Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (pubblicato nella G.U. del 4 giugno 2013 n. 129), è stato adottato in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'art. 1 c. 44 della L. 6 novembre 2012 n. 190 (cd. "legge anticorruzione"). Costituisce uno strumento essenziale per garantire la qualità dei servizi, la prevenzione della corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. È stato profondamente innovato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, entrato in vigore il 14 luglio 2023, in attuazione dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 (convertito in L. 79/2022), nell'ambito del PNRR.
L'ambito di applicazione (artt. 1-2)
Il Codice si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, le sue disposizioni sono estese, per quanto compatibili:
- Ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- Ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
- Ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione.
Ogni amministrazione adotta un proprio codice di comportamento interno, che integra e specifica le disposizioni del Codice generale, sulla base degli indirizzi forniti dall'ANAC.
I principi generali (art. 3)
L'art. 3 enuncia i principi cardinali che il dipendente pubblico deve osservare:
- Costituzione e leggi: il dipendente osserva la Costituzione e le leggi nell'esercizio dei propri doveri;
- Servizio della Nazione: con disciplina e onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- Lealtà, integrità, parità di trattamento;
- Servizio esclusivo all'interesse generale, non perseguendo interessi privati;
- Cura efficiente della risorsa pubblica.
I regali, compensi e altre utilità (art. 4)
L'art. 4 disciplina una delle aree più delicate: il dipendente non chiede né accetta regali, compensi o altre utilità, salvo che siano:
- D'uso e di modico valore;
- Effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia;
- Nell'ambito delle consuetudini internazionali.
La soglia di "modico valore" è fissata in € 150,00: è il limite indicato nel Codice generale, che ogni amministrazione può ridurre con il proprio codice interno (mai aumentare). Il dipendente non può:
- Accettare regali da soggetti che possano trarre benefici dalla sua attività;
- Riservare un trattamento privilegiato a chiunque gli abbia donato qualcosa;
- Accettare incarichi di collaborazione da soggetti con interessi economici verso l'amministrazione (salvo autorizzazione).
I regali ricevuti fuori dei casi consentiti sono messi a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o devoluti a fini istituzionali.
La partecipazione ad associazioni (art. 5)
Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio l'adesione o l'appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con l'attività dell'ufficio. Sono esclusi i partiti politici e i sindacati. Non è ammessa l'adesione a associazioni segrete (in conformità all'art. 18 Cost. e alla L. 17/1982 sulla P2).
Il conflitto di interessi (art. 6) e l'obbligo di astensione (art. 7)
L'art. 6 impone al dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di:
- Informare per iscritto il proprio dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, intercorsi negli ultimi 3 anni;
- Specificare se si trovi in rapporti finanziari con soggetti che hanno interessi in attività dell'amministrazione.
L'art. 7 sancisce l'obbligo di astensione: il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, oppure di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi. L'astensione deve essere comunicata per iscritto al dirigente.
La prevenzione della corruzione (art. 8)
L'art. 8 impone al dipendente di:
- Rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione;
- Prestare la collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT);
- Segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito (whistleblowing, oggi disciplinato dal D.Lgs. 24/2023);
- Rispettare le previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (oggi PIAO).
La trasparenza e tracciabilità (art. 9)
Il dipendente assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 (riforma trasparenza, FOIA). Le tracce dell'attività amministrativa devono essere mantenute attraverso i sistemi documentali dell'amministrazione e la conservazione dei dati. La tracciabilità dei processi decisionali è garantita da apposita documentazione.
Il comportamento nei rapporti privati (art. 10)
Nei rapporti privati, il dipendente:
- Non sfrutta né menziona la propria posizione per ottenere benefici;
- Non assume comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'amministrazione;
- Non rilascia dichiarazioni pubbliche in pregiudizio dell'amministrazione (fatto salvo il diritto di critica costruttiva e i diritti sindacali).
Il comportamento in servizio (art. 11)
Il dipendente, in servizio:
- Adempie alle direttive dell'amministrazione con efficienza e correttezza;
- Cura il rispetto degli orari di lavoro;
- Non utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio per scopi personali;
- Adempie con responsabilità ai propri compiti;
- Tiene un comportamento corretto verso i colleghi e i superiori.
L'utilizzo delle tecnologie informatiche (art. 11-bis)
Introdotto dal D.P.R. 81/2023, l'art. 11-bis disciplina l'uso dei sistemi informatici della PA:
- Il dipendente utilizza dispositivi e applicazioni informatiche per scopi esclusivamente di servizio;
- L'uso personale è limitato a usi sporadici e di breve durata;
- Sono vietati: accesso a siti illegittimi, download di file non istituzionali, condivisione di credenziali, uso di reti non autorizzate;
- Le amministrazioni hanno la facoltà (non l'obbligo) di svolgere accertamenti per garantire la sicurezza dei sistemi informatici, sulla base di linee guida emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), sentito il Garante Privacy.
L'utilizzo dei social media (art. 11-ter)
Una delle novità più incisive del D.P.R. 81/2023: l'art. 11-ter disciplina espressamente l'uso dei social media da parte del dipendente pubblico:
- Il dipendente, anche al di fuori dell'orario di lavoro, deve astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della PA in generale;
- Non può pubblicare contenuti riservati o connessi all'attività di ufficio;
- Fermo il diritto di critica e i diritti sindacali, deve rispettare il principio di imparzialità.
