L'introduzione dell'affido condiviso ha segnato un autentico cambio di paradigma nel diritto di famiglia italiano. Per decenni, in caso di separazione, il "modello prevalente" era quello dell'affidamento materno: la prassi attribuiva quasi sempre alla madre l'esercizio della potestà genitoriale (oggi "responsabilità genitoriale", terminologia introdotta dalla riforma della filiazione del 2012-2013), riservando al padre un ruolo "ausiliario" e un diritto di visita. Questa impostazione, criticata da gran parte della dottrina e da numerose associazioni dei padri separati, era in contrasto con i principi affermatisi a livello europeo e internazionale, in particolare con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che riconosce a ogni bambino il diritto di mantenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo superiore interesse. La L. 54/2006 ha colmato questo divario, allineando l'Italia agli altri ordinamenti europei e affermando il principio della corresponsabilità genitoriale dopo la separazione. La successiva riforma del 2012-2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) ha completato il quadro, unificando la disciplina dei figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi) e riorganizzando sistematicamente le norme nel codice civile, con effetto dal 7 febbraio 2014.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza sostanziale), 29 (famiglia come società naturale fondata sul matrimonio), 30 (diritto-dovere genitoriale), 31 (tutela della famiglia, dell'infanzia e della gioventù);
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989 — ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176 (art. 3 superiore interesse del minore, art. 9 contatti con i genitori);
- Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare);
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, art. 24 (diritti del bambino);
- Codice civile, artt. 143-148 (diritti e doveri dei coniugi), 149-158 (separazione personale), 315-321 (responsabilità genitoriale, riformati nel 2013), 337-bis - 337-octies (provvedimenti riguardo ai figli);
- L. 1° dicembre 1970 n. 898 — Legge sul divorzio;
- L. 4 maggio 1983 n. 184 — Diritto del minore ad una famiglia (adozione e affidamento);
- L. 8 febbraio 2006 n. 54 — Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (oggetto della guida);
- L. 10 dicembre 2012 n. 219 — Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (legge delega);
- D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 — Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (attuazione L. 219/2012);
- L. 6 maggio 2015 n. 55 — Divorzio breve;
- D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 10 novembre 2014 n. 162 — Negoziazione assistita familiare (art. 6);
- L. 20 maggio 2016 n. 76 — Unioni civili e convivenze;
- L. 26 novembre 2021 n. 206 — Delega per l'efficienza del processo civile (Cartabia);
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 — Riforma Cartabia del processo civile (rito unico per famiglie);
- Codice di procedura civile, artt. 473-bis - 473-bis.71 (rito unico per persone, minorenni e famiglie, introdotti dalla Cartabia);
- Codice penale, artt. 570 (violazione obblighi assistenza familiare), 570-bis (violazione obblighi mantenimento), 388 (mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice).
L'iter della L. 54/2006
- Le prime proposte di legge sull'affido condiviso risalivano alla XIII legislatura (1996-2001);
- Nella XIV legislatura il dibattito è stato particolarmente intenso, con polemiche politiche e dottrinali;
- Il testo è rimasto fermo per oltre 4 anni alla Commissione Giustizia della Camera (dal novembre 2001);
- Approvazione alla Camera: 7 luglio 2005, con un solo voto contrario;
- Faticoso compromesso politico tra posizioni diverse, anche all'interno degli stessi schieramenti;
- Approvazione definitiva e pubblicazione in GU il 1° marzo 2006;
- Entrata in vigore: 16 marzo 2006 (15 giorni dalla pubblicazione).
Il principio della bigenitorialità
Il principio cardine introdotto dalla L. 54/2006 — oggi codificato nell'art. 337-ter c.c. — afferma che, anche in caso di separazione dei genitori, il figlio minore:
- Ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- Ha il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
- Ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il principio della bigenitorialità è frutto di un'evoluzione storica e culturale: il genitore non collocatario non è più una figura di "secondo piano", ma compartecipa in modo paritario alle scelte educative e di vita del figlio. Si tratta di un cambiamento copernicano rispetto al modello tradizionale dell'affidamento esclusivo.
