie di accesso, con presupposti e finalità diverse: l'accesso documentale (L. 241/1990), l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato ("FOIA", D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Questa guida le confronta e ne spiega i meccanismi.
1. Accesso documentale (artt. 22-25 L. 241/1990)
L'accesso documentale è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22-25 della L. 241/1990 (e dal regolamento attuativo D.P.R. 184/2006).
Chi può chiedere
Possono accedere "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 c. 1 lett. b L. 241/1990).
Caratteristiche
- Finalità: tutela di una situazione giuridica soggettiva del richiedente.
- Motivazione: l'istanza deve essere motivata e indicare l'interesse specifico.
- Termine: la PA risponde entro 30 giorni. Decorso il termine senza risposta, l'accesso si considera rifiutato (silenzio-rigetto).
- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 30 giorni dal diniego o dal silenzio-rigetto.
Limiti
L'accesso è escluso o limitato per:
- Documenti coperti da segreto di Stato o da altre norme di riservatezza.
- Procedimenti tributari, di emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione.
- Documenti riguardanti l'attività della PA diretta all'emanazione di atti normativi.
- Tutela di dati personali di terzi (bilanciamento con privacy).
2. Accesso civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013)
L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque, senza necessità di motivare, di chiedere alla PA la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali la legge prevede l'obbligo di pubblicazione, qualora l'amministrazione abbia omesso di pubblicarli.
Caratteristiche
- Chi può chiedere: chiunque, senza dovere dimostrare un interesse specifico.
- Oggetto: documenti per cui esiste un obbligo di pubblicazione (es. bilanci, organigrammi, retribuzioni dirigenti, bandi, ecc.).
- Termine: 30 giorni per la pubblicazione e la comunicazione al richiedente.
- Tutela: richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), poi ricorso al TAR.
3. Accesso civico generalizzato — FOIA (art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013)
L'accesso civico generalizzato, introdotto in Italia dal D.Lgs. 97/2016 (cd. "FOIA" — Freedom of Information Act, sul modello USA/UK), è il diritto di chiunque di chiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle PA, anche oltre gli obblighi di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico.
Caratteristiche
- Chi può chiedere: chiunque, senza dovere dimostrare un interesse né motivare la richiesta.
- Oggetto: qualsiasi documento, dato o informazione detenuto dalla PA, salvo i casi di esclusione.
- Termine: 30 giorni.
- Tutela: richiesta di riesame al RPCT, poi ricorso al TAR.
Limiti del FOIA (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013)
L'accesso generalizzato è escluso o limitato per tutelare:
- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
- La sicurezza nazionale.
- La difesa e le questioni militari.
- Le relazioni internazionali.
- La politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- Le indagini su reati e il loro perseguimento.
- Il regolare svolgimento delle attività ispettive.
- La protezione dei dati personali.
- La libertà e segretezza della corrispondenza.
- Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.
La PA deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e gli interessi protetti, e motivare il diniego.
Tabella di confronto
| Accesso documentale | Accesso civico semplice | FOIA | |
|---|---|---|---|
| Normativa | L. 241/1990 artt. 22-25 | D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1 | D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2 |
| Chi può | Interessati | Chiunque | Chiunque |
| Motivazione | Obbligatoria | Non richiesta | Non richiesta |
| Oggetto | Documenti collegati a interesse specifico | Documenti soggetti a obbligo di pubblicazione | Qualsiasi documento, salvo eccezioni |
| Termine | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
| Silenzio | Rigetto | Rigetto | Rigetto (con riesame al RPCT) |
| Tutela | TAR | RPCT, poi TAR | RPCT, poi TAR |
Procedura pratica per il richiedente
- Identificare la PA destinataria della richiesta.
- Compilare l'istanza: per l'accesso documentale, indicare i documenti richiesti e l'interesse; per il FOIA, indicare i documenti senza obbligo di motivazione.
- Inviare la richiesta: tramite PEC, raccomandata A/R, consegna a mano (con ricevuta), o tramite portale online (se previsto).
- Attendere il termine: 30 giorni.
- In caso di diniego o silenzio: ricorrere al TAR entro 30 giorni (accesso documentale) o presentare richiesta di riesame al RPCT (FOIA).
Costi
L'accesso è gratuito; la PA può richiedere solo il rimborso dei costi di riproduzione (fotocopie, scansione) e i diritti di ricerca e visura, in misura limitata. Per l'accesso digitale (invio via mail o PEC), i costi sono praticamente nulli.
Esempio pratico
"Voglio conoscere le retribuzioni dei dirigenti del mio Comune. Quale tipo di accesso uso?". Risposta: si tratta di dati per cui esiste un obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale. Se sono pubblicati, basta consultarli. Se mancano, si può presentare accesso civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013) per chiederne la pubblicazione.
"Voglio sapere quanto è stato speso per un appalto specifico che non è ancora concluso, e per il quale non ci sono obblighi di pubblicazione". Risposta: si può presentare accesso civico generalizzato (FOIA), senza obbligo di motivare la richiesta (l'eventuale richiamo all'interesse al controllo democratico è facoltativo e può aiutare la PA nella valutazione del bilanciamento). La PA dovrà infatti bilanciare l'interesse all'accesso con eventuali esigenze di riservatezza commerciale o di indagine, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.
Domanda tipica all'orale
"Qual è la differenza tra accesso documentale e accesso civico generalizzato?". Risposta: l'accesso documentale (L. 241/1990) richiede un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, è strumentale alla tutela di una posizione giuridica; l'accesso generalizzato (FOIA, D.Lgs. 33/2013) può essere esercitato da chiunque, senza necessità di motivare la richiesta, ed è finalizzato al controllo democratico sull'attività della PA. I limiti sono diversi e più stringenti per l'accesso generalizzato (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013).
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