Prima dell'approvazione della Legge Cirinnà, l'ordinamento italiano non disciplinava in alcun modo le unioni tra persone dello stesso sesso né le convivenze di fatto, lasciando privi di tutela giuridica milioni di cittadini. Il percorso normativo è stato lungo e tormentato: già nel 2004 era stata presentata alla Camera la proposta di legge sulla "Disciplina delle unioni civili"; nel 2007 il Governo Prodi II aveva elaborato il disegno di legge sui DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi); nel 2008 era stato presentato il progetto DiDoRe (Diritti e Doveri di Reciprocità dei conviventi). Tutti questi tentativi non giunsero ad approvazione. La svolta è maturata sotto la spinta della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, pur escludendo che l'art. 29 Cost. imponesse l'estensione del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, riconobbe a queste ultime il diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di coppia, sollecitando il legislatore a un intervento; con la sentenza n. 170 del 2014 ribadì la necessità di una disciplina. Infine, la Corte EDU con la sentenza Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015 condannò l'Italia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione, avendo omesso di predisporre un quadro giuridico di riconoscimento e tutela delle unioni omosessuali. In questo contesto, il disegno di legge presentato dalla senatrice Monica Cirinnà fu approvato dal Senato il 25 febbraio 2016 (con voto di fiducia, dopo lo stralcio della stepchild adoption a seguito del venir meno del sostegno di parte della maggioranza) e dalla Camera dei Deputati l'11 maggio 2016 nella medesima stesura, divenendo la Legge 20 maggio 2016 n. 76.

Il quadro normativo di riferimento

Fonti costituzionali e sovranazionali

Fonti primarie

La struttura della Legge Cirinnà

Parte Commi Oggetto
Parte ICommi 1-35Unione civile tra persone dello stesso sesso
Parte IICommi 36-65Convivenze di fatto (omosessuali ed eterosessuali)

Parte I — L'unione civile (commi 1-35)

Costituzione dell'unione civile

Cause impeditive (comma 4)

Diritti e doveri (commi 11-12)

Regime patrimoniale e successioni

Scioglimento dell'unione civile (commi 22-26)

Delega al Governo (comma 28) e stepchild adoption

Parte II — Le convivenze di fatto (commi 36-65)

Definizione e accertamento

Diritti dei conviventi di fatto

Il contratto di convivenza (commi 50-63)

Le differenze tra unione civile, matrimonio e convivenza

Aspetto Matrimonio Unione civile Convivenza di fatto
SoggettiPersone di sesso diversoPersone dello stesso sessoPersone stesso o diverso sesso
CostituzioneCelebrazioneDichiarazione a ufficiale stato civileDichiarazione anagrafica
Obbligo di fedeltàSì (art. 143 c.c.)NoNo
CoabitazioneSì (di fatto)
Regime patrimonialeComunione legaleComunione legaleContratto di convivenza (facoltativo)
SuccessioneNo (solo abitazione/locazione)
Reversibilità pensioneNo
AdozioneNo (no stepchild)No
ScioglimentoSeparazione + divorzioDivorzio diretto (no separazione)Recesso/cessazione
Cessazione: tutela economicaMantenimentoMantenimentoSolo alimenti

