Il divorzio in Italia è stato introdotto nel 1970 con la storica L. 1° dicembre 1970 n. 898, dopo un lungo dibattito politico e culturale: l'istituto fu confermato dal popolo con il referendum del 12-13 maggio 1974 (votazione popolare con il 59,3% di voti contrari all'abrogazione). Per molti anni, tuttavia, ottenere il divorzio era una procedura lunga e complessa: occorrevano 5 anni di separazione "ininterrotta", ridotti a 3 anni con la L. 6 marzo 1987 n. 74. La L. 55/2015 ha portato a termine un percorso di modernizzazione del diritto matrimoniale, allineando l'Italia agli altri ordinamenti europei più liberali in materia. La novità più importante non è tanto la riduzione quantitativa dei tempi, quanto il cambiamento di prospettiva: il divorzio non è più visto come un esito eccezionale dopo un lungo periodo "di attesa", ma come una scelta autonoma dei coniugi da accompagnare in tempi ragionevoli, soprattutto nei casi di accordo consensuale. Resta tuttavia ferma l'impostazione del nostro ordinamento, che — a differenza di molti ordinamenti europei — richiede ancora il previo passaggio dalla separazione (giudiziale o consensuale), salvo limitate eccezioni: il divorzio "diretto", previsto inizialmente nel disegno di legge per le coppie senza figli, fu stralciato durante l'iter parlamentare.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 29 (famiglia come società naturale fondata sul matrimonio), 30 (diritto-dovere genitoriale), 31 (tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù);
- Codice civile, in particolare artt. 143-148 (diritti e doveri dei coniugi), 149-158 (separazione personale), 159-219 (regime patrimoniale - comunione legale dal 1975), 191 (scioglimento della comunione, modificato dalla L. 55/2015);
- L. 1° dicembre 1970 n. 898 — "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (cd. "legge sul divorzio");
- L. 6 marzo 1987 n. 74 — "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (riduzione termini da 5 a 3 anni);
- L. 6 maggio 2015 n. 55 — "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (oggetto della guida);
- D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 10 novembre 2014 n. 162 — Negoziazione assistita e accordi davanti all'ufficiale di stato civile (artt. 6 e 12);
- L. 20 maggio 2016 n. 76 — "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (cd. "legge Cirinnà");
- L. 26 novembre 2021 n. 206 — Delega per l'efficienza del processo civile (cd. "Cartabia");
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 — Riforma Cartabia del processo civile (rito unico per persone, minorenni e famiglie);
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 — Ordinamento dello stato civile;
- L. 27 maggio 1929 n. 847 — Matrimonio concordatario (Concordato 1929 e revisione 1984);
- Codice di procedura civile, artt. 706 ss. (procedimento di separazione personale e divorzio, riformati da D.Lgs. 149/2022).
La storia dei termini per il divorzio
| Fonte normativa | Termine richiesto | Note |
|---|---|---|
| L. 898/1970 (versione originaria) | 5 anni di separazione ininterrotta | Confermata dal referendum 12-13/5/1974 |
| L. 74/1987 | 3 anni di separazione ininterrotta | Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale |
| L. 55/2015 (divorzio breve) | 12 mesi (giudiziale) o 6 mesi (consensuale) | Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale |
Le novità dell'art. 1 L. 55/2015
Modifica all'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 898/1970
L'art. 1 della L. 55/2015 sostituisce il previgente termine "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" con il seguente:
- "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
I due nuovi termini
| Tipo di separazione | Nuovo termine | Decorrenza |
|---|---|---|
| Separazione giudiziale | 12 mesi | Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale |
| Separazione consensuale (anche se inizialmente contenziosa, poi trasformata in consensuale) | 6 mesi | Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale |
Requisiti
- Ininterrottività della separazione: i coniugi non devono aver ripreso la convivenza durante il periodo richiesto;
- Il termine si calcola sempre dalla data di comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (per le procedure giudiziali) o dal momento equivalente per le altre modalità (negoziazione assistita, accordo davanti all'ufficiale di stato civile);
- I termini si applicano indipendentemente dalla presenza di figli;
- Si applicano sia ai matrimoni civili (scioglimento del matrimonio) sia ai matrimoni concordatari (cessazione degli effetti civili).
