Le cause di giustificazione, dette anche scriminanti o cause di liceità, sono situazioni particolari in presenza delle quali un fatto che integrerebbe astrattamente un reato perde tale carattere perché la legge lo impone o lo consente. Il loro fondamento è la prevalenza di un interesse meritevole di tutela su quello protetto dalla norma incriminatrice. Le scriminanti sono disciplinate dagli artt. 50-54 c.p. e si applicano a chiunque, anche se ignorate dall'agente (art. 59 c. 1: le circostanze obiettive che escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute). L'art. 55 c.p. regola l'eccesso colposo.

Il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.)

Art. 50: il consenso scriminante

"Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne." Requisiti:

L'esercizio del diritto e adempimento del dovere (art. 51 c.p.)

"L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità." La norma scrimina due fattispecie distinte:

L'esercizio del diritto

L'adempimento del dovere

Il dovere può derivare da:

Se l'ordine è insindacabile e l'esecutore non poteva sindacare la legittimità, si applica la scriminante (c. 2). Per gli ordini illegittimi non insindacabili, il subordinato risponde se ha consapevolezza dell'illegittimità o avrebbe dovuto sindacarla.

La legittima difesa (art. 52 c.p.)

Art. 52 c. 1: legittima difesa comune

"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."

I requisiti della legittima difesa

RequisitoDescrizione
Pericolo di un'offesa ingiustaComportamento umano illegittimo che mette in pericolo beni patrimoniali o integrità fisica
AttualitàL'offesa deve essere in atto o imminente, non passata né meramente futura
NecessitàIl soggetto deve essere costretto: non deve avere alternative concrete
ProporzionalitàBilanciamento tra il bene minacciato e il bene leso con la reazione

La legittima difesa domiciliare (art. 52 c. 2-3)

La L. 13 febbraio 2006, n. 59 ha introdotto i commi 2 e 3 dell'art. 52, configurando la c.d. "legittima difesa domiciliare" o "allargata":

La "legittima difesa sempre" (art. 52 c. 4 — L. 36/2019)

L. 26 aprile 2019, n. 36: art. 52 c. 4

"Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone." La norma introduce una presunzione di legittima difesa in caso di intrusione domiciliare violenta: tutti i requisiti dell'art. 52 c. 1 sono presunti, sgravando il difensore dell'onere di provarli.

La presunzione opera solo se l'intrusione è violenta o minacciata di uso di armi o di mezzi di coazione fisica. Per le intrusioni "ordinarie" (senza violenza), si applicano i commi 1-3 con piena valutazione dei requisiti.

L'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)

"Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità." Caratteristiche:

Lo stato di necessità (art. 54 c.p.)

Art. 54: stato di necessità

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."

I requisiti dello stato di necessità

L'inapplicabilità a chi ha un dovere giuridico

L'art. 54 c. 2 dispone: "Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo." Esempi:

La differenza tra legittima difesa e stato di necessità

AspettoLegittima difesa (art. 52)Stato di necessità (art. 54)
Origine del pericoloComportamento umano (aggressore)Qualsiasi fonte (persona, animale, natura)
Destinatario della reazioneL'aggressoreTerzo estraneo
Beni tutelatiDiritti propri o altrui, anche patrimonialiSolo diritti personali (vita, incolumità)
Carattere dell'offesaOffesa ingiustaDanno grave alla persona, anche da causa naturale
Obbligo di indennizzoNo (l'aggressore subisce le conseguenze)Sì, al terzo estraneo (art. 2045 c.c.)
Costrizione moraleCostrizione difensivaCostrizione necessitata (coazione morale)

L'eccesso colposo (art. 55 c.p.)

"Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo." Caratteristiche:

L'eccesso colposo nella legittima difesa

L'art. 55 c. 2 c.p., introdotto dalla L. 36/2019, prevede una specifica disciplina dell'eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare: "Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61 c. 1 n. 5 (minorata difesa) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto."

La presunzione di legittima difesa: profili critici

La L. 36/2019 ha generato accesi dibattiti dottrinali e applicativi:

L'onere della prova

L'onere della prova dell'esistenza della scriminante grava sul soggetto che la invoca:

L'errore sulle scriminanti (art. 59 c. 4)

L'art. 59 c. 4 c.p. (modificato dalla L. 19/1990) disciplina l'errore sulle scriminanti: se l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore; tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. È la c.d. "scriminante putativa": il soggetto crede in buona fede di trovarsi in una situazione che, se realmente esistente, scriminerebbe il fatto.

Le scriminanti tacite o codicistiche

Oltre alle scriminanti generali (artt. 50-54), il codice penale prevede scriminanti specifiche:

Le cause di non punibilità non scriminanti

Vanno distinte dalle scriminanti:

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