La successione mortis causa è il fenomeno giuridico per cui, alla morte di una persona (il de cuius, dal latino "de cuius hereditate agitur", colui della cui eredità si tratta), un altro soggetto subentra nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo al defunto e che non si estinguono con la morte. Il diritto successorio italiano, di derivazione romanistica, è ispirato a due principi fondamentali talora in tensione tra loro: da un lato l'autonomia testamentaria, ossia la libertà del testatore di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte; dall'altro la tutela della famiglia, che si traduce nella riserva di una quota di patrimonio a favore dei congiunti più stretti (i legittimari), quota di cui il defunto non può disporre liberamente. Il sistema italiano si distingue per il divieto generale dei patti successori (art. 458 c.c.), che vieta gli accordi con cui taluno dispone della propria successione non ancora aperta o dei diritti che gli potrebbero spettare su una successione futura: tale divieto, posto a tutela della libertà testamentaria e della ponderatezza delle scelte, conosce oggi un'eccezione di rilievo nel patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c., introdotto dalla L. 14 febbraio 2006 n. 55), che consente all'imprenditore di trasferire in vita l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, contemperando le esigenze della continuità aziendale con quelle dei legittimari. La disciplina è stata progressivamente adeguata all'evoluzione del diritto di famiglia: la riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151) ha rafforzato la posizione successoria del coniuge; la riforma della filiazione (L. 10 dicembre 2012 n. 219 e D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) ha equiparato i figli nati nel e fuori dal matrimonio; la Legge Cirinnà (L. 20 maggio 2016 n. 76) ha esteso i diritti successori alla parte dell'unione civile.
Il quadro normativo di riferimento
Fonti primarie
- Codice Civile, Libro II "Delle successioni" (artt. 456-712);
- Artt. 456-461 c.c. — Apertura della successione, delazione, acquisto;
- Artt. 463-466 c.c. — Indegnità a succedere;
- Artt. 467-469 c.c. — Rappresentazione;
- Artt. 470-535 c.c. — Accettazione, beneficio d'inventario, rinuncia, eredità giacente, petizione di eredità;
- Artt. 536-564 c.c. — Successione necessaria (legittimari);
- Artt. 565-586 c.c. — Successione legittima;
- Artt. 587-712 c.c. — Successione testamentaria, legati, esecutore, divisione;
- L. 14 febbraio 2006 n. 55 — Patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.);
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 — TU imposta sulle successioni e donazioni;
- D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 — Riforma imposte indirette (modifica TU successioni).
Soggetti della successione
- De cuius — la persona defunta della cui eredità si tratta;
- Chiamato all'eredità — colui che è designato a succedere (per legge o per testamento);
- Erede — chi accetta l'eredità e subentra a titolo universale;
- Legatario — chi riceve un bene o diritto specifico a titolo particolare;
- Legittimari (eredi necessari) — coniuge/parte unione civile, figli e discendenti, ascendenti.
L'apertura della successione e l'acquisto dell'eredità
- Art. 456 c.c. — La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto;
- Vocazione — la designazione del successore (per legge o testamento);
- Delazione — l'offerta concreta dell'eredità al chiamato;
- Art. 459 c.c. — L'eredità si acquista con l'accettazione, con effetto retroattivo al momento dell'apertura;
- Art. 460 c.c. — Il chiamato, prima dell'accettazione, può esercitare azioni conservative e atti di amministrazione;
- Art. 480 c.c. — Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura.
I tre tipi di successione
| Tipo | Articoli | Quando opera |
|---|---|---|
| Successione legittima (ab intestato) | Artt. 565-586 c.c. | In mancanza (totale o parziale) di testamento |
| Successione testamentaria | Artt. 587-712 c.c. | In presenza di valido testamento |
| Successione necessaria (legittimari) | Artt. 536-564 c.c. | Sempre, a tutela della quota di legittima |
La successione legittima (artt. 565-586 c.c.)