Sono previste sanzioni disciplinari in caso di violazione (anche il licenziamento nei casi più gravi).
I rapporti con il pubblico (art. 12)
Il dipendente, in rapporto al pubblico:
- Si fa conoscere tramite cartellino identificativo (esposto in vista);
- Risponde alle richieste con la massima celerità e completezza;
- Indirizza l'utenza all'ufficio competente se necessario;
- È tenuto al rispetto della riservatezza dei dati trattati;
- Non cura interessi privati nelle ore di servizio.
Il D.P.R. 81/2023 ha aggiunto l'obbligo del dipendente di astenersi da dichiarazioni anche solo potenzialmente lesive del prestigio della PA, in tutti gli ambiti (orario di servizio, vita privata, social media).
I dirigenti e il loro ruolo (art. 13)
L'art. 13 contiene specifici doveri per i dirigenti:
- Promuovere e vigilare sul rispetto del Codice da parte del personale assegnato;
- Assumere atteggiamenti leali e trasparenti verso colleghi e subordinati;
- Comunicare le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari pertinenti;
- Far giungere all'amministrazione le informazioni necessarie per la valutazione del rischio corruttivo;
- Curare il benessere organizzativo e la prevenzione di situazioni di stress lavorativo.
I contratti e gli atti negoziali (art. 14)
Nelle attività contrattuali (gare, affidamenti), il dipendente:
- Non conclude per conto della PA contratti di appalto, fornitura, consulenza con imprese con cui abbia avuto rapporti privati negli ultimi 2 anni;
- Si astiene se sussiste qualsivoglia interesse personale;
- Comunica al dirigente eventuali contatti precedenti con le controparti.
La responsabilità disciplinare (art. 16)
L'art. 16 chiarisce: la violazione del Codice di comportamento, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 165/2001 (artt. 55 ss.). La violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla:
- Gravità del comportamento;
- Entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai CCNL, incluso il licenziamento senza preavviso per i casi più gravi (art. 55-quater D.Lgs. 165/2001).
I pareri del Consiglio di Stato (n. 93/2023 e n. 584/2023)
Lo schema di D.P.R. 81/2023 è stato esaminato dal Consiglio di Stato con due pareri: il parere n. 93 del 19 gennaio 2023 (interlocutorio) e il parere n. 584 del 14 aprile 2023 (definitivo), che hanno sollevato perplessità su alcuni aspetti (in particolare la qualificazione come "facoltà" e non "obbligo" della PA di svolgere controlli sui sistemi informatici, art. 11-bis, nonché la genericità di alcuni doveri introdotti). Il Governo ha tuttavia mantenuto sostanzialmente le previsioni iniziali, valorizzando la discrezionalità organizzativa delle PA.
I codici di comportamento di amministrazione
Ogni amministrazione adotta, sulla base degli indirizzi dell'ANAC, un proprio codice di comportamento di amministrazione, che:
- Integra e specifica le disposizioni del Codice generale;
- Può prevedere doveri specifici in relazione alle peculiarità dell'ufficio;
- Può ridurre (mai aumentare) la soglia dei "regali di modico valore";
- Indica le sanzioni disciplinari connesse alle violazioni dei doveri specifici, nel rispetto del Codice generale e dei CCNL.
Operatività per il dipendente
Per il dipendente pubblico è essenziale: (i) conoscere e applicare il Codice generale DPR 62/2013 e il codice interno della propria amministrazione; (ii) comunicare al dirigente conflitti di interesse e adesioni ad associazioni rilevanti; (iii) astenersi in caso di interessi personali nelle decisioni; (iv) usare con prudenza i social media, evitando dichiarazioni che possano lederie il prestigio della PA; (v) segnalare situazioni di illecito tramite i canali di whistleblowing. La violazione è sempre fonte di responsabilità disciplinare e può cumularsi con altre responsabilità (civile, penale, contabile).
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), evidenziando le novità introdotte dal DPR 81/2023, con particolare riferimento alla disciplina dei regali, del conflitto di interessi e dell'uso dei social media".
Risposta strutturata: (i) cornice normativa: art. 54 D.Lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, DPR 81/2023 in attuazione art. 4 DL 36/2022 e PNRR; (ii) ambito applicazione: tutti i dipendenti PA, estensione a collaboratori; (iii) principi generali: lealtà, imparzialità, servizio esclusivo, buon andamento; (iv) regali art. 4: divieto, salvo modico valore (€ 150) e relazioni di cortesia; (v) astensione art. 7: parenti/affini secondo grado, frequentazione abituale, causa pendente, inimicizia, rapporti credito/debito; (vi) prevenzione corruzione art. 8: collaborazione RPCT, segnalazione illeciti; (vii) novità DPR 81/2023: art. 11-bis tecnologie informatiche (uso esclusivo servizio, facoltà di accertamento PA); art. 11-ter social media (no dichiarazioni offensive, no contenuti riservati); estensione art. 12 (anche al decoro dell'immagine); (viii) responsabilità disciplinare art. 16: cumulabile con altre responsabilità; (ix) pareri CdS n. 93/2023 e n. 584/2023.
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