L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) è un'imposta personale, diretta, progressiva, generale e periodica che colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche residenti in Italia e dei non residenti per i redditi prodotti nel territorio nazionale. Introdotta dalla Legge 9 ottobre 1971 n. 825 (delega per la riforma tributaria) e disciplinata originariamente dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, l'IRPEF è oggi compiutamente regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ne disciplina i soggetti passivi (art. 2 TUIR), la base imponibile (artt. 8-11 TUIR), gli scaglioni e le aliquote (art. 11 TUIR), le detrazioni (artt. 12-16 TUIR) e gli oneri deducibili (art. 10 TUIR). Nel corso degli anni l'IRPEF ha subito numerose modifiche alle aliquote e agli scaglioni, l'ultima delle quali in ordine cronologico è stata introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, primo modulo della Riforma fiscale 2023-2026 approvata con la legge delega L. 9 agosto 2023 n. 111 (cd. "Delega Leo", dal nome del Viceministro dell'Economia Maurizio Leo). La riforma del 2023 si è proposta tre obiettivi principali: la semplificazione del sistema (mediante l'accorpamento dei primi due scaglioni e la riduzione del numero delle aliquote da quattro a tre), il sostegno alle fasce di reddito intermedie (con un risparmio massimo di 260 € annui per i redditi superiori a 15.000 €) e la parificazione del trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto a quello dei pensionati in termini di no tax area. Inizialmente prevista per il solo periodo d'imposta 2024, la riforma è stata resa strutturale a partire dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha contestualmente introdotto un nuovo e articolato sistema di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.
Il quadro normativo di riferimento
Fonti costituzionali
- Art. 23 Cost. — Riserva di legge in materia tributaria;
- Art. 53 Cost. — Principio di capacità contributiva e progressività del sistema tributario;
- Art. 117 c. 2 lett. e) Cost. — Competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario contabile;
- Art. 119 Cost. — Autonomia finanziaria degli enti territoriali (addizionali).
Fonti primarie
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 — Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
- L. 9 agosto 2023 n. 111 — Legge delega per la Riforma fiscale (cd. "Delega Leo");
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 — Primo modulo riforma IRPEF (oggetto della presente guida);
- L. 30 dicembre 2024 n. 207 — Legge di Bilancio 2025 (stabilizzazione strutturale aliquote);
- D.L. 23 aprile 2025 n. 55 — Decreto Acconti IRPEF 2025 (riallineamento art. 1 c. 4 D.Lgs. 216/2023);
- L. 30 dicembre 2025 n. 199 — Legge di Bilancio 2026;
- L. 27 luglio 2000 n. 212 — Statuto del Contribuente (come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219);
- D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 — Concordato Preventivo Biennale;
- D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — Riforma del sistema sanzionatorio tributario.
Le aliquote IRPEF 2024 (D.Lgs. 216/2023, art. 1)
| Scaglione di reddito | Aliquota 2024 | Aliquota previgente (2023) |
|---|---|---|
| Fino a 15.000 € | 23% | 23% |
| Da 15.001 a 28.000 € | 23% (ridotta) | 25% (eliminata) |
| Da 28.001 a 50.000 € | 35% | 35% |
| Oltre 50.000 € | 43% | 43% |
L'accorpamento dei primi due scaglioni ha comportato un risparmio massimo di 260 € annui (13.000 × 2%) per i redditi superiori a 15.000 €. L'aliquota del 25% precedentemente applicata alla fascia 15.001-28.000 € è stata definitivamente eliminata.
Le aliquote IRPEF strutturali dal 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 2 lett. a)
La L. 30 dicembre 2024 n. 207 "Bilancio 2025" all'articolo 1 c. 2 lett. a) ha sostituito il comma 1 dell'art. 11 del TUIR, rendendo strutturale dal 1° gennaio 2025 la rimodulazione delle aliquote a tre scaglioni:
| Scaglione di reddito | Aliquota 2025 (strutturale L. 207/2024) | Aliquota 2026 (L. 199/2025) | IRPEF Lorda |
|---|---|---|---|
| Fino a 28.000 € | 23% | 23% del reddito | |
| Da 28.001 a 50.000 € | 35% | 33% (L. 199/2025 LdB 2026) | |
| Oltre 50.000 € | 43% | 14.140 € + 43% sulla parte oltre 50.000 € |
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente (art. 13 TUIR)
Il D.Lgs. 216/2023 (e ora la L. 207/2024 in via strutturale) ha innalzato la detrazione per i redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 13 c. 1 lett. a) TUIR:
- Redditi fino a 15.000 €: detrazione 1.955 € (innalzata da 1.880 €) → no tax area dipendenti fino a 8.500 € (parificata pensionati);
- Redditi da 15.001 a 28.000 €: detrazione = 1.910 + 1.190 × (28.000 - reddito complessivo) / 13.000;
- Redditi da 28.001 a 50.000 €: detrazione = 1.910 × (50.000 - reddito complessivo) / 22.000;
- Redditi oltre 50.000 €: nessuna detrazione lavoro dipendente.