L'art. 2 della L. 55/2015 e lo scioglimento anticipato della comunione legale
La nuova formulazione dell'art. 191 c.c.
L'art. 2 della L. 55/2015 aggiunge un comma all'art. 191 c.c. e anticipa il momento dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi. La comunione legale (artt. 177 ss. c.c.), introdotta come regime patrimoniale ordinario dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19/5/1975 n. 151), comprende tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio (salvo quelli personali).
| Momento dello scioglimento della comunione | Disciplina previgente | Nuova disciplina (L. 55/2015) |
|---|---|---|
| Separazione giudiziale | Passaggio in giudicato della sentenza di separazione | Comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale |
| Separazione consensuale | Omologazione del Tribunale | Sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale (poi omologato) |
Conseguenze pratiche
- I beni acquistati dopo il momento di scioglimento appartengono al singolo coniuge (regime di comunione di fatto cessato);
- I beni acquistati prima rimangono in comunione legale fino alla divisione;
- Maggiore tutela del coniuge "debole": non corre il rischio di vedersi attribuiti debiti contratti dall'altro coniuge dopo la separazione di fatto;
- Facilita la distinzione patrimoniale in vista della divisione successiva.
L'applicazione retroattiva (art. 3)
- L'art. 3 L. 55/2015 dispone che le nuove disposizioni si applichino anche ai procedimenti pendenti al 26 maggio 2015;
- In particolare, i nuovi termini di 6 e 12 mesi si applicano anche alle separazioni personali in corso al momento dell'entrata in vigore;
- I coniugi che avevano già iniziato il procedimento di separazione hanno potuto chiedere il divorzio non appena maturato il nuovo termine ridotto;
- Questo ha determinato un autentico "boom" di nuove domande di divorzio nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore.
I tipi di separazione e di divorzio
Separazione personale
- Separazione di fatto: cessazione della convivenza senza intervento del giudice; non rileva ai fini del decorso dei termini per il divorzio (Cass. consolidata);
- Separazione giudiziale (art. 151 c.c.): pronunciata dal Tribunale a istanza di uno dei coniugi quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole;
- Separazione consensuale (art. 158 c.c.): basata sull'accordo tra i coniugi, omologata dal Tribunale (o oggi formalizzata anche con negoziazione assistita o davanti all'ufficiale di stato civile);
- La separazione legale è il presupposto necessario per il divorzio "ordinario".
Divorzio
- Divorzio giudiziale (Tribunale ordinario, oggi Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie istituito dalla Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022, operativo dal 17/10/2024 in fase transitoria; piena operatività prorogata al 17/10/2026 dal D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025 — Decreto Giustizia 2025);
- Divorzio congiunto o "consensuale" (su domanda congiunta dei coniugi);
- Divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014, esteso anche alla materia familiare; vedi guida specifica);
- Divorzio davanti all'ufficiale di stato civile del Comune (art. 12 D.L. 132/2014), con limiti: assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; assenza di patti di trasferimento patrimoniale.
Le modalità alternative al Tribunale
Negoziazione assistita familiare (art. 6 D.L. 132/2014)
- Procedura tra avvocati per la soluzione consensuale di separazione, divorzio, modifica delle condizioni;
- Forma scritta, sottoscrizione autenticata dagli avvocati;
- Controllo del Procuratore della Repubblica: nulla osta (entro 5 giorni) se assenti figli minori/incapaci/handicap grave; autorizzazione in caso di presenza;
- Possibile post 12/6 mesi di separazione (con la L. 55/2015) oppure direttamente per la modifica delle condizioni;
- Esteso post Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): affidamento e mantenimento figli naturali, alimenti, una tantum divorzile.
Separazione/divorzio davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014)
- Procedura amministrativa davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza o iscrizione AIRE;
- Due comparizioni a distanza di almeno 30 giorni;
- Assistenza dell'avvocato non obbligatoria (procedura semplificata);
- Limiti: assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; assenza di patti di trasferimento patrimoniale;
- Costi ridotti (16 € per imposta di bollo);
- Equiparazione degli effetti a quelli del provvedimento giudiziale;
- Trascrizione nei registri di stato civile.