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (Polizia Municipale, ufficiali di stato civile, ufficiali di anagrafe, dipendenti comunali e degli Enti Locali, segretari comunali, Polizia di Stato, Carabinieri, dipendenti Ministero Interno, Prefetture, Tribunali, cancellieri, assistenti giudiziari, funzionari giudiziari, INPS, INAIL, operatori CAF e patronati, notai, avvocati, assistenti sociali, tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto di famiglia, stato civile e anagrafe) — La Legge Cirinnà è materia ricorrente nei concorsi pubblici (diritto civile + diritto di famiglia + stato civile e anagrafe). Vanno padroneggiati: (i) fonte cardine: L. 20/5/2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (GU Serie Generale n. 118 del 21/5/2016, vigore 5/6/2016); cd. "Legge Cirinnà" (senatrice relatrice Monica Cirinnà); unico articolo + 69 commi; (ii) contesto: colma il vuoto normativo dopo condanna CEDU Oliari c. Italia 21/7/2015 (violazione art. 8 CEDU vita privata e familiare) + Corte Cost. n. 138/2010 e n. 170/2014; (iii) fondamento costituzionale: art. 2 Cost. (formazioni sociali) + art. 3 Cost. (uguaglianza) - NON art. 29 Cost. (matrimonio); (iv) struttura 2 parti: commi 1-35 unione civile + commi 36-65 convivenze di fatto; (v) PARTE I unione civile: comma 1 specifica formazione sociale; comma 2 costituzione mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile + 2 testimoni tra due persone maggiorenni dello stesso sesso; comma 4 cause impeditive (precedente matrimonio/unione civile, interdizione infermità mente, parentela/affinità/adozione, condanna omicidio); comma 11 stessi diritti e doveri + obbligo assistenza morale e materiale + coabitazione (NO obbligo di fedeltà, differenza dal matrimonio art. 143 c.c.); comma 13 regime patrimoniale ordinario comunione dei beni salvo convenzione; comma 17 indennità fine rapporto TFR; comma 20 clausola di equivalenza (termini "coniuge/coniugi" si applicano all'unione civile, eccetto norme c.c. non richiamate e L. 184/1983 adozione); comma 21 successioni + reversibilità pensione + indegnità a succedere; commi 22-26 scioglimento (morte, volontà parti davanti ufficiale stato civile, casi divorzio, rettificazione sesso); comma 25 norme su divorzio L. 898/1970 + negoziazione assistita D.L. 132/2014 + scioglimento davanti Sindaco senza previa separazione; comma 28 delega Governo (stato civile + diritto internazionale privato + coordinamento, attuata con D.Lgs. 5/2017, 6/2017, 7/2017); NO stepchild adoption (stralciata, rimessa a magistratura ex art. 44 lett. d L. 184/1983; Corte Cost. 68/2025: riconoscimento madre intenzionale per PMA all'estero in coppia di donne); (vi) PARTE II convivenze di fatto: comma 36 definizione (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela/affinità/adozione/matrimonio/unione civile, sia etero che omosessuali); comma 37 accertamento mediante dichiarazione anagrafica ex D.P.R. 30/5/1989 n. 223 regolamento anagrafico (famiglia anagrafica); commi 38-40 diritti in malattia/ricovero + designazione rappresentante salute/donazione organi/funerali; commi 42-44 diritto di abitazione casa comune residenza (2 anni o periodo pari alla convivenza, max 5 anni) + successione contratto locazione; comma 45 graduatorie edilizia popolare; comma 46 impresa familiare art. 230-ter c.c.; comma 49 risarcimento danno parentale; commi 50-63 contratto di convivenza (facoltativo, forma scritta atto pubblico o scrittura privata autenticata notaio/avvocato, iscrizione anagrafe entro 10 giorni, regime patrimoniale comunione, nullità insanabile comma 57); comma 65 alimenti in caso di cessazione (non mantenimento) se stato di bisogno; (vii) differenze unione civile/matrimonio: no obbligo fedeltà, no stepchild adoption, scioglimento senza previa separazione; (viii) autorità: Ufficiale di Stato Civile (Comune, costituzione e scioglimento unione civile), Sindaco (ufficiale di governo per stato civile), Anagrafe comunale (registrazione convivenze, famiglia anagrafica), Notaio/Avvocato (contratto di convivenza), Tribunale ordinario (scioglimento giudiziale, alimenti), Polizia Municipale (accertamenti anagrafici di residenza e convivenza), Ministero dell'Interno (ordinamento stato civile); (ix) coordinamento: D.P.R. 223/1989 anagrafe, L. 898/1970 divorzio, D.L. 132/2014 negoziazione assistita, codice civile artt. 79 ss./159 ss./433 ss./230-ter, L. 184/1983 adozione (non applicabile), CEDU art. 8, Corte Cost. 138/2010 e 170/2014.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la Legge 20 maggio 2016 n. 76 cd. 'Legge Cirinnà', con particolare riferimento alla disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, alle modalità di costituzione e scioglimento, al regime patrimoniale e alle differenze rispetto al matrimonio".