La struttura normativa attuale (artt. 337-bis - 337-octies c.c.)
A seguito della riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), gli articoli 155-155-sexies introdotti dalla L. 54/2006 sono stati abrogati dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 154/2013. La disciplina è stata trasferita nei nuovi articoli del codice civile (Capo II del Titolo IX-bis del Libro I), introdotti con effetto dal 7 febbraio 2014:
| Articolo | Rubrica | Articolo previgente |
|---|---|---|
| 337-bis c.c. | Ambito di applicazione | (nuovo) |
| 337-ter c.c. | Provvedimenti riguardo ai figli | ex art. 155 c.c. |
| 337-quater c.c. | Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso | ex art. 155-bis c.c. |
| 337-quinquies c.c. | Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli | ex art. 155-ter c.c. |
| 337-sexies c.c. | Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza | ex art. 155-quater c.c. |
| 337-septies c.c. | Disposizioni in favore dei figli maggiorenni | ex art. 155-quinquies c.c. |
| 337-octies c.c. | Poteri del giudice e ascolto del minore | ex art. 155-sexies c.c. |
L'ambito di applicazione (art. 337-bis c.c.)
L'art. 337-bis c.c. stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del Capo II:
- Casi di separazione personale dei coniugi;
- Scioglimento del matrimonio (divorzio);
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- Annullamento del matrimonio;
- Nullità del matrimonio;
- Procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;
- Scioglimento delle unioni civili (per analogia, L. 76/2016);
- Cessazione della convivenza tra genitori non coniugati o non uniti civilmente.
I provvedimenti riguardo ai figli (art. 337-ter c.c.)
Il principio della bigenitorialità (c. 1)
"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
I poteri del giudice (c. 2)
Per realizzare la finalità della bigenitorialità, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi:
- Adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
- Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (presunzione di affido condiviso);
- Oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affido esclusivo, eccezione);
- Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
- Fissa la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli;
- Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse (c. 3)
Nell'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori:
- Salute (cure mediche importanti, interventi chirurgici);
- Educazione (scelte di indirizzo educativo);
- Istruzione (scuola, indirizzo scolastico, università);
- Religione;
- Residenza abituale.
In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Le decisioni "di ordinaria amministrazione" possono essere prese disgiuntamente.
Il mantenimento dei figli (c. 4)
Il giudice determina la misura del contributo al mantenimento dei figli sulla base dei seguenti criteri:
- Attuali esigenze del figlio;
- Tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Risorse economiche di entrambi i genitori;
- Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il contributo è normalmente determinato in un assegno periodico versato al genitore con cui il figlio convive prevalentemente, oltre alle spese straordinarie da ripartire pro quota.
L'affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.)
Presupposti
- Il giudice può disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore quando ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore;
- Eccezione rispetto alla regola dell'affido condiviso;
- Si richiede una specifica motivazione nel provvedimento giurisdizionale.
Casi tipici di affido esclusivo
- Violenza domestica o maltrattamenti;
- Tossicodipendenza grave o alcolismo cronico;
- Disturbi psichici gravi del genitore;
- Condanne penali per reati contro la persona o la famiglia;
- Disinteresse grave e persistente verso il figlio;
- Comportamenti pregiudizievoli per il minore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale nell'affido esclusivo
- Il genitore affidatario esclusivo esercita la responsabilità genitoriale, attenendosi alle condizioni stabilite dal giudice;
- Le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, salvo diversa disposizione del giudice;
- Il genitore non affidatario conserva il diritto di vigilanza sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio;
- Ha il diritto-dovere di partecipare alle decisioni importanti.
L'affido super-esclusivo (cd. "affido rafforzato")
- Costruzione giurisprudenziale (non normativa);
- Si applica nei casi più gravi, in cui l'altro genitore è del tutto inadeguato o pericoloso;
- L'altro genitore non partecipa nemmeno alle decisioni di maggior interesse;
- Cass. SS.UU. n. 32359/2018 e altre pronunce;
- Ipotesi estrema, di natura eccezionale.
