L'introduzione dell'affido condiviso ha segnato un autentico cambio di paradigma nel diritto di famiglia italiano. Per decenni, in caso di separazione, il "modello prevalente" era quello dell'affidamento materno: la prassi attribuiva quasi sempre alla madre l'esercizio della potestà genitoriale (oggi "responsabilità genitoriale", terminologia introdotta dalla riforma della filiazione del 2012-2013), riservando al padre un ruolo "ausiliario" e un diritto di visita. Questa impostazione, criticata da gran parte della dottrina e da numerose associazioni dei padri separati, era in contrasto con i principi affermatisi a livello europeo e internazionale, in particolare con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che riconosce a ogni bambino il diritto di mantenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo superiore interesse. La L. 54/2006 ha colmato questo divario, allineando l'Italia agli altri ordinamenti europei e affermando il principio della corresponsabilità genitoriale dopo la separazione. La successiva riforma del 2012-2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) ha completato il quadro, unificando la disciplina dei figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi) e riorganizzando sistematicamente le norme nel codice civile, con effetto dal 7 febbraio 2014.

Il quadro normativo di riferimento

L'iter della L. 54/2006

Il principio della bigenitorialità

Il principio cardine introdotto dalla L. 54/2006 — oggi codificato nell'art. 337-ter c.c. — afferma che, anche in caso di separazione dei genitori, il figlio minore:

  1. Ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
  2. Ha il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori;
  3. Ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il principio della bigenitorialità è frutto di un'evoluzione storica e culturale: il genitore non collocatario non è più una figura di "secondo piano", ma compartecipa in modo paritario alle scelte educative e di vita del figlio. Si tratta di un cambiamento copernicano rispetto al modello tradizionale dell'affidamento esclusivo.

La struttura normativa attuale (artt. 337-bis - 337-octies c.c.)

A seguito della riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), gli articoli 155-155-sexies introdotti dalla L. 54/2006 sono stati abrogati dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 154/2013. La disciplina è stata trasferita nei nuovi articoli del codice civile (Capo II del Titolo IX-bis del Libro I), introdotti con effetto dal 7 febbraio 2014:

Articolo Rubrica Articolo previgente
337-bis c.c.Ambito di applicazione(nuovo)
337-ter c.c.Provvedimenti riguardo ai figliex art. 155 c.c.
337-quater c.c.Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condivisoex art. 155-bis c.c.
337-quinquies c.c.Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figliex art. 155-ter c.c.
337-sexies c.c.Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenzaex art. 155-quater c.c.
337-septies c.c.Disposizioni in favore dei figli maggiorenniex art. 155-quinquies c.c.
337-octies c.c.Poteri del giudice e ascolto del minoreex art. 155-sexies c.c.

L'ambito di applicazione (art. 337-bis c.c.)

L'art. 337-bis c.c. stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del Capo II:

I provvedimenti riguardo ai figli (art. 337-ter c.c.)

Il principio della bigenitorialità (c. 1)

"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

I poteri del giudice (c. 2)

Per realizzare la finalità della bigenitorialità, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi:

  1. Adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
  2. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (presunzione di affido condiviso);
  3. Oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affido esclusivo, eccezione);
  4. Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
  5. Fissa la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli;
  6. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse (c. 3)

Nell'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori:

In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Le decisioni "di ordinaria amministrazione" possono essere prese disgiuntamente.

Il mantenimento dei figli (c. 4)

Il giudice determina la misura del contributo al mantenimento dei figli sulla base dei seguenti criteri:

  1. Attuali esigenze del figlio;
  2. Tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. Risorse economiche di entrambi i genitori;
  5. Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il contributo è normalmente determinato in un assegno periodico versato al genitore con cui il figlio convive prevalentemente, oltre alle spese straordinarie da ripartire pro quota.

L'affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.)

Presupposti

Casi tipici di affido esclusivo

L'esercizio della responsabilità genitoriale nell'affido esclusivo

L'affido super-esclusivo (cd. "affido rafforzato")

Comportamento del genitore istante

La casa familiare (art. 337-sexies c.c.)

Criteri di assegnazione

Effetti economici

Cessazione del diritto

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nei seguenti casi (Cass. SS.UU. n. 19594/2020, sebbene la materia abbia visto evoluzioni):

  1. L'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare;
  2. L'assegnatario convive more uxorio con altra persona (o instaura stabile convivenza);
  3. L'assegnatario contrae nuovo matrimonio;
  4. Mancano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Trascrizione e opponibilità

I figli maggiorenni (art. 337-septies c.c.)

L'ascolto del minore (art. 337-octies c.c.)

Obbligo di ascolto

Modalità di ascolto

La revisione dei provvedimenti (art. 337-quinquies c.c.)

