Il divorzio in Italia è stato introdotto nel 1970 con la storica L. 1° dicembre 1970 n. 898, dopo un lungo dibattito politico e culturale: l'istituto fu confermato dal popolo con il referendum del 12-13 maggio 1974 (votazione popolare con il 59,3% di voti contrari all'abrogazione). Per molti anni, tuttavia, ottenere il divorzio era una procedura lunga e complessa: occorrevano 5 anni di separazione "ininterrotta", ridotti a 3 anni con la L. 6 marzo 1987 n. 74. La L. 55/2015 ha portato a termine un percorso di modernizzazione del diritto matrimoniale, allineando l'Italia agli altri ordinamenti europei più liberali in materia. La novità più importante non è tanto la riduzione quantitativa dei tempi, quanto il cambiamento di prospettiva: il divorzio non è più visto come un esito eccezionale dopo un lungo periodo "di attesa", ma come una scelta autonoma dei coniugi da accompagnare in tempi ragionevoli, soprattutto nei casi di accordo consensuale. Resta tuttavia ferma l'impostazione del nostro ordinamento, che — a differenza di molti ordinamenti europei — richiede ancora il previo passaggio dalla separazione (giudiziale o consensuale), salvo limitate eccezioni: il divorzio "diretto", previsto inizialmente nel disegno di legge per le coppie senza figli, fu stralciato durante l'iter parlamentare.

Il quadro normativo di riferimento

La storia dei termini per il divorzio

Fonte normativa Termine richiesto Note
L. 898/1970 (versione originaria) 5 anni di separazione ininterrotta Confermata dal referendum 12-13/5/1974
L. 74/1987 3 anni di separazione ininterrotta Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
L. 55/2015 (divorzio breve) 12 mesi (giudiziale) o 6 mesi (consensuale) Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale

Le novità dell'art. 1 L. 55/2015

Modifica all'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 898/1970

L'art. 1 della L. 55/2015 sostituisce il previgente termine "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" con il seguente:

I due nuovi termini

Tipo di separazione Nuovo termine Decorrenza
Separazione giudiziale 12 mesi Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
Separazione consensuale (anche se inizialmente contenziosa, poi trasformata in consensuale) 6 mesi Dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale

Requisiti

L'art. 2 della L. 55/2015 e lo scioglimento anticipato della comunione legale

La nuova formulazione dell'art. 191 c.c.

L'art. 2 della L. 55/2015 aggiunge un comma all'art. 191 c.c. e anticipa il momento dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi. La comunione legale (artt. 177 ss. c.c.), introdotta come regime patrimoniale ordinario dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19/5/1975 n. 151), comprende tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio (salvo quelli personali).

Momento dello scioglimento della comunione Disciplina previgente Nuova disciplina (L. 55/2015)
Separazione giudiziale Passaggio in giudicato della sentenza di separazione Comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
Separazione consensuale Omologazione del Tribunale Sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale (poi omologato)

Conseguenze pratiche

L'applicazione retroattiva (art. 3)

I tipi di separazione e di divorzio

Separazione personale

Divorzio

Le modalità alternative al Tribunale

Negoziazione assistita familiare (art. 6 D.L. 132/2014)

Separazione/divorzio davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014)

Il coordinamento con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)

Le unioni civili (L. 76/2016) e il divorzio breve

Gli effetti del divorzio

Effetti personali

Effetti patrimoniali

Effetti sui figli

I profili operativi per la pubblica amministrazione e gli enti locali

Il divorzio incide su numerose attività della PA:

Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, ufficiali e dipendenti dello stato civile dei Comuni, segretari comunali, assistenti sociali, avvocati e magistratura — Il divorzio breve è materia centrale nei concorsi di area giuridica e nei concorsi degli enti locali. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 6 maggio 2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (cd. "divorzio breve"), pubblicata in GU n. 107 dell'11 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015; composta da 3 articoli; (ii) oggetto: modifica la L. 1° dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio) - in precedenza modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 - e l'art. 191 c.c.; (iii) art. 1: sostituisce l'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - nuovo termine 12 mesi (separazione giudiziale) e 6 mesi (separazione consensuale, anche se inizialmente contenziosa trasformata in consensuale); decorrenza dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; requisito di ininterrottività; applicabilità indipendentemente dalla presenza di figli; (iv) storia dei termini: L. 898/1970 (originaria) 5 anni → L. 74/1987 3 anni → L. 55/2015 12/6 mesi; (v) art. 2: modifica art. 191 c.c. - scioglimento anticipato comunione legale dei beni (dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la giudiziale; dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, omologato entro 30 giorni); ratio: maggiore tutela del coniuge debole, distinzione patrimoniale; (vi) art. 3: applicazione anche ai procedimenti pendenti al 26/5/2015; "boom" di nuove domande di divorzio nei mesi successivi; (vii) previo passaggio dalla separazione: il sistema italiano non ammette il divorzio "diretto" (proposta stralciata durante l'iter); (viii) tipi di separazione: di fatto (no rilievo); giudiziale art. 151 c.c. (intollerabilità convivenza, grave pregiudizio prole); consensuale art. 158 c.c. (accordo, omologa); tipi di divorzio: giudiziale Tribunale; consensuale Tribunale; negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014); ufficiale stato civile (art. 12 D.L. 132/2014, con limiti); (ix) coordinamento ADR: D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 - art. 6 negoziazione assistita familiare (controllo PM: nulla osta o autorizzazione); art. 12 separazione/divorzio davanti ufficiale stato civile (due comparizioni a 30 gg, costi ridotti, no figli minori/incapaci/handicap/non autosufficienti, no patti patrimoniali); (x) Riforma Cartabia: L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 - rito unico per persone, minorenni, famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.); Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (operativo 17/10/2024; piena operatività prorogata al 17/10/2026 — D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025); cumulo separazione + divorzio nella stessa domanda (art. 473-bis.49 c.p.c.); estensione negoziazione assistita familiare; una tantum divorzile (nuovo art. 6 c. 3-bis D.L. 132/2014); (xi) unioni civili L. 20/5/2016 n. 76 (Cirinnà): scioglimento con dichiarazione davanti ufficiale stato civile (art. 1 c. 23); termine 3 mesi dalla dichiarazione (ulteriormente ridotto rispetto al matrimonio); applicabile anche con negoziazione assistita o ufficiale stato civile; (xii) effetti del divorzio: personali (scioglimento/cessazione effetti civili, cessazione doveri, recupero libertà matrimoniale, cambio stato civile); patrimoniali (assegno divorzile art. 5 L. 898/1970, Cass. SS.UU. 18287/2018 criterio composito; una tantum; pensione reversibilità); sui figli (responsabilità genitoriale congiunta art. 337-ter c.c., affidamento condiviso L. 54/2006, mantenimento, casa familiare art. 337-sexies c.c., diritto visita); (xiii) profili PA: ufficiale di stato civile (riceve accordi ex art. 12, trascrive sentenze, aggiorna ANPR); coord. D.P.R. 3/11/2000 n. 396; Polizia Municipale per notifiche e esecuzione; servizi sociali per minori; PG per art. 570 c.p. omessa prestazione mezzi; INPS per reversibilità; Catasto per immobili.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina del divorzio breve di cui alla L. 55/2015, con particolare riferimento alla riduzione dei termini e al coordinamento con la negoziazione assistita familiare e con la riforma Cartabia".

Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 6 maggio 2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (cd. "divorzio breve"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015; composta da 3 articoli; (ii) oggetto: modifica della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio), già modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, e dell'art. 191 del codice civile; (iii) art. 1 L. 55/2015: sostituisce l'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, riducendo i termini per la proponibilità della domanda di divorzio: 12 mesi nel caso di separazione giudiziale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale (anche se inizialmente contenziosa trasformata in consensuale); decorrenza dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; requisito di ininterrottività; (iv) storia dei termini: in precedenza la L. 898/1970 prevedeva 5 anni, la L. 74/1987 li aveva ridotti a 3 anni; (v) art. 2 L. 55/2015: modifica l'art. 191 del codice civile anticipando il momento dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi - dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale; dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale (omologato entro 30 giorni); ratio: maggiore tutela del coniuge debole e distinzione patrimoniale; (vi) art. 3 L. 55/2015: applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti pendenti al 26 maggio 2015; (vii) tipi di separazione e divorzio: separazione di fatto (non rileva per i termini); separazione giudiziale (art. 151 c.c., su istanza di un coniuge per intollerabilità della convivenza o grave pregiudizio alla prole); separazione consensuale (art. 158 c.c., sull'accordo dei coniugi omologato dal Tribunale); divorzio giudiziale; divorzio congiunto/consensuale; divorzio mediante negoziazione assistita; divorzio davanti all'ufficiale di stato civile; (viii) coordinamento con la negoziazione assistita familiare: art. 6 del D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 - procedura tra avvocati, con controllo del Procuratore della Repubblica (nulla osta se assenti figli minori/maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave; autorizzazione se presenti); estesa dalla Riforma Cartabia ad affidamento e mantenimento figli naturali, alimenti; (ix) coordinamento con l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile: art. 12 del D.L. 132/2014 - due comparizioni a distanza di almeno 30 giorni; assistenza dell'avvocato non obbligatoria; costi ridotti (16 € imposta di bollo); limiti: assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e assenza di patti di trasferimento patrimoniale; equiparazione degli effetti a quelli del provvedimento giudiziale; (x) Riforma Cartabia: L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 - introduzione del rito unico per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.); istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (operativo dal 17/10/2024 in fase transitoria; piena operatività prorogata al 17/10/2026 — D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025); cumulo separazione e divorzio nella stessa domanda (art. 473-bis.49 c.p.c.), restando comunque richiesto il rispetto del termine di 6/12 mesi tra i due provvedimenti; estensione e potenziamento della negoziazione assistita familiare (vigore modifiche ADR: 30/6/2023); introduzione della una tantum divorzile (nuovo art. 6 c. 3-bis D.L. 132/2014); (xi) unioni civili: L. 20/5/2016 n. 76 ("Legge Cirinnà") - scioglimento dell'unione civile con dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 1 c. 23); decorso il termine di 3 mesi dalla dichiarazione si può proporre domanda di scioglimento ai sensi della L. 898/1970; quindi termine ulteriormente ridotto rispetto al matrimonio (3 mesi vs 6 o 12 mesi); (xii) effetti del divorzio: personali (scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili per il matrimonio concordatario; cessazione dei doveri coniugali di fedeltà, assistenza, coabitazione; recupero della libertà matrimoniale; modifica dello stato civile); patrimoniali (assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970, secondo i criteri elaborati dalla Cassazione SS.UU. n. 18287/2018: criterio composito di natura assistenziale, compensativa e perequativa; una tantum divorzile; cessazione dei diritti successori; possibili provvedimenti sulla casa familiare); sui figli (responsabilità genitoriale congiunta ex art. 337-ter c.c.; affidamento condiviso come regola ex L. 8/2/2006 n. 54; obbligo permanente di mantenimento; assegnazione casa familiare ex art. 337-sexies c.c.; diritto di visita); (xiii) profili operativi per la pubblica amministrazione: ufficiale di stato civile del Comune (riceve gli accordi di separazione/divorzio ex art. 12 D.L. 132/2014, trascrive le sentenze di divorzio nei registri di stato civile, aggiorna l'ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, rilascia annotazioni); coordinamento con il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (regolamento di stato civile); Polizia Municipale per notifiche di provvedimenti, esecuzione provvedimenti di assegnazione della casa familiare; servizi sociali comunali per le indagini sui minori; polizia giudiziaria per eventuali violazioni penali (art. 570 c.p. omessa prestazione dei mezzi di sussistenza); INPS per la pensione di reversibilità; Catasto per aggiornamenti immobiliari.

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