- Opera in mancanza di testamento o per la parte di patrimonio non disposta dal testatore (successione residuale);
- Art. 565 c.c. — Categorie dei successibili: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti (fino al 6° grado), Stato;
- I figli escludono i genitori, i fratelli e i parenti meno prossimi;
- In mancanza di figli, succedono i genitori/ascendenti e i fratelli e sorelle;
- In mancanza, i parenti collaterali fino al 6° grado;
- Art. 586 c.c. — In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato (acquisto automatico, senza accettazione, con responsabilità per i debiti limitata al valore dei beni).
Esempi di quote nella successione legittima
| Concorso | Coniuge | Figli/altri |
|---|---|---|
| Solo coniuge | Tutta l'eredità | — |
| Coniuge + 1 figlio | 1/2 | 1/2 (figlio) |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/3 | 2/3 (figli in parti uguali) |
| Solo figli (più di uno) | — | Tutto in parti uguali |
| Coniuge + ascendenti/fratelli | 2/3 | 1/3 (ascendenti/fratelli) |
La successione testamentaria (artt. 587 ss. c.c.)
- Art. 587 c.c. — Il testamento è l'atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse;
- Caratteri: atto personalissimo, unilaterale, revocabile fino all'ultimo, formale (a forma vincolata);
- Capacità di testare: tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge (esclusi minori, interdetti, incapaci naturali).
Forme ordinarie di testamento
- Testamento olografo (art. 602 c.c.): scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore; non richiede testimoni né notaio; vantaggi (segretezza, semplicità, gratuità); svantaggi (rischio di smarrimento, alterazione, falsificazione);
- Testamento pubblico (art. 603 c.c.): ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; offre la massima garanzia di conservazione e autenticità;
- Testamento segreto (art. 604 c.c.): consegnato dal testatore al notaio in forma sigillata; il contenuto è ignoto al notaio e ai testimoni.
Pubblicazione e tipi di disposizione
- Art. 620 c.c. — Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo al notaio per la pubblicazione;
- Art. 588 c.c. — Le disposizioni testamentarie sono a titolo universale (istituzione di erede) o a titolo particolare (legato);
- Testamenti speciali (artt. 609-619 c.c.): in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni, navigazione marittima o aerea.
La successione necessaria: legittimari e quota di legittima (artt. 536-564 c.c.)
- Art. 536 c.c. — Sono legittimari (eredi necessari): il coniuge o la parte dell'unione civile, i figli (e i loro discendenti per rappresentazione) e, in mancanza di figli, gli ascendenti;
- Ai legittimari è riservata la quota di legittima (o riserva), di cui il testatore non può disporre;
- La restante parte è la quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente;
- Art. 457 c.c. — Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari;
- Un testamento lesivo della legittima è valido ed efficace finché non venga impugnato con l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) dal legittimario leso;
- Art. 540 c.c. — Al coniuge sono riservati anche il diritto di abitazione della casa coniugale e l'uso dei mobili.
Esempi di quota di legittima e quota disponibile
| Legittimari presenti | Quota di legittima (riservata) | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Solo 1 figlio | 1/2 al figlio | 1/2 |
| 2 o più figli | 2/3 ai figli | 1/3 |
| Coniuge + 1 figlio | 1/3 coniuge + 1/3 figlio | 1/3 |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/4 coniuge + 1/2 figli | 1/4 |
| Solo ascendenti | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti | 1/2 coniuge + 1/4 ascendenti | 1/4 |
L'accettazione e la rinuncia dell'eredità
Accettazione pura e semplice (artt. 470, 475-476 c.c.)
- Espressa (art. 475 c.c.): dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata;
- Tacita (art. 476 c.c.): comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare (atti "da erede", es. vendita di un bene ereditario);
- Effetto: confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede;
- Responsabilità illimitata per i debiti ereditari (ultra vires hereditatis): l'erede risponde anche con il proprio patrimonio personale.
Accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484-511 c.c.)
- Separazione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede;
- Responsabilità limitata ai beni ereditari (intra vires hereditatis): l'erede risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti;
- Redazione di un inventario dei beni ereditari;
- Obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti (artt. 471-473 c.c.);
- Ammessa indipendentemente da qualunque divieto del testatore (art. 470 c.c.).