Il coordinamento con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)
- D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 in attuazione della L. 26/11/2021 n. 206;
- Introdotto un rito unico per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.);
- Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: istituito dalla Riforma Cartabia (operativo dal 17/10/2024 in fase transitoria);
- Unificazione delle competenze prima distribuite tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni;
- Cumulo nella stessa domanda di separazione e divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.): possibilità di chiedere contestualmente separazione + divorzio (in tal caso il termine di 6/12 mesi rimane però comunque richiesto);
- Estensione e potenziamento della negoziazione assistita familiare (vigore modifiche ADR: 30/6/2023);
- Una tantum divorzile (nuovo art. 6 c. 3-bis D.L. 132/2014).
Le unioni civili (L. 76/2016) e il divorzio breve
- La L. 20/5/2016 n. 76 ("Legge Cirinnà") ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso (artt. 1 c. 1-35) e disciplinato le convivenze di fatto (artt. 1 c. 36-65);
- L'art. 1 c. 23 prevede che lo scioglimento dell'unione civile avvenga con dichiarazione anche disgiunta resa davanti all'ufficiale dello stato civile;
- Per lo scioglimento dell'unione civile: trascorrono 3 mesi dalla dichiarazione, dopo i quali può essere proposta domanda di scioglimento ai sensi della L. 898/1970 e successive modifiche;
- Il termine è quindi ulteriormente ridotto rispetto a quello del matrimonio (3 mesi vs 6/12 mesi);
- Possibile anche tramite negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014) o davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014);
- NB: per le unioni civili NON si applica la disciplina dell'adozione legittimante (art. 1 c. 20 L. 76/2016).
Gli effetti del divorzio
Effetti personali
- Scioglimento del matrimonio (per matrimoni civili) o cessazione degli effetti civili (per matrimoni concordatari);
- Cessazione dei doveri coniugali (fedeltà, assistenza, coabitazione);
- Recupero della libertà matrimoniale: possibilità di contrarre nuovo matrimonio (con limiti per la donna ex art. 89 c.c. - eliminato dalla L. 219/2012);
- La donna può continuare a usare il cognome del marito aggiunto al proprio "quando sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela" (art. 5 c. 3 L. 898/1970);
- Modifica dello stato civile: da "coniugato" a "divorziato".
Effetti patrimoniali
- Assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970): può essere disposto se uno dei coniugi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive; importanti pronunce della Cassazione SS.UU. n. 18287/2018 (criterio composito: assistenziale, compensativo, perequativo);
- Una tantum divorzile (art. 5 c. 8 L. 898/1970, ora coordinato con il nuovo art. 6 c. 3-bis D.L. 132/2014 introdotto dalla Cartabia);
- Cessazione del diritto alla pensione di reversibilità (salvo casi disciplinati);
- Possibili provvedimenti su immobili (casa familiare, art. 6 L. 898/1970).
Effetti sui figli
- I figli mantengono la stessa posizione giuridica di prima (genitori entrambi);
- Responsabilità genitoriale congiunta (art. 337-ter c.c.): di regola, esercizio condiviso;
- Affidamento condiviso (L. 8/2/2006 n. 54): regola di principio;
- Mantenimento dei figli: obbligo permanente di entrambi i genitori;
- Casa familiare: assegnata di norma al genitore con cui convivono i figli (art. 337-sexies c.c.);
- Diritto di visita del genitore non collocatario.
I profili operativi per la pubblica amministrazione e gli enti locali
Il divorzio incide su numerose attività della PA:
- Ufficiale di stato civile del Comune:
- Riceve gli accordi di separazione/divorzio ex art. 12 D.L. 132/2014;
- Trascrive le sentenze di divorzio nei registri di stato civile;
- Aggiorna l'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente);
- Rilascia le annotazioni;
- Coordinamento con il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento dello stato civile);
- Polizia Municipale: notifiche di provvedimenti di separazione/divorzio; esecuzione di provvedimenti di assegnazione casa familiare; coordinamento con ordinanze sindacali in caso di rischio;
- Servizi sociali comunali: coinvolti nelle indagini per affidamento minori; mediazione familiare;
- Polizia Giudiziaria: nelle eventuali violazioni penali (es. omessa prestazione mezzi di sussistenza ex art. 570 c.p.);
- Coordinamento con l'INPS per la pensione di reversibilità;
- Coordinamento con il Catasto per gli aggiornamenti immobiliari.
Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, ufficiali e dipendenti dello stato civile dei Comuni, segretari comunali, assistenti sociali, avvocati e magistratura — Il divorzio breve è materia centrale nei concorsi di area giuridica e nei concorsi degli enti locali. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 6 maggio 2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (cd. "divorzio breve"), pubblicata in GU n. 107 dell'11 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015; composta da 3 articoli; (ii) oggetto: modifica la L. 1° dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio) - in precedenza modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 - e l'art. 191 c.c.; (iii) art. 1: sostituisce l'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - nuovo termine 12 mesi (separazione giudiziale) e 6 mesi (separazione consensuale, anche se inizialmente contenziosa trasformata in consensuale); decorrenza dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; requisito di ininterrottività; applicabilità indipendentemente dalla presenza di figli; (iv) storia dei termini: L. 898/1970 (originaria) 5 anni → L. 74/1987 3 anni → L. 55/2015 12/6 mesi; (v) art. 2: modifica art. 191 c.c. - scioglimento anticipato comunione legale dei beni (dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la giudiziale; dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, omologato entro 30 giorni); ratio: maggiore tutela del coniuge debole, distinzione patrimoniale; (vi) art. 3: applicazione anche ai procedimenti pendenti al 26/5/2015; "boom" di nuove domande di divorzio nei mesi successivi; (vii) previo passaggio dalla separazione: il sistema italiano non ammette il divorzio "diretto" (proposta stralciata durante l'iter); (viii) tipi di separazione: di fatto (no rilievo); giudiziale art. 151 c.c. (intollerabilità convivenza, grave pregiudizio prole); consensuale art. 158 c.c. (accordo, omologa); tipi di divorzio: giudiziale Tribunale; consensuale Tribunale; negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014); ufficiale stato civile (art. 12 D.L. 132/2014, con limiti); (ix) coordinamento ADR: D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 - art. 6 negoziazione assistita familiare (controllo PM: nulla osta o autorizzazione); art. 12 separazione/divorzio davanti ufficiale stato civile (due comparizioni a 30 gg, costi ridotti, no figli minori/incapaci/handicap/non autosufficienti, no patti patrimoniali); (x) Riforma Cartabia: L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 - rito unico per persone, minorenni, famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.); Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (operativo 17/10/2024; piena operatività prorogata al 17/10/2026 — D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025); cumulo separazione + divorzio nella stessa domanda (art. 473-bis.49 c.p.c.); estensione negoziazione assistita familiare; una tantum divorzile (nuovo art. 6 c. 3-bis D.L. 132/2014); (xi) unioni civili L. 20/5/2016 n. 76 (Cirinnà): scioglimento con dichiarazione davanti ufficiale stato civile (art. 1 c. 23); termine 3 mesi dalla dichiarazione (ulteriormente ridotto rispetto al matrimonio); applicabile anche con negoziazione assistita o ufficiale stato civile; (xii) effetti del divorzio: personali (scioglimento/cessazione effetti civili, cessazione doveri, recupero libertà matrimoniale, cambio stato civile); patrimoniali (assegno divorzile art. 5 L. 898/1970, Cass. SS.UU. 18287/2018 criterio composito; una tantum; pensione reversibilità); sui figli (responsabilità genitoriale congiunta art. 337-ter c.c., affidamento condiviso L. 54/2006, mantenimento, casa familiare art. 337-sexies c.c., diritto visita); (xiii) profili PA: ufficiale di stato civile (riceve accordi ex art. 12, trascrive sentenze, aggiorna ANPR); coord. D.P.R. 3/11/2000 n. 396; Polizia Municipale per notifiche e esecuzione; servizi sociali per minori; PG per art. 570 c.p. omessa prestazione mezzi; INPS per reversibilità; Catasto per immobili.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina del divorzio breve di cui alla L. 55/2015, con particolare riferimento alla riduzione dei termini e al coordinamento con la negoziazione assistita familiare e con la riforma Cartabia".
Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 6 maggio 2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (cd. "divorzio breve"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015; composta da 3 articoli; (ii) oggetto: modifica della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio), già modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, e dell'art. 191 del codice civile; (iii) art. 1 L. 55/2015: sostituisce l'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, riducendo i termini per la proponibilità della domanda di divorzio: 12 mesi nel caso di separazione giudiziale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale (anche se inizialmente contenziosa trasformata in consensuale); decorrenza dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; requisito di ininterrottività; (iv) storia dei termini: in precedenza la L. 898/1970 prevedeva 5 anni, la L. 74/1987 li aveva ridotti a 3 anni; (v) art. 2 L. 55/2015: modifica l'art. 191 del codice civile anticipando il momento dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi - dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale; dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale (omologato entro 30 giorni); ratio: maggiore tutela del coniuge debole e distinzione patrimoniale; (vi) art. 3 L. 55/2015: applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti pendenti al 26 maggio 2015; (vii) tipi di separazione e divorzio: separazione di fatto (non rileva per i termini); separazione giudiziale (art. 151 c.c., su istanza di un coniuge per intollerabilità della convivenza o grave pregiudizio alla prole); separazione consensuale (art. 158 c.c., sull'accordo dei coniugi omologato dal Tribunale); divorzio giudiziale; divorzio congiunto/consensuale; divorzio mediante negoziazione assistita; divorzio davanti all'ufficiale di stato civile; (viii) coordinamento con la negoziazione assistita familiare: art. 6 del D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 - procedura tra avvocati, con controllo del Procuratore della Repubblica (nulla osta se assenti figli minori/maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave; autorizzazione se presenti); estesa dalla Riforma Cartabia ad affidamento e mantenimento figli naturali, alimenti; (ix) coordinamento con l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile: art. 12 del D.L. 132/2014 - due comparizioni a distanza di almeno 30 giorni; assistenza dell'avvocato non obbligatoria; costi ridotti (16 € imposta di bollo); limiti: assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e assenza di patti di trasferimento patrimoniale; equiparazione degli effetti a quelli del provvedimento giudiziale; (x) Riforma Cartabia: L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 - introduzione del rito unico per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.); istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (operativo dal 17/10/2024 in fase transitoria; piena operatività prorogata al 17/10/2026 — D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025); cumulo separazione e divorzio nella stessa domanda (art. 473-bis.49 c.p.c.), restando comunque richiesto il rispetto del termine di 6/12 mesi tra i due provvedimenti; estensione e potenziamento della negoziazione assistita familiare (vigore modifiche ADR: 30/6/2023); introduzione della una tantum divorzile (nuovo art. 6 c. 3-bis D.L. 132/2014); (xi) unioni civili: L. 20/5/2016 n. 76 ("Legge Cirinnà") - scioglimento dell'unione civile con dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 1 c. 23); decorso il termine di 3 mesi dalla dichiarazione si può proporre domanda di scioglimento ai sensi della L. 898/1970; quindi termine ulteriormente ridotto rispetto al matrimonio (3 mesi vs 6 o 12 mesi); (xii) effetti del divorzio: personali (scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili per il matrimonio concordatario; cessazione dei doveri coniugali di fedeltà, assistenza, coabitazione; recupero della libertà matrimoniale; modifica dello stato civile); patrimoniali (assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970, secondo i criteri elaborati dalla Cassazione SS.UU. n. 18287/2018: criterio composito di natura assistenziale, compensativa e perequativa; una tantum divorzile; cessazione dei diritti successori; possibili provvedimenti sulla casa familiare); sui figli (responsabilità genitoriale congiunta ex art. 337-ter c.c.; affidamento condiviso come regola ex L. 8/2/2006 n. 54; obbligo permanente di mantenimento; assegnazione casa familiare ex art. 337-sexies c.c.; diritto di visita); (xiii) profili operativi per la pubblica amministrazione: ufficiale di stato civile del Comune (riceve gli accordi di separazione/divorzio ex art. 12 D.L. 132/2014, trascrive le sentenze di divorzio nei registri di stato civile, aggiorna l'ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, rilascia annotazioni); coordinamento con il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (regolamento di stato civile); Polizia Municipale per notifiche di provvedimenti, esecuzione provvedimenti di assegnazione della casa familiare; servizi sociali comunali per le indagini sui minori; polizia giudiziaria per eventuali violazioni penali (art. 570 c.p. omessa prestazione dei mezzi di sussistenza); INPS per la pensione di reversibilità; Catasto per aggiornamenti immobiliari.
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