Il coordinamento con la Riforma Cartabia

I profili penali

L'inadempimento delle disposizioni sull'affido e sul mantenimento può integrare diversi reati:

I profili operativi per la PA, la PM e le forze di Polizia

La materia dell'affido condiviso coinvolge in numerosi profili la pubblica amministrazione:

Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, assistenti sociali, ufficiali di stato civile, avvocati, magistrati e dipendenti pubblici — L'affido condiviso è materia centrale nei concorsi di area giuridica e nei concorsi degli enti locali. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 8 febbraio 2006 n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", GU n. 50 del 1/3/2006, vigore 16/3/2006; 5 articoli; (ii) iter: proposte ferme dal 2001 alla Commissione Giustizia; approvazione Camera 7/7/2005 (un solo voto contrario); approvazione definitiva e pubblicazione marzo 2006; (iii) oggetto: ribaltamento del paradigma - affidamento condiviso ad entrambi i genitori come regola; affidamento esclusivo come eccezione motivata; (iv) principio della bigenitorialità: diritto del figlio a rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, cura/educazione/istruzione/assistenza morale da entrambi, rapporti significativi con ascendenti (nonni) e parenti di ciascun ramo; (v) fonti internazionali: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York 20/11/1989, ratificata L. 27/5/1991 n. 176) - artt. 3 (superiore interesse minore) e 9 (contatti con genitori); CEDU art. 8 (vita familiare); Carta Diritti Fondamentali UE art. 24; (vi) articolato originario: modifica art. 155 c.c. + introduzione artt. 155-bis (affido esclusivo), 155-ter (revisione), 155-quater (casa familiare), 155-quinquies (figli maggiorenni), 155-sexies (poteri giudice); (vii) riforma filiazione 2012-2013: L. 10/12/2012 n. 219 (legge delega) + D.Lgs. 28/12/2013 n. 154 (GU 8/1/2014, vigore 7/2/2014); abrogazione artt. 155-155-sexies (art. 106 c. 1 lett. a D.Lgs. 154/2013); introduzione artt. 337-bis - 337-octies c.c. (Capo II Titolo IX-bis Libro I); equiparazione figli legittimi/naturali; disciplina unitaria; (viii) articolato attuale: art. 337-bis (ambito: separazione, scioglimento, cessazione effetti civili, annullamento, nullità matrimonio, procedimenti figli nati fuori del matrimonio); art. 337-ter (bigenitorialità c. 1; poteri giudice c. 2; decisioni di maggior interesse c. 3; mantenimento c. 4 con 5 criteri); art. 337-quater (affido esclusivo, motivato, eccezionale; affido super-esclusivo costruzione giurisprudenziale, Cass. SS.UU. 32359/2018); art. 337-quinquies (revisione disposizioni); art. 337-sexies (casa familiare: assegnazione interesse figli; trascrivibile art. 2643 c.c.; revoca se no abitazione/convivenza/nuovo matrimonio); art. 337-septies (figli maggiorenni non autosufficienti assegno; handicap grave L. 104/1992 applicazione integrale disciplina minori); art. 337-octies (poteri giudice + ascolto minore obbligatorio ≥12 anni o capaci di discernimento); (ix) criteri mantenimento art. 337-ter c. 4: attuali esigenze figlio, tenore di vita, tempi permanenza, risorse economiche, valenza compiti domestici/cura; (x) decisioni di maggior interesse art. 337-ter c. 3 (di comune accordo): salute, educazione, istruzione, religione, residenza; in caso disaccordo decide giudice; (xi) Riforma Cartabia L. 26/11/2021 n. 206 + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149: rito unico persone/minorenni/famiglie (artt. 473-bis - 473-bis.71 c.p.c.); Tribunale per i Minorenni (rimane competente; Tribunale persone/minorenni/famiglie non ancora operativo, prorogato al 31/10/2026); cumulo separazione + divorzio art. 473-bis.49 c.p.c.; estensione negoziazione assistita art. 6 D.L. 132/2014 ad affidamento/mantenimento figli naturali; piano genitoriale art. 473-bis.12 c.p.c.; (xii) coordinamento normativo: L. 184/1983 (adozione/affidamento minori); L. 898/1970 (divorzio); L. 55/2015 (divorzio breve); D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 art. 6 (negoziazione assistita familiare); L. 76/2016 (unioni civili); (xiii) profili penali: art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa provvedimento giudice), art. 570 c.p. (violazione obblighi assistenza familiare), art. 570-bis c.p. (introdotto D.Lgs. 21/2018, violazione obblighi mantenimento da separazione/scioglimento), art. 574 c.p. (sottrazione persone incapaci), art. 574-bis c.p. (sottrazione minore all'estero); coordinamento Codice Rosso L. 19/7/2019 n. 69; (xiv) profili PA e PM: servizi sociali per indagini e affidamento ai servizi; Polizia Municipale per notifiche/esecuzione provvedimenti casa familiare; PG per reati 570, 570-bis, 574, 574-bis, 388 c.p.; Procura Repubblica controllo accordi negoziazione assistita; ufficiale stato civile per trascrizioni (D.P.R. 396/2000); INPS per assegno unico; scuola per genitore non collocatario.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dell'affido condiviso dei figli di cui alla L. 54/2006, con particolare riferimento al principio della bigenitorialità e all'attuale articolato del codice civile".

Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 8 febbraio 2006 n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, in vigore dal 16 marzo 2006; composta da 5 articoli; (ii) oggetto: ribaltamento del paradigma previgente in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio e cessazione della convivenza dei genitori; introduzione dell'affidamento condiviso come regola e dell'affidamento esclusivo come eccezione motivata; (iii) principio fondante: la bigenitorialità: diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; principio già presente nell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176); (iv) articolato originario L. 54/2006: modifica dell'art. 155 c.c. + introduzione degli artt. 155-bis (affido esclusivo), 155-ter (revisione), 155-quater (casa familiare), 155-quinquies (figli maggiorenni), 155-sexies (poteri del giudice); (v) riforma della filiazione: L. 10 dicembre 2012 n. 219 (legge delega) + D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (pubblicato in GU 8/1/2014, in vigore 7/2/2014); abrogazione degli articoli 155-155-sexies c.c. (art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs. 154/2013); introduzione degli artt. 337-bis - 337-octies del codice civile (Capo II del Titolo IX-bis del Libro I); equiparazione totale dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio; disciplina unitaria a prescindere dal vincolo coniugale dei genitori; (vi) articolato attuale: art. 337-bis (ambito di applicazione: separazione personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità, procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio); art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli: c. 1 principio di bigenitorialità; c. 2 poteri del giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, valutazione prioritaria della possibilità di affidamento ad entrambi i genitori, determinazione dei tempi e delle modalità di permanenza, misura del contributo al mantenimento, prendere atto degli accordi; c. 3 decisioni di maggior interesse - salute, educazione, istruzione, religione, residenza abituale - di comune accordo tra i genitori, con decisione rimessa al giudice in caso di disaccordo; c. 4 criteri di determinazione del contributo al mantenimento dei figli: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi, valenza economica dei compiti domestici e di cura); art. 337-quater c.c. (affidamento a un solo genitore: il giudice può disporlo con provvedimento motivato quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore; il genitore istante in modo manifestamente infondato può essere valutato negativamente, con possibile applicazione dell'art. 96 c.p.c.; il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale attenendosi alle condizioni del giudice, ma le decisioni di maggior interesse sono adottate comunque da entrambi i genitori salvo diversa disposizione); affido super-esclusivo o "rafforzato", costruzione giurisprudenziale; Cass. SS.UU. n. 32359/2018; art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni sull'affidamento, sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'aspetto economico, su richiesta delle parti in qualsiasi tempo, in presenza di fatti nuovi); art. 337-sexies c.c. (assegnazione della casa familiare: tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, di regola al genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati indipendentemente dalla titolarità del diritto; trascrivibile e opponibile a terzi ex art. 2643 c.c.; il diritto cessa se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, convive more uxorio, contrae nuovo matrimonio); art. 337-septies c.c. (figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico, normalmente versato direttamente all'avente diritto; ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori); art. 337-octies c.c. (poteri del giudice e ascolto del minore: ascolto obbligatorio per i minori di età superiore a 12 anni e per i più piccoli capaci di discernimento; l'omissione è motivo di nullità del provvedimento); (vii) Riforma Cartabia: L. 26 novembre 2021 n. 206 + D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149; rito unico per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis - 473-bis.71 c.p.c.); istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 17/10/2024, è stata prorogata al 17/10/2026 ai sensi del D.L. 92/2024 conv. L. 112/2024 e del D.L. 117/2025 conv. L. 148/2025 — Decreto Giustizia 2025); cumulo separazione e divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.); estensione della negoziazione assistita familiare (art. 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014) all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali e alle vertenze in materia di alimenti; introduzione del piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) come strumento per le decisioni di vita quotidiana del figlio; (viii) coordinamento normativo: L. 4/5/1983 n. 184 (diritto del minore ad una famiglia); L. 1/12/1970 n. 898 (legge sul divorzio); L. 6/5/2015 n. 55 (divorzio breve); D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 art. 6 (negoziazione assistita familiare); L. 20/5/2016 n. 76 (unioni civili); (ix) profili penali: art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice); art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare); art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, introdotto dal D.Lgs. 1/3/2018 n. 21); art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); art. 574-bis c.p. (sottrazione e mantenimento di minore all'estero); coordinamento con il Codice Rosso (L. 19/7/2019 n. 69); (x) profili operativi per la PA: servizi sociali per le indagini e per l'affidamento ai servizi; Polizia Municipale per le notifiche e l'esecuzione dei provvedimenti, in particolare quelli relativi all'assegnazione della casa familiare; Polizia Giudiziaria per i reati ex artt. 570, 570-bis, 574, 574-bis, 388 c.p.; Procura della Repubblica per il controllo sugli accordi di negoziazione assistita familiare; ufficiale di stato civile per le trascrizioni (D.P.R. 3/11/2000 n. 396); INPS per l'assegno unico e gli assegni familiari; scuola per i rapporti con il genitore non collocatario.

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