Il taglio del cuneo fiscale L. 207/2024 (per i lavoratori dipendenti)
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto dal 1° gennaio 2025 un nuovo articolato sistema di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati), in sostituzione del precedente esonero dei contributi IVS (6-7%) applicabile fino al 2024:
| Fascia di reddito complessivo annuo | Beneficio | Modalità |
|---|---|---|
| Fino a 8.500 € | 7,1% del reddito | Bonus esente da contributi in busta paga |
| Da 8.501 a 15.000 € | 5,3% del reddito | Bonus esente da contributi in busta paga |
| Da 15.001 a 20.000 € | 4,8% del reddito | Bonus esente da contributi in busta paga |
| Da 20.001 a 32.000 € | 1.000 € annui | Ulteriore detrazione in busta paga |
| Da 32.001 a 40.000 € | Decalage: 1.000 × (40.000 - RC) / 8.000 | Ulteriore detrazione in busta paga |
| Oltre 40.000 € | Nessun beneficio | — |
Il bonus per i redditi fino a 20.000 € è esente da contributi previdenziali e assistenziali; la detrazione per i redditi superiori a 20.000 € è riconosciuta direttamente in busta paga dal sostituto d'imposta, con eventuale conguaglio. Per il calcolo del reddito complessivo non si considerano il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
La riduzione delle detrazioni per redditi superiori a 50.000 € e 200.000 €
- Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 €, l'ammontare delle detrazioni fiscali (oneri art. 15 TUIR) è ridotto di 260 € (D.Lgs. 216/2023, art. 2); sono escluse le detrazioni per spese sanitarie;
- Dal 1° gennaio 2026, la L. 199/2025 (Bilancio 2026, art. 1 c. 4) ha introdotto un'ulteriore riduzione di 440 € per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 € (inserendo il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter TUIR); anche in questo caso le spese sanitarie sono escluse; la riduzione si cumula con quella dei 260 € già prevista per redditi >50.000 €;
- La riduzione è cumulativa rispetto al limite generale già previsto dal D.L. 124/2019.
La super deduzione del costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023, art. 4)
L'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 introduce una maggiorazione del 20% del costo del lavoro deducibile per le imprese e per gli esercenti arti e professioni che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato:
- Super deduzione 120% standard per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- Super deduzione 130% maggiorata per assunzione di categorie protette:
- Persone con disabilità (D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 196 e L. 12 marzo 1999 n. 68);
- Donne con almeno due figli minori;
- Donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione;
- Giovani con meno di 30 anni di età considerati NEET (Not in Education, Employment or Training);
- Ex percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) o dell'Assegno di Inclusione (ADI);
- Misura applicabile per il periodo d'imposta 2024 (prorogata e modulata per il 2025-2027 dalla L. 207/2024).
I soggetti passivi IRPEF (art. 2 TUIR)
- Persone fisiche residenti in Italia: tassate sui redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle);
- Persone fisiche non residenti: tassate sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano;
- Si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta (> 183 giorni) sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente o hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato (art. 2 c. 2 TUIR);
- Si considerano altresì residenti le persone iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) trasferite in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 2 c. 2-bis TUIR — onere della prova invertito);
- Esclusi i soggetti passivi IRES (società di capitali, enti commerciali) di cui all'art. 73 TUIR.
La base imponibile dell'IRPEF (artt. 8-11 TUIR)
- Reddito complessivo = somma delle sei categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR:
- Redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- Redditi di capitale (interessi, dividendi);
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi d'impresa;
- Redditi diversi (plusvalenze immobiliari, redditi occasionali, ecc.);
- Oneri deducibili (art. 10 TUIR): sottratti dal reddito complessivo (contributi previdenziali, assegni al coniuge, contributi a fondi pensione);
- Reddito imponibile = reddito complessivo - oneri deducibili - deduzione abitazione principale;
- Imposta lorda = applicazione delle aliquote per scaglioni al reddito imponibile;
- Imposta netta = imposta lorda - detrazioni - crediti d'imposta;
- Saldo a debito o a credito = imposta netta - ritenute d'acconto - acconti versati.