Rinuncia all'eredità (artt. 519-527 c.c.)
- Atto formale: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione;
- Effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato;
- Revocabile finché il diritto di accettare non sia prescritto e altri chiamati non abbiano accettato (art. 525 c.c.);
- Non si trasmettono al rinunciante i debiti ereditari.
Gli altri istituti della successione
- Rappresentazione (artt. 467-469 c.c.): i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può (premorienza, indegnità) o non vuole (rinuncia) accettare;
- Accrescimento (artt. 674-678 c.c.): quando un coerede o collegatario non può/non vuole accettare, la sua quota si accresce agli altri;
- Indegnità a succedere (artt. 463-466 c.c.): è escluso dalla successione chi ha attentato alla vita del de cuius o di suoi stretti congiunti, o ha commesso gravi reati a suo danno;
- Eredità giacente (artt. 528-532 c.c.): quando il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni, si nomina un curatore;
- Petizione di eredità (artt. 533-535 c.c.): azione dell'erede per ottenere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chi possiede i beni;
- Collazione (artt. 737-751 c.c.): i discendenti e il coniuge che accettano devono conferire le donazioni ricevute in vita dal de cuius;
- Comunione ereditaria e divisione (artt. 713-768 c.c.): regola i rapporti tra coeredi e lo scioglimento della comunione.
Il divieto di patti successori e il patto di famiglia
- Art. 458 c.c. — Divieto (a pena di nullità) dei patti successori:
- Istitutivi: accordi con cui si dispone della propria successione futura;
- Dispositivi: accordi su diritti di una successione non ancora aperta;
- Rinunciativi: rinuncia a diritti su una successione futura;
- Patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c., L. 55/2006) — Eccezione al divieto: l'imprenditore trasferisce in vita l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con liquidazione degli altri legittimari.
L'imposta di successione
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 — TU dell'imposta sulle successioni e donazioni, modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139;
- Dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, di norma entro 12 mesi dall'apertura della successione;
- Aliquote e franchigie per grado di parentela:
- Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori): 4% sul valore eccedente la franchigia di 1.000.000 € per ciascun beneficiario;
- Fratelli e sorelle: 6% sul valore eccedente la franchigia di 100.000 €;
- Altri parenti fino al 4° grado e affini: 6% senza franchigia;
- Altri soggetti: 8% senza franchigia;
- Franchigia maggiorata (1.500.000 €) per beneficiari con disabilità grave.
Per gli aspiranti dipendenti pubblici (notai, avvocati, magistratura, cancellieri, assistenti e funzionari giudiziari, ufficiali giudiziari, dipendenti Agenzia delle Entrate, dipendenti comunali e degli uffici anagrafe e stato civile, segretari comunali, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, geometri, ragionieri, commercialisti, CAF e patronati, conservatori dei registri immobiliari, tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto civile e diritto successorio) — La materia delle successioni è cultura giuridica fondamentale, ricorrente nei concorsi pubblici (diritto civile). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro II del Codice Civile "Delle successioni" (artt. 456-712); apertura al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio (art. 456 c.c.); (ii) art. 457 c.c.: l'eredità si devolve per legge o per testamento; le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari; (iii) tre tipi di successione: legittima (ab intestato, artt. 565-586 c.c., in mancanza di testamento), testamentaria (artt. 587 ss. c.c.), necessaria dei legittimari (artt. 536-564 c.c.); (iv) erede vs legatario (art. 588 c.c.): erede a titolo universale (intero patrimonio o quota, deve accettare, risponde dei debiti) vs legatario a titolo particolare (bene/diritto specifico, acquisto automatico, non risponde dei debiti); (v) successione legittima: categorie successibili art. 565 c.c. (coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, parenti fino 6° grado, Stato); i figli escludono genitori/fratelli; in mancanza di successibili eredità allo Stato (art. 586 c.c.); quote (coniuge solo = tutto; coniuge + 1 figlio = 1/2 ciascuno; coniuge + 2 o più figli = 1/3 coniuge + 2/3 figli); (vi) successione testamentaria: testamento atto revocabile (art. 587 c.c.), personalissimo, unilaterale, formale; forme ordinarie olografo (art. 602 c.c., scritto/datato/sottoscritto di mano del testatore), pubblico (art. 603 c.c., notaio + 2 testimoni), segreto (art. 604 c.c., consegnato sigillato); pubblicazione olografo art. 620 c.c.; testamenti speciali artt. 609-619 c.c.; (vii) successione necessaria: legittimari art. 536 c.c. (coniuge/parte unione civile, figli e discendenti, ascendenti in mancanza di figli); quota di legittima riservata vs quota disponibile; coniuge diritto di abitazione casa coniugale (art. 540 c.c.); azione di riduzione artt. 553-564 c.c.; quote (solo coniuge 1/2; solo 1 figlio 1/2; 2 o più figli 2/3; coniuge + 1 figlio 1/3+1/3; coniuge + 2 o più figli 1/4+1/2; solo ascendenti 1/3; coniuge + ascendenti 1/2+1/4); (viii) acquisto eredità (art. 459 c.c.): prescrizione 10 anni (art. 480 c.c.); accettazione pura e semplice espressa (art. 475) o tacita (art. 476), confusione patrimoni + responsabilità illimitata ultra vires; accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484 ss.), separazione patrimoni + responsabilità limitata intra vires, obbligatoria per minori/interdetti/inabilitati/persone giuridiche; rinuncia artt. 519-527 c.c. (atto formale notaio/cancelliere, retroattiva, revocabile); (ix) altri istituti: rappresentazione (artt. 467-469), accrescimento (artt. 674 ss.), indegnità a succedere (artt. 463-466), eredità giacente (artt. 528-532), petizione di eredità (artt. 533-535), collazione (artt. 737-751), comunione e divisione (artt. 713-768); (x) divieto patti successori art. 458 c.c. (istitutivi/dispositivi/rinunciativi) salvo patto di famiglia (artt. 768-bis ss., L. 55/2006); (xi) imposta di successione: D.Lgs. 346/1990 modificato dal D.Lgs. 139/2024; dichiarazione AdE entro 12 mesi; aliquote 4% (coniuge/linea retta, franchigia 1 mln €), 6% (fratelli, franchigia 100.000 €), 6% (altri parenti fino 4° grado), 8% (altri); (xii) autorità: Notaio (testamenti pubblici/segreti, pubblicazione olografi, atti accettazione/rinuncia), Tribunale ordinario - cancelleria volontaria giurisdizione (rinuncia, beneficio d'inventario, esecutore testamentario), Agenzia delle Entrate (dichiarazione e imposta di successione), Comune/Anagrafe (atti di morte), Conservatoria/Catasto (volture e trascrizioni), Registro Generale dei Testamenti (Archivio Notarile); (xiii) coordinamento: L. 76/2016 unioni civili (successione partner), L. 151/1975 riforma diritto di famiglia, L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013 filiazione, L. 55/2006 patto di famiglia.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina delle successioni nel codice civile, con particolare riferimento ai tipi di successione, alla distinzione tra erede e legatario, alle forme del testamento, alla tutela dei legittimari e alle modalità di acquisto dell'eredità".
