Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (pubblicato nella G.U. del 4 giugno 2013 n. 129), è stato adottato in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'art. 1 c. 44 della L. 6 novembre 2012 n. 190 (cd. "legge anticorruzione"). Costituisce uno strumento essenziale per garantire la qualità dei servizi, la prevenzione della corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. È stato profondamente innovato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, entrato in vigore il 14 luglio 2023, in attuazione dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 (convertito in L. 79/2022), nell'ambito del PNRR.

L'ambito di applicazione (artt. 1-2)

Il Codice si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, le sue disposizioni sono estese, per quanto compatibili:

Ogni amministrazione adotta un proprio codice di comportamento interno, che integra e specifica le disposizioni del Codice generale, sulla base degli indirizzi forniti dall'ANAC.

I principi generali (art. 3)

L'art. 3 enuncia i principi cardinali che il dipendente pubblico deve osservare:

I regali, compensi e altre utilità (art. 4)

L'art. 4 disciplina una delle aree più delicate: il dipendente non chiedeaccetta regali, compensi o altre utilità, salvo che siano:

La soglia di "modico valore" è fissata in € 150,00: è il limite indicato nel Codice generale, che ogni amministrazione può ridurre con il proprio codice interno (mai aumentare). Il dipendente non può:

I regali ricevuti fuori dei casi consentiti sono messi a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o devoluti a fini istituzionali.

La partecipazione ad associazioni (art. 5)

Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio l'adesione o l'appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con l'attività dell'ufficio. Sono esclusi i partiti politici e i sindacati. Non è ammessa l'adesione a associazioni segrete (in conformità all'art. 18 Cost. e alla L. 17/1982 sulla P2).

Il conflitto di interessi (art. 6) e l'obbligo di astensione (art. 7)

L'art. 6 impone al dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di:

L'art. 7 sancisce l'obbligo di astensione: il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, oppure di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi. L'astensione deve essere comunicata per iscritto al dirigente.

La prevenzione della corruzione (art. 8)

L'art. 8 impone al dipendente di:

La trasparenza e tracciabilità (art. 9)

Il dipendente assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 (riforma trasparenza, FOIA). Le tracce dell'attività amministrativa devono essere mantenute attraverso i sistemi documentali dell'amministrazione e la conservazione dei dati. La tracciabilità dei processi decisionali è garantita da apposita documentazione.

Il comportamento nei rapporti privati (art. 10)

Nei rapporti privati, il dipendente:

Il comportamento in servizio (art. 11)

Il dipendente, in servizio:

L'utilizzo delle tecnologie informatiche (art. 11-bis)

Introdotto dal D.P.R. 81/2023, l'art. 11-bis disciplina l'uso dei sistemi informatici della PA:

L'utilizzo dei social media (art. 11-ter)

Una delle novità più incisive del D.P.R. 81/2023: l'art. 11-ter disciplina espressamente l'uso dei social media da parte del dipendente pubblico:

Sono previste sanzioni disciplinari in caso di violazione (anche il licenziamento nei casi più gravi).

I rapporti con il pubblico (art. 12)

Il dipendente, in rapporto al pubblico:

Il D.P.R. 81/2023 ha aggiunto l'obbligo del dipendente di astenersi da dichiarazioni anche solo potenzialmente lesive del prestigio della PA, in tutti gli ambiti (orario di servizio, vita privata, social media).

I dirigenti e il loro ruolo (art. 13)

L'art. 13 contiene specifici doveri per i dirigenti:

I contratti e gli atti negoziali (art. 14)

Nelle attività contrattuali (gare, affidamenti), il dipendente:

La responsabilità disciplinare (art. 16)

L'art. 16 chiarisce: la violazione del Codice di comportamento, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 165/2001 (artt. 55 ss.). La violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla:

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai CCNL, incluso il licenziamento senza preavviso per i casi più gravi (art. 55-quater D.Lgs. 165/2001).

I pareri del Consiglio di Stato (n. 93/2023 e n. 584/2023)

Lo schema di D.P.R. 81/2023 è stato esaminato dal Consiglio di Stato con due pareri: il parere n. 93 del 19 gennaio 2023 (interlocutorio) e il parere n. 584 del 14 aprile 2023 (definitivo), che hanno sollevato perplessità su alcuni aspetti (in particolare la qualificazione come "facoltà" e non "obbligo" della PA di svolgere controlli sui sistemi informatici, art. 11-bis, nonché la genericità di alcuni doveri introdotti). Il Governo ha tuttavia mantenuto sostanzialmente le previsioni iniziali, valorizzando la discrezionalità organizzativa delle PA.

I codici di comportamento di amministrazione

Ogni amministrazione adotta, sulla base degli indirizzi dell'ANAC, un proprio codice di comportamento di amministrazione, che:

Operatività per il dipendente

Per il dipendente pubblico è essenziale: (i) conoscere e applicare il Codice generale DPR 62/2013 e il codice interno della propria amministrazione; (ii) comunicare al dirigente conflitti di interesse e adesioni ad associazioni rilevanti; (iii) astenersi in caso di interessi personali nelle decisioni; (iv) usare con prudenza i social media, evitando dichiarazioni che possano lederie il prestigio della PA; (v) segnalare situazioni di illecito tramite i canali di whistleblowing. La violazione è sempre fonte di responsabilità disciplinare e può cumularsi con altre responsabilità (civile, penale, contabile).

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), evidenziando le novità introdotte dal DPR 81/2023, con particolare riferimento alla disciplina dei regali, del conflitto di interessi e dell'uso dei social media".

Risposta strutturata: (i) cornice normativa: art. 54 D.Lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, DPR 81/2023 in attuazione art. 4 DL 36/2022 e PNRR; (ii) ambito applicazione: tutti i dipendenti PA, estensione a collaboratori; (iii) principi generali: lealtà, imparzialità, servizio esclusivo, buon andamento; (iv) regali art. 4: divieto, salvo modico valore (€ 150) e relazioni di cortesia; (v) astensione art. 7: parenti/affini secondo grado, frequentazione abituale, causa pendente, inimicizia, rapporti credito/debito; (vi) prevenzione corruzione art. 8: collaborazione RPCT, segnalazione illeciti; (vii) novità DPR 81/2023: art. 11-bis tecnologie informatiche (uso esclusivo servizio, facoltà di accertamento PA); art. 11-ter social media (no dichiarazioni offensive, no contenuti riservati); estensione art. 12 (anche al decoro dell'immagine); (viii) responsabilità disciplinare art. 16: cumulabile con altre responsabilità; (ix) pareri CdS n. 93/2023 e n. 584/2023.

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