Comportamento del genitore istante
- Se la domanda di affido esclusivo è manifestamente infondata, il giudice può considerare negativamente il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli;
- Possibile applicazione dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria).
La casa familiare (art. 337-sexies c.c.)
Criteri di assegnazione
- Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli;
- Di regola, è assegnata al genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (cd. "genitore collocatario");
- Indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile;
- Tutela il diritto di stabilità dei figli minori.
Effetti economici
- L'assegnazione viene tenuta in considerazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà;
- L'assegnatario non paga affitto ma può vedersi ridotto l'assegno di mantenimento;
- Bilancia il fatto che l'altro genitore (eventualmente proprietario) è privato del godimento dell'immobile.
Cessazione del diritto
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nei seguenti casi (Cass. SS.UU. n. 19594/2020, sebbene la materia abbia visto evoluzioni):
- L'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare;
- L'assegnatario convive more uxorio con altra persona (o instaura stabile convivenza);
- L'assegnatario contrae nuovo matrimonio;
- Mancano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Trascrizione e opponibilità
- Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.;
- Garanzia di stabilità del godimento contro eventuali alienazioni dell'immobile.
I figli maggiorenni (art. 337-septies c.c.)
- Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico;
- L'assegno è di norma versato direttamente all'avente diritto (al figlio maggiorenne), salvo diversa determinazione del giudice;
- Cass. SS.UU. n. 17183/2020: il figlio maggiorenne non autosufficiente che ha rifiutato seriamente offerte di lavoro perde il diritto al mantenimento;
- Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 5/2/1992 n. 104) si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori;
- Tutela rafforzata per disabili gravi: bigenitorialità senza limiti di età.
L'ascolto del minore (art. 337-octies c.c.)
Obbligo di ascolto
- Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti relativi ai figli, il giudice deve ascoltare il minore;
- Obbligatorio per i minori che hanno compiuto 12 anni;
- Possibile anche per i minori più piccoli capaci di discernimento (valutazione caso per caso);
- L'ascolto è un diritto del minore, non un mero strumento istruttorio;
- L'omissione dell'ascolto è motivo di nullità del provvedimento.
Modalità di ascolto
- Diretto dal giudice o tramite ausiliari (psicologi, esperti);
- In ambiente protetto e adeguato all'età;
- Con modalità che tutelino la riservatezza e l'incolumità psicologica del minore;
- Coordinamento con il D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) per le nuove modalità.
La revisione dei provvedimenti (art. 337-quinquies c.c.)
- I genitori possono chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti:
- L'affidamento dei figli;
- L'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- Le disposizioni economiche (assegno di mantenimento);
- Richiesta proponibile davanti al Tribunale per i Minorenni (il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie non è ancora in vigore, con entrata in vigore prorogata al 31/10/2026);
- Possibile anche tramite negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014 esteso post Cartabia);
- Necessari fatti nuovi rispetto al provvedimento originario.
Il coordinamento con la Riforma Cartabia
- L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149: introduzione del rito unico per persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.);
- Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 17/10/2024, è stata prorogata al 17/10/2026 (D.L. 92/2024 conv. L. 112/2024; D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025 — Decreto Giustizia 2025); unificherà le competenze prima distribuite tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni;
- Cumulo della separazione e del divorzio nella stessa domanda (art. 473-bis.49 c.p.c.);
- Estensione della negoziazione assistita familiare all'affidamento e mantenimento dei figli naturali (art. 6 D.L. 132/2014);
- Piano genitoriale: introdotto come strumento per le decisioni di vita quotidiana del figlio (art. 473-bis.12 c.p.c.);
- Vigore delle modifiche: 28 febbraio 2023 (rito); 30 giugno 2023 (ADR); 17 ottobre 2024 (Tribunale famiglia).