Risposta strutturata: (i) nozione e fonte: la successione mortis causa è il fenomeno per cui, alla morte del de cuius, un altro soggetto subentra nella titolarità dei rapporti giuridici trasmissibili del defunto; la materia è disciplinata nel Libro II del Codice Civile (articoli 456-712, "Delle successioni"); la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (articolo 456 del codice civile); (ii) tipi di successione: ai sensi dell'articolo 457 del codice civile l'eredità si devolve per legge o per testamento, e le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti riservati ai legittimari; si distinguono pertanto tre tipi di successione: la successione legittima (o ab intestato, articoli 565-586), che opera in mancanza totale o parziale di testamento in favore del coniuge, dei figli e discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e sorelle, dei parenti fino al sesto grado e, in loro mancanza, dello Stato; la successione testamentaria (articoli 587 e seguenti), fondata sul testamento; e la successione necessaria dei legittimari (articoli 536-564), che riserva una quota di legittima a determinati congiunti; (iii) erede e legatario: ai sensi dell'articolo 588 del codice civile le disposizioni testamentarie sono a titolo universale, quando comprendono l'universalità o una quota dei beni e attribuiscono la qualità di erede, o a titolo particolare, quando attribuiscono beni o diritti determinati e conferiscono la qualità di legatario; l'erede subentra in tutto il patrimonio o in una quota, deve accettare l'eredità e risponde dei debiti ereditari, mentre il legatario acquista automaticamente il bene specifico senza necessità di accettazione e non risponde dei debiti, salvi i limiti di legge; (iv) forme del testamento: il testamento, ai sensi dell'articolo 587 del codice civile, è l'atto revocabile con cui taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte; le forme ordinarie sono il testamento olografo (articolo 602, scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, senza necessità di notaio o testimoni), il testamento pubblico (articolo 603, ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni) e il testamento segreto (articolo 604, consegnato sigillato al notaio); il testamento olografo deve essere presentato a un notaio per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 620; (v) tutela dei legittimari: l'articolo 536 del codice civile riserva una quota di eredità, detta quota di legittima, a favore dei legittimari, ossia il coniuge o la parte dell'unione civile, i figli e i loro discendenti e, in mancanza di figli, gli ascendenti; la parte di patrimonio non riservata costituisce la quota disponibile; un testamento lesivo della legittima è valido ed efficace finché non venga impugnato dal legittimario leso mediante l'azione di riduzione (articoli 553-564); al coniuge sono altresì riservati il diritto di abitazione della casa coniugale e l'uso dei mobili (articolo 540); (vi) acquisto dell'eredità: ai sensi dell'articolo 459 l'eredità si acquista con l'accettazione, il cui diritto si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (articolo 480); l'accettazione può essere pura e semplice, espressa mediante dichiarazione in atto pubblico o scrittura privata (articolo 475) o tacita mediante un comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare (articolo 476), con conseguente confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede e responsabilità illimitata per i debiti ereditari; ovvero con beneficio d'inventario (articoli 484 e seguenti), che mantiene distinti i due patrimoni e limita la responsabilità dell'erede ai beni ereditari, ed è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone giuridiche; il chiamato può infine rinunciare all'eredità mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale (articoli 519-527); (vii) altri istituti: completano la disciplina la rappresentazione (articoli 467-469, per cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado dell'ascendente che non può o non vuole accettare), l'accrescimento, l'indegnità a succedere (articoli 463-466), l'eredità giacente, la petizione di eredità, la collazione e la divisione ereditaria; (viii) divieto di patti successori: l'articolo 458 del codice civile vieta, a pena di nullità, i patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, salvo l'eccezione del patto di famiglia introdotto dalla legge 14 febbraio 2006 n. 55 (articoli 768-bis e seguenti), che consente all'imprenditore di trasferire in vita l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti; (ix) profili fiscali: l'imposta di successione è disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, da ultimo modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (in vigore dall'1/1/2025 per le successioni aperte da tale data), con dichiarazione da presentare all'Agenzia delle Entrate, di norma, entro dodici mesi dall'apertura della successione. Le principali novità del D.Lgs. 139/2024: (a) autoliquidazione: il contribuente calcola e versa autonomamente l'imposta entro 90 giorni dalla dichiarazione (non più liquidazione d'ufficio); (b) abolizione definitiva del coacervo successorio: le donazioni ricevute in vita dal defunto non si sommano più ai fini delle aliquote e delle franchigie successorie (art. 8 c. 4 D.Lgs. 346/1990 abrogato). Le aliquote rimangono invariate (4% per coniuge e parenti in linea retta con franchigia di un milione di euro, 6% per fratelli e sorelle con franchigia di centomila euro, 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, 8% per gli altri soggetti).
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