I versamenti e le scadenze fiscali
| Adempimento | Scadenza ordinaria | Scadenza con maggiorazione |
|---|---|---|
| Saldo IRPEF | 30 giugno | 30 luglio (+ 0,4%) |
| 1° acconto IRPEF (40%) | 30 giugno | 30 luglio (+ 0,4%) |
| 2° acconto IRPEF (60%) | 30 novembre | — |
| Dichiarazione 730 (lavoratori dipendenti) | 30 settembre | — |
| Dichiarazione Redditi PF | 31 ottobre | — |
| Certificazione Unica (CU) | 16 marzo (al lavoratore) | — |
Le addizionali regionali e comunali
- Addizionale regionale IRPEF: aliquota base 1,23% + maggiorazione regionale fino a 0,5% (in alcuni casi superiore in regioni in piano di rientro sanitario);
- Addizionale comunale IRPEF: aliquota stabilita dal Comune, max 0,8% (salvo deroghe per Roma Capitale fino a 0,9% e per il pareggio di bilancio);
- Calcolate sull'imponibile IRPEF; non dovute se l'IRPEF non è dovuta;
- Versamento congiunto con il saldo IRPEF (giugno-luglio).
Per gli aspiranti dipendenti pubblici (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti Enti Locali, Ministeri MEF, Agenzia delle Entrate, ADER ex Equitalia, INPS, INAIL, ASL, ISTAT, CAF, addetti uffici tributi e ragioneria comunale, commissioni tributarie, ispettori del lavoro, INL, addetti ICI/IMU/TARI/TASI, segretari comunali, dirigenti pubblici, tutti i concorsi pubblici di area amministrativa con quesiti su cultura generale fiscale) — La materia dell'IRPEF è cultura giuridica fondamentale ricorrente nei concorsi pubblici (diritto tributario + cultura generale + economia). Vanno padroneggiati: (i) fonte cardine: D.Lgs. 30/12/2023 n. 216 "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" (GU n. 303 del 30/12/2023, vigore 1/1/2024); legge delega L. 9/8/2023 n. 111 "Delega Leo"; (ii) fondamento costituzionale: art. 23 Cost. (riserva di legge tributaria); art. 53 Cost. (capacità contributiva + progressività); art. 117 c. 2 lett. e Cost. (esclusiva Stato sistema tributario); art. 119 Cost. (autonomia finanziaria EL); (iii) TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917: art. 2 soggetti passivi (persone fisiche residenti worldwide + non residenti per redditi prodotti in Italia, residenza >183 giorni iscrizione anagrafe/domicilio/residenza, AIRE paradisi fiscali onere prova invertito); art. 6 sei categorie reddito (fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa, diversi); art. 10 oneri deducibili; art. 11 aliquote; art. 12 detrazioni familiari; art. 13 detrazioni lavoro dipendente; art. 15 detrazioni oneri (19%); (iv) aliquote IRPEF 2024 (D.Lgs. 216/2023 transitorio): 23% fino 28.000 €, 35% da 28.001 a 50.000 €, 43% oltre 50.000 € (eliminata 25%, accorpamento primi due scaglioni, risparmio max 260 €/anno); (v) aliquote strutturali 2025-2026 (L. 30/12/2024 n. 207 Bilancio 2025, art. 1 c. 2 lett. a sostituisce art. 11 c. 1 TUIR): per 2025 identiche al 2024 (23%-35%-43%); per 2026 la L. 8/12/2025 n. 199 (LdB 2026) ha ridotto il secondo scaglione da 35% a 33% (23%-33%-43%); correlato D.L. 23/4/2025 n. 55 "Decreto acconti IRPEF 2025"; (vi) detrazione lavoro dipendente art. 13 TUIR: 1.955 € per redditi fino 15.000 € (era 1.880), no tax area dipendenti 8.500 € (parificata pensionati); (vii) cuneo fiscale L. 207/2024 (per dipendenti, esclusi pensionati): redditi fino 8.500 € bonus 7,1%, 8.501-15.000 € 5,3%, 15.001-20.000 € 4,8% (bonus esente contributi); 20.001-32.000 € detrazione 1.000 €; 32.001-40.000 € decalage 1.000 × (40.000-RC)/8.000; oltre 40.000 € nessun beneficio; (viii) art. 2 D.Lgs. 216/2023: riduzione 260 € detrazioni per redditi oltre 50.000 €; art. 4 super deduzione costo lavoro 120% standard + 130% categorie protette (disabili, donne 2+ figli minori, donne vittime violenza, NEET sotto 30, ex RdC/ADI); art. 3 abolizione ACE; (ix) versamenti: saldo + 1° acconto (40%) entro 30 giugno (o 30 luglio +0,4%); 2° acconto (60%) entro 30 novembre; 730 entro 30 settembre; Redditi PF entro 31 ottobre; CU al lavoratore entro 16 marzo; (x) addizionali: regionale 1,23% base + max 0,5% maggiorazione; comunale max 0,8% (Roma Capitale max 0,9%); (xi) autorità: Agenzia delle Entrate (gestione/accertamento/riscossione), ADER Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia (riscossione coattiva), GdF (controlli antievasione, polizia tributaria), MEF, CAF/commercialisti/consulenti del lavoro (intermediari), Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (contenzioso, ex L. 130/2022 Riforma giustizia tributaria).