I profili penali
L'inadempimento delle disposizioni sull'affido e sul mantenimento può integrare diversi reati:
- Art. 388 c.p. — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (inadempimento dei provvedimenti sull'affidamento);
- Art. 570 c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- Art. 570-bis c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (introdotto dal D.Lgs. 21/2018);
- Art. 574 c.p. — Sottrazione di persone incapaci;
- Art. 574-bis c.p. — Sottrazione e mantenimento di minore all'estero;
- Coordinamento con la L. 19/7/2019 n. 69 (Codice Rosso) per la tutela rafforzata in caso di violenza familiare.
I profili operativi per la PA, la PM e le forze di Polizia
La materia dell'affido condiviso coinvolge in numerosi profili la pubblica amministrazione:
- Servizi sociali dei Comuni: incaricati delle indagini su istanza del giudice (art. 337-octies c.c.); seguono le famiglie in difficoltà; possono essere indicati come "servizi affidatari" in situazioni di particolare complessità;
- Polizia Municipale: notifica di provvedimenti; esecuzione di provvedimenti di assegnazione casa familiare; intervento in caso di violazione (art. 388 c.p.);
- Polizia Giudiziaria: indagini su reati ex artt. 570, 570-bis, 574, 574-bis, 388 c.p.;
- Tribunale per i Minorenni: rimane competente; il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie ha l'entrata in vigore prorogata al 31/10/2026 (con DDL abrogazione annunciato);
- Procura della Repubblica presso il Tribunale: controllo sugli accordi di negoziazione assistita familiare;
- Ufficiale di stato civile del Comune: trascrizioni di sentenze (D.P.R. 396/2000);
- Scuola: rilievo del genitore non collocatario per autorizzazioni, partecipazione a riunioni;
- INPS: assegno unico, assegni familiari;
- Polizia Postale: collaborazione per reati informatici di stalking, harassment legati alla crisi familiare.
Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, assistenti sociali, ufficiali di stato civile, avvocati, magistrati e dipendenti pubblici — L'affido condiviso è materia centrale nei concorsi di area giuridica e nei concorsi degli enti locali. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 8 febbraio 2006 n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", GU n. 50 del 1/3/2006, vigore 16/3/2006; 5 articoli; (ii) iter: proposte ferme dal 2001 alla Commissione Giustizia; approvazione Camera 7/7/2005 (un solo voto contrario); approvazione definitiva e pubblicazione marzo 2006; (iii) oggetto: ribaltamento del paradigma - affidamento condiviso ad entrambi i genitori come regola; affidamento esclusivo come eccezione motivata; (iv) principio della bigenitorialità: diritto del figlio a rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, cura/educazione/istruzione/assistenza morale da entrambi, rapporti significativi con ascendenti (nonni) e parenti di ciascun ramo; (v) fonti internazionali: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York 20/11/1989, ratificata L. 27/5/1991 n. 176) - artt. 3 (superiore interesse minore) e 9 (contatti con genitori); CEDU art. 8 (vita familiare); Carta Diritti Fondamentali UE art. 24; (vi) articolato originario: modifica art. 155 c.c. + introduzione artt. 155-bis (affido esclusivo), 155-ter (revisione), 155-quater (casa familiare), 155-quinquies (figli maggiorenni), 155-sexies (poteri giudice); (vii) riforma filiazione 2012-2013: L. 10/12/2012 n. 219 (legge delega) + D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 (GU 8/1/2014, vigore 7/2/2014); abrogazione artt. 155-155-sexies (art. 106 c. 1 lett. a D.Lgs. 154/2013); introduzione artt. 337-bis - 337-octies c.c. (Capo II Titolo IX-bis Libro I); equiparazione figli legittimi/naturali; disciplina unitaria; (viii) articolato attuale: art. 337-bis (ambito: separazione, scioglimento, cessazione effetti civili, annullamento, nullità matrimonio, procedimenti figli nati fuori del matrimonio); art. 337-ter (bigenitorialità c. 1; poteri giudice c. 2; decisioni di maggior interesse c. 3; mantenimento c. 4 con 5 criteri); art. 337-quater (affido esclusivo, motivato, eccezionale; affido super-esclusivo costruzione giurisprudenziale, Cass. SS.UU. 32359/2018); art. 337-quinquies (revisione disposizioni); art. 337-sexies (casa familiare: assegnazione interesse figli; trascrivibile art. 2643 c.c.; revoca se no abitazione/convivenza/nuovo matrimonio); art. 337-septies (figli maggiorenni non autosufficienti assegno; handicap grave L. 104/1992 applicazione integrale disciplina minori); art. 337-octies (poteri giudice + ascolto minore obbligatorio ≥12 anni o capaci di discernimento); (ix) criteri mantenimento art. 337-ter c. 4: attuali esigenze figlio, tenore di vita, tempi permanenza, risorse economiche, valenza compiti domestici/cura; (x) decisioni di maggior interesse art. 337-ter c. 3 (di comune accordo): salute, educazione, istruzione, religione, residenza; in caso disaccordo decide giudice; (xi) Riforma Cartabia L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149: rito unico persone/minorenni/famiglie (artt. 473-bis - 473-bis.71 c.p.c.); Tribunale per i Minorenni (rimane competente; Tribunale persone/minorenni/famiglie non ancora operativo, prorogato al 31/10/2026); cumulo separazione + divorzio art. 473-bis.49 c.p.c.; estensione negoziazione assistita art. 6 D.L. 132/2014 ad affidamento/mantenimento figli naturali; piano genitoriale art. 473-bis.12 c.p.c.; (xii) coordinamento normativo: L. 184/1983 (adozione/affidamento minori); L. 898/1970 (divorzio); L. 55/2015 (divorzio breve); D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 art. 6 (negoziazione assistita familiare); L. 76/2016 (unioni civili); (xiii) profili penali: art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa provvedimento giudice), art. 570 c.p. (violazione obblighi assistenza familiare), art. 570-bis c.p. (introdotto D.Lgs. 21/2018, violazione obblighi mantenimento da separazione/scioglimento), art. 574 c.p. (sottrazione persone incapaci), art. 574-bis c.p. (sottrazione minore all'estero); coordinamento Codice Rosso L. 19/7/2019 n. 69; (xiv) profili PA e PM: servizi sociali per indagini e affidamento ai servizi; Polizia Municipale per notifiche/esecuzione provvedimenti casa familiare; PG per reati 570, 570-bis, 574, 574-bis, 388 c.p.; Procura Repubblica controllo accordi negoziazione assistita; ufficiale stato civile per trascrizioni (D.P.R. 396/2000); INPS per assegno unico; scuola per genitore non collocatario.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dell'affido condiviso dei figli di cui alla L. 54/2006, con particolare riferimento al principio della bigenitorialità e all'attuale articolato del codice civile".
Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 8 febbraio 2006 n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, in vigore dal 16 marzo 2006; composta da 5 articoli; (ii) oggetto: ribaltamento del paradigma previgente in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio e cessazione della convivenza dei genitori; introduzione dell'affidamento condiviso come regola e dell'affidamento esclusivo come eccezione motivata; (iii) principio fondante: la bigenitorialità: diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; principio già presente nell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176); (iv) articolato originario L. 54/2006: modifica dell'art. 155 c.c. + introduzione degli artt. 155-bis (affido esclusivo), 155-ter (revisione), 155-quater (casa familiare), 155-quinquies (figli maggiorenni), 155-sexies (poteri del giudice); (v) riforma della filiazione: L. 10 dicembre 2012 n. 219 (legge delega) + D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (pubblicato in GU 8/1/2014, in vigore 7/2/2014); abrogazione degli articoli 155-155-sexies c.c. (art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs. 154/2013); introduzione degli artt. 337-bis - 337-octies del codice civile (Capo II del Titolo IX-bis del Libro I); equiparazione totale dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio; disciplina unitaria a prescindere dal vincolo coniugale dei genitori; (vi) articolato attuale: art. 337-bis (ambito di applicazione: separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità, procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio); art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli: c. 1 principio di bigenitorialità; c. 2 poteri del giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, valutazione prioritaria della possibilità di affidamento ad entrambi i genitori, determinazione dei tempi e delle modalità di permanenza, misura del contributo al mantenimento, prendere atto degli accordi; c. 3 decisioni di maggior interesse - salute, educazione, istruzione, religione, residenza abituale - di comune accordo tra i genitori, con decisione rimessa al giudice in caso di disaccordo; c. 4 criteri di determinazione del contributo al mantenimento dei figli: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi, valenza economica dei compiti domestici e di cura); art. 337-quater c.c. (affidamento a un solo genitore: il giudice può disporlo con provvedimento motivato quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore; il genitore istante in modo manifestamente infondato può essere valutato negativamente, con possibile applicazione dell'art. 96 c.p.c.; il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale attenendosi alle condizioni del giudice, ma le decisioni di maggior interesse sono adottate comunque da entrambi i genitori salvo diversa disposizione); affido super-esclusivo o "rafforzato", costruzione giurisprudenziale; Cass. SS.UU. n. 32359/2018; art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni sull'affidamento, sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'aspetto economico, su richiesta delle parti in qualsiasi tempo, in presenza di fatti nuovi); art. 337-sexies c.c. (assegnazione della casa familiare: tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, di regola al genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati indipendentemente dalla titolarità del diritto; trascrivibile e opponibile a terzi ex art. 2643 c.c.; il diritto cessa se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, convive more uxorio, contrae nuovo matrimonio); art. 337-septies c.c. (figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico, normalmente versato direttamente all'avente diritto; ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori); art. 337-octies c.c. (poteri del giudice e ascolto del minore: ascolto obbligatorio per i minori di età superiore a 12 anni e per i più piccoli capaci di discernimento; l'omissione è motivo di nullità del provvedimento); (vii) Riforma Cartabia: L. 26 novembre 2021 n. 206 + D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149; rito unico per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis - 473-bis.71 c.p.c.); istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 17/10/2024, è stata prorogata al 17/10/2026 ai sensi del D.L. 92/2024 conv. L. 112/2024 e del D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025 — Decreto Giustizia 2025); cumulo separazione e divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.); estensione della negoziazione assistita familiare (art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014) all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali e alle vertenze in materia di alimenti; introduzione del piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) come strumento per le decisioni di vita quotidiana del figlio; (viii) coordinamento normativo: L. 4/5/1983 n. 184 (diritto del minore ad una famiglia); L. 1/12/1970 n. 898 (legge sul divorzio); L. 6/5/2015 n. 55 (divorzio breve); D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 art. 6 (negoziazione assistita familiare); L. 20/5/2016 n. 76 (unioni civili); (ix) profili penali: art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice); art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare); art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, introdotto dal D.Lgs. 1/3/2018 n. 21); art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); art. 574-bis c.p. (sottrazione e mantenimento di minore all'estero); coordinamento con il Codice Rosso (L. 19/7/2019 n. 69); (x) profili operativi per la PA: servizi sociali per le indagini e per l'affidamento ai servizi; Polizia Municipale per le notifiche e l'esecuzione dei provvedimenti, in particolare quelli relativi all'assegnazione della casa familiare; Polizia Giudiziaria per i reati ex artt. 570, 570-bis, 574, 574-bis, 388 c.p.; Procura della Repubblica per il controllo sugli accordi di negoziazione assistita familiare; ufficiale di stato civile per le trascrizioni (D.P.R. 3/11/2000 n. 396); INPS per l'assegno unico e gli assegni familiari; scuola per i rapporti con il genitore non collocatario.
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