Risposta strutturata: (i) fonte normativa: la Legge 20 maggio 2016 n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", nota come "Legge Cirinnà" dal nome della senatrice relatrice Monica Cirinnà, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016; è composta da un unico articolo suddiviso in 69 commi; (ii) contesto e fondamento costituzionale: la legge ha colmato un vuoto normativo dell'ordinamento italiano, intervenendo a seguito della condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'Italia nel caso Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015 per violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e delle pronunce della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014; l'unione civile è fondata sull'articolo 2 della Costituzione (che tutela i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali) e sull'articolo 3 (principio di uguaglianza), e non sull'articolo 29 che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, sicché si tratta di un istituto distinto dal matrimonio; (iii) struttura: la legge si articola in due parti, la prima (commi 1-35) dedicata all'unione civile tra persone dello stesso sesso e la seconda (commi 36-65) dedicata alle convivenze di fatto, sia omosessuali sia eterosessuali; (iv) unione civile: si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni tra due persone maggiorenni dello stesso sesso; sono previste cause impeditive analoghe a quelle del matrimonio (precedente matrimonio o unione civile, interdizione per infermità di mente, vincoli di parentela, affinità o adozione, condanna per omicidio del coniuge o partner dell'altra parte); con la costituzione dell'unione le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, con obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione, ma senza l'obbligo di fedeltà previsto per il matrimonio; il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, salvo diversa convenzione; in virtù della "clausola di equivalenza" di cui al comma 20, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e i termini "coniuge" o "coniugi" si applicano anche alle parti dell'unione civile, salvo le norme del codice civile non espressamente richiamate e la legge sull'adozione (L. 184/1983); sono estese all'unione civile le norme sulle successioni e sulla reversibilità della pensione; (v) scioglimento dell'unione civile: avviene per morte, per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile (seguita da domanda dopo tre mesi), nei casi di divorzio o per rettificazione di attribuzione di sesso; si applicano le norme su divorzio, negoziazione assistita e scioglimento davanti al Sindaco, senza necessità della previa separazione; (vi) convivenze di fatto: sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile, sia eterosessuali sia omosessuali; l'accertamento avviene mediante la dichiarazione anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; ai conviventi sono riconosciuti diritti in materia di assistenza in caso di malattia o ricovero, designazione del rappresentante per le decisioni sulla salute, diritto di abitazione nella casa di comune residenza in caso di morte del partner proprietario (per due anni o per un periodo pari alla convivenza, fino a un massimo di cinque anni), successione nel contratto di locazione, partecipazione all'impresa familiare e risarcimento del danno parentale; i conviventi possono inoltre stipulare un contratto di convivenza, redatto in forma scritta come atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato e iscritto all'anagrafe entro dieci giorni, per regolare i rapporti patrimoniali; in caso di cessazione della convivenza, il giudice può riconoscere al convivente in stato di bisogno il diritto agli alimenti, ma non al mantenimento; (vii) differenze rispetto al matrimonio: l'unione civile si distingue dal matrimonio per l'assenza dell'obbligo di fedeltà, per l'esclusione della cosiddetta stepchild adoption (adozione del figlio del partner, stralciata nel corso dell'iter e rimessa alle valutazioni della magistratura) e per la possibilità di scioglimento diretto senza la previa separazione; (viii) autorità competenti: l'ufficiale di stato civile del Comune è competente per la costituzione e lo scioglimento dell'unione civile, l'anagrafe comunale per la registrazione delle convivenze di fatto, il notaio o l'avvocato per il contratto di convivenza, il Tribunale ordinario per lo scioglimento giudiziale e per gli alimenti, mentre la Polizia Municipale svolge gli accertamenti anagrafici di residenza e convivenza; (ix) attuazione: la delega di cui al comma 28 è stata attuata con i decreti legislativi 19 gennaio 2017 n. 5 (adeguamento dell'ordinamento dello stato civile), n. 6 (diritto internazionale privato) e n. 7 (coordinamento normativo).

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