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la riforma dell'IRPEF introdotta dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, con particolare riferimento alla nuova articolazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, alla no tax area e al taglio del cuneo fiscale, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025".
Risposta strutturata: (i) fonte normativa: il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024; il decreto costituisce il primo modulo della Riforma fiscale italiana ed è stato adottato in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023 n. 111 (cd. "Delega Leo", dal nome del Viceministro dell'Economia Maurizio Leo); successivamente la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Legge di Bilancio 2025) ha reso strutturale dal 1° gennaio 2025 la rimodulazione delle aliquote IRPEF; (ii) fondamento costituzionale: la materia tributaria trova il proprio fondamento negli articoli 23 e 53 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge e tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, con un sistema tributario informato a criteri di progressività; (iii) nuova articolazione delle aliquote: il D.Lgs. 216/2023 ha ridotto da quattro a tre il numero degli scaglioni e delle aliquote IRPEF di cui all'articolo 11 comma 1 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), mediante l'accorpamento dei primi due scaglioni preesistenti; per il periodo d'imposta 2024 si applicano l'aliquota del 23% fino a 28.000 €, l'aliquota del 35% da 28.001 a 50.000 € e l'aliquota del 43% oltre 50.000 €; è stata eliminata l'aliquota del 25% precedentemente applicata alla fascia 15.001-28.000 €, con un risparmio massimo per il contribuente di 260 € l'anno; la Legge di Bilancio 2025 ha reso strutturale dal 1° gennaio 2025 questa articolazione, sostituendo definitivamente il comma 1 dell'articolo 11 TUIR; (iv) detrazioni per redditi da lavoro dipendente: l'articolo 13 del TUIR è stato modificato per innalzare a 1.955 € (in luogo dei previgenti 1.880 €) la detrazione spettante ai contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 €, con conseguente elevamento della no tax area dei lavoratori dipendenti fino a 8.500 €, ora parificata a quella già vigente in favore dei pensionati; (v) trattamento integrativo e cuneo fiscale: la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo sistema di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati), che sostituisce il previgente esonero dei contributi previdenziali IVS; tale sistema prevede: un bonus esente da contributi calcolato in percentuale decrescente sul reddito (7,1% fino a 8.500 €, 5,3% da 8.501 a 15.000 €, 4,8% da 15.001 a 20.000 €) per i redditi fino a 20.000 €; un'ulteriore detrazione di 1.000 € l'anno per i redditi da 20.001 a 32.000 €; una detrazione decalage secondo la formula 1.000 × (40.000 - reddito complessivo) / 8.000 per i redditi da 32.001 a 40.000 €; nessun beneficio per i redditi superiori a 40.000 €; (vi) altre misure del D.Lgs. 216/2023: l'articolo 2 dispone la riduzione di 260 € delle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 € (con esclusione delle spese sanitarie); l'articolo 3 cancella l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per i soggetti IRPEF e IRES; l'articolo 4 introduce una super deduzione del costo del lavoro pari al 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni, elevata al 130% per le assunzioni di categorie protette (disabili, donne con almeno due figli minori, donne vittime di violenza, giovani sotto 30 anni NEET, ex percettori RdC/ADI); (vii) versamenti e adempimenti: il saldo IRPEF e il primo acconto (pari al 40% del totale acconti) sono dovuti entro il 30 giugno, con maggiorazione dello 0,4% se versati entro il 30 luglio; il secondo acconto (60%) è dovuto entro il 30 novembre; le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate tramite il modello 730 (per i lavoratori dipendenti) entro il 30 settembre o tramite il modello Redditi PF entro il 31 ottobre; (viii) addizionali: oltre all'IRPEF si applicano l'addizionale regionale (aliquota base 1,23% + maggiorazione regionale fino a 0,5%) e l'addizionale comunale (aliquota stabilita dal Comune, massimo 0,8%, salvo deroghe per Roma Capitale fino a 0,9%), calcolate sull'imponibile IRPEF e dovute solo se l'IRPEF è dovuta per l'anno di riferimento; (ix) autorità competenti: gestione e accertamento dell'IRPEF spettano all'Agenzia delle Entrate; la riscossione coattiva è attribuita all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER, ex Equitalia); i controlli antievasione e le indagini di polizia tributaria sono affidati alla Guardia di Finanza; le politiche fiscali nazionali sono coordinate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF); il contenzioso tributario è di competenza delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ai sensi della L. 31 agosto 2022 n. 130 (Riforma della giustizia